Enti pubblici
Nel D.lgs. 173/2003 la riorganizzazione del Ministero dell’ Economia e delle finanze e delle agenzie fiscali – DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2003, n.173 (GU n. 161 del 14-7-2003)
Nel D.lgs. 173/2003 la riorganizzazione del Ministero dellEconomia e delle finanze e delle agenzie fiscali
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2003, n.173
Riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (GU n. 161 del 14-7-2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2002, n. 112;
Visto l’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che prevede
la possibilita’ di emanare uno o piu’ decreti legislativi correttivi
o modificativi di decreti legislativi gia’ emanati, ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella seduta del 17 gennaio 2003;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui
all’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 24:
1) al comma 1:
a) alla lettera a), dopo le parole: «gestione del debito
pubblico», sono inserite le seguenti: «; alla valorizzazione
dell’attivo e del patrimonio dello Stato»; prima delle parole «alla
gestione di partecipazioni» e’ soppressa la congiunzione «e»; in
fine, sono aggiunte le seguenti parole: «alla monetazione; alla
prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e
dell’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio,
ferme restando le competenze del Ministero dell’interno in materia;»;
b) alla lettera b), in fine, dopo la parola: «ordinamento»,
sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le funzioni ispettive ed i
controlli di regolarita’ amministrativa e contabile effettuati, ai
sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio
costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello
Stato;»;
c) alla lettera d) sono soppresse le parole: «patrimonio
dello Stato,»;
d) la lettera e) e’ sostituita dalla seguente lettera: «e)
amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del
Ministero, con particolare riguardo alle attivita’ di promozione,
coordinamento e sviluppo della qualita’ dei processi e
dell’organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e
coordinamento delle attivita’ concernenti il personale del Ministero;
affari generali ed attivita’ di gestione del personale del Ministero
di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del
fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attivita’ in materia
di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della
parte pubblica nei rapporti sindacali all’interno del Ministero;
tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del
personale del Ministero; tenuta dell’anagrafe degli incarichi del
personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento
delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della
comunicazione istituzionale del Ministero.»;
2) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Le funzioni
in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno,
reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree
sono svolte nell’ambito delle stesse aree.»;
b) all’articolo 25:
1) alla fine del comma 1 e’ aggiunto il seguente periodo: «Il
Servizio consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette
dipendenze del Ministro.»;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente comma: «2.
L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, disciplinata ai
sensi dell’articolo 4 del presente decreto legislativo, svolge le
funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze in
materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese
quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte
dirette e l’imposta sul valore aggiunto, nonche’ in materia di
amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui
tabacchi lavorati.»;
c) all’articolo 59, comma 2, le parole: «stipulano, per ciascun
esercizio finanziario, una convenzione», sono sostituite dalle
seguenti: «stipulano una convenzione triennale, con adeguamento
annuale per ciascun esercizio finanziario»;
d) le parole: «comitato direttivo» negli articoli dal 64 al 72
sono sostituite dalle seguenti: «comitato di gestione»;
e) all’articolo 60:
1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente comma: «2. Le
deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai
regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella
convenzione di cui all’articolo 59, che regolano il funzionamento
delle agenzie sono trasmesse, per l’approvazione, al Ministro
dell’economia e delle finanze. L’approvazione puo’ essere negata per
ragioni di legittimita’ o di merito. Le deliberazioni si intendono
approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse
non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti
chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il
termine per l’approvazione e’ interrotto sino a che non pervengono
gli elementi richiesti. Per l’approvazione dei bilanci e dei piani
pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per
l’Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del
presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del
comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai
bilanci»;
2) al comma 3 dopo le parole: «sui risultati» sono inserite le
seguenti: «e quanto previsto dal comma 2»;
f) all’articolo 61, comma 1, in fine, e’ aggiunto il seguente
periodo: «L’Agenzia del demanio e’ ente pubblico economico.»;
g) all’articolo 62:
1) al comma 1 dopo le parole: «di altre agenzie,» sono inserite
le seguenti: «amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «entrate erariali o locali»,
sono inserite le seguenti: «, entrate anche di natura
extratributaria,»; dopo le parole: «con gli enti impositori», sono
aggiunte le seguenti: «o con gli enti creditori»;
h) all’articolo 63, comma 1, dopo le parole: «sui consumi,» sono
inserite le seguenti: «escluse quelle sui tabacchi lavorati,»;
i) all’articolo 65:
1) al comma 1 e’ aggiunto il seguente periodo: «All’agenzia e’
altresi’ attribuita la gestione dei beni confiscati.»;
2) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. L’Agenzia
del demanio e’ dotata di un proprio patrimonio, costituito da un
fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua
attivita’. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale.»;
l) all’articolo 66, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L’Agenzia del demanio e’ regolata, salvo che non sia
diversamente disposto dal presente decreto legislativo, dal codice
civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche
private.»;
m) all’articolo 67:
1) al comma 2 le parole: «cinque anni», sono sostituite dalle
seguenti: «tre anni»; sono soppresse le parole: «o pubblica»;
2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Il comitato di
gestione e’ nominato per la durata di tre anni con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze. Quattro componenti sono scelti fra i
dirigenti dei principali settori dell’agenzia designati dal direttore
dell’agenzia stessa; due componenti sono scelti tra esperti della
materia anche estranei all’amministrazione. I sei componenti del
comitato di gestione dell’Agenzia del demanio sono scelti tra esperti
della materia anche estranei all’amministrazione.»;
3) al secondo periodo del comma 4 la parola: «cinque» e’
sostituita dalla seguente: «tre»;
n) all’articolo 73, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Quando vengono trattate questioni riguardanti le materie
trattate dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui
al presente comma partecipano, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato, i direttori delle agenzie interessate.»;
o) all’articolo 74, comma 4, le parole: «dell’articolo 58, comma
3, del presente decreto legislativo disciplina, in conformita’ con le
disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive integrazioni e modificazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «dell’articolo 4 disciplina».
Art. 2.
Revisione dell’assetto organizzativo del Ministero dell’economia
e delle finanze e degli organismi collegiali
1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli Uffici di livello dirigenziale
generale del Ministero dell’economia e delle finanze, anche a seguito
di quanto disposto dall’articolo 1 del presente decreto, nonche’
dall’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
b) al riordino degli Uffici centrali del bilancio e delle
ragionerie provinciali dello Stato in relazione alle piu’ complesse
ed onerose funzioni derivanti dalla nuova articolazione strutturale
dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, nonche’ all’esigenza di uniformare,
unitamente all’ampliamento delle basi conoscitive, le attivita’ di
previsione, gestione, controllo e monitoraggio dei flussi di finanza
pubblica;
c) al riassetto ed alla razionalizzazione degli organismi di
analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione istituiti
presso il Ministero dell’economia e delle finanze, da rendere
operanti, ove ne sussista l’effettiva esigenza, presso ciascun
Dipartimento o presso l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, assicurando in ogni caso l’invarianza della spesa, anche
attraverso la trasformazione di funzioni dirigenziali in rapporti di
lavoro o di consulenza. La predetta trasformazione puo’ avere ad
oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per
l’intero Ministero, a quindici. Nell’attuazione del presente comma si
provvede alla soppressione della Cabina di regia nazionale di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,
nonche’ degli organismi inutili;
d) al riordino del Servizio consultivo ed ispettivo tributario
per adeguarne, in particolare, anche attraverso opportune
semplificazioni, struttura organizzativa e modalita’ di funzionamento
ai nuovi compiti assegnati al Servizio, con riferimento alle
competenze del Ministero dell’economia e delle finanze;
e) alla razionalizzazione dell’attivita’ ispettiva e delle
relative strutture, assicurando che i servizi ispettivi del Ministero
gia’ esistenti svolgano i loro compiti nelle materie di competenza
del Dipartimento dal quale dipendono.
Art. 3.
Disposizioni transitorie e finali
1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed in attesa dei
provvedimenti di revisione dell’assetto organizzativo del Ministero
dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 2:
a) il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ procedere al
conferimento di incarichi di consulenza, con le modalita’ previste
dalla normativa vigente, a soggetti di comprovata professionalita’
estranei all’amministrazione, su materie di competenza dei
Dipartimenti, con contestuale indisponibilita’ di posti di funzione
dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, da individuare con
decreto ministeriale. La predetta indisponibilita’ puo’ avere ad
oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per
l’intero Ministero, a quindici;
b) gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri di cui
all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, si configurano come uffici di
livello dirigenziale generale. Sono contestualmente soppressi gli
Uffici centrali del bilancio costituiti sulla base del precedente
ordinamento, gli Uffici centrali di ragioneria presso la Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo e presso l’Istituto
Superiore di sanita’ e l’Istituto Superiore per la previdenza e la
sicurezza sul lavoro, le cui competenze sono trasferite,
rispettivamente, all’Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero degli affari esteri ed all’Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della salute, nonche’ l’Ufficio di ragioneria
presso il Magistrato per il Po, le cui funzioni residue sono
esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di Parma. I
dipartimenti provinciali indicati al comma 5 dell’articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e
successive modificazioni, si configurano come uffici di livello
dirigenziale non generale. Resta fermo il numero complessivo dei
posti di livello dirigenziale generale del Ministero. Resta parimenti
fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale non
generale del Ministero;
c) le funzioni della soppressa Commissione tecnica per la spesa
pubblica continuano ad essere svolte dal Ministero dell’economia e
delle finanze, che puo’ avvalersi della struttura di supporto
dell’Alta Commissione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
d) il Comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed
ispettivo tributario e’ integrato dai capi dei dipartimenti del
Ministero e dai direttori delle Agenzie fiscali. La partecipazione
alle riunioni dello stesso e’ gratuita per tutti i componenti. La
durata massima dell’incarico di esperto, rinnovabile per non piu’ di
una volta, e’ stabilita in tre anni. Il direttore e’ nominato dal
Ministro dell’economia e delle finanze tra gli esperti del Servizio e
dura in carica fino ad un massimo di tre anni. Il direttore e’
responsabile del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal
Ministro, cura l’esatta esecuzione degli studi affidati agli esperti
e vigila sulla conservazione, agli atti del Servizio, degli elaborati
degli esperti. Tali elaborati sono atti riservati, salvo che il
Ministro non ne autorizzi la pubblicazione. Ad essi possono comunque
accedere il Ministro, i capi dei Dipartimenti del Ministero, il
Comandante generale della Guardia di finanza ed i direttori delle
Agenzie fiscali. Ferma restando la disciplina relativa agli esperti
con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in materia
di incompatibilita’, cumulo di impieghi ed incarichi, si applicano
agli esperti del Servizio le disposizioni di cui agli articoli 53 e
seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Il numero massimo di unita’ di personale addetto al
Servizio e’ ridotto da duecento a cento. In sede di prima
applicazione della presente lettera:
1) per gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore
della legge 15 luglio 2002, n. 145, il termine di tre anni decorre
dalla predetta data, salvo che il termine originario dell’incarico
non scada anticipatamente;
2) per gli incarichi in corso non puo’ essere disposto il
rinnovo se abbiano avuto durata superiore a sei anni;
3) il direttore del Servizio da ultimo nominato continua a
svolgere le sue funzioni sino alla data di nomina del nuovo
direttore, da effettuare entro sei mesi;
4) con decreto non avente natura regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi, sono
approvate le nuove norme di funzionamento del Servizio;
e) i membri di diritto del comitato di coordinamento del Servizio
consultivo ed ispettivo tributario costituiscono il Comitato di
indirizzo strategico della Scuola superiore dell’economia e delle
finanze. La partecipazione al predetto Comitato di indirizzo e’
gratuita;
f) della Commissione consultiva per la riscossione, operante
presso l’Agenzia delle entrate, fa parte il Comandante generale della
Guardia di finanza o, in sua sostituzione, un ufficiale generale di
tale Corpo;
g) e’ istituita, presso l’Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato, in sostituzione degli organismi e delle commissioni che
esercitano compiti analoghi, una Commissione per la trasparenza dei
giochi, con il compito di vigilare sulla regolarita’ dell’esercizio
dei giochi, di esprimere pareri su questioni giuridiche attinenti
alla materia, anche in ordine alla risoluzione in via amministrativa,
nei casi previsti dalla legge, delle relative contestazioni, nonche’
di esprimere pareri sulle modifiche normative concernenti la materia.
Le risorse finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni
soppressi ai sensi della presente lettera nonche’ quelle derivanti
dall’applicazione del secondo periodo della lettera d) del presente
comma sono destinate al funzionamento della predetta commissione per
la trasparenza dei giochi nonche’ all’applicazione di quanto previsto
dalla lettera f) del presente comma in ordine alla Commissione
consultiva per la riscossione. I compensi in favore dei componenti
delle predette commissioni sono determinati, tenendo conto di quanto
previsto dal periodo precedente, con decreto ministeriale.
2. In sede di prima applicazione dell’articolo 67 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente
decreto legislativo, ferma restando l’applicabilita’ ai direttori
delle Agenzie fiscali dell’articolo 6, comma 2, della legge 24 luglio
2002, n. 145, il termine di durata triennale dell’incarico dei
direttori e dei collegi dei revisori dei conti delle Agenzie decorre
dalla data in cui le Agenzie sono state rese operative. I comitati
direttivi delle Agenzie fiscali continuano ad operare sino alla
costituzione dei comitati di gestione, da effettuare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
3. All’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: «Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca», sono aggiunte le
seguenti: « e, per il comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i
direttori delle medesime».
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo si provvede, con le modalita’ previste
dall’articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, all’approvazione del nuovo statuto
dell’Agenzia del demanio. Entro sessanta giorni dall’approvazione
dello statuto il comitato di gestione delibera, ai sensi degli
articoli 70, comma 2, e 71, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 300 del 1999, i nuovi regolamenti di contabilita’ e di
amministrazione, da approvare con le modalita’ previste dall’articolo
60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999.
5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione
dell’Agenzia del demanio in ente pubblico economico sono esclusi da
ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di
neutralita’ fiscale. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo
71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano al
personale dell’Agenzia del demanio fino alla stipulazione del
relativo contratto collettivo di lavoro, da riferire ad uno specifico
settore individuato nello statuto. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo il personale in
servizio presso l’Agenzia del demanio puo’ optare per la permanenza
nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra
pubblica amministrazione. In tale caso, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, il personale che esercita la
predetta opzione e’ assegnato ad altra Agenzia fiscale o ad altra
pubblica amministrazione.
6. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 3 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli