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Monday 16 May 2005

Nel D.L. 81/2005 disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a societa’ operanti nel mercato dell’energia elettrica e del gas

Nel D.L. 81/2005 disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a societa’ operanti nel mercato dell’energia elettrica e del gas

DECRETO-LEGGE 14 maggio 2005, n.81

Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a societa’ operanti nel mercato dell’energia elettrica e del gas. (GU n. 111 del 14-5-2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Visti  gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita’

europea;

  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n.  481, recante norme per la

concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’;

  Visto  il  decreto-legge  25 maggio  2001, n. 192, convertito dalla

legge  20 luglio  2001,  n.  301,  recante  disposizioni  urgenti per

salvaguardare  i  processi  di  liberalizzazione e privatizzazione di

specifici settori dei servizi pubblici;

  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore

energetico,   nonche’  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle

disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia;  ed  in  particolare

l’articolo 1, comma 29;

  Vista   la  direttiva  2003/54/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato

interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

  Vista   la  direttiva  2003/55/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato

interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;

  Vista  la  procedura  di  infrazione  2001/2153,  di cui alla causa

C174/04,  ai  sensi  dell’articolo  226 del Trattato istitutivo della

Comunita’   europea,  sulle  disposizioni  del  citato  decreto-legge

25 maggio  2001, n. 192, per asserita incompatibilita’ con l’articolo

56  del  medesimo  Trattato,  relativo  alla  libera circolazione dei

capitali;

  Considerati  i  progressi  compiuti  dagli Stati membri dell’Unione

europea  verso  la  formazione  di  un  mercato  interno dell’energia

elettrica  e  del gas e tenuto conto che le disposizioni legislative,

regolamentari   e  amministrative  necessarie  per  conformarsi  alle

direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE devono essere poste in vigore dagli

Stati membri entro la data del 1° luglio 2004;

  Considerato   che,   al  fine  di  promuovere  la  sicurezza  degli

approvvigionamenti  nazionali di energia e di tutelare la concorrenza

nei  mercati,  il  Governo italiano e i Governi di altri Stati membri

dell’Unione  europea hanno avviato la definizione di intese e accordi

di collaborazione nel campo dell’energia;

  Ritenuta   la   straordinaria  necessita’  ed  urgenza  di  emanare

disposizioni  intese  a  rimuovere  limiti  e vincoli posti a imprese

pubbliche  appartenenti  a Stati membri dell’Unione europea, anche se

titolari  di  una  posizione dominante nel proprio mercato nazionale,

quando  tali  imprese  contribuiscono ai processi di liberalizzazione

dei  mercati  ed  allo  sviluppo  degli investimenti in Italia, nella

prospettiva del mercato interno europeo;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 6 maggio 2005;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del

Ministro  delle  attivita’  produttive e del Ministro dell’economia e

delle finanze;

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

Partecipazioni   in   societa’   operanti  nei  settori  dell’energia

                    elettrica e del gas naturale

  1.  All’articolo  1  del  decreto-legge  25 maggio  2001,  n.  192,

convertito  dalla  legge  20 luglio 2001, n. 301, dopo il comma 3, e’

inserito il seguente:

  «3-bis.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei

riguardi  dei  soggetti  controllati direttamente o indirettamente da

uno  Stato  membro  dell’Unione  europea  o dalle sue amministrazioni

pubbliche,  titolari  nel  proprio mercato nazionale di una posizione

dominante,  qualora  le  competenti Autorita’ degli Stati interessati

abbiano  approvato  norme,  definito indirizzi e avviato le procedure

per  la  privatizzazione  di  tali  soggetti, quali la quotazione nei

mercati  finanziari  regolamentati  o  altre  procedure equivalenti e

siano  state  definite  con  il Governo italiano intese finalizzate a

tutelare   la   sicurezza   degli   approvvigionamenti  energetici  e

l’apertura   del   mercato,  promuovendo  l’effettivo  esercizio,  in

condizioni di reciprocita’, delle liberta’ fondamentali garantite dal

Trattato  istitutivo  della Comunita’ europea nell’accesso ai mercati

dell’energia elettrica e del gas naturale.».

                                 Art. 2.

                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana.

  E’  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi’ 14 maggio 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Scajola,    Ministro   delle   attivita’

                              produttive

                              Siniscalco,   Ministro dell’economia  e

                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli