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Nel D.L. 16/2004 alcune disposizioni urgenti in tema di agricoltura e pesca. DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2004, n.16
Nel D.L. 16/2004 alcune disposizioni urgenti in tema di agricoltura e pesca
DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2004, n.16
Disposizioni urgenti concernenti i settori dell’agricoltura e della pesca. (GU n. 22 del 28-1-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare
particolari misure a favore del comparto agricolo e della pesca;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni previdenziali in agricoltura
1. Il comma 7 dell’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e’ sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e
successive modificazioni, deve essere presentata su apposito modello
predisposto dall’INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica
di cui all’articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375
del 1993, sia ravvisata l’impossibilita’ che la prestazione di lavoro
e’ stata effettuata in tutto o in parte, l’I.N.P.S. emette pronuncia
di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela
previdenziale.».
Art. 2.
Disposizioni in materia di quote latte
1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere
restituito, in applicazione dell’articolo 1, comma 13, del
decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato
per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e successivamente
riconosciuto come non dovuto, l’AGEA e’ autorizzata a procedere alla
restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi siano stati
recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. All’uopo e’
autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2004.
2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per
l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il comma 36 dell’articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.
49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.
119, e’ sostituito dai seguenti:
«36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di
cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia
autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare
espressamente le imputazioni del prelievo supplementare
complessivamente dovuto. L’istanza vale come rinuncia ai ricorsi
ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo,
previa indicazione del numero del ruolo e dell’organo giurisdizionale
adito.
36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi
agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad
oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo
supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli
anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d’ufficio, con compensazione
delle spese tra le parti a seguito dell’accoglimento dell’istanza di
rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di
appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente
organo giurisdizionale.».
Art. 3.
Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca
1. L’importo di cui all’articolo 52, comma 81, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, da destinare ad una misura di
accompagnamento sociale in collegamento con le misure di
conservazione delle risorse ittiche, e’ aumentato, per l’anno 2004,
di 5 milioni di euro.
2. E’ istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di
accompagnamento sociale in collegamento con le misure di
conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la
conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui
all’articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, e’
stanziato l’importo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005
e 2006.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
sono definite le modalita’ di partecipazione del Ministero delle
politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi
ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da
pesca nazionali, in applicazione del regolamento (CE) n. 2371/02, per
l’anno 2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.
4. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di
euro per l’anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005
e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, della
legge 8 agosto 1991, n. 267.
Art. 4.
Credito agrario e contributi previdenziali
1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti
agricoli alle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria di
cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei
sei mesi precedenti all’ammissione alla predetta amministrazione
straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito
agrario, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60
mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti
delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della
garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui
all’articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nei limiti dell’85 per cento del loro importo.
3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli
imprenditori agricoli di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 19-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale fine e’ autorizzata, per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di 1,05 milioni di
euro annui. All’onere derivante dal presente comma, pari a 1,05
milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unita’ previsionale di
base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
Misure creditizie per le imprese di autotrasporto
1. Alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti
delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei
mesi precedenti all’ammissione alla predetta amministrazione
straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro
del capitale circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di
sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti
vantati dalle imprese di autotrasporto nei confronti delle imprese
ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia
sussidiaria del fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell’85
per cento del loro importo.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 27 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli