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Multe e obbligo della cauzione in caso di ricorso. La Corte Costituzionale sommersa dalle questioni di legittimità . N. 1080 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 settembre 2003.
Multe e obbligo della cauzione in caso di ricorso. La Corte Costituzionale sommersa dalle questioni di legittimità. Eccone una del Giudice di Pace di Monza
N. 1080 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 settembre 2003.
Ordinanza emessa il 16 settembre 2003 dal giudice di pace di Monza nel procedimento civile vertente tra Giacomelli Massimo e Prefettura di Milano Circolazione stradale – Infrazioni al codice della strada – Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento – Condizioni di ammissibilita’ – Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta’ del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore – Subordinazione della tutela dei diritti alle disponibilita’ economiche, senza distinzione fra cittadini abbienti e non abbienti – Irrazionale compressione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione – Disparita’ di trattamento rispetto alle impugnazioni per le quali l’onere non e’ previsto – Richiamo alle sentenze nn. 21/1961 e 67/1960 della Corte costituzionale. – Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, della legge 1° agosto 2003, n. 214 [rectius: dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. – Costituzione, artt. 3, 24, commi primo, secondo e terzo, e 113, commi primo, secondo e terzo. (GU n. 50 del 17-12-2003)
IL TRIBUNALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso ex art. 22-23
legge n. 689/1981 e 205 del codice della strada n. 3595/2003 promosso
da Giacomelli Massimo residente in Rovereto via Firmian, 2,
rappresentato dagli avv. Davide Alessio di Verona e Stefania
Fiorentini, con studio in Monza, via Carlo Alberto n. 1, presso la
quale ha eletto domicilio, come da mandato a margine del ricorso;
Contro: Prefettura di Milano.
Oggetto: ricorso ex artt. 22-23 legge n. 689/1981 e 205 del
codice stradale, depositato il 5 settembre 2003 avverso l’ordinanza
emessa dal Prefetto di Milano (prot. n. 5984/03 area IV bis) con cui
e’ stata disposta la sospensione provvisoria in via cautelativa per
mesi tre della patente di guida del ricorrente Massimo Giacomelli a
seguito del sinistro stradale verificatosi in Agrate Brianza in data
6 aprile 2003.
Svolgimento del processo
Il signor Massimo Giacomelli con l’atto depositato il 5 settembre
2003 ha esposto che a seguito dell’incidente stradale verificatosi il
6 aprile 2003 in prossimita’ del casello di Agrate sud, nel quale era
stato coinvolto alla guida dell’autovettura Honda Civic tg. CD734BM,
e nel quale aveva perso la vita il sig. Fulvio Bozzato, il Prefetto
di Milano con decreto notificato in data 11 agosto 2003, aveva
disposto la sospensione in via cautelativa e provvisoria per mesi
tre, della patente di guida, patente che era stata consegnata nei
termini previsti alla autorita’ preposta.
Il ricorrente ha dichiarato di voler adire direttamente il
giudice di pace competente per territorio, articolando i seguenti
motivi di impugnazione:
1. – Illegittimita’ del provvedimento prefettizio in quanto
richiamava l’art. 223, secondo comma, del c.d.s., e disponeva
l’immediato ritiro della patente, senza aver acquisito fondati
elementi in ordine alla responsabilita’ basandosi unicamente sul
verbale della Polizia stradale che aveva contestato la
contravvenzione ex art. 154, commi primo e ottavo, del c.d.s. senza
attendere il parere obbligatorio dell’ufficio del dipartimento per i
trasporti, e senza evidenziare i dati di significativa certezza, e
gli elementi di evidente responsabilita’ richiamati dalla norma.
2. – La mancanza nella condotta contestata di una potenziale
pericolosita’ suscettibile di essere reiterata, e tale da
giustificare ex ante il provvedimento cautelare.
A sostegno del ricorso ha articolato mezzi di prova.
Il deposito dell’atto non e’ stato accompagnato dal versamento
presso la cancelleria di una somma pari alla meta’ del massimo
edittale della sanzione pecuniaria inflitta dall’organo accertatore
(verbale n. 628324U R.G. 142115 del 12 maggio 2003 della Polizia
stradale di Bergamo) come previsto dall’art. 4 della legge 1° agosto
2003, n. 214, che ha inserito dopo l’art. 204 del d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285, l’art. 204-bis secondo il quale (n. 3) «all’atto del
deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria
del giudice di pace, a pena di inammissibilita’ del ricorso, una
somma pari alla meta’ del massimo edittale della sanzione inflitta
dall’organo accertatore. Detta somma in caso di accoglimento del
ricorso e’ restituita al ricorrente».
M o t i v i
Muovendo da tale sequenza procedimentale, ritiene questo giudice
di dover sollevare d’ufficio ai sensi dell’art. 23, comma 3, della
legge 4 novembre 1953, n. 87, questione di legittimita’
costituzionale in ragione del contrasto della citata disposizione,
art. 204-bis del c.d.s. introdotta dall’art. 4 della legge 1° agosto
2003, n. 214, con gli artt. 3 – 24, commi primo, secondo e terzo, e
113 della Costituzione.
Rileva in proposito che il deposito previsto dall’art. 204-bis
n. 3 del d.lgs. n. 285/1992 (come modificato dall’art. 4 della legge
1° agosto 2003 n. 214) avendo portata astratta e indipendente da
qualsiasi valutazione di merito per tutte le ipotesi previste dal
primo comma dello stesso costituisce quel «diaframma» preclusivo al
quale fa riferimento il secondo comma dell’art. 23 della legge
n. 87/1953, nel senso che solo la risoluzione di tale questione
permette al giudice di definire il giudizio.
La questione rappresentata dal contrasto delle disposizioni
citate con gli artt. 3-24-113 della Costituzione, alla luce
dell’interpretazione accolta dal giudice delle leggi, sin dalla
lontana pronuncia in tema di solve et repete, (doc. n. 21 del 1961) e
di cauzione per le spese (doc. n. 67 del 1960), non puo’ ritenersi
manifestamente infondata.
L’espressa costituzionalizzazione del diritto alla tutela
giudiziaria, che rappresenta in principio fondamentale della nostra
Carta anche con riferimento agli atti dell’amministrazione pubblica,
non puo’ non far considerare sindacabili, sotto il profilo enunciato,
le norme citate.
L’assoggettamento ad un preventivo deposito per tutta la durata
del procedimento (la norma citata collega il rimborso eventuale
all’accoglimento definitivo del ricorso) non solo subordina la tutela
del diritto alla disponibilita’ della somma occorrente per il
deposito, senza discrimine fra soggetti abbienti e non, senza
lasciare spazio per il ricorso agli istituti previsti dal terzo comma
dell’art. 24 della Costituzione, ma si risolve in una palese
disparita’ di trattamento nel momento in cui assoggetta al deposito
solo le impugnazioni contro le ordinanze sottoposte all’art. 204-bis
del c.d.s., lasciando immuni da tale regime di inammissibilita’ le
impugnazioni avverso altre ordinanze, comprese quelle riservate alla
competenza del tribunale ordinario o del tribunale amministrativo
regionale.
Si e’ in definitiva posto in essere un «diaframma» di inequivoca
portata deflattiva, basata sul criterio delle disponibilita’
economiche, prescindendo da qualsiasi coordinamento razionale con i
principi che devono ispirare il regime della tutela dei diritti.
P. Q. M.
Rimette gli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla
costituzionalita’ dell’art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, inserito dall’art. 4, 1-septies, della legge 1° agosto 2003
n. 214, in rapporto agli artt. 3, 24, commi primo, secondo e terzo,
113, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione.
Dispone la trasmissione della presente ordinanza alle parti del
procedimento, nonche’ ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 dell’11
marzo 1953, al Presidente del Consiglio, ed ai presidenti del Senato
e della Camera dei deputati.
Sospende il procedimento ai sensi dell’art. n. 295 c.p.c.
Monza, addi’ 16 settembre 2003
Il giudice di pace: Sanna
03C1311