Imprese ed Aziende

Monday 13 September 2004

Molte novità per la produzione e la commercializzazione dei cosmetici nello schema di D.Lgs. 3.9.2004

Molte novità per la produzione e la commercializzazione dei
cosmetici nello schema di D.Lgs
. 3.9.2004

Schema di decreto legislativo in
materia di prodotti cosmetici Cdm 3.9.2004

Visti gli articoli 76 e 87, quinto
comma, della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n.
306, e, in particolare, l’articolo 1 e l’allegatoA;

Vista la direttiva 2003/15/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la
direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n.
713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e da ultimo
con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126;

Visto il decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116;

Vista la direttiva 2003/80/CE della
Commissione, del 5 settembre 2003, che stabilisce all’allegato VIII bis della
direttiva 76/768/CEE del Consiglio il simbolo indicante la durata d’idoneità
all’impiego dei prodotti cosmetici;

Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del……….;

Sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;

Acquisiti i pareri
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del…………..;

Sulla proposta del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro della salute di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e
delle finanze, delle attività produttive e degli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Modifiche alla legge 11 ottobre 1986, n. 713,
e successive modificazioni)

1. Alla legge 11 ottobre 1986, n.
713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e da ultimo
con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le seguenti
modificazioni:

all’articolo 2, i commi 5-bis e 5-ter
sono soppressi, con decorrenza 1 luglio 2002;

dopo l’articolo 2, sono inseriti i
seguenti articoli:

"Art.
2-bis

1. Fatta salva l’anteriore convalida
di metodi sperimentali alternativi alle sperimentazioni animali, di cui alle
lettere seguenti, a partire dal 11 marzo 2009 è,
comunque, vietata:

a) l’immissione sul mercato dei
prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di
conformarsi alle disposizioni della presente legge, di una sperimentazione
animale con un metodo diverso da un metodo alternativo
dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello
comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno
all’OCSE;

b) l’immissione sul mercato dei
prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti
che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della
presente legge, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un
metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e
adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della
convalida in seno all’OCSE;

c) la realizzazione, di
sperimentazioni animali relative a ingredienti o
combinazioni di ingredienti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della
presente legge, dalla data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno
o più metodi alternativi convalidati che figurano nell’allegato V del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, o che vengono indicati in sede comunitaria.

2. A partire dall’
11 settembre 2004 è vietata l’effettuazione, sul territorio nazionale, di
sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti allo scopo di
conformarsi alle disposizioni della presente legge.

3. Per quanto riguarda gli
esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva
e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora
allo studio metodi alternativi, il divieto di cui al comma 1, lettere a) e b),
decorre a partire dall’11 marzo 2013.

In circostanze eccezionali, qualora
sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente
cosmetico esistente il Ministero della salute può
chiedere alla Commissione europea di accordare una deroga alle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2, se:

a) l’ingrediente è ampiamente
utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere
una funzione analoga;

b) il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di
effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un
protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.

5. La richiesta, di
cui al comma 4, contiene una valutazione della situazione e indica le
misure ritenute necessarie. Su tale base la Commissione europea può autorizzare
con una decisione motivata la deroga, previa consultazione del Comitato
scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari (SCCNFP).
L’autorizzazione suddetta stabilisce le condizioni della deroga con particolare
riferimento agli obiettivi ed alla durata.

Ai fini del presente articolo si intende per:

a) "prodotto cosmetico
finito": il prodotto cosmetico nella sua formulazione finale quale immesso
sul mercato a disposizione del consumatore finale, ovvero
il suo prototipo.

b) "prototipo": il primo
modello o progetto che non è stato prodotto in lotti e dal quale
è stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito.

Art. 2-ter

1. E’ vietato l’utilizzo nei prodotti
cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per
la riproduzione, categoria 1, 2 o 3, ai sensi dell’allegato I del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n 52. Una sostanza classificata nella categoria 3,
può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione dello Comitato Scientifico per i prodotti cosmetici e non
alimentari (SCCNFP) e dichiarata accettabile per l’utilizzo nei prodotti
cosmetici.

2. Chi viola le
disposizioni del comma 1 soggiace alle sanzioni previste dall’articolo 7, comma
5.";

all’articolo 3, comma 3, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:

"b) chiunque contravviene alle
disposizioni di cui all’articolo 2-bis, commi 1 e 2.";

all’articolo 8:

al comma 1, la lettera c) è sostituita
dalla seguente:

"c) la data di durata minima del
prodotto cosmetico, che corrisponde a quella alla quale tale
prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua
funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al
comma 1 dell’articolo 7. Essa è indicata con la dicitura "da usare
preferibilmente entro …" seguita
dalla data stessa, oppure dall’indicazione del punto della confezione su cui
questa figura. La data è indicata in modo chiaro e si compone, nell’ordine, del
mese e dell’anno oppure del giorno, del mese e dell’anno. Se necessario,
tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da
rispettare per garantire la durata indicata. L’indicazione della data di durata
minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano
una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata
un’indicazione relativa al periodo di tempo in cui il
prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il
consumatore. Tale informazione è indicata tramite il simbolo raffigurato
nell’allegato VI-bis, seguito dal periodo (mesi e/o anni).";

al comma 1, la lettera h) è sostituita
dalla seguente:

"h) l’elenco
degli ingredienti nell’ordine decrescente di peso al momento
dell’incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine
"ingredienti" o "ingredients". In
caso di impossibilità pratica, un foglio di
istruzioni, un’etichetta, una fascetta o un cartellino allegato devono
riportare gli ingredienti, ai quali il consumatore deve essere rinviato
mediante un’indicazione abbreviata o mediante il simbolo di cui all’allegato
VI, che devono comparire sulla confezione. Tuttavia, non sono considerati
ingredienti:

1) le impurezze
contenute nelle materie prime utilizzate;

le sostanze tecniche secondarie
utilizzate nella fabbricazione ma che non compaiono nella composizione del
prodotto finito;

le sostanze utilizzate nei quantitativi
strettamente necessari come solventi o come vettori di composti odoranti e
aromatici.";

3) i commi 2, 3, 4 e 5 sono
sostituiti dai seguenti:

" 2. I composti odoranti e
aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con il termine
"profumo" o "parfum" e
"aroma". Tuttavia, la presenza di sostanze la cui
indicazione è prescritta ai sensi della colonna. "Altre limitazioni
e prescrizioni" dell’allegato III figurano nell’elenco indipendentemente
dalla funzione che hanno nel prodotto. Gli ingredienti in concentrazione
inferiore all’1 % possono essere menzionati in ordine
sparso dopo quelli in concentrazione superiore all’1%.

3. I coloranti possono essere indicati
in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero Colour Index o alla denominazione
di cui all’allegato IV.

4. Per i prodotti cosmetici da
trucco, ivi compresi quelli per le unghie e per i capelli, immessi sul mercato
in varie sfumature di colore, può essere menzionato l’insieme dei coloranti
utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole "può
contenere" o il simbolo "+/-".

5. Gli ingredienti devono essere
dichiarati con la nomenclatura comune prevista dall’inventario europeo degli
ingredienti cosmetici di cui alla decisione della Commissione delle Comunità
europee n. 96/335/CEE, dell’8 maggio 1996, pubblicata nella GUCE n. 132 del 1
giugno 1996, e sue modificazioni, ovvero, se gli
ingredienti non sono compresi in tale inventario, con una delle altre
denominazioni previste dal predetto inventario.";

4) dopo il comma 9 è inserito il
seguente:

"9-bis. Il fabbricante o il
responsabile dell’immissione del prodotto cosmetico sul mercato comunitario può
indicare, sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che
accompagna o si riferisce a tale prodotto, che quest’ultimo
è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a
condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o
commissionato sperimentazioni animali sul prodotto finito, sul suo prototipo,
né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da
terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti
cosmetici.";

e) all’articolo 10-ter:

1) al comma 1, la lettera d) è
sostituita dalla seguente:

"d) la valutazione della
sicurezza per la salute umana del prodotto finito. A tale riguardo, il
fabbricante prende in considerazione il profilo tossicologico generale degli
ingredienti, la struttura chimica e il livello d’esposizione. Prende in
considerazione in particolare le caratteristiche peculiari dell’esposizione
delle parti sulle quali il prodotto viene applicato o
la popolazione alla quale il prodotto è destinato. In particolare, effettua, fra l’altro, una specifica valutazione dei
prodotti cosmetici destinati a bambini di età inferiore a tre anni e di quelli
destinati unicamente all’igiene intima esterna.";

2) al comma 1, dopo la lettera g) è
aggiunta la seguente :

"g-bis) i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal
fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o
alla valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi ingredienti, inclusi
gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi
o regolamentari di paesi non membri. ";

3) il comma 7, è sostituito dal
seguente:

"7.Se la fabbricazione del prodotto
cosmetico avviene in officine o sedi ubicate anche in altri Paesi dell’Unione
Europea, il fabbricante può scegliere anche un solo luogo di fabbricazione dove
tenere a disposizione le informazioni di cui al comma 1. Il fabbricante
comunica, al Ministero della salute l’indirizzo del luogo ove le informazioni
sono detenute.";

4) dopo il comma 9 è inserito il
seguente:

"9-bis. Fatta salva la tutela,
della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, il
Ministero della salute garantiscono che le informazioni di cui al comma 1,
lettere a) ed f), siano rese facilmente accessibili al
pubblico con ogni mezzo idoneo, inclusi i mezzi elettronici. Tuttavia le
informazioni quantitative di cui al comma 1, lettera
a), che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle
sostanze presenti nel prodotto cosmetico classificate come pericolose ai sensi
della direttiva del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.";

f) all’allegato III, parte I, è aggiunto quanto riportato nell’allegato A del presente
decreto;

g) dopo l’allegato VI, è aggiunto l’allegato VI-bis, riportato all’allegato B del presente
decreto.

Art.2

(Clausola di cedevolezza)

In relazione a quanto disposto dall’articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a
materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento
della direttiva 2003/15/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma,
adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Art.3

(Disposizioni finali)

1. I cosmetici con etichettatura non
conforme alle disposizioni dell’articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge
11 ottobre 1986, n. 713, modificato per ultimo dall’articolo 1, comma 1,
lettera c), non possono essere immessi sul mercato a partire
dall’11 marzo 2005.

2. I cosmetici con etichettatura non
conforme ai sensi del comma 1, ma conformi alle
disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, immessi sul mercato ovvero ceduti a terzi prima di tale data, possono
essere venduti al consumatore finale fino ad esaurimento delle scorte.

.Art. 4

(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

Il presente decreto munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

ALLEGATO A

articolo 1, comma 1, lettera e)

RESTRIZIONI

Numero d’ordine

Sostanze

Campo di applicazione
e/o uso

Concentrazione massima autorizzata nel
prodotto cosmetico finito

Altre limitazioni e prescrizioni

Modalità di impiego e
avvertenze da indicare obbligatoriamente sull’etichetta

a

b

c

d

e

f

"69

Amilcinnamaldeide

(n. CAS 122-40-7)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

70

Alcool benzilico

(n. CAS 100-51-6)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

71

Alcool cinnamilico

(n. CAS 104-54-1)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

72

Citrale

(n. CAS 5392-40-5)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

73

Eugenolo

(n. CAS 97-53-0)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera
h) , se la sua concentrazione supera i seguenti
valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

74

Idrossicitronellale

(n. CAS 107-75-5)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera
h) , se la sua concentrazione supera i seguenti
valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

75

Isoeugenolo

(n. CAS 97-54-1)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera
h) , se la sua concentrazione supera i seguenti
valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

76

Alcool beta-pentilcinnamilico

(n. CAS 101-85-9)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

77

Salicilato di benzile

(n. CAS 118-58-1)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

78

Cinnamaldeide

(n. CAS 104-55-2)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

79

Cumarina

(n. CAS 91-64-5)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8,
paragrafo 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti
valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

80

Geraniolo

(n. CAS 106-24-1)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera
h) , se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

81

4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-encarbaldeide

(n. CAS 31906-04-4)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

82

Alcool anisilico

(n. CAS 105-13-5)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera
h) , se la sua concentrazione supera i seguenti
valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

83

Cinnamato di benzile

(n. CAS 103-41-3)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

84

Farnesolo

(n. CAS 4602-84-0)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera
h) , se la sua concentrazione supera i seguenti
valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

85

2-(4-terz-butilbenzil)-
propionaldeide

(n. CAS 80-54-6)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

86

Linalolo

(n. CAS 78-70-6)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

87

Benzoato di benzile

(n. CAS 120-51-4)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

88

Citronellolo

(n. CAS 106-22-9)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera
h) , se la sua concentrazione supera i seguenti
valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

89

Alfa-esilcinnamaldeide

(n. CAS 101-86-0)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera
h) , se la sua concentrazione supera i seguenti
valori:

— 0,001 % nei
prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

90

d-limonene

(n. CAS 5989-27-5)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

91

Metileptin carbonato

(n. CAS 111-12-6)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

92

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one

(n. CAS 127-51-5)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera
h) , se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

93

Estratto di Evernia prunastri

(n. CAS 90028-68-5)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

94

Estratto di Evernia furfuracea

(n. CAS 90028-67-4)

La presenza di questa sostanza dev’essere
indicata nella lista degli ingredienti di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 %
nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei
prodotti destinati ad essere risciacquati

ALLEGATO B

articolo 1, comma 1, lettera f)

Simbolo
rappresentante un barattolo di crema aperto secondo quanto disposto
dall’articolo 8, comma 1, lettera c).