Imprese ed Aziende

Wednesday 01 December 2004

Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.

DECRETO-LEGGE 29 novembre 2004, n.281 (GU n. 280 del 29-11-2004)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di modificare la disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei gruppi di imprese in stato di insolvenza, allo scopo di agevolare i procedimenti preordinati alla ristrutturazione industriale delle aziende che presentano maggiori dimensioni in termini di dipendenti occupati e di esposizione debitoria, tutelando le posizioni dei creditori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Nuovi requisiti per l’ammissione alla procedura di ristrutturazione economica e finanziaria

1. L’articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Requisiti per l’ammissione). – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all’articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: “decreto legislativo n. 270”, purche’ abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 29 novembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Marzano, Ministro delle attivita’ produttive

Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli