Civile
“Modifiche al Codice della Strada. Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92. Articoli 186, 187, 189 e 222. Prime disposizioni operative. MINISTERO DELL’INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, CIRCOLARE 26 maggio 2008, n. 300”
Modifiche al Codice della Strada.
Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92. Articoli 186, 187, 189 e 222. Prime
disposizioni operative.
MINISTERO DELL’INTERNO,
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, CIRCOLARE 26 maggio 2008, n. 300
OGGETTO: Modifiche al Codice
della Strada. Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92. Articoli 186, 187, 189 e
222. Prime disposizioni operative.
Si comunica che sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 122 del 26.5.2008 è
stato pubblicato il Decreto Legge n. 92 del 23.05.2008, recante "misure
urgenti in materia di sicurezza".
Il provvedimento d’urgenza, che
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, oltre ad aver
aumentato le pene per i reati di omicidio colposo e lesioni conseguenti ad
illeciti stradali, ha introdotto significative modifiche agli articoli 186,
187, 189 e 222 del Codice della Strada.
Nel trasmettere uno stralcio del
testo ufficioso del decreto-legge in oggetto (all.1) che interessa le materie
sopraindicate, nonché quello dei citati articoli del codice della strada
coordinati con le modifiche introdotte, si forniscono, fermi restando i profili
di competenza dell’Autorità Giudiziaria, le seguenti direttive per uniformare,
in questa prima fase di attuazione, l’attività degli Organi di Polizia
Stradale, facendo riserva di adeguare le stesse alle eventuali ulteriori
esigenze operative che si dovessero manifestare in
questo primo periodo di applicazione delle nuove norme.
1. MODIFICHE IN MATERIA DI GUIDA
IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA
L’articolo 4 del D.L. 92/2008 ha
modificato l’art. 186 C.d.S.
prevedendo un aumento delle pene per i casi più gravi di guida in stato di
ebbrezza alcolica e la trasformazione in reato dell’illecito amministrativo di
rifiuto di sottoporsi ai controlli alcolemici.
1.1 Aumento
delle pene per guida in stato di ebbrezza alcolica
E’ stato previsto il raddoppio
del massimo edittale per i reati di cui all’articolo 186
comma 2, lettere b) e c). Infatti, secondo la nuova formulazione delle
predette disposizioni chi guida in stato di ebbrezza con un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l) è punito con l’arresto fino a sei mesi, mentre chi guida con tasso
alcolemico superiore a 1,5
grammi per litro (g/l) è punito con l’arresto da tre
mesi ad un anno.
1.2 Confisca del veicolo per
guida in stato di ebbrezza
Quando il conducente sorpreso a
guidare un veicolo con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico nel
sangue superiore 1,5
grammi per litro (g/l), oltre all’applicazione delle
pene principali e delle sanzioni amministrative accessorie incidenti sulla patente
di guida, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la misura di
sicurezza della confisca del predetto veicolo salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Si tratta di un caso di confisca
obbligatoria ai sensi dall’art. 240, comma 2, C.P. La misura di sicurezza si applica anche
nel caso in cui la pronuncia consegua a patteggiamento ovvero nel caso di
sospensione condizionale della pena.
La confisca del veicolo si
applica anche quando il conducente in stato di ebbrezza con valore
corrispondente ad un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro
(g/l) provochi un incidente stradale. In tale caso non trova, quindi,
applicazione la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo
prevista dal comma 2 bis dell’art. 186 C.d.S. ed il mezzo di proprietà del
trasgressore deve essere sempre sottoposto a sequestro nel rispetto della
procedura di cui al punto 1.2.1.
Giova sottolineare che per la
confisca di cui si parla non trovano applicazione le disposizioni dell’art. 213 C.d.S. che disciplinano i
casi in cui la confisca costituisca sanzione amministrativa accessoria. E ciò
anche quando il veicolo con cui è commesso il reato di cui all‘art. 186, comma
2, lett. c) è un motoveicolo o un ciclomotore. In tali casi, infatti, non
trovano applicazione neanche le disposizioni dell’art. 213, comma 2-sexies,
C.d.S. che impongono la confisca amministrativa dei motoveicoli o dei
ciclomotori con cui sono stati commessi i reati.
Nei confronti dei conducenti dei
predetti veicoli, perciò, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 186, comma
2, lett. c), si applica la misura di sicurezza della confisca ed il sequestro
operato secondo la procedura di cui al punto 1.2.1
della presente circolare.
Resta, invece, vigente l’obbligo
di sequestro e confisca amministrativa ai sensi del citato art. 213, comma
2-sexies, quando il reato di guida in stato di ebbrezza, con un tasso
alcolemico non superiore a 1,5
grammi per litro (g/l), sia
commesso alla guida di ciclomotori o di motoveicoli come già precisato
nell’ultimo periodo del punto 1, della circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del
3.8.2007.
1.2.1 Sequestro preventivo del
veicolo
Al momento dell’accertamento
della condotta criminosa, ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, C.P.P., la polizia giudiziaria che è intervenuta, in attesa che
il Pubblico Ministero assuma la direzione delle indagini, procede al sequestro
preventivo del veicolo appartenente alla persona che si è resa responsabile del
reato. Il sequestro deve essere disposto da un Ufficiale di Polizia
Giudiziaria.
Il veicolo condotto da persona in
stato di ebbrezza deve essere sequestrato solo se risulta a
questi intestato sui documenti di circolazione, salvo successiva
verifica dell’effettiva proprietà del veicolo stesso che può essere acquisita
con ogni mezzo.
1.2.2 Possibilità di affidamento
in custodia al trasgressore
La nuova previsione normativa ha
disposto che il veicolo che deve essere confiscato può essere affidato in
custodia al trasgressore.
Il veicolo può essere affidato al
conducente solo quando questi possa legittimamente
essere nominato custode, secondo le disposizioni generali degli artt. 259 e 120 C.P.P. Queste
disposizioni, infatti, stabiliscono che non può assumere la custodia chi si trova
in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti,
chi manifesta palese infermità mentale ovvero chi risulta essere sottoposto a
misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
Pertanto, in base alle citate
norme del Codice di procedura penale, nell’immediatezza dell’accertamento del
reato, non è possibile consentire a chi si trovi in
stato di ebbrezza di assumere la custodia del veicolo sequestrato.
Si precisa che in tali casi non
possono trovare applicazione le disposizioni del comma 2-quinques dell’art. 186 C.d.S, introdotto dal
D.L. 92/2008, perché la procedura di recupero del veicolo ivi prevista è
espressamente esclusa dalla stessa norma nel caso di sequestro.
Nell’immediatezza
dell’accertamento, l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria che ha accertato il reato
di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), deve disporre il sequestro preventivo
del veicolo e lo deve affidare in giudiziale custodia a persona diversa dal
conducente ebbro cioè, secondo le indicazioni della locale Autorità
Giudiziaria, deve consegnarlo ad un soggetto autorizzato, nominandolo custode.
Solo successivamente, quando la
persona sia tornata completamente sobria, può essergli consentito di assumerne
la custodia, limitando, così le spese suo carico ed evitando che le stesse
debbano essere anticipate dall’erario. L’eventuale variazione della custodia
del mezzo sequestrato, tuttavia, non può essere effettuata dalla Polizia
Giudiziaria perché costituisce attività del Pubblico Ministero il quale,
secondo le disposizioni dell’art. 321, comma 3 bis, C.P.P.,
procedendo alla convalida del sequestro preventivo, può disporre il suo
affidamento al proprietario che ne abbia fatto richiesta.
1.3 Procedura
di recupero del veicolo che non può essere condotto da altra persona idonea
Il comma 2-quinques dell’art. 186 C.d.S.,
introdotto dal D.L. 92/2008, ha nuovamente disciplinato la procedura di
recupero del veicolo condotto da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica nel
caso in cui il mezzo non può essere condotta da altra persona idonea. La nuova
disposizione, che riproduce quella già contenuta nell’ultimo periodo del comma
dell’art. 186 prima della modifica normativa apportata dal D.L. 117/2007, convertito in L. 2.10.2007, n. 160, consente
all’Organo di Polizia procedente di affidare il veicolo condotto dalla persona
in stato di ebbrezza ad altra persona idonea ovvero, in mancanza, di farlo
recuperare da un soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di soccorso
stradale e deposito e farlo trasportare presso un luogo indicato dallo stesso
trasgressore, ovvero, in mancanza presso l’autorimessa del soggetto che ha
proceduto al recupero stesso.
Le spese di recupero, trasporto e
custodia sono interamente a carico del trasgressore e devono essere da questi
corrisposte direttamente al soggetto che procede al recupero.
Occorre precisare, peraltro, che
il recupero del veicolo non condiziona la sua disponibilità da parte del
legittimo possessore e che, perciò, l’operazione di recupero e custodia del
mezzo non comporta l’adozione di particolari formalità né l’attribuzione di
oneri di custodia diversi da quelli nascenti da un normale contratto di
deposito.
1.4 Rifiuto
di sottoporsi agli accertamenti alcolemici
La completa riformulazione dei
primi due periodi del comma 7 dell’art. 186 C.d.S., determina
la reintroduzione del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui
ai commi 3, 4 e 5 che, per effetto del D.L. 117/2007, convertito in L.
2.10.2007, n. 160, era stato trasformato in illecito amministrativo.
La nuova norma stabilisce che nei
confronti di chi si rifiuta sia applicata la stessa pena prevista per chi guida
in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro
(g/l).
L’espresso
rinvio operato dal comma 7, alle sole pene principali dell’art. 186,
comma 2, lett. c), esclude che dalla sentenza di condanna per tale reato possa
conseguire anche la misura di sicurezza della confisca e, che, quindi, il
veicolo condotto da chi si rifiuta debba essere oggetto di sequestro. Con la condanna,
invece, è sempre disposta la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida, ovvero in caso di recidiva in un biennio, la revoca della
patente. L’Organo di Polizia che accerta il reato, perciò, deve provvedere al
ritiro del documento di guida secondo le disposizioni dell’art. 223 C.d.S.
Come è stato già detto nella
circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3.8.2007, il
reato di cui trattasi può concorrere con quello di cui al comma 2 dell’art. 186 C.d.S. quando, sulla base
di inequivocabili sintomi rilevabili dal comportamento del conducente, sia
possibile affermare che la persona che si è rifiutata di sottoporsi ad
accertamenti alcolemici abbia guidato il veicolo in stato di ebbrezza.
Con la sentenza di condanna
altresì disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni.
Trattandosi di sanzione applicata dal giudice, l’operatore di Polizia Stradale,
nell’immediatezza dell’accertamento del reato, non può applicare alcuna misura
provvisoria sul veicolo, conformante a quanto già precisato, per casi analoghi,
nella citata circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del
3.8.2007.
2. MODIFICHE IN MATERIA DI GUIDA
IN STATO DI ALTERAZIONE PER USO DI STUPEFACENTI
Anche l’art. 187 C.d.S. è stato oggetto di
un intervento correttivo tendente ad inasprire le sanzioni per chi conduce un
veicolo in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope.
Si applicano a tale fattispecie
le disposizioni dell‘art. 186 comma 2 lett. c), relative alla confisca del
veicolo, salvo che appartenga a persona estranea e ciò consente di applicare,
altresì, tutte le procedure descritte nei punti 1.2.1 e 1.2.2 della presente
circolare.
2.1 Rifiuto
di sottoporsi agli accertamenti dello stato psico-fisico
Chi si rifiuta di sottoporsi agli
accertamenti sanitari o con precursori finalizzati alla verifica dello stato di
alterazione psico-fisica è assoggettato alle stesse pene e sanzioni accessorie
previste dall’art. 186, comma 7
C.d.S. Valgono, perciò, le considerazioni di cui al
punto 1.4 della presente circolare.
3. ALTRE MODIFICHE AL CODICE
DELLA STRADA
L’art. 4 del D.L. 92/2008 è
intervenuto anche sulle disposizioni degli articoli 189 e 222 C.d.S.
In particolare, sono state
aumentate le pene per chi fugge ovvero omette di prestare soccorso in occasione
di incidente stradale ed è stata previsto che il giudice disponga in ogni caso
la revoca della patente di guida quando il conducente
in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre 1,5 gr/I ovvero sotto l’effetto
di stupefacenti, abbia provocato un incidente stradale con esito mortale.
4. COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER
LESIONI PROVOCATE DA PERSONE IN STATO DI EBBREZZA
Per effetto della modifica
dell’art. 4 del D.L.G. 28.8.2000 n. 274, recante disposizioni in materia di
competenza del Giudice di Pace, è stato previsto che la competenza a giudicare
dei reati di lesioni personali colpose punibili a querela di parte, di cui
all’art. 590 C.P.
sia trasferita al Tribunale in composizione
monocratica quando le lesioni stesse siano provocate da una persona in stato di
ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l) ovvero in stato di alterazione psicofisica per aver assunto stupefacenti.
*****
Le Prefetture – Uffici Territoriali
del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai
Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA
SICUREZZA
(Manganelli)