Penale
Modificato l’ art. 583 c.p. per punire la pratica dell’ infibulazione. Senato della Repubblica
Modificato lart. 583 c.p. per punire la pratica dellinfibulazione (area penale ab)
Senato della Repubblica
«Modifiche allarticolo 583 del Codice penale in materia di mutilazioni e lesioni
agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale»
Ddl 414/S con le modifiche in neretto approvate dalla commissione Giustizia
in sede deliberante l8 aprile 2003
Articolo 1
1. Allarticolo 583 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
«4bis) una lesione o mutilazione degli organi genitali provocata, in assenza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima».
b) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Nell’ipotesi di cui al numero 4bis del secondo comma, nei confronti di chi ha commesso il fatto per motivi di lucro, le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l’aggravante di cui al medesimo n. 4bis, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
Le disposizioni di cui al secondo comma, numero 4bis), si applicano altresì quando il fatto è commesso allestero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia, e quando vi è stata richiesta del Ministro della giustizia».