Penale

Thursday 05 June 2003

Modificate le sanzioni amministrative per i videopoker non autorizzati. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE -DECRETO 21 maggio 2003

Modificate le sanzioni amministrative per i videopoker non autorizzati

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 maggio 2003

Sanzione amministrativa pecuniaria per gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento in assenza del nulla osta.

(Gazzetta Ufficiale 27-05-2003 n. 121)

IL DIRETTORE GENERALE

dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Visto l’art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante, tra l’altro, misure di contrasto dell’uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento;

Visto, in particolare, l’art. 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come sostituito dal predetto art. 22, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale ed alla disciplina delle sanzioni amministrative;

Considerato che occorre provvedere alla graduazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal citato art. 110, comma 9, da comminare nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie, di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall’art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dal citato art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Ritenuta la necessita’ di individuare criteri certi per la corretta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria in questione;

Decreta:

Art. 1.

Criteri e misure per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come sostituito dall’art. 22, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e’ applicata secondo i criteri di cui alla tabella allegata.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2003 Il Direttore generale: Tino

Tabella

Sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come sostituito dall’art. 22, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Da 1 a 3 apparecchi o congegni di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da Euro 2.500,00 a Euro 3.000,00;

Da 4 a 10 apparecchi o congegni di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da Euro 3.001,00 a Euro 4.000,00;

Oltre 10 apparecchi o congegni di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da Euro 4.001,00 a Euro 5.000,00;

Da 1 a 3 apparecchi o congegni di cui all’art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S. da Euro 1.000,00 a Euro 1.250,00;

Da 1 a 3 apparecchi o congegni di cui all’art. 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S. da Euro 1.251,00 a Euro 1.500,00;

Da 1 a 3 apparecchi o congegni di cui all’art. 110, comma 7, lettera b) del T.U.L.P.S. da Euro 1.501,00 a Euro 1.750,00;

Da 4 a 10 apparecchi o congegni di cui all’art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S. da Euro 1.751,00 a Euro 2.000,00;

Da 4 a 10 apparecchi o congegni di cui all’art. 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S. da Euro 2.001,00 a Euro 2.250,00;

Da 4 a 10 apparecchi o congegni di cui all’art. 110, comma 7, lettera b) del T.U.L.P.S. da Euro 2.251,00 a Euro 2.500,00;

Oltre 10 apparecchi o congegni di cui all’art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S. da Euro 2.501,00 aEuro 2.750,00;

Oltre 10 apparecchi o congegni di cui all’art. 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S. da Euro 2.751,00 a Euro 3.000,00;

Oltre 10 apparecchi o congegni di cui all’art. 110, comma 7, lettera b) del T.U.L.P.S. da Euro 3.001,00 a Euro 3.250,00.