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Modificate le dotazioni organiche degli ufficiali dell’ Arma dei Carabinieri MINISTERO DELLA DIFESA – DECRETO 26 luglio 2005, n.172
Modificate le dotazioni organiche degli ufficiali dellArma dei Carabinieri
MINISTERO DELLA DIFESA – DECRETO 26 luglio 2005, n.172
Regolamento recante modifica delle dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri. (GU n. 203 del 1-9-2005)
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato
giuridico e avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri,
che prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possano essere modificate le dotazioni organiche dei singoli ruoli
previste dallo stesso decreto legislativo, senza oneri aggiuntivi e
fermi restando il volume organico complessivo e i profili di carriera
dei ruoli stessi, al fine di adeguarne la consistenza al piu’
efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalita’
del sostegno tecnico-logistico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n. 556, recante il regolamento di attuazione della legge 18 febbraio
1997, n. 25, e in particolare l’articolo 18, comma 1, lettera a);
Visto l’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 31 marzo 2000,
n. 78, che ha determinato la collocazione autonoma dell’Arma dei
carabinieri, con rango di Forza armata, nell’ambito del Ministero
della difesa, con dipendenza del Comandante generale dal Capo di
stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le
disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante «Norme
in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, a norma
dell’articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Considerato che l’organico del grado di generale di corpo d’armata
del ruolo normale degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri,
stabilito in nove unita’ dalla tabella 1 allegata al decreto
legislativo n. 298 del 2000, comporta una riduzione dell’ambito di
operativita’ dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999;
Ravvisata l’esigenza di adeguare la dotazione organica del grado di
generale di corpo d’armata alle posizioni funzionali previste per
tale grado;
Ritenuto di compensare i maggiori oneri connessi all’incremento
della predetta dotazione organica riducendo la dotazione organica del
grado di sottotenente del ruolo speciale, prevista dalla tabella 2
allegata al decreto legislativo n. 298 del 2000;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 16 maggio 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
trasmessa con nota n. 8/29672 del 9 giugno 2005;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifica della dotazione organica del ruolo normale dell’Arma dei
carabinieri
1. La dotazione organica del grado di generale di corpo d’armata
del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri, prevista dalla tabella 1
allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e’
incrementata di una unita’.
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
– Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento
degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, a norma dell’art. 1 della
legge 31 marzo 2000, n. 78», e’ pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n.
556, recante «Regolamento di attuazione dell’art. 10 della legge
18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici
militari» e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2000. Si riporta il testo dell’art.
18, comma 1, lettera a):
«Art. 18 (Ordinamento). – 1. I Capi di Stato maggiore di Forza
armata per l’esercizio delle relative attribuzioni:
a) dispongono dei rispettivi Stati maggiori retti da Sottocapi
di Stato maggiore nominati con decreto del Ministro della difesa,
udito il Capo di Stato maggiore della difesa e su indicazione del
rispettivo Capo di Stato maggiore di Forza armata, scelti tra gli
ufficiali in servizio permanente effettivo con grado non inferiore a
maggiore generale per l’Esercito, ammiraglio di divisione per la
Marina o generale di divisione aerea per l’Aeronautica. Gli stessi
Stati maggiori, ordinati di massima in reparti ed uffici, retti
rispettivamente da ufficiali generali od ammiragli e colonnelli o
capitani di vascello della relativa Forza armata, sono competenti per
la pianificazione, il coordinamento e il controllo dei vari settori
di attivita’;».
– La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in
materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 79 del
4 aprile 2000. Si riporta il testo dell’art. 1, commi 1 e 2, lettera
a):
«Art. 1 (Delega al Governo per il riordino dell’Arma dei
carabinieri). – 1. Al fine di assicurare economicita’, speditezza e
rispondenza al pubblico interesse delle attivita’ istituzionali, il
Governo e’ delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi, per
adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento approvato con
regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni,
non in contrasto con quanto previsto dal presente articolo,
l’ordinamento ed i compiti militari dell’Arma dei carabinieri, ivi
comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in
conformita’ con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando
la dipendenza funzionale dal Ministro dell’interno per quanto attiene
ai compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonche’
l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e
sotto la direzione dell’autorita’ giudiziaria, ai sensi del codice di
procedura penale, sono osservati i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) collocazione autonoma dell’Arma dei carabinieri, con rango
di Forza armata, nell’ambito del Ministero della difesa, con
dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore della
difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge
18 febbraio 1997, n. 25, per l’assolvimento dei seguenti compiti
militari:
1) concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia
delle libere istituzioni e del bene della collettivita’ nazionale nei
casi di pubblica calamita’, in conformita’ con l’art. 1 della legge
11 luglio 1978, n. 382;
2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e
all’estero sulla base della pianificazione d’impiego delle Forze
armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;
3) partecipazione ad operazioni di polizia militare
all’estero e, sulla base di accordi e mandati internazionali,
concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree
di presenza delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;
4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e
sicurezza per l’Esercito, per la Marina militare e per l’Aeronautica
militare, nonche’, ai sensi dei codici penali militari, esercizio
delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli
organi della giustizia militare;
5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari
all’estero;
6) assistenza ai comandi e alle unita’ militari impegnati in
attivita’ istituzionali nel territorio nazionale, concorso al
servizio di mobilitazione;».
– Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante «Norme
in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, a norma dell’art. 1
della legge 31 marzo 2000, n. 78», e’ pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000.
– La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e’ pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 novembre 1988; si riporta il testo
dell’art. 17, commi 3 e 4:
«Art. 17 (Regolamenti). – 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita’ sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali
ed interministeriali, che devono recare la denominazione di
«regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
Nota all’art. 1:
– Per il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, v. nota alle
premesse. Si riporta il testo della tabella 1:
Art. 2.
Modifica della dotazione organica del ruolo speciale dell’Arma dei
carabinieri
1. La dotazione organica del grado di sottotenente del ruolo
speciale dell’Arma dei carabinieri, prevista dalla tabella 2 allegata
al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e’ ridotta di quattro
unita’.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 26 luglio 2005
Il Ministro della difesa
Martino
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 10 Difesa, foglio n. 385
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