Enti pubblici
Modificata la struttura organizzativa del Ministero dell’ Interno. DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 2003, n.317
Modificata la struttura organizzativa del Ministero dellInterno
DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 2003, n.317
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero dell’interno, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (GU n. 269 del 19-11-2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche’ di enti pubblici;
Ravvisata l’esigenza di avvalersi dell’articolo 1 della citata
legge n. 137 del 2002 per apportare all’organizzazione del Ministero
dell’interno, disciplinata dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, i correttivi indispensabili ad
assicurare una migliore funzionalita’ dell’azione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, recante
modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
le strutture organizzative dei Ministeri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
le quali non hanno espresso alcuna osservazione;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di
cui all’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in data
15 ottobre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300
1. All’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la
lettera d), e’ aggiunta la seguente:
«d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e
periferiche dell’amministrazione, con particolare riguardo alle
politiche del personale dell’amministrazione civile e alla promozione
e sviluppo delle relative attivita’ formative nonche’ alla gestione
delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.».
Art. 2.
Modifica dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300
1. All’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
«superiore a quattro», sono sostituite dalle seguenti: «superiore a
cinque».
——————————————————————————–Art. 3.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell’interno
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli