Enti pubblici
Modificata la struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n.152
Modificata la struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n.152
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (GU n. 149 del 30-6-2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
177;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Ritenuta l’esigenza di organizzare il nuovo Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, attraverso un centro di propulsione
che assicuri il coordinamento delle complesse materie nelle quali si
articola, nell’ottica della pianificazione, della vigilanza e della
tutela della sicurezza, prodromiche alle scelte di alta
amministrazione;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 6 e del 30 settembre 2002;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione bicamerale prevista
dall’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Aree funzionali
1. All’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo la lettera d), sono
aggiunte le seguenti:
«d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da
leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate
dall’articolo 41 e dal presente comma, ivi comprese le
espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi
infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere
corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;
d-quater) politiche dell’edilizia concernenti anche il sistema
delle citta’ e delle aree metropolitane.».
Art. 2.
Ordinamento
1. All’articolo 43 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero si articola in un numero non superiore a 16
direzioni generali e in uffici di funzioni dirigenziali di livello
generale, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai
sensi dell’articolo 4, nei limiti di posti di funzione individuati
dalla pianta organica di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 2001, n. 177. La dotazione organica dei dirigenti
di seconda fascia di cui alla tabella A allegata al citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 e’ ridotta di due
unita’.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di porto, alle
quali non si applica il disposto dell’articolo 11.
2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale dieci Servizi
integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati S.I.I.T.,
quali organi decentrati del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Ogni S.I.I.T. e’ articolato in due settori relativi,
rispettivamente, all’area infrastrutture e all’area trasporti, a
ciascuno dei quali e’ preposto un dirigente generale, nominato ai
sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Al S.I.I.T. competente per
le regioni Lazio e Abruzzo e’ preposto un dirigente generale nominato
ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni di carattere tecnico,
amministrativo, operativo e gestionale nell’ambito delle competenze
di cui agli articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti attivita’ di
servizio.
2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su base
convenzionale, servizi di contenuto tecnico operativo e gestionale
alle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali
anche ad ordinamento autonomo, nonche’ ai soggetti di cui alla legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni,
nel rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti.
2-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, si provvede alla struttura
organizzativa e funzionale dei S.I.I.T. e alla loro articolazione
territoriale, secondo il criterio dell’efficiente dimensionamento
delle strutture e dei corrispondenti bacini di utenza, utilizzando
prioritariamente il personale assegnato agli altri uffici, anche al
fine di incrementare la qualita’ delle funzioni e delle attivita’
rese nei confronti dei singoli, delle imprese e delle pubbliche
amministrazioni appartenenti agli enti territoriali.
2-sexies. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 2-quinquies sono soppresse le strutture periferiche del
Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dei
lavori pubblici.
2-septies. Con uno o piu’ decreti del Presidente della Repubblica,
da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede, nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni:
a) alla riorganizzazione del Ministero;
b) al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici
quale organo di consulenza obbligatoria del Governo e organo di
consulenza facoltativa per le regioni e gli altri enti pubblici
competenti in materia di lavori pubblici.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 12 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli