Enti pubblici

Tuesday 01 July 2003

Modificata la struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n.152

Modificata la struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n.152

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (GU n. 149 del 30-6-2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni;

  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive

modificazioni;

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.

177;

  Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;

  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

  Ritenuta   l’esigenza  di  organizzare  il  nuovo  Ministero  delle

infrastrutture  e  dei trasporti, attraverso un centro di propulsione

che  assicuri il coordinamento delle complesse materie nelle quali si

articola,  nell’ottica  della pianificazione, della vigilanza e della

tutela   della   sicurezza,   prodromiche   alle   scelte   di   alta

amministrazione;

  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,

adottate nelle riunioni del 6 e del 30 settembre 2002;

  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

  Acquisito   il   parere   della   Commissione  bicamerale  prevista

dall’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 14 marzo 2003;

  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di  concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze e con il

Ministro per la funzione pubblica;

                               E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                           Aree funzionali

  1.  All’articolo  42,  comma  1,  del decreto legislativo 30 luglio

1999,  n.  300,  e successive modificazioni, dopo la lettera d), sono

aggiunte le seguenti:

  «d-bis)  sicurezza  e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da

leggi   e   regolamenti,   concernenti   le  competenze  disciplinate

dall’articolo   41   e   dal   presente   comma,   ivi   comprese  le

espropriazioni;

  d-ter)  pianificazione  delle  reti,  della  logistica  e  dei nodi

infrastrutturali  di  interesse  nazionale, realizzazione delle opere

corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;

  d-quater)  politiche  dell’edilizia  concernenti  anche  il sistema

delle citta’ e delle aree metropolitane.».

Art. 2.

                             Ordinamento

  1.  All’articolo 43 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

  «2.  Il  Ministero  si  articola  in  un  numero non superiore a 16

direzioni  generali  e  in uffici di funzioni dirigenziali di livello

generale,  alla  cui  individuazione  e organizzazione si provvede ai

sensi  dell’articolo  4,  nei limiti di posti di funzione individuati

dalla  pianta  organica  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 marzo 2001, n. 177. La dotazione organica dei dirigenti

di  seconda  fascia  di cui alla tabella A allegata al citato decreto

del  Presidente  della  Repubblica  n. 177 del 2001 e’ ridotta di due

unita’.»;

    b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

  «2-bis.  Il  Ministero  si  avvale delle Capitanerie di porto, alle

quali non si applica il disposto dell’articolo 11.

  2-ter.  Sono  istituiti  a  livello  sovraregionale  dieci  Servizi

integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati S.I.I.T.,

quali  organi  decentrati  del  Ministero  delle infrastrutture e dei

trasporti.  Ogni  S.I.I.T.  e’  articolato  in  due settori relativi,

rispettivamente,  all’area  infrastrutture  e  all’area  trasporti, a

ciascuno  dei  quali  e’  preposto un dirigente generale, nominato ai

sensi  dell’articolo  19,  comma  4, del decreto legislativo 30 marzo

2001,  n. 165, e successive modificazioni. Al S.I.I.T. competente per

le regioni Lazio e Abruzzo e’ preposto un dirigente generale nominato

ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del citato decreto legislativo n.

165  del  2001.  I  S.I.I.T.  svolgono funzioni di carattere tecnico,

amministrativo,  operativo  e gestionale nell’ambito delle competenze

di cui agli articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti attivita’ di

servizio.

  2-quater.   I  S.I.I.T.  possono  promuovere  e  fornire,  su  base

convenzionale,  servizi  di  contenuto tecnico operativo e gestionale

alle  amministrazioni  pubbliche,  comprese quelle regionali e locali

anche  ad ordinamento autonomo, nonche’ ai soggetti di cui alla legge

11  febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni,

nel rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti.

  2-quinquies.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da

emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto

1988,  n.  400,  su  proposta del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti,  di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il

Ministro  dell’economia  e  delle  finanze, sentite le organizzazioni

sindacali  maggiormente  rappresentative,  si provvede alla struttura

organizzativa  e  funzionale  dei  S.I.I.T. e alla loro articolazione

territoriale,  secondo  il  criterio  dell’efficiente dimensionamento

delle  strutture  e  dei corrispondenti bacini di utenza, utilizzando

prioritariamente  il  personale assegnato agli altri uffici, anche al

fine  di  incrementare  la  qualita’ delle funzioni e delle attivita’

rese  nei  confronti  dei  singoli,  delle  imprese e delle pubbliche

amministrazioni appartenenti agli enti territoriali.

  2-sexies. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al

comma   2-quinquies  sono  soppresse  le  strutture  periferiche  del

Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  e del Ministero dei

lavori pubblici.

  2-septies.  Con uno o piu’ decreti del Presidente della Repubblica,

da  emanare  ai  sensi  dell’articolo  17,  comma  4-bis, della legge

23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture

e  dei  trasporti,  sentite  le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica

e  con  il  Ministro  dell’economia e delle finanze, si provvede, nel

rispetto  delle  disposizioni  di cui al decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni:

    a) alla riorganizzazione del Ministero;

    b) al  riordinamento   del Consiglio superiore dei lavori pubblici

quale  organo  di  consulenza  obbligatoria  del  Governo e organo di

consulenza  facoltativa  per  le  regioni  e  gli altri enti pubblici

competenti in materia di lavori pubblici.».

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi’ 12 giugno 2003

                                CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture

                              e dei trasporti

                               Tremonti,   Ministro   dell’economia  e

                              delle finanze

                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione

                              pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli