Civile
Modificata la disciplina della centrale rischi presso la Banca d’ Italia. Ecco il testo del provvedimento della Banca d’ Italia 16.3.2005 BANCA D’ITALIA – PROVVEDIMENTO 16 marzo 2005 – Disciplina della Centrale d’Allarme Interbancaria. (GU n. 69 del 24-3-
Modificata la disciplina della centrale rischi presso la Banca d’Italia. Ecco il
testo del provvedimento della Banca d’Italia 16.3.2005
BANCA D’ITALIA –
PROVVEDIMENTO 16 marzo 2005 – Disciplina
della Centrale d’Allarme Interbancaria. (GU n. 69 del
24-3-2005)
IL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA
Visto l’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507, che prevede l’emanazione di un
regolamento del Ministro della
giustizia
per la disciplina
delle modalita’ di
trasmissione,
rettifica
ed aggiornamento dei
dati da inserire
nell’archivio
previsto
dal comma 1 del medesimo articolo e delle modalita’
con cui
la
Banca d’Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al
loro
trattamento e ne consente la consultazione;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 7
novembre 2001, n.
458, adottato ai sensi dell’art. 36, comma 2, del
decreto legislativo
30 dicembre 1999,
n. 507, recante il regolamento
sul funzionamento
dell’archivio informatizzato degli assegni bancari e
postali e delle
carte di pagamento;
Visto, in particolare,
l’art. 3 del
Ministro della giustizia
7 novembre 2001,
n. 458, ai sensi del quale le banche, gli uffici
postali,
gli intermediari finanziari
vigilati emittenti carte di
pagamento,
i prefetti e l’autorita’
giudiziaria assicurano
l’esattezza e
la completezza dei
dati trasmessi all’archivio e
provvedono
tempestivamente alle
cancellazioni e alle rettifiche dei
dati errati;
Visto l’art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n.
507, che prevede che, con distinto regolamento, la Banca d’Italia
disciplina
le modalita’ e
le procedure relative
alle attivita’
previste dal regolamento ministeriale di cui
al comma 2;
Visto il regolamento
adottato dalla Banca d’Italia il 29 gennaio
2002;
Visto il protocollo
d’intesa tra Banca
d’Italia, Ministero
dell’Interno e Ministero della Giustizia
del 10 marzo 2005;
Visto l’art.
146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia);
Emana
il
seguente regolamento:
Art. 1.
Il quarto comma
dell’art. 5 del regolamento della Banca d’Italia
del 29 gennaio 2002 e’ sostituito dal
seguente:
«La cancellazione e
la rettifica dei
dati dell’archivio sono
effettuate dall’ente che ha originato la
relativa segnalazione, anche
su
ordine dell’autorita’ giudiziaria o del
garante per la protezione
dei
dati personali. I provvedimenti dell’autorita’
giudiziaria o del
garante
che dispongono la
sospensione ovvero la
cancellazione
temporanea
dell’iscrizione, sono eseguiti dall’ente che ha originato
la
segnalazione; in tal caso, traccia della segnalazione, non piu’
consultabile
e protetta in conformita’ ai vigenti
requisiti di
sicurezza,
viene conservata al solo fine di consentire l’eventuale
riattivazione dell’iscrizione.».
Art. 2.
L’art. 13 del
regolamento di cui
all’art. 1 e’ sostituito dal
seguente:
«Art.
13 (Accesso
dell’interessato). – Il soggetto interessato, o
la
persona da esso delegata, accede
ai dati contenuti nell’archivio
che
lo riguardano tramite gli enti segnalanti privati o tramite
le
Filiali della Banca d’Italia.».
Art. 3.
L’art. 6
dell’allegato «Tempi di funzionamento» del regolamento di
cui all’articolo 1 e’ sostituito dai
seguenti articoli:
«Art. 6 (Segmento ASA). – La trasmissione dei dati dai
Prefetti,
per
il tramite del
Ministero dell’Interno, alla
sezione centrale
dell’archivio ha
luogo tra le ore 08:30 e le ore 12:30 del giorno T
(5).
La divulgazione dalla
sezione centrale agli
enti segnalanti
legittimati alla consultazione ha luogo tra le
ore 12:30 del giorno T
e le ore 15:00 del giorno T+1.
L’iscrizione si determina alle ore 00:00 del
giorno T+2.
Il segmento e’ operativo nei giorni lavorativi
bancari.»
«Art. 7 (Segmento ASP). – La trasmissione dei
dati dal Casellario
Giudiziale Centrale alla sezione centrale dell’archivio
ha luogo tra
le ore 08:30 e le ore 12:30 del giorno
T (6).
(5)
Per il giorno T si intende la data nella quale il
Ministro
dell’Interno invia
i provvedimenti alla
sezione centrale
dell’archivio.
(6)
Per giorno T
si intende la data nella quale il
Ministero
della
Giustizia – Casellario
centrale invia i provvedimenti
alla
sezione centrale dell’archivio.
La divulgazione dalla
sezione centrale agli
enti segnalanti
legittimati alla consultazione ha luogo tra le
ore 12:30 del giorno T
e le ore 15:00 del giorno T+1.
L’iscrizione si determina alle ore 00:00 del
giorno T+2.
Il segmento e’ operativo nei giorni lavorativi
bancari.».
Art. 4.
Entrata in vigore
Le disposizioni del presente regolamento
entrano in vigore il
giorno
successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Roma, 16 marzo 2005
Il Governatore: Fazio