Civile

Friday 25 March 2005

Modificata la disciplina della centrale rischi presso la Banca d’ Italia. Ecco il testo del provvedimento della Banca d’ Italia 16.3.2005 BANCA D’ITALIA – PROVVEDIMENTO 16 marzo 2005 – Disciplina della Centrale d’Allarme Interbancaria. (GU n. 69 del 24-3-

Modificata la disciplina della centrale rischi presso la Banca d’Italia. Ecco il
testo del provvedimento della Banca d’Italia 16.3.2005

BANCA D’ITALIA –
PROVVEDIMENTO 16 marzo 2005 – Disciplina
della Centrale d’Allarme Interbancaria. (GU n. 69 del
24-3-2005)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA

Visto l’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,

n. 507, che prevede l’emanazione di un
regolamento del Ministro della

giustizia
per la disciplina
delle modalita’ di
trasmissione,

rettifica
ed aggiornamento dei
dati da inserire
nell’archivio

previsto
dal comma 1 del medesimo articolo e delle modalita’
con cui

la
Banca d’Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al
loro

trattamento e ne consente la consultazione;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 7
novembre 2001, n.

458, adottato ai sensi dell’art. 36, comma 2, del
decreto legislativo

30 dicembre 1999,
n. 507, recante il regolamento
sul funzionamento

dell’archivio informatizzato degli assegni bancari e
postali e delle

carte di pagamento;

Visto, in particolare,
l’art. 3 del
Ministro della giustizia

7 novembre 2001,
n. 458, ai sensi del quale le banche, gli uffici

postali,
gli intermediari finanziari
vigilati emittenti carte di

pagamento,
i prefetti e l’autorita’
giudiziaria assicurano

l’esattezza e
la completezza dei
dati trasmessi all’archivio e

provvedono
tempestivamente alle
cancellazioni e alle rettifiche dei

dati errati;

Visto l’art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,

n.
507, che prevede che, con distinto regolamento, la Banca d’Italia

disciplina
le modalita’ e
le procedure relative
alle attivita’

previste dal regolamento ministeriale di cui
al comma 2;

Visto il regolamento
adottato dalla Banca d’Italia il 29 gennaio

2002;

Visto il protocollo
d’intesa tra Banca
d’Italia, Ministero

dell’Interno e Ministero della Giustizia
del 10 marzo 2005;

Visto l’art.
146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

(testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia);

Emana

il
seguente regolamento:

Art. 1.

Il quarto comma
dell’art. 5 del regolamento della Banca d’Italia

del 29 gennaio 2002 e’ sostituito dal
seguente:

«La cancellazione e
la rettifica dei
dati dell’archivio sono

effettuate dall’ente che ha originato la
relativa segnalazione, anche

su
ordine dell’autorita’ giudiziaria o del
garante per la protezione

dei
dati personali. I provvedimenti dell’autorita’
giudiziaria o del

garante
che dispongono la
sospensione ovvero la
cancellazione

temporanea
dell’iscrizione, sono eseguiti dall’ente che ha originato

la
segnalazione; in tal caso, traccia della segnalazione, non piu’

consultabile
e protetta in conformita’ ai vigenti
requisiti di

sicurezza,
viene conservata al solo fine di consentire l’eventuale

riattivazione dell’iscrizione.».

Art. 2.

L’art. 13 del
regolamento di cui
all’art. 1 e’ sostituito dal

seguente:

«Art.
13 (Accesso
dell’interessato). – Il soggetto interessato, o

la
persona da esso delegata, accede
ai dati contenuti nell’archivio

che
lo riguardano tramite gli enti segnalanti privati o tramite
le

Filiali della Banca d’Italia.».

Art. 3.

L’art. 6
dell’allegato «Tempi di funzionamento» del regolamento di

cui all’articolo 1 e’ sostituito dai
seguenti articoli:

«Art. 6 (Segmento ASA). – La trasmissione dei dati dai
Prefetti,

per
il tramite del
Ministero dell’Interno, alla
sezione centrale

dell’archivio ha
luogo tra le ore 08:30 e le ore 12:30 del giorno T

(5).

La divulgazione dalla
sezione centrale agli
enti segnalanti

legittimati alla consultazione ha luogo tra le
ore 12:30 del giorno T

e le ore 15:00 del giorno T+1.

L’iscrizione si determina alle ore 00:00 del
giorno T+2.

Il segmento e’ operativo nei giorni lavorativi
bancari.»

«Art. 7 (Segmento ASP). – La trasmissione dei
dati dal Casellario

Giudiziale Centrale alla sezione centrale dell’archivio
ha luogo tra

le ore 08:30 e le ore 12:30 del giorno
T (6).

(5)
Per il giorno T si intende la data nella quale il
Ministro

dell’Interno invia
i provvedimenti alla
sezione centrale

dell’archivio.

(6)
Per giorno T
si intende la data nella quale il
Ministero

della
Giustizia – Casellario
centrale invia i provvedimenti
alla

sezione centrale dell’archivio.

La divulgazione dalla
sezione centrale agli
enti segnalanti

legittimati alla consultazione ha luogo tra le
ore 12:30 del giorno T

e le ore 15:00 del giorno T+1.

L’iscrizione si determina alle ore 00:00 del
giorno T+2.

Il segmento e’ operativo nei giorni lavorativi
bancari.».

Art. 4.

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento
entrano in vigore il

giorno
successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica.

Roma, 16 marzo 2005

Il Governatore: Fazio