Ultimi articoli

Tuesday 20 January 2004

Modalità e termini per il versamento dell’ oblazione nei casi definizione degli illeciti edilizi. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 14 gennaio 2004

Modalità e termini per il versamento dell’oblazione nei casi definizione degli illeciti edilizi

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 gennaio 2004

  Versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi. (GU n. 14 del 19-1-2004) 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni,

recante    norme    in    materia    di    controllo   dell’attivita’

urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle opere

edilizie;

  Visto  l’art. 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.

269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.

326,  con il quale e’ stabilito, tra l’altro, che la domanda relativa

alla     definizione    dell’illecito    edilizio    sia    corredata

dall’attestazione del pagamento dell’oblazione;

  Visto  l’art.  1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,

convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,

che  prevede  l’emanazione  di un decreto di natura non regolamentare

del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  per  stabilire,  tra

l’altro,  modalita’  di  riscossione,  di entrate anche di natura non

tributaria;

  Visto  il  capo  III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

recante  disposizioni  in  materia  di riscossione e, in particolare,

l’art.  17,  che  prevede  l’effettuazione di versamenti unitari, con

eventuale  compensazione,  delle  entrate  previste dal comma 2 dello

stesso articolo;

  Considerato  che la predetta oblazione si configura come entrata di

natura non tributaria;

  Ritenuto   che   occorre,   pertanto,  stabilire  le  modalita’  di

riscossione della predetta oblazione;

                              Decreta:

                                Art. 1.

Versamento   delle   somme  dovute  a  titolo  di  oblazione  per  la

                 definizione degli illeciti edilizi

  1.  Il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione prevista

dall’art.  32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

e’  effettuato  nei  termini  indicati  nell’allegato 1  allo  stesso

decreto,  con le modalita’ di cui all’art. 17 del decreto legislativo

9 luglio   1997,  n.  241,  esclusa  in ogni caso la compensazione ivi

prevista.

  Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 14 gennaio 2004

                                                Il Ministro: Tremonti