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Modalità e termini per il versamento dell’ oblazione nei casi definizione degli illeciti edilizi. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 14 gennaio 2004
Modalità e termini per il versamento dell’oblazione nei casi definizione degli illeciti edilizi
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 gennaio 2004
Versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi. (GU n. 14 del 19-1-2004)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni,
recante norme in materia di controllo dell’attivita’
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie;
Visto l’art. 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, con il quale e’ stabilito, tra l’altro, che la domanda relativa
alla definizione dell’illecito edilizio sia corredata
dall’attestazione del pagamento dell’oblazione;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
che prevede l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell’economia e delle finanze per stabilire, tra
l’altro, modalita’ di riscossione, di entrate anche di natura non
tributaria;
Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante disposizioni in materia di riscossione e, in particolare,
l’art. 17, che prevede l’effettuazione di versamenti unitari, con
eventuale compensazione, delle entrate previste dal comma 2 dello
stesso articolo;
Considerato che la predetta oblazione si configura come entrata di
natura non tributaria;
Ritenuto che occorre, pertanto, stabilire le modalita’ di
riscossione della predetta oblazione;
Decreta:
Art. 1.
Versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la
definizione degli illeciti edilizi
1. Il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione prevista
dall’art. 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e’ effettuato nei termini indicati nell’allegato 1 allo stesso
decreto, con le modalita’ di cui all’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi
prevista.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2004
Il Ministro: Tremonti