Enti pubblici

Monday 02 May 2005

Misure urgenti per il settore agroalimentare. Convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 22/2005

Misure urgenti per il settore agroalimentare. Convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 22/2005

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                               Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

  1. Il  decreto-legge  28 febbraio  2005,  n. 22, recante interventi

urgenti  nel  settore  agroalimentare,  e’ convertito in legge con le

modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano  validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti

salvi  gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base

dell’articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.

  3. La  presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi’ 29 aprile 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche

                              agricole e forestali

                              Scajola,   Ministro   delle   attivita’

                              produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI

      Camera dei deputati (atto n. 5671):

              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri

          (Berlusconi),  dal  Ministro  delle  politiche  agricole  e

           forestali   (Alemanno)   e  dal  Ministro  delle  attivita’

          produttive (Marzano) il 1° marzo 2005.

              Assegnato  alla XIII commissione (Agricoltura), in sede

          referente, il 1° marzo 2005, con pareri del comitato per la

           Legislazione e delle commissioni I, II, V, VI, X, XI, XIV e

          Parlamentare per le questioni regionali.

              Esaminato  dalla  XIII  commissione, il 3-15 e 16 marzo

          2005; 5 e 7 aprile 2005.

              Esaminato  in  aula   l’11-12 aprile 2005 e approvato il

          13 aprile 2005.

          Senato della Repubblica (atto n. 3393):

              Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura e produzione

          agroalimentare),  in  sede referente, il 14 aprile 2005 con

           pareri   delle   commissioni   1ª   (per   presupposti   di

          costituzionalita),  1ª,  2ª,  5ª,  6ª, 10ª, 11ª, 13ª, 14ª e

          Parlamentare per le questioni regionali.

              Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),

          in  sede  consultiva,  sull’esistenza  dei  presupposti  di

          costituzionalita’ il 19 aprile 2005.

              Esaminato  dalla  9ª  commissione  il 19-20 e 21 aprile

          2005.

              Esaminato  in  aula  il  26 aprile  2005 e approvato il

          27 aprile 2005.

          Avvertenza:

              Il  decreto-legge  17 febbraio  2005,  n.  14, e’ stato

          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.

          40 del 18 febbraio 2005.

              A  norma  dell’art.  15, comma 5, della legge 23 agosto

          1988,  n.  400  (Disciplina  dell’attivita’  di  Governo  e

          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),

          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione

          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua

          pubblicazione.

              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di

          conversione  e  corredato delle relative note e’ pubblicato

          in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.

Allegato

MODIFICAZIONI  APPORTATE  IN  SEDE  DI  CONVERSIONE  AL DECRETO-LEGGE

                      28 FEBBRAIO 2005, n. 22.

  All’articolo 1:

    al  comma 1, capoverso 7-bis, le parole: «da inserire all’interno

del  progetto  speciale  di  cui  al  comma  7» sono sostituite dalle

seguenti: «anche in aree diverse da quelle di cui al comma 7, purche’

classificate come svantaggiate»;

    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

    «1-bis. Per l’anno 2005, nelle aree per le quali, con decreto del

Ministro  delle  politiche agricole e forestali, sia stata verificata

la riduzione del reddito medio delle imprese agricole per l’anno 2004

del  30 per  cento rispetto al reddito medio del triennio precedente,

e’  concessa  alle  imprese  agricole,  a domanda e nell’ambito delle

disponibilita’  del  Fondo  di  solidarieta’  nazionale  – interventi

indennizzatori   di   cui   all’articolo 15,   comma 2,  del  decreto

legislativo  29 marzo  2004,  n.  102, la sospensione, al 31 dicembre

2005,  del  versamento  dei  contributi previdenziali e assistenziali

propri e dei lavoratori dipendenti dovuti per l’anno 2005.

    1-ter.  Alle  imprese  di  cui  al  comma  1-bis  possono  essere

concessi,  a  valere  sulle  disponibilita’ del Fondo di solidarieta’

nazionale  –  interventi indennizzatori di cui all’articolo 15, comma

2,  del  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a

lungo  termine,  finalizzati  alla  ripresa  economica  delle imprese

stesse, al tasso di cui all’articolo 5, comma 2, del predetto decreto

legislativo  n.  102  del 2004, assistiti dalla garanzia fideiussoria

dell’Istituto  di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),

ai  sensi  dell’articolo 17  del  medesimo  decreto  legislativo.  In

alternativa,   possono  essere  concessi,  a  valere  sulle  medesime

disponibilita’  di  spesa  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto dal

regolamento  (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004,

contributi  in  conto capitale nella misura massima di 3.000 euro per

impresa agricola»;

    al  comma  2, le parole da: «10 milioni» fino alla fine del comma

sono  sostituite  dalle  seguenti:  «23,79 milioni di euro per l’anno

2005  e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, di

cui  600.000  euro  destinati,  per  ciascuno  degli anni suddetti, a

programmi   di   valorizzazione  e  tutela  delle  razze  di  cavalli

autoctoni.  All’onere  conseguente  si  provvede, per gli anni 2005 e

2006,  mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa

di cui all’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448

–  Fondi  investimenti  (Fondo  unico  da  ripartire  –  investimenti

agricoltura,   foreste   e   pesca)  e,  per  l’anno  2007,  mediante

corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di

base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del

Ministero  dell’economia  e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo

parzialmente   utilizzando   l’accantonamento  relativo  al  medesimo

Ministero»;

    al  comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Per il finanziamento

degli interventi» sono inserite le seguenti: «necessari al ripristino

delle  condizioni  socio-economiche  e  ambientali essenziali ai fini

della  ripresa  delle  normali  attivita’  produttive  delle  imprese

agricole   colpite   da  gravi  emergenze  sanitarie,  nonche’  degli

interventi»  e  le parole da: «nelle aree agricole» fino a: «8 agosto

2002, n. 178,» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori colpiti

da  calamita’  naturali e da avversita’ atmosferiche, gia’ dichiarate

di   carattere  eccezionale  ai  sensi  dell’articolo 2  della  legge

14 febbraio  1992,  n.  185,  la  Cassa  depositi   e  prestiti Spa e’

autorizzata  a  realizzare  aperture  di  credito nei confronti delle

regioni  e  delle  province  autonome, a valere sui limiti di impegno

assegnati  a  ciascuna regione con la ripartizione degli stanziamenti

recati  dall’articolo 13,   comma 4-octies, del decreto-legge 8 luglio

2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto

2002, n. 178, e del relativo cofinanziamento regionale,»;

    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

    «3-bis.  Il  Ministero  dell’economia e delle finanze corrisponde

annualmente   alla   Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  la  quota  di

finanziamento derivante dalle aperture di credito di cui al comma 3 a

valere  sui  limiti  di  impegno  di  cui  al  medesimo  comma 3 e in

relazione  alla rendicontazione che le regioni e le province autonome

inviano  per  il  tramite  del  Ministero  delle politiche agricole e

forestali.  Ulteriori modalita’ operative di carattere amministrativo

che  si  dovessero  rendere necessarie sono stabilite con decreto del

Ministro  dell’economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro

delle politiche agricole e forestali, di natura non regolamentare.

    3-ter.  Per  favorire  la  ripresa  economica  e produttiva delle

imprese  agricole  colpite da calamita’ naturali, l’autorizzazione di

spesa  di  cui  all’articolo  15,  comma 2,  del  decreto legislativo

29 marzo  2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarieta’ nazionale –

interventi  indennizzatori,  e’  aumentata di 120 milioni di euro per

l’anno  2005.  Al  relativo onere si provvede mediante corrispondente

riduzione  dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma

1,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi

delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tale fine

il  CIPE, con apposita delibera, destina le suddette risorse entro il

termine  perentorio  di trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto.

    3-quater.  I  rischi di mercato rientrano nei rischi assicurabili

previsti   dal   Piano   assicurativo   agricolo   annuale,  previsto

dall’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

    3-quinquies.  Il  Governo,  d’intesa  con le regioni e sentite le

organizzazioni  dei  produttori riconosciute, procede alla stesura di

un  Piano  ortofrutticolo  nazionale per coordinare le iniziative dei

produttori  e rilanciarne la competitivita’ in termini di quantita’ e

di qualita’ delle produzioni.

    3-sexies.  All’articolo  13,  comma  4-bis,  del  decreto-legge 8

luglio  2002,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge

8 agosto  2002,  n. 178, dopo le parole: “territori danneggiati dalla

siccita’”  sono  inserite  le  seguenti:  “, ivi compresi i territori

delimitati  dall’ordinanza del Ministro dell’interno, delegato per il

coordinamento  della  protezione  civile  n. 3224 del 28 giugno 2002,

pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2002, delle

province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa,”.

    3-septies.  All’articolo  13,  comma  4-ter,  del decreto-legge 8

luglio  2002,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge

8 agosto  2002,  n.  178,  e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Fino  alla  data  del  provvedimento  di  concessione da parte della

regione, e comunque per non piu’ di ventiquattro mesi, tali rate sono

assistite,  nell’ambito  dei  predetti  limiti  di  stanziamento, dal

concorso nel pagamento degli interessi”»;

    al comma 4, il capoverso 1-bis e’ sostituito dal seguente:

    «1-bis.  L’Agecontrol Spa, avvalendosi del supporto dei controlli

istituzionali  effettuati dall’Ispettorato centrale repressione frodi

ed  in  coordinamento  con  quest’ultimo,  effettua  i  controlli  di

qualita’,  sia  per l’esportazione che per il mercato interno, aventi

rilevanza  a livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi

della  normativa  vigente,  anche utilizzando parzialmente le risorse

finanziarie destinate ai controlli dell’olio di oliva»;

    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

    «4-bis.  Allo scopo di supportare gli interventi a sostegno delle

produzioni agricole colpite da crisi di mercato di cui al comma 7-bis

dell’articolo  5  della  legge  27 marzo 2001, n. 122, introdotto dal

comma  1,  e  i  controlli  di qualita’ svolti dall’Agecontrol Spa ai

sensi dell’articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 marzo

2004,   n.   99,   introdotto  dal  comma 4,  l’Ispettorato  centrale

repressione frodi e’ autorizzato a predisporre programmi straordinari

di  controllo  volti  a contrastare fenomeni fraudolenti che generano

situazioni  di  concorrenza  sleale  tra  gli  operatori. A tale fine

l’Ispettorato  centrale  repressione frodi, in deroga all’articolo 39

della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e

al   divieto  di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre

2004,  n.  311, e’ autorizzato ad assumere fino a undici dirigenti di

seconda  fascia,  e comunque entro il limite di spesa di cui al comma

4-ter.

    4-ter.  Per  l’attuazione del comma 4-bis e’ autorizzata la spesa

massima complessiva di 100.000 euro per l’anno 2005 e di 1.000.000 di

euro annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede,

per     l’anno     2005,     mediante     corrispondente    riduzione

dell’autorizzazione  di  spesa  di cui all’articolo 6, comma 1, della

legge 31 luglio 2002, n. 179, e, a decorrere dall’anno 2006, mediante

corrispondente  riduzione  delle  proiezioni per gli anni 2006 e 2007

dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale

2005-2007,  nell’ambito  dell’unita’  previsionale  di  base di parte

corrente  “Fondo  speciale”  dello  stato di previsione del Ministero

dell’economia   e   delle   finanze   per  l’anno  2005,  allo  scopo

parzialmente utilizzando 1’accantonamento relativo al Ministero delle

politiche  agricole  e  forestali.  Il Ministro dell’economia e delle

finanze   e’   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le

occorrenti variazioni di bilancio.

    4-quater.  A  modifica  di quanto previsto dall’articolo 18 della

legge   15 dicembre   1961,   n.  1304,  il  personale  di  qualifica

dirigenziale  e  i  dipendenti  inquadrati  nei profili professionali

dell’area  C  e  della  posizione  economica  B3,  in servizio presso

l’Ispettorato  centrale  repressione frodi, sono ufficiali di polizia

giudiziaria  nei  limiti del servizio cui sono destinati e secondo le

attribuzioni  ad  essi  conferite  dalle  leggi  e  dai  regolamenti;

parimenti, i dipendenti inquadrati nei restanti profili professionali

sono agenti di polizia giudiziaria».

    Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:

    «Art.  1-bis  (Misure per le imprese agricole colpite da crisi di

mercato).  –  1. Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e

forestali  e’  dichiarato  lo  stato  di  crisi  di  mercato  per  le

produzioni  agricole  di  cui  all’allegato I del Trattato istitutivo

della  Comunita’  europea per le quali si sia verificata la riduzione

del  reddito  medio annuale delle imprese agricole addette del 30 per

cento rispetto al reddito medio del triennio precedente.

    2.  Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice

civile,  le  cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai

sensi  del  comma 1, possono accedere ai benefici di cui all’articolo

5,   comma   2,  del  decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n.  102,

nell’ambito  delle disponibilita’ del Fondo di solidarieta’ nazionale

–  interventi  indennizzatori  di  cui  all’articolo 15, comma 2, del

medesimo  decreto  legislativo.  Ai predetti imprenditori agricoli si

applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 27 luglio

2000,  n.  212,  anche  con  riferimento  ai  versamenti  degli oneri

previdenziali,  fermo  restando  che la sospensione o il differimento

del   termine   per    gli  adempimenti  degli  obblighi  tributari  e

previdenziali  non  deve  determinare  uno  slittamento  dei relativi

versamenti  all’anno  successivo  a  quello in cui sono dovuti. Per i

medesimi  imprenditori  e’ disposta la sospensione di dodici mesi del

pagamento delle rate e degli effetti del credito agrario.

    3.   L’operativita’   del   presente   articolo   e’  subordinata

all’autorizzazione da parte della Commissione europea.

    Art.  1-ter  (Misure per le imprese agricole colpite da calamita’

naturali).   –   1.   All’articolo 116,   comma 17-bis,  della  legge

23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall’articolo 4, comma 22, della

legge  24 dicembre  2003, n. 350, le parole: “venti rate trimestrali”

sono sostituite dalle seguenti: “quaranta rate trimestrali”.

    2.  All’articolo  4,  comma  24, della legge 24 dicembre 2003, n.

350,  le  parole: “30 settembre 2003” sono sostituite dalle seguenti:

“31 marzo 2005”.

    3.  All’attuazione  dei commi 1 e 2 si provvede nell’ambito delle

disponibilita’  del  Fondo  di  solidarieta’  nazionale  – interventi

indennizzatori   di   cui   all’articolo 15,  comma  2,  del  decreto

legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

    4.  Alle  imprese agricole che accedono alla rateizzazione di cui

al  citato  comma  17-bis  dell’articolo 116  della legge 23 dicembre

2000,  n.  388,  sono  concessi, nell’ambito delle disponibilita’ del

Fondo  di  solidarieta’  nazionale – interventi indennizzatori di cui

all’articolo 15,  comma  2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.

102,   finanziamenti   a  lungo  termine,  finalizzati  alla  ripresa

economica delle imprese stesse, al tasso di cui all’articolo 5, comma

2,  del predetto decreto legislativo n. 102 del 2004, assistiti dalla

garanzia  fideiussoria  dell’ISMEA,  ai  sensi   dell’articolo  17 del

medesimo   decreto   legislativo.   In  alternativa,  possono  essere

concessi, a valere sulle medesime disponibilita’ di spesa, contributi

in  conto  capitale  equivalenti  al  concorso  sul  pagamento  degli

interessi  per  operazioni  creditizie della durata di quindici anni,

nel limite massimo di 50.000 euro per impresa agricola.

    5. Le iscrizioni ipotecarie accese dai concessionari del servizio

di riscossione per crediti previdenziali agricoli su beni immobili di

proprieta’ di soggetti ammessi, ai sensi dell’articolo 4, commi da 20

a  27,  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla rateizzazione dei

contributi previdenziali dovuti possono essere sostituite da garanzia

fideiussoria.  In questo caso la garanzia deve essere prestata per il

periodo  di rateizzazione aumentato di un anno e comporta l’immediata

cancellazione dell’ipoteca. In caso di mancato pagamento anche di una

sola  rata,  se il garante non versa l’importo garantito entro trenta

giorni  dalla notificazione di apposito invito, il concessionario del

servizio  di  riscossione  provvede a nuova iscrizione ipotecaria che

tenga conto degli eventuali pagamenti effettuati.

    6.  La  presentazione  della  domanda  di rateizzazione di cui al

citato  comma  17-bis dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000,

n.  388, comporta automaticamente la sospensione di ogni procedura di

recupero  del  credito attivata nei confronti dei debitori morosi. Il

successivo  provvedimento  di accoglimento o rigetto della domanda e’

esaminato  entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda

stessa.  Quest’ultima  puo’  essere  depositata  presso  le direzioni

provinciali dell’INPS, ovvero inviata a mezzo di lettera raccomandata

con  avviso  di  ricevimento. Ai fini dell’accertamento della data di

presentazione   fa   fede   la   ricevuta   del  deposito  rilasciata

dall’impiegato  responsabile della sede provinciale dell’INPS, ovvero

l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata. La presentazione,

davanti  al  giudice  competente,  del  provvedimento di accoglimento

della  domanda  di  rateizzazione,  contenente  la  dichiarazione  di

rinunzia  all’esecuzione  e agli atti esecutivi, nei tempi e nei modi

previsti  e  disciplinati  dalla  legge,  comporta  l’estinzione  del

procedimento  pendente  per  il  recupero  forzoso  del  credito  nei

confronti dei debitori morosi di oneri previdenziali agricoli».