Enti pubblici
Misure urgenti per il settore agroalimentare. Convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 22/2005
Misure urgenti per il settore agroalimentare. Convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 22/2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi
urgenti nel settore agroalimentare, e’ convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dell’articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 29 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Scajola, Ministro delle attivita’
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5671):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro delle politiche agricole e
forestali (Alemanno) e dal Ministro delle attivita’
produttive (Marzano) il 1° marzo 2005.
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede
referente, il 1° marzo 2005, con pareri del comitato per la
Legislazione e delle commissioni I, II, V, VI, X, XI, XIV e
Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XIII commissione, il 3-15 e 16 marzo
2005; 5 e 7 aprile 2005.
Esaminato in aula l’11-12 aprile 2005 e approvato il
13 aprile 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3393):
Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura e produzione
agroalimentare), in sede referente, il 14 aprile 2005 con
pareri delle commissioni 1ª (per presupposti di
costituzionalita), 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª, 13ª, 14ª e
Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di
costituzionalita’ il 19 aprile 2005.
Esaminato dalla 9ª commissione il 19-20 e 21 aprile
2005.
Esaminato in aula il 26 aprile 2005 e approvato il
27 aprile 2005.
Avvertenza:
Il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.
40 del 18 febbraio 2005.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e’ pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
28 FEBBRAIO 2005, n. 22.
All’articolo 1:
al comma 1, capoverso 7-bis, le parole: «da inserire all’interno
del progetto speciale di cui al comma 7» sono sostituite dalle
seguenti: «anche in aree diverse da quelle di cui al comma 7, purche’
classificate come svantaggiate»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per l’anno 2005, nelle aree per le quali, con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, sia stata verificata
la riduzione del reddito medio delle imprese agricole per l’anno 2004
del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente,
e’ concessa alle imprese agricole, a domanda e nell’ambito delle
disponibilita’ del Fondo di solidarieta’ nazionale – interventi
indennizzatori di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la sospensione, al 31 dicembre
2005, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
propri e dei lavoratori dipendenti dovuti per l’anno 2005.
1-ter. Alle imprese di cui al comma 1-bis possono essere
concessi, a valere sulle disponibilita’ del Fondo di solidarieta’
nazionale – interventi indennizzatori di cui all’articolo 15, comma
2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a
lungo termine, finalizzati alla ripresa economica delle imprese
stesse, al tasso di cui all’articolo 5, comma 2, del predetto decreto
legislativo n. 102 del 2004, assistiti dalla garanzia fideiussoria
dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),
ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto legislativo. In
alternativa, possono essere concessi, a valere sulle medesime
disponibilita’ di spesa e nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004,
contributi in conto capitale nella misura massima di 3.000 euro per
impresa agricola»;
al comma 2, le parole da: «10 milioni» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «23,79 milioni di euro per l’anno
2005 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, di
cui 600.000 euro destinati, per ciascuno degli anni suddetti, a
programmi di valorizzazione e tutela delle razze di cavalli
autoctoni. All’onere conseguente si provvede, per gli anni 2005 e
2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
– Fondi investimenti (Fondo unico da ripartire – investimenti
agricoltura, foreste e pesca) e, per l’anno 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero»;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Per il finanziamento
degli interventi» sono inserite le seguenti: «necessari al ripristino
delle condizioni socio-economiche e ambientali essenziali ai fini
della ripresa delle normali attivita’ produttive delle imprese
agricole colpite da gravi emergenze sanitarie, nonche’ degli
interventi» e le parole da: «nelle aree agricole» fino a: «8 agosto
2002, n. 178,» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori colpiti
da calamita’ naturali e da avversita’ atmosferiche, gia’ dichiarate
di carattere eccezionale ai sensi dell’articolo 2 della legge
14 febbraio 1992, n. 185, la Cassa depositi e prestiti Spa e’
autorizzata a realizzare aperture di credito nei confronti delle
regioni e delle province autonome, a valere sui limiti di impegno
assegnati a ciascuna regione con la ripartizione degli stanziamenti
recati dall’articolo 13, comma 4-octies, del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e del relativo cofinanziamento regionale,»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze corrisponde
annualmente alla Cassa depositi e prestiti Spa la quota di
finanziamento derivante dalle aperture di credito di cui al comma 3 a
valere sui limiti di impegno di cui al medesimo comma 3 e in
relazione alla rendicontazione che le regioni e le province autonome
inviano per il tramite del Ministero delle politiche agricole e
forestali. Ulteriori modalita’ operative di carattere amministrativo
che si dovessero rendere necessarie sono stabilite con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, di natura non regolamentare.
3-ter. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle
imprese agricole colpite da calamita’ naturali, l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarieta’ nazionale –
interventi indennizzatori, e’ aumentata di 120 milioni di euro per
l’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi
delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tale fine
il CIPE, con apposita delibera, destina le suddette risorse entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
3-quater. I rischi di mercato rientrano nei rischi assicurabili
previsti dal Piano assicurativo agricolo annuale, previsto
dall’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3-quinquies. Il Governo, d’intesa con le regioni e sentite le
organizzazioni dei produttori riconosciute, procede alla stesura di
un Piano ortofrutticolo nazionale per coordinare le iniziative dei
produttori e rilanciarne la competitivita’ in termini di quantita’ e
di qualita’ delle produzioni.
3-sexies. All’articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: “territori danneggiati dalla
siccita’” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi i territori
delimitati dall’ordinanza del Ministro dell’interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2002, delle
province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa,”.
3-septies. All’articolo 13, comma 4-ter, del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Fino alla data del provvedimento di concessione da parte della
regione, e comunque per non piu’ di ventiquattro mesi, tali rate sono
assistite, nell’ambito dei predetti limiti di stanziamento, dal
concorso nel pagamento degli interessi”»;
al comma 4, il capoverso 1-bis e’ sostituito dal seguente:
«1-bis. L’Agecontrol Spa, avvalendosi del supporto dei controlli
istituzionali effettuati dall’Ispettorato centrale repressione frodi
ed in coordinamento con quest’ultimo, effettua i controlli di
qualita’, sia per l’esportazione che per il mercato interno, aventi
rilevanza a livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi
della normativa vigente, anche utilizzando parzialmente le risorse
finanziarie destinate ai controlli dell’olio di oliva»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Allo scopo di supportare gli interventi a sostegno delle
produzioni agricole colpite da crisi di mercato di cui al comma 7-bis
dell’articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, introdotto dal
comma 1, e i controlli di qualita’ svolti dall’Agecontrol Spa ai
sensi dell’articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 marzo
2004, n. 99, introdotto dal comma 4, l’Ispettorato centrale
repressione frodi e’ autorizzato a predisporre programmi straordinari
di controllo volti a contrastare fenomeni fraudolenti che generano
situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori. A tale fine
l’Ispettorato centrale repressione frodi, in deroga all’articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e
al divieto di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e’ autorizzato ad assumere fino a undici dirigenti di
seconda fascia, e comunque entro il limite di spesa di cui al comma
4-ter.
4-ter. Per l’attuazione del comma 4-bis e’ autorizzata la spesa
massima complessiva di 100.000 euro per l’anno 2005 e di 1.000.000 di
euro annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede,
per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, della
legge 31 luglio 2002, n. 179, e, a decorrere dall’anno 2006, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte
corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando 1’accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4-quater. A modifica di quanto previsto dall’articolo 18 della
legge 15 dicembre 1961, n. 1304, il personale di qualifica
dirigenziale e i dipendenti inquadrati nei profili professionali
dell’area C e della posizione economica B3, in servizio presso
l’Ispettorato centrale repressione frodi, sono ufficiali di polizia
giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le
attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti;
parimenti, i dipendenti inquadrati nei restanti profili professionali
sono agenti di polizia giudiziaria».
Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Misure per le imprese agricole colpite da crisi di
mercato). – 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali e’ dichiarato lo stato di crisi di mercato per le
produzioni agricole di cui all’allegato I del Trattato istitutivo
della Comunita’ europea per le quali si sia verificata la riduzione
del reddito medio annuale delle imprese agricole addette del 30 per
cento rispetto al reddito medio del triennio precedente.
2. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice
civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai
sensi del comma 1, possono accedere ai benefici di cui all’articolo
5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
nell’ambito delle disponibilita’ del Fondo di solidarieta’ nazionale
– interventi indennizzatori di cui all’articolo 15, comma 2, del
medesimo decreto legislativo. Ai predetti imprenditori agricoli si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 27 luglio
2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri
previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento
del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e
previdenziali non deve determinare uno slittamento dei relativi
versamenti all’anno successivo a quello in cui sono dovuti. Per i
medesimi imprenditori e’ disposta la sospensione di dodici mesi del
pagamento delle rate e degli effetti del credito agrario.
3. L’operativita’ del presente articolo e’ subordinata
all’autorizzazione da parte della Commissione europea.
Art. 1-ter (Misure per le imprese agricole colpite da calamita’
naturali). – 1. All’articolo 116, comma 17-bis, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall’articolo 4, comma 22, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: “venti rate trimestrali”
sono sostituite dalle seguenti: “quaranta rate trimestrali”.
2. All’articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, le parole: “30 settembre 2003” sono sostituite dalle seguenti:
“31 marzo 2005”.
3. All’attuazione dei commi 1 e 2 si provvede nell’ambito delle
disponibilita’ del Fondo di solidarieta’ nazionale – interventi
indennizzatori di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
4. Alle imprese agricole che accedono alla rateizzazione di cui
al citato comma 17-bis dell’articolo 116 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono concessi, nell’ambito delle disponibilita’ del
Fondo di solidarieta’ nazionale – interventi indennizzatori di cui
all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, finanziamenti a lungo termine, finalizzati alla ripresa
economica delle imprese stesse, al tasso di cui all’articolo 5, comma
2, del predetto decreto legislativo n. 102 del 2004, assistiti dalla
garanzia fideiussoria dell’ISMEA, ai sensi dell’articolo 17 del
medesimo decreto legislativo. In alternativa, possono essere
concessi, a valere sulle medesime disponibilita’ di spesa, contributi
in conto capitale equivalenti al concorso sul pagamento degli
interessi per operazioni creditizie della durata di quindici anni,
nel limite massimo di 50.000 euro per impresa agricola.
5. Le iscrizioni ipotecarie accese dai concessionari del servizio
di riscossione per crediti previdenziali agricoli su beni immobili di
proprieta’ di soggetti ammessi, ai sensi dell’articolo 4, commi da 20
a 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla rateizzazione dei
contributi previdenziali dovuti possono essere sostituite da garanzia
fideiussoria. In questo caso la garanzia deve essere prestata per il
periodo di rateizzazione aumentato di un anno e comporta l’immediata
cancellazione dell’ipoteca. In caso di mancato pagamento anche di una
sola rata, se il garante non versa l’importo garantito entro trenta
giorni dalla notificazione di apposito invito, il concessionario del
servizio di riscossione provvede a nuova iscrizione ipotecaria che
tenga conto degli eventuali pagamenti effettuati.
6. La presentazione della domanda di rateizzazione di cui al
citato comma 17-bis dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, comporta automaticamente la sospensione di ogni procedura di
recupero del credito attivata nei confronti dei debitori morosi. Il
successivo provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda e’
esaminato entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda
stessa. Quest’ultima puo’ essere depositata presso le direzioni
provinciali dell’INPS, ovvero inviata a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. Ai fini dell’accertamento della data di
presentazione fa fede la ricevuta del deposito rilasciata
dall’impiegato responsabile della sede provinciale dell’INPS, ovvero
l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata. La presentazione,
davanti al giudice competente, del provvedimento di accoglimento
della domanda di rateizzazione, contenente la dichiarazione di
rinunzia all’esecuzione e agli atti esecutivi, nei tempi e nei modi
previsti e disciplinati dalla legge, comporta l’estinzione del
procedimento pendente per il recupero forzoso del credito nei
confronti dei debitori morosi di oneri previdenziali agricoli».