Civile
Misure profilattiche contro la sindrome acuta respiratoria severa (SARS). MINISTERO DELLA SALUTE – ORDINANZA 10 aprile 2003 (in G.U. n. 89 del 16 aprile 2003)
Misure profilattiche contro la sindrome acuta respiratoria severa (SARS).
MINISTERO DELLA SALUTE – ORDINANZA 10 aprile 2003 (in G.U. n. 89 del 16 aprile 2003)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045, regolamento per la
polizia sanitaria dell’aeronavigazione;
Visto il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il
25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio
1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Preso atto della recente insorgenza di un’epidemia della nuova
forma morbosa denominata “sindrome respiratoria acuta severa” (SARS)
e dell’identificazione da parte dell’Organizzazione mondiale della
sanita’ di “aree affette” all’interno di alcuni Paesi;
Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma
morbosa fanno ritenere probabile la trasmissione interumana per via
aerea in occasione di contatti stretti;
Considerato che la sorveglianza sanitaria costituisce una misura
sanitaria che, pur non limitando la liberta’ personale, consente
all’Autorita’ sanitaria di perseguire lo scopo di contenere la
diffusione delle malattie infettive diffusive;
Valutate le soluzioni tecniche possibili per l’attuazione della
sorveglianza sanitaria con il minor disagio e costo per tutti i
soggetti interessati;
Ritenuto pertanto necessario mettere in atto misure che riducono il
rischio di diffusione della SARS tra la popolazione, anche alla luce
delle indicazioni provenienti dell’Organizzazione mondiale della
sanita’;
Ordina:
Art. 1.
1. E’ fatto obbligo a tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e
provenienti con volo diretto da Paesi comprendenti aree dichiarate
dall’Organizzazione mondiale della sanita’ “affette da SARS” di
fornire all’Autorita’ sanitaria aeroportuale del primo scalo italiano
le proprie generalita’ ed ogni altro elemento che la stessa riterra’
utile acquisire per garantire la rintracciabilita’ del passeggero nei
quattordici giorni successivi all’arrivo.
2. A tal fine i predetti passeggeri compilano una dichiarazione su
modello predisposto dall’Autorita’ sanitaria aeroportuale.
3. I dati, forniti ai fini di sanita’ pubblica, vengono trattati
dall’Autorita’ sanitaria ricevente nel rispetto delle norme vigenti
sulla tutela dei dati personali. La documentazione acquisita viene
distrutta dopo trenta giorni ove non si sia verificato nessun caso
sospetto di SARS in alcun modo correlabile al volo cui essa si
riferisce.
Art. 2.
1. Le compagnie aeree italiane ed estere che effettuano voli
diretti per l’Italia da Paesi comprendenti aree dichiarate “affette
da SARS”, attraverso idonei accordi con l’autorita’ o l’ente di
gestione dello scalo aeroportuale di arrivo, provvedono affinche’ i
passeggeri in arrivo con i predetti voli siano accompagnati ad
un’apposita zona dedicata ai controlli sanitari, identificata dalla
locale autorita’ sanitaria aeroportuale, ove hanno luogo le
operazioni di cui all’art. 1.
Art. 3.
1. Le societa’, enti o amministrazioni che gestiscono gli scali
aeroportuali ove sono effettuati voli diretti da Paesi comprendenti
aree dichiarate “affette da SARS” mettono in atto tutte le misure
organizzative necessarie a consentire ai passeggeri ed alle compagnie
aeree di ottemperare agli obblighi di cui rispettivamente agli
articoli 1 e 2.
Art. 4.
1. Gli uffici di sanita’ marittima, aerea e di frontiera e gli
uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto del Ministero della
salute sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 5.
1. La presente ordinanza ha validita’ fino al 31 luglio 2003.
La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2003
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti l’11 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 293.