Tributario e Fiscale

Monday 20 September 2004

Misure cautelari e pagamento rateale del condono. I chiarimenti dell’ Agenzia delle Entrate

Misure cautelari e pagamento rateale del condono. I chiarimenti dellAgenzia delle Entrate

Agenzia delle entrate. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Circolare 41/E Roma, 17 settembre 2004. Oggetto: Articolo 16 legge 27 dicembre 2002, n. 289 – articolo 2, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n. 350 – chiusura liti fiscali pendenti – risposte a quesiti

   1. PREMESSA

Con la presente circolare si fornisce risposta ad alcuni quesiti relativi alla chiusura delle liti fiscali pendenti, disciplinata dall’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall’articolo 2, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. SANZIONI PER L’IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

Quesito: Vanno rigettate o accolte le domande di definizione – ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 289 del 2002 – di liti concernenti atti di irrogazione delle sanzioni per lavoro irregolare previste dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73?

Risposta: L’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002 prevede che “Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste, l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali …”.

Per espressa previsione del comma 5 del citato articolo 3, dette sanzioni sono irrogate dall’Agenzia delle entrate, con applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ad eccezione del comma 2 dell’articolo 16.

Contro i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni in esame è ammessa – come evidenziato nella circolare n. 56/E del 20 giugno 2002 – la tutela giurisdizionale mediante ricorso alle commissioni tributarie. Si ritiene, quindi, che le relative controversie rientrino nell’ambito di applicazione della chiusura delle liti ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 289 del 2002.

Si evidenzia, infine, che tali atti sono invece esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 15 della citata legge n. 289 per espressa previsione del comma 4-bis, secondo cui “non sono definibili, in base alle disposizioni del presente articolo, le violazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12…”.

3. PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Quesito: Qualora un contribuente abbia definito – ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 289 del 2002 – una lite fiscale pendente avvalendosi del pagamento rateale, vengono meno di diritto, prima dell’integrale pagamento delle somme dovute, le misure cautelari eventualmente adottate dall’Amministrazione finanziaria ed in particolare il fermo amministrativo previsto dall’articolo 69, ultimo comma, del regio decreto 8 novembre 1923, n. 2440?

Risposta: La chiusura delle liti fiscali pendenti disciplinata dall’articolo 16 della legge n. 289 del 2002 presuppone il versamento dell’intera somma dovuta ovvero della prima rata e la successiva presentazione della relativa domanda al competente ufficio locale dell’Agenzia.

Verificati gli adempimenti come sopra richiamati, gli uffici dispongono, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge n. 143 del 2003, senza necessità di specifica istanza, la sospensione della riscossione dei ruoli il cui obbligo di pagamento viene meno per effetto della chiusura della lite (cfr. anche la circolare n. 51/E del 25 settembre 2003, punto 11).

Si osserva, tuttavia, che il comma 8 del citato articolo 16 condiziona la pronuncia di estinzione della lite pendente alla verifica della regolarità della domanda di definizione e del pagamento integrale di quanto dovuto. Pertanto, in caso di pagamento rateale, solo a seguito dell’avvenuto pagamento di tutte le rate trimestrali l’ufficio competente comunica la regolarità della definizione all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite e procede allo sgravio dei ruoli non pagati.

Conseguentemente, durante il periodo di rateazione, pur essendo doverosa la sospensione dell’ordinaria attività di riscossione derivante dalla pretesa in contestazione, non sembra opportuno rinunciare alle misure cautelari adottate a garanzia dell’originaria pretesa impositiva.

Al riguardo, si osserva in particolare che il fermo amministrativo può essere adottato non solo quando il diritto di credito che lo giustifica sia stato definitivamente accertato, ma anche nei casi in cui il credito sia contestato e tuttavia sia ragionevole sostenerne l’esistenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 27 febbraio 1998, n. 350) ovvero non vi sia la manifesta infondatezza della pretesa recuperatoria dell’amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 14 gennaio 1999, n. 23).

Ciò posto, considerato che le disposizioni agevolative citate non fanno venire meno l’originaria pretesa tributaria – ossia l’obbligazione contestata nel giudizio sospeso – fino a quando non intervenga l’integrale versamento delle somme dovute per definire la lite, non sembra che il solo perfezionamento della definizione sia un elemento sufficiente a far cessare di diritto i presupposti che hanno motivato le misure cautelari adottate a garanzia della pretesa impositiva.

Pertanto, il fermo amministrativo di cui all’articolo 69, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ovvero gli altri provvedimenti e strumenti posti a garanzia della riscossione dei crediti derivanti dagli atti definiti ai sensi dell’articolo 16 in commento potranno essere mantenuti fino a quando il competente ufficio non avrà accertato la regolarità della chiusura della lite e l’integrale pagamento di quanto dovuto.

Resta comunque salva per l’ufficio la facoltà – anteriormente all’integrale pagamento delle rate trimestrali – di valutare caso per caso la sopravvenienza di elementi idonei a giustificare la revoca o la modifica dei provvedimenti cautelari adottati nell’esercizio dei propri poteri discrezionali.

Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.