Famiglia

Tuesday 27 May 2003

Misura e calcolo della indennità di maternità /paternità prevista dal D. M. 4/4/2002 a favore dei soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti) istituita con legge 8.8.

Misura e calcolo della indennità di maternità/paternità prevista dal D. M. 4/4/2002 a favore dei soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti) istituita con legge 8.8.1995, n. 335. Casi particolari

INPS CIRCOLARE N. 93 del 26.05.2003

SOMMARIO: – In caso di anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi, qualora liscrizione decorra successivamente al mese di gennaio dellanno in cui inizia il periodo di riferimento, il reddito da attività libero professionale dellanno in questione va diviso non per 12, ma per il numero di mesi compresi tra liscrizione e la fine dellanno medesimo. – In caso di anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi, ai fini della individuazione del reddito medio giornaliero da assumere come base di calcolo per lindennità, si deve tener conto del numero di mesi e/o giorni decorrenti dall iscrizione. – Nellipotesi in cui il mese di iscrizione sia precedente al mese in cui è iniziata la percezione del reddito derivante sia da attività libero professionale che da attività di collaborazione coordinata e continuativa, si deve tener conto non dei soli mesi e/o giorni di percezione del reddito, ma dei mesi e/o giorni decorrenti dalliscrizione. – In caso di corresponsione di emolumenti arretrati da parte del committente, anche per i collaboratori coordinati e continuativi trovano applicazione le stesse modalità di calcolo previste per i liberi professionisti.

PREMESSA

     Con la circ. n. 138 del 29 luglio 2002 sono state impartite disposizioni applicative del D. M. 4/4/2002, che, innovando rispetto alla precedente disciplina, ha introdotto, in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti) istituita con legge 8/8/1995 n. 335, purché non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati, il diritto alla indennità di maternità, alla indennità in caso di adozione o affidamento e alla indennità di paternità.

     Con particolare riguardo agli emolumenti utili ai fini del computo delle suddette indennità, di cui allart. 4 del decreto medesimo, si ritiene opportuno fornire indicazioni ai fini di una corretta determinazione del reddito medio giornaliero da prendere a riferimento, nella considerazione che le diverse modalità di calcolo connesse alla individuazione del reddito – per i collaboratori coordinati e continuativi il reddito effettivamente percepito nel periodo di riferimento, per i liberi professionisti il reddito annuale risultante dalla denuncia dei redditi (intesa, come negli esempi che seguono, quale denuncia dei redditi derivanti da attività libero professionale) vanno poste in relazione anche alla presenza di unanzianità assicurativa (1) pari o superiore a 12 mesi ovvero inferiore a 12 mesi.

     Si precisa che lanzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi quando liscrizione risulta effettuata da 12 o più mesi rispetto al mese di inizio del periodo indennizzabile; la stessa è inferiore a 12 mesi quando liscrizione è stata effettuata da meno di 12 mesi rispetto al suddetto mese.

     Premesso che il periodo di riferimento normalmente interessa due anni solari, salvo nel caso in cui il parto avvenga nel mese di marzo e lingresso in famiglia del minore adottato o affidato avvenga nel mese di gennaio, esso coincide con i 12 mesi solari precedenti linizio del periodo indennizzabile, quando lanzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi. Nel caso in cui lanzianità assicurativa sia inferiore a 12 mesi, il periodo di riferimento comprende un numero di mesi inferiore a dodici.

     I redditi ai quali nel prosieguo si fa riferimento sono sempre e soltanto quelli utili ai fini contributivi, nei limiti, cioè, della contribuzione annua riferita al minimale e al massimale annuo di reddito (per il 2003 il minimale di reddito è pari a euro 12.590,00 con contributo annuo pari a euro 1.762,60 e contributo mensile pari a euro 146,88; il massimale di reddito per il 2003 è pari a euro 80.391,00 con contributo annuo pari a euro 11.254,74).

     Si ricorda che il massimale di reddito non è frazionabile a mese e che il contributo del 14% (misura prevista anche per il 2003, comprensiva dellaliquota dello 0,5 %) va pagato sul reddito effettivamente percepito fino a concorrenza del massimale contributivo annuo.

     Pertanto, nellipotesi di conseguimento di un reddito annuo, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o da attività libero professionale, superiore al massimale annuo, lindennità di maternità dovrà essere calcolata facendo riferimento al reddito medio giornaliero risultante dalle modalità di calcolo rispettivamente applicabili, nei limiti del massimale annuo, senza tener conto, cioè, dei redditi eccedenti.

     Si fa presente, infine, che il computo dei mesi per i quali va diviso il reddito (in caso di attività libero professionale) va effettuato considerando i mesi solari interi, cioè indipendentemente dalla data in cui è avvenuta liscrizione (v. punto 1.1). Parimenti, ai fini dellindividuazione del numero dei giorni per i quali va diviso il reddito totale (in caso di attività libero professionale e di attività di collaborazione coordinata e continuativa), si deve tener conto del numero dei giorni di calendario (365 gg. o meno di 365 gg. – sempre rapportati a mesi interi -, a seconda che lanzianità assicurativa sia pari o superiore a 12 mesi ovvero inferiore a 12 mesi), come illustrato negli esempi che seguono.

     La cancellazione eventualmente intervenuta prima della fine del periodo di riferimento non modifica il numero dei mesi e/o dei giorni per i quali va diviso il reddito, i quali, pertanto, potranno essere, rispettivamente, 12 o meno di 12, 365 o meno di 365, a seconda dellanzianità assicurativa posseduta, come precisato nel capoverso precedente.

1) Calcolo dellindennità in caso di anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi.

1.1) Liberi professionisti

     Con riguardo alle ipotesi di anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi, si fa presente che, laddove lanzianità inizi nello stesso anno in cui inizia il periodo di riferimento, ma sia successiva al mese di gennaio (esempio: iscrizione avvenuta ad aprile), il reddito va diviso, stante il silenzio della norma (2), non per 12 (mesi), come nel caso in cui lanzianità decorra da gennaio, ma per il numero dei mesi compresi tra liscrizione e la fine dellanno. Il risultato va moltiplicato, quindi, per il numero dei mesi relativi alla parte del periodo di riferimento riguardante questo stesso (primo) anno (mesi che, ovviamente, sono quelli compresi tra linizio del periodo stesso e la fine dellanno). Occorre, poi, dividere per 12 mesi il reddito dellanno successivo e moltiplicarlo per il numero dei mesi relativi alla restante parte del periodo di riferimento cadente in questo (secondo) anno. Il reddito totale cosi individuato va diviso, infine, per 365 gg., come prescritto per il caso di anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi.

Esempio:

Data di iscrizione: 12 aprile 2000

Periodo di riferimento: da novembre 2000 a ottobre 2001

a) Reddito 2000 risultante dalla denuncia dei redditi diviso 9 (mesi da aprile a dicembre) moltiplicato

2 (mesi da novembre a dicembre) = reddito di riferimento dellanno 2000

b) 10/12 del reddito del 2001 risultante dalla denuncia dei redditi = reddito di riferimento dellanno 2001

Reddito totale ( a + b) diviso 365 gg. = reddito medio giornaliero 80 % del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.

1.2) Collaboratori coordinati e continuativi.

     In relazione allo svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa, invece, laddove lanzianità assicurativa sia pari o superiore a 12 mesi, anche qualora liscrizione cada nello stesso anno in cui inizia il periodo di riferimento e lanzianità assicurativa decorra successivamente al mese di gennaio, il reddito totale è quello effettivamente percepito nel periodo di riferimento, che va poi diviso per 365 gg..

Esempio:

Data di iscrizione: 12 aprile 2000

Periodo di riferimento: da novembre 2000 a ottobre 2001

a) Reddito degli ultimi due mesi del 2000 risultante dai versamenti contributivi

b) Reddito dei primi dieci mesi del 2001 risultante dai versamenti contributivi

Reddito totale (a + b) diviso 365 gg. = reddito medio giornaliero 80 % del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.

2) Calcolo dellindennità in caso di anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi.

     La determinazione proporzionale, in relazione alla data di decorrenza dellanzianità assicurativa, del periodo di riferimento e degli emolumenti utili ai fini del computo dellindennità, nel caso in cui lanzianità stessa sia inferiore a 12 mesi, comporta, sulla base di uninterpretazione estensiva del dato normativo (art. 4, comma 4, D.M. 4/4/2002), che, ai fini dellindividuazione del numero dei mesi e/o giorni per i quali va diviso il reddito (derivante da attività libero professionale o da attività di collaborazione coordinata e continuativa) si tenga conto dei mesi e/o giorni compresi tra il primo giorno del mese di iscrizione e la fine del periodo di riferimento.

2.1) Liberi professionisti.

    Nellipotesi di liberi professionisti con anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi, il reddito medio giornaliero da assumere come base per il calcolo dellindennità di maternità/paternità va determinato nel seguente modo: il reddito dellanno in cui inizia liscrizione deve essere considerato per intero a partire dalliscrizione, mentre il reddito dellanno successivo va diviso per dodici mesi e moltiplicato, poi, per il numero dei mesi compresi tra linizio dellanno e la fine del periodo di riferimento. Il reddito totale va, infine, diviso per i giorni di calendario compresi nei mesi solari che vanno da quello di iscrizione a quello finale del periodo di riferimento e che sono inferiori a 365 gg., essendo lanzianità assicurativa inferiore a 12 mesi.

Esempio:

Data di iscrizione: 12 ottobre 2000

Periodo di riferimento: da agosto 2000 a luglio 2001

a) Reddito 2000 risultante dalla denuncia dei redditi (va preso per intero, in quanto andrebbe diviso per i 3 mesi compresi tra il primo giorno del mese di iscrizione e la fine dellanno e moltiplicato, poi, per i 3 mesi del periodo di riferimento).

b) 7/12 del reddito 2001 risultante dalla denuncia dei redditi

Reddito totale (a + b) diviso 304 gg. (giorni di calendario compresi tra il primo giorno del mese discrizione e la fine del periodo di riferimento) = reddito medio giornaliero 80 % del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.

2.2) Collaboratori coordinati e continuativi.

     Il criterio sopra illustrato per i liberi professionisti ( v. punto 2.1), ai fini dellindividuazione del reddito del primo anno, fermo restando, per quanto riguarda il secondo anno, il diverso criterio previsto dal D. M. 4/4/2002 (cioè, prendere il reddito effettivamente percepito nel periodo di riferimento cadente nel secondo anno), è applicabile per analogia anche ai collaboratori coordinati e continuativi con anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi. Anche in tale ipotesi, il reddito totale va diviso non per 365 gg., ma per il numero dei giorni di calendario compresi nei mesi che vanno da quello di iscrizione a quello in cui cade la fine del periodo di riferimento.

Esempio:

Data di iscrizione: 12 ottobre 2000

Periodo di riferimento: da agosto 2000 a luglio 2001

a) Reddito 2000 risultante dai versamenti contributivi relativi agli ultimi 3 mesi

b) Reddito dei primi sette mesi del 2001

Reddito totale (a + b) diviso 304 gg. (giorni di calendario compresi tra il primo giorno del mese di iscrizione e la fine del periodo di riferimento) = reddito medio giornaliero 80 % del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.

3) Iscrizione antecedente alla percezione del reddito.

     Laddove il mese di iscrizione sia precedente al mese in cui è iniziata la percezione del reddito derivante sia da attività libero professionale che da attività di collaborazione coordinata e continuativa (es. iscrizione decorrente da gennaio 2001 e percezione del reddito da giugno 2001), ai fini dellindividuazione del numero dei mesi e/o giorni per i quali va diviso il reddito, si deve tener conto non dei soli mesi e/o giorni di percezione del reddito stesso, ma dei mesi e/o giorni decorrenti dalliscrizione, cioè dellanzianità assicurativa del soggetto interessato.

Esempi:

Data di iscrizione: 12 gennaio 2001

Periodo di riferimento: da aprile 2001 a marzo 2002

Percezione del reddito: da giugno 2001 a dicembre 2001

Attività libero professionale:

a) Reddito 2001 risultante dalla denuncia dei redditi diviso 12 (in quanto lanzianità assicurativa decorre da gennaio 2001 v. punto 1.1) moltiplicato 9 (numero dei mesi compresi nel periodo di riferimento dellanno 2001)

b) Reddito 2002 = zero

Reddito totale (a + b) diviso 365 gg. (lanzianità assicurativa è superiore a 12 mesi) = reddito medio giornaliero 80 % del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.

Attività di collaborazione coordinata e continuativa:

a) Reddito di sette mesi del 2001 risultante dai versamenti contributivi (compreso nei nove mesi del periodo di riferimento dellanno 2001)

b) Reddito 2002 = zero

Reddito totale (a + b) diviso 365 gg.(lanzianità assicurativa è superiore a 12 mesi) = reddito medio giornaliero 80 % del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.

4) Modalità di calcolo in caso di corresponsione di emolumenti arretrati.

     Nel caso di corresponsione da parte del committente di emolumenti arretrati, ai fini della determinazione del reddito medio giornaliero da assumere come base per il calcolo dellindennità di maternità/paternità spettante ai collaboratori coordinati e continuativi, gli emolumenti suddetti, purché percepiti nellanno in cui ricade in tutto o in parte il periodo di riferimento, vanno divisi, applicando analogicamente i criteri di calcolo previsti per i liberi professionisti dal comma 2, art. 4 del D. M. 4/4/2002, per 12 mesi ovviamente, se lanzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi – e moltiplicati, poi, per il numero dei mesi compresi nel periodo di riferimento, che cade nellanno di percezione degli arretrati.

Esempio:

Data di iscrizione: 12 gennaio 1999

Periodo di riferimento: da aprile 2000 a marzo 2001

Percezione di emolumenti arretrati a dicembre 2001

a) Reddito 2000 = zero

b) 3/12 del reddito 2001 risultante dai versamenti contributivi

Reddito totale (a + b) diviso 365 gg. = reddito medio giornaliero 80 % del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.

5) Modalità di calcolo in caso di cambiamento di posizione nel corso del periodo di riferimento.

     Nellipotesi in cui lassicurato/a cambi posizione nel corso del periodo di riferimento (es. da libero professionista a collaboratore/trice o viceversa), i redditi derivanti dallo svolgimento delle attività libero professionale e di collaborazione coordinata e continuativa vanno individuati, ciascuno per la parte di competenza, sulla base delle diverse modalità di calcolo previste per le differenti tipologie lavorative.

Esempi:

A) Data di iscrizione: 12 gennaio 1999

Periodo di riferimento: da ottobre 2000 a settembre 2001

Libero/a professionista: da ottobre 2000 a marzo 2001

Collaboratore/trice coordinato/a e continuativo/a: da aprile 2001 a settembre 2001

a) 3/12 del reddito 2000 risultante dalla denuncia dei redditi

b) 3/12 del reddito 2001 risultante dalla denuncia dei redditi

c) Reddito effettivamente percepito da aprile 2001 al settembre 2001 risultante dai versamenti contributivi

Reddito totale (a + b + c) diviso 365 gg. = reddito medio giornaliero 80 % del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile

B) Data di iscrizione: 12 gennaio 1999

Periodo di riferimento: da ottobre 2000 a settembre 2001

Collaboratore/trice coordinato/a e continuativo/a: da ottobre 2000 a marzo 2001

Libero/a professionista: da aprile 2001 a settembre 2001

a) Reddito degli ultimi tre mesi del 2000 risultante dai versamenti contributivi

b) Reddito dei primi tre mesi del 2001 risultante dai versamenti contributivi

c) Reddito del 2001 risultante dalla denuncia dei redditi diviso per 9 (mesi da aprile a dicembre) e moltiplicato per 6 (mesi da aprile a settembre)

Reddito totale (a + b+ c) diviso 365 gg. = reddito medio giornaliero 80 % della reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.

Note

(1) Lanzianità assicurativa decorre dalla data di iscrizione alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla L. 335/1995 ovvero, in mancanza di iscrizione, dal 1° versamento contributivo.

(2) Si applica, cioè, in via analogica il comma 4 dellart. 4 del D. M. 4/4/2002, che prevede il riproporzionamento del periodo di riferimento in relazione alla data di decorrenza dellanzianità (ancorché nella sola ipotesi di anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi).