Lavoro e Previdenza

Monday 07 May 2007

MINISTERO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Direttiva 30 aprile 2007, n. 7. Oggetto: Applicazione dei commi 519, 520, 529 e 940 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) in materia d

MINISTERO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Direttiva 30
aprile 2007, n. 7. Oggetto: Applicazione dei commi 519, 520, 529 e 940
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno
2007) in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo
determinato, nonché di riserve in favore di soggetti con incarichi di
collaborazione.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Segretariato generale – Roma

Alle Amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo – Loro Sedi

Al Consiglio di Stato – Ufficio
del Segretario generale – Roma

Alla Corte dei Conti – Ufficio
del Segretario generale – Roma

All’Avvocatura generale dello
Stato – Ufficio del Segretario generale – Roma

Alle Agenzie – Loro Sedi

All’ARAN – Roma

Agli Enti pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti) – Loro Sedi

Agli Enti pubblici (ex art. 70
del D.Lgs n. 165/01) – Loro Sedi

Agli Enti di ricerca (tramite i
Ministeri vigilanti) – Roma

Alle Istituzioni universitarie
(tramite il Ministero dell’Università e della ricerca) – Roma

Alle Camere di Commercio
Industria Agricoltura e Artigianato (tramite il Ministero dello Sviluppo
Economico)

e, p.c.

Alla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione – Roma

Alla Conferenza dei Rettori delle
Università italiane

All’Unioncamere

Applicazione dei commi 519, 520,
529 e 940 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
per l’anno 2007) in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo
determinato, nonché di riserve in favore di soggetti con incarichi di
collaborazione.

La legge finanziaria per l’anno 2007 ha previsto la
possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di procedere alla
stabilizzazione del personale, utilizzato con contratti di natura temporanea,
ma con riferimento a fabbisogni permanenti dell’amministrazione. Si tratta del
primo atto di un processo che interesserà tutto il fenomeno del precariato
presente nelle pubbliche amministrazioni e che dovrà trovare soluzione
nell’arco della legislatura così come previsto dall’Intesa sul lavoro pubblico
e sulla riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche del 6 aprile 2007
attraverso l’applicazione delle disposizioni contenute nei commi 417, 418, 558,
565, 566 e 1156 lett. F della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I processi di
stabilizzazione potranno essere effettuati nei limiti della disponibilità
finanziaria stabilita nella medesima legge e nel rispetto delle disposizioni
vigenti in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale dei
fabbisogni.

1. Articolo unico,
comma 519, della legge finanziaria: stabilizzazione del personale a
tempo determinato nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non
economici.

Il comma 519 destina, per l’anno
2007, il 20% del fondo di cui al comma 96, dell’articolo 1, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come incrementato dal comma 513 della legge, alla
stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale, assunto a tempo
determinato, in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi alla data
di entrata in vigore della legge medesima, o che maturi tre anni, anche dopo
l’entrata in vigore della legge, in virtù di contratti stipulati prima del 29
settembre 2006, oppure non più in servizio ma che abbia
maturato il requisito dei tre anni di servizio, anche non continuativi,
nel quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge.

Le amministrazioni che attingono
al fondo sopra richiamato sono quelle individuate dall’articolo 1, comma 95,
della legge n. 311 del 2004 e, dunque, le sole amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca
e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.

Le amministrazioni pubbliche non
richiamate espressamente nel comma 519 (cioè quelle
amministrazioni non direttamente destinatarie dei commi 95 e 96 dell’articolo
1, della legge n. 311/2004), in quanto sottoposte a specifiche disposizioni in
materia di assunzioni, quali ad esempio i commi 101, 102 e 105 della legge n.
311 del 2004 (Aci, Consigli nazionali degli ordini, federazioni, Università o
Camere di commercio), adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dal
medesimo comma 519 in
termini di requisiti e modalità di assunzione, tenendo conto delle relative
peculiarità e nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio e delle
specifiche disposizioni in materia di assunzioni e di tetti di spesa.
Nell’ambito della propria potestà regolamentare le amministrazioni non
richiamate dal c. 519 disciplineranno la proroga dei contratti in essere con il
personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge finanziaria sino alla
conclusione delle procedure di stabilizzazione.

In particolare si ricorda,
relativamente alle Università, che le procedure di stabilizzazione riguardano
il solo personale di cui al comma 2 dell’art. 2 del
d.lgs. 165/2001. Le Università procederanno alla stabilizzazione del proprio
personale nell’ambito e nei limiti delle programmazioni di cui al c. 105
dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto delle procedure
e dei vincoli ivi previsti.

Con il medesimo fondo di cui al
c. 95 dell’art. 1 della legge 311/2004, a norma del comma 940, si provvederà
alla stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso il Parco
nazionale del Gran Sasso dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella, per un ammontare pari a 2.000.000 di euro a
decorrere dal 2007. La stabilizzazione avviene nei limiti del finanziamento,
secondo le norme sul reclutamento, e limitatamente a tale comma 940 anche in
soprannumero, relativamente al personale in possesso dei requisiti indicati nel
comma 519.

Inoltre gli enti parco richiamati
stipulano nuovi contratti a tempo determinato subordinato, a decorrere dal 1°
gennaio 2007, al personale che già vi presta attività professionale, fino alla
definitiva stabilizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008.

2. Presupposti per la
stabilizzazione.

Le amministrazioni destinatarie
delle disposizioni di cui al comma 519 citato, nel
procedere alla stabilizzazione del personale che presenterà apposita domanda,
faranno riferimento alle indicazioni che seguono.

In primo luogo occorre chiarire
che il legislatore è intervenuto con la finalità di sanare situazioni che si
protraggono da lungo tempo e che hanno disatteso le norme che regolano il
sistema di provvista di personale nelle pubbliche amministrazioni e creato
diffuse aspettative nei dipendenti così assunti, anche in
violazione dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Infatti, come già diffusamente
sottolineato nella Circolare n. 3 del 2006 del Ministro per la funzione
pubblica, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato corrisponde alla
necessità di fare fronte ad esigenze temporanee delle amministrazioni, mentre
nelle situazioni oggetto della stabilizzazione prevista dalla legge finanziaria
per l’anno 2007 di fatto si sono utilizzate tipologie
di lavoro temporaneo per esigenze permanenti dell’amministrazione e non
esternalizzate.

Inoltre, occorre ricordare che
sebbene la natura delle disposizioni di cui si tratta possa essere considerata
derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzione, in quanto
finalizzata a sanare le situazioni sopra descritte, occorre necessariamente
inquadrare la loro applicazione nel sistema delle norme vigenti in materia.

Ciò comporta la necessità che sia
accertata la vacanza in organico rispetto alla qualifica da assumere, la quale
dovrà risultare dalla dotazione organica vigente e dalla programmazione del
fabbisogno appositamente aggiornata a norma dell’articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, anche tenuto conto dei processi di
riorganizzazione in corso in attuazione delle disposizioni
contenute nell’articolo 1, commi da 404 a 416, e da 440 a 445 della legge n. 296
del 2006, per le amministrazioni ivi indicate. Le dotazioni organiche verranno modificate, qualora necessario, per consentire le
trasformazioni dei rapporti di lavoro in coerenza con la programmazione
triennale dei fabbisogni di personale esclusivamente ad invarianza della spesa
teorica complessiva anche nell’ambito dei processi avviati con i commi 404 e
seguenti e 440 e seguenti della legge finanziaria per il 2007 e nel rispetto
comunque di quanto previsto dall’art. 6 del d.lgs. 165/2001.

Le autorizzazioni alle assunzioni
in questione vengono concesse con le modalità di cui
all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Dovrà, inoltre, essere rispettato
il requisito del possesso del titolo di studio per l’accesso dall’esterno nelle
singole qualifiche, previsto dai vigenti sistemi di classificazione. E’
possibile derogare a tale requisito esclusivamente per il personale assunto e
inquadrato per legge o sulla base di procedure che prevedevano al tempo titoli
di studio diversi.

Infine, come peraltro
espressamente previsto dal comma 519, dovrà essere
rispettato il principio posto dall’articolo 35, comma 1, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, dell’accesso tramite procedure selettive, con la
conseguenza che qualora occorra procedere alla stabilizzazione di personale che
non abbia sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale", la stabilizzazione
per tale personale sarà subordinata al superamento di tali procedure che
saranno a tal fine disposte dalle amministrazioni che dovranno assumere
definitivamente i dipendenti interessati.

Considerata la finalità delle
disposizioni, di cui al comma 519, le quali, come ricordato, intervengono a
sanare una situazione di fatto creatasi in conseguenza di un utilizzo improprio
delle tipologie di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni e
trattandosi di assunzione riservata e non aperta, si ritiene che si debba
prescindere, al riguardo, dal principio del previo esperimento delle procedure
di mobilità e dalla procedura di cui all’articolo 34-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001, cui si deve dar corso obbligatoriamente
quando si bandiscono concorsi pubblici che garantiscono l’adeguato
accesso dall’esterno in ossequio ai principi sanciti dalla costante
giurisprudenza della Corte Costituzionale sul tema.

3. Requisiti per accedere alle
procedure di stabilizzazione.

La stabilizzazione riguarda il
solo personale non dirigenziale, che abbia maturato o
maturerà il requisito di tre anni di servizio complessivi, e, nel darvi corso,
le amministrazioni seguiranno il seguente ordine di priorità.

Saranno stabilizzati in primo
luogo i dipendenti che hanno maturato il requisito dei tre anni di servizio
nella medesima amministrazione.

In secondo luogo si procederà per
coloro che abbiano raggiunto il predetto requisito presso diverse
amministrazioni. In tal caso la stabilizzazione avviene con l’ultima amministrazione
nella quale si è prestato servizio e nell’ambito dell’ultima qualifica
rivestita per la quale si dovrà sostenere apposita procedura selettiva qualora
il personale in questione non sia stato assunto mediante prova selettiva di
natura concorsuale.

L’amministrazione che procede
alla stabilizzazione può fare utilmente riferimento a procedure selettive
svolte presso altre amministrazioni solo se riferibili alla qualifica per la quale si stipula il contratto a tempo indeterminato.
Diversamente occorrerà procedere ad una nuova selezione.

Infine, coloro che abbiano
stipulato un contratto anteriormente alla data del 29 settembre 2006, e che,
pertanto, debbono ancora maturare il requisito dei tre anni di servizio,
saranno stabilizzati successivamente alla scadenza del triennio. E’ questo il
caso dei contratti a tempo determinato stipulati dal Ministero per i beni e le
attività culturali ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.

Anche per tale personale
occorrerà predisporre procedure selettive.

Possono accedere alle procedure
di stabilizzazione anche coloro che siano stati
assunti a tempo determinato mediante procedure "previste per legge",
sempre nel rispetto del requisito dei tre anni di servizio. Rientrano in questa
categoria, tra l’altro, coloro i quali sono soggetti alla normativa di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, cioè le assunzioni obbligatorie mediante avvio
degli iscritti nelle liste di collocamento con chiamata numerica e nominativa
ai sensi della normativa vigente, nonché il personale reclutato mediante
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il
solo requisito della scuola dell’obbligo.

Per coloro che sono stati assunti
con procedure non concorsuali sarà necessario disporre apposite prove
selettive.

In generale sono da ritenersi
esclusi dall’intero processo di stabilizzazione, del personale con rapporti di
lavoro flessibile i contratti di lavoro a tempo determinato afferenti gli
uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica. Questi ultimi sono,
infatti, caratterizzati, per loro stessa natura, dalla temporaneità, in quanto
legati da un particolare rapporto fiduciario con il vertice politico e,
pertanto, sono destinati naturalmente a concludersi con la scadenza del mandato
o le dimissioni di questo.

Sono, altresì, da ritenersi
esclusi i lavoratori in somministrazione utilizzati da pubbliche
amministrazioni in quanto il contratto di lavoro, in forza del quale gli stessi
effettuano temporaneamente la prestazione lavorativa presso un soggetto terzo, viene stipulato con l’Agenzia di somministrazione della
quale i medesimi sono dipendenti.

4. Le procedure di stabilizzazione.

Le amministrazioni, nell’ambito
della propria autonomia regolamentare e nel rispetto delle relazioni sindacali,
definiranno le proprie procedure di stabilizzazione in coerenza con i principi
sanciti dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con
particolare riferimento a quanto stabilito nel comma 3,
del medesimo articolo, in tema di pubblicità, trasparenza e pari opportunità
delle procedure di reclutamento del personale.

Ciò comporta la necessità che le
amministrazioni provvedano a pubblicizzare l’avvio delle procedure di
stabilizzazione mediante avviso anche nel caso in cui si
non si debba dare corso alle richiamate prove selettive di natura concorsuale
in quanto le medesime siano state già espletate precedentemente all’assunzione
a tempo determinato del personale che si stabilizza.

Nell’avviso saranno indicati i
requisiti ed i criteri necessari per poter presentare le relative domande di
stabilizzazione, nonché le sedi presso le quali sarà effettuata l’assunzione in riferimento alle risultanze della programmazione
triennale dei fabbisogni. E’, inoltre, opportuno che i dipendenti che aspirano
alla stabilizzazione dichiarino, nella domanda che presenteranno a tal fine, di
non avere presentato analoga domanda presso altra amministrazione, considerato
che l’amministrazione presso la quale presta servizio continua ad avvalersene
nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.

Le amministrazioni quindi
predisporranno graduatorie distinte per categoria e profili sulla base
dell’anzianità di servizio al fine di dare soluzione, innanzitutto, ai fenomeni
di precariato che si sono succeduti e stratificati da lungo tempo.

Nell’ambito della propria
autonomia organizzativa e regolamentare potranno essere previsti ulteriori
titoli, anche riferiti all’esperienza professionale in possesso, al fine di
predisporre le graduatorie per la trasformazione. A tali graduatorie non si
applicano le disposizioni sulla validità e proroga previste per le graduatorie
predisposte a seguito di concorsi pubblici, trattandosi di procedura speciale
che mira ad assicurare anche nel tempo la trasformazione del rapporto di
lavoro.

Successivamente alla
pubblicazione dell’avviso, le amministrazioni comunicheranno i dati relativi al
numero dei dipendenti da assumere a tempo indeterminato ed alle domande
ricevute al Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale
delle pubbliche amministrazioni ed al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, con i necessari
riferimenti alla programmazione triennale dei fabbisogni ed alle dotazioni
organiche vigenti sulla base di apposite note circolari che verranno
prossimamente emanate.

Infine si ricorda che il comma
519 dispone la proroga ex lege dei contratti relativi al personale destinatario
della stabilizzazione fino alla stipula del contratto a tempo indeterminato.
Detta proroga opera direttamente per le amministrazioni dello Stato, mentre per
gli altri enti, non ricompresi nel comma 519, occorrerà
che i medesimi adeguino a tale scopo i propri regolamenti.

5. Le disposizioni relative ai
contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il comma 529 prevede che per il
triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni che procedono all’assunzione di
personale a tempo determinato, secondo le disposizioni vigenti, riserveranno
una percentuale del sessanta per cento del totale dei posti programmati a
soggetti con i quali abbiano stipulato uno o più
contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Tale disposizione trova
applicazione nei confronti delle amministrazioni di cui al comma 520 e 523,
nonché delle amministrazioni che recepiscono la disposizione nei propri
regolamenti. Per gli enti di ricerca il c. 529 si applica anche con riferimento
ai soggetti titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca,
per i quali detti enti regolamenteranno le specifiche riserve.

Requisito necessario per accedere
alla riserva di posti è costituito dalla durata complessiva del contratto che
deve essere di un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006 nell’ambito
del settore in cui si vuole ricoprire il fabbisogno di personale a tempo
determinato.

La legge finanziaria si riferisce
ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati
stipulati dalle amministrazioni al di fuori delle previsione
dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel testo
vigente prima della modifica apportata dal decreto legge n. 223 del 2006, come
convertito dalla legge n. 248 del 2006, attraverso i quali si è fatto fronte
alle ordinarie esigenze di servizio, in carenza dei presupposti di
straordinarietà dell’esigenza e di provata competenza che giustificavano,
allora come oggi, il ricorso alle collaborazioni esterne.

Pertanto, anche questa previsione
trova la sua ragione nella volontà di sanare i comportamenti delle
amministrazioni non in linea con le norme vigenti in tema di organizzazione e
di reclutamento.

6. Enti di ricerca.

Per l’anno 2007, per le
specifiche esigenze degli enti di ricerca e ai sensi del comma 520
dell’articolo 1, L.
n. 296/2006, è costituito, nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, un apposito fondo. Tale fondo è destinato alla
stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in
attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all’assunzione dei vincitori di
concorso nell’ambito delle dotazioni organiche vigenti.

Per l’anno 2007 è previsto uno
stanziamento pari a 20 milioni di euro, mentre dall’anno 2008 lo stanziamento
ammonta a 30 milioni di euro annui.

All’utilizzo di tale fondo si
provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ciò comporta che possono aspirare
alla stabilizzazione presso i predetti enti coloro che siano stati assunti con
un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per le
qualifiche ed i profili ivi indicati ed impiegato effettivamente in
attività di ricerca, quindi con esclusione, relativamente a tale fondo, del
personale assunto con qualifiche e profili non attinenti all’attività di
ricerca ed utilizzato in funzioni amministrative di supporto non finalizzate
all’attività di ricerca. Tale personale amministrativo potrà essere
stabilizzato secondo i requisiti e le modalità di cui al c. 519.

Gli enti di ricerca, nell’ambito
delle nuove programmazioni triennali dei fabbisogni, individueranno i nuovi
fabbisogni che, ove mancanti, potranno portare ad un aggiornamento della
dotazione organica, quantitativa e qualitativa, esclusivamente ad invarianza di
spesa totale, trasformando i posti vacanti per la spesa equivalente, in
considerazione della priorità riservata dal legislatore alla stabilizzazione
dei contratti di lavoro a termine.

Per quanto concerne i requisiti
necessari per la stabilizzazione si rinvia a quanto
evidenziato nel paragrafo 3 della presente direttiva.

7. Indirizzi in materia di
ricorso ai contratti di lavoro flessibili.

Da ultimo si richiama
l’attenzione delle amministrazioni sulla necessità di rispettare le
disposizioni vigenti in tema di ricorso alle forme di lavoro flessibile in
generale, e di contratti a tempo determinato in particolare, contenute nell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
come di recente modificato dal decreto legge n. 4 del 2006. Tale articolo
dispone che i datori di lavoro pubblici possono ricorrere, in particolare, ai
contratti a tempo determinato solo per esigenze "temporanee ed eccezionali
e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche
temporanea".

Le disposizioni contenute nella
legge finanziaria per l’anno 2007 sono finalizzate a sanare situazioni non in
linea con le normative sopra richiamate, e con la normativa previgente, in
quanto molte amministrazioni hanno stipulato diversi contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato, peraltro spesso con i medesimi lavoratori, per
far fronte ad esigenze durature che potevano essere soddisfatte, ad esempio,
con processi di riqualificazione o riconversione.

Le scelte organizzative compiute
in violazione delle disposizioni dell’articolo 36 citato
non corrispondono ai principi di buon andamento cui deve uniformarsi l’azione
amministrativa e comportano un danno all’amministrazione non solo in termini di
costi ma anche di immagine, in quanto generano aspettative nei lavoratori
assunti con contratti a tempo determinato che difficilmente possono avere
riscontro, considerata la necessità di contenere i costi della pubblica
amministrazione affermata costantemente dalle leggi finanziarie. Si ricordano
pertanto anche i limiti di spesa di cui al comma 187
dell’art. 1 della legge 266/2005, così come modificato dal comma 538 dell’art.
1 della legge 296/2006 e le responsabilità in materia del personale dirigente
che instaura detti rapporti di lavoro in violazione delle norme richiamate. Le
amministrazioni dovranno operare esclusivamente attraverso le competenze
presenti al proprio interno anche attraverso l’adozione di moduli organizzativi
flessibili.

Gli organi di controllo interno
vigilano sulla corretta applicazione della normativa richiamata nel presente
paragrafo e segnalano alle sezioni competenti della Corte dei Conti la
violazione delle norme in materia di ricorso ai contratti di lavoro flessibile.

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE
INNOVAZIONI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Luigi Nicolais