Assicurazione ed Infortunistica
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 28 aprile 2008, n. 98 Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della ca
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO DECRETO 28 aprile 2008, n. 98 Regolamento recante condizioni e
modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di
garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime
della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli
articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto l’articolo 285 del predetto
Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della strada;
Visto l’articolo 303 dello stesso
Codice concernente il Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
Considerata l’opportunità di dare
attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 285, comma 2, e all’articolo
303, comma 2, del predetto Codice delle assicurazioni private mediante un unico
testo regolamentare, per le rilevanti analogie di contenuti e disciplina
intercorrenti tra le due previsioni normative;
Visto il decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233;
Visti i pareri del Ministero
dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta
del 31 marzo 2008;
Vista la comunicazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/10.2.2.1/17/2008 del 22 aprile
2008;
Adotta
il
seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1.
Oggetto del regolamento e
definizioni
1. Il presente regolamento
disciplina le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di
rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di
garanzia per le vittime della caccia nonché la composizione dei comitati di cui
rispettivamente all’articolo 285 e all’articolo 303
del Codice delle assicurazioni private.
2. Ai fini del presente
regolamento si intendono per:
a) Codice: il decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
b) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
c) Fondo strada: il Fondo di
garanzia per le vittime della strada previsto
dall’articolo 283 del Codice;
d) Fondo caccia: il Fondo di
garanzia per le vittime della caccia previsto dall’articolo 302 del Codice;
e) Organismo di indennizzo:
l’Organismo di indennizzo italiano previsto dall’articolo 296
del Codice;
f) ISVAP: l’Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
Capo II
Norme per la gestione del Fondo strada
Articolo 2.
Composizione del comitato
1. Il comitato previsto
dall’articolo 285, comma 1, del Codice è presieduto dal presidente, o in sua
vece, dall’amministratore delegato della CONSAP, che ne sono membri di diritto.
2. Fanno altresì parte del
comitato di cui al comma 1:
a) due rappresentanti del
Ministero dello sviluppo economico;
b) un rappresentante del
Ministero dell’economia e delle finanze;
c) un rappresentante dell’ISVAP;
d) il dirigente della CONSAP,
coordinatore delle attività del Fondo strada;
e) due dirigenti di imprese assicuratrici
designati dall’Associazione di categoria più rappresentativa sul piano
nazionale;
f) un rappresentante dei
consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
3. I componenti il comitato sono
nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un
triennio. L’ufficio di segreteria del comitato è composto da
due membri, di cui un funzionario del Ministero dello sviluppo economico ed un
dipendente della CONSAP.
Articolo 3.
Attribuzioni del Comitato e
validità delle deliberazioni
1. Spetta al comitato di cui all’articolo 2 fornire parere al consiglio di
amministrazione della CONSAP:
a) sulle questioni relative
all’applicazione delle disposizioni di legge concernenti il
Fondo strada;
b) sulla designazione delle
imprese ai sensi dell’articolo 286, comma 1, del Codice;
c) sulle convenzioni da
stipularsi da parte della CONSAP quale gestore del Fondo
strada;
d) su ogni altra questione che il
consiglio di amministrazione della CONSAP ritiene di sottoporgli.
2. Il comitato predispone il
rendiconto di gestione del Fondo strada.
3. Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi
componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In
caso di parità di voti prevale quello del presidente. Ai membri del comitato e
della segreteria spetta a carico del Fondo strada un
gettone di presenza nella misura determinata dal consiglio di amministrazione
della CONSAP.
Articolo 4.
Modalità per la gestione del Fondo strada
1. Il Fondo
strada è soggetto patrimoniale autonomo e separato.
2. La CONSAP tiene contabilità e
scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo strada, nonché una separata amministrazione dei
beni ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio
destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso.
3. Il consiglio di
amministrazione della CONSAP, nel deliberare sull’impiego delle somme
disponibili, tiene conto delle esigenze di liquidità del Fondo. Le somme
disponibili sono investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo
Stato italiano.
Articolo 5.
Rendiconto della gestione del Fondo strada
1. Il rendiconto della gestione del Fondo strada, approvato dal consiglio di amministrazione
della CONSAP, è trasmesso, unitamente ad una relazione dello stesso consiglio,
al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre dell’anno
successivo a quello cui esso si riferisce.
2. Il rendiconto comprende le
seguenti voci:
a) in entrata:
1) contributi di competenza
dell’esercizio;
2) redditi ricavati dall’impiego
delle somme disponibili;
3) interessi attivi diversi;
4) somme recuperate dalle imprese
designate in dipendenza di azioni di regresso e di surroga;
5) somme recuperate direttamente dal Fondo strada in dipendenza di azioni di surroga verso
imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
6) somme rimborsate dagli
Organismi di indennizzo e Fondi di garanzia esteri ovvero da compagnie
assicurative italiane;
7) sanzioni amministrative;
8) proventi derivanti dalla
gestione dell’Organismo di indennizzo;
9) altre entrate, da indicare
analiticamente;
10) eventuale disavanzo;
b) in uscita:
1) somme corrisposte per
indennizzi, distinte in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a), b),
c), d), d-bis) e d-ter) dell’articolo 283, comma1 [7], ed all’articolo 284 [8],
nonché agli articoli 297 e 299 delCodice [9];
2) somme pagate dal Fondo strada per spese di liquidazione in caso di
applicazione del disposto di cui all’articolo 293, comma 1, del Codice[10];
3) spese sostenute dal Fondo strada e dell’Organismo di indennizzo;
4) interessi passivi sulle somme
anticipate dalle imprese designate per pagamenti di sinistri e relative spese
di liquidazione, calcolati secondo le modalità previste dalle convenzioni di
cui all’articolo 286, comma 2, delCodice [11];
5) altre uscite, da indicare
analiticamente;
6) eventuale avanzo.
Articolo 6.
Situazione patrimoniale del Fondo strada
1. Il rendiconto di cui all’articolo 5 è accompagnato da una situazione
patrimoniale dalla quale risultino alla fine dell’esercizio:
a) nell’attivo:
1 ) i depositi presso Istituti di
credito;
2) le altre attività mobiliari,
da indicare analiticamente;
3) i crediti per contributi non
incassati;
4) le altre partite creditorie,
da indicare analiticamente;
b) nel passivo:
1) i debiti verso le imprese
designate per i rimborsi di somme da queste anticipate per il pagamento di
sinistri, spese di liquidazione e relativi interessi;
2) le altre partite debitorie, da
indicare analiticamente.
2. In apposita sezione
separata del passivo è posto in evidenza il patrimonio netto costituito
dall’avanzo o dal disavanzo risultante dal rendiconto di cui
all’articolo 5 e dall’ammontare complessivo dei risultati degli esercizi
precedenti.
3. Tra i conti d’ordine viene indicato l’ammontare presumibile dei sinistri avvenuti
e non ancora pagati alla fine dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto.
4. Ai fini della determinazione
del contributo di cui all’articolo 285 del Codice, il rendiconto è altresì
corredato d un prospetto dal quale risulta, in base alle comunicazioni
effettuate, a seconda dei casi, dalle imprese
designate o dal commissario liquidatore autorizzato ai sensi dell’articolo 293
del Codice, l’ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non
ancora pagati dai predetti soggetti alla fine dell’esercizio cui si riferisce
il rendiconto.
5. Gli importi suddetti sono
distinti a seconda che si riferiscano:
a) ai sinistri avvenuti
nell’esercizio stesso o in esercizi anteriori;
b) ai sinistri di cui alle
lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell’articolo 283, comma 1, del Codice.
Articolo 7.
Vigilanza governativa sul Fondo strada
1. Il Ministero dello sviluppo
economico può chiedere in qualunque momento al Fondo strada
notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo
ritenga necessario.
Articolo 8.
Contributo da corrispondere al Fondo strada
1. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio
decreto, tenuto conto dei risultati dell’esercizio che sono determinati nel
rendiconto della gestione dell’anno precedente, la misura del contributo che le
imprese sono tenute a versare nell’anno successivo al Fondo
strada.
2. Entro il 31 gennaio di ogni
anno le imprese versano un contributo provvisorio relativo all’anno
stesso, determinato applicando l’aliquota stabilita per detto anno ai premi
incassati risultanti dall’ultimo bilancio approvato, al netto degli oneri di
gestione determinati con provvedimento dell’ISVAP.
3. Il conguaglio fra la somma
effettivamente dovuta dall’impresa e quella anticipata ai sensi del comma 2,
nonché il versamento del saldo a debito o credito dell’impresa stessa, sono
effettuati sulla base dei premi incassati risultanti dal bilancio
dell’esercizio cui si riferisce la somma anticipata, entro il 30 settembre
successivo alla data di approvazione di detto bilancio.
Articolo 9.
Ritardato versamento del
contributo
1. In caso di ritardato
versamento di tutto o di parte del contributo sono dovuti
gli interessi di mora, al tasso legale, a decorrere dal giorno in cui il
versamento stesso avrebbe dovuto essere effettuato.
Articolo 10.
Designazione delle imprese
1. L’ISVAP designa le imprese
che provvedono alla liquidazione dei sinistri di cui all’articolo 283, comma 1,
del Codice, per la durata di un triennio, sentito il consiglio di
amministrazione della CONSAP e tenuto conto, per ciascuna impresa, della sua
capacità finanziaria e dell’esistenza di una adeguata
organizzazione per la liquidazione dei sinistri.
2. L’ISVAP con il
provvedimento di cui al comma 1 indica anche le eventuali società di servizio
di cui le imprese designate si avvalgono in via stragiudiziale per le attività
di accertamento e di liquidazione dei danni posti a carico del
Fondo strada.
3. I provvedimenti di
designazione di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 11.
Gestione separata delle imprese
designate
1. Le imprese designate tengono
gestione separata dei sinistri di cui all’articolo 283, comma 1, del Codice,
provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.
2. Per la gestione di cui al
comma 1 le imprese tengono separatamente tutti i registri richiesti dalla
normativa in vigore.
Articolo 12.
Intestazione della
corrispondenza,
dei
libri e dei documenti
1. La corrispondenza, i libri, i
registri e tutti i documenti delle imprese designate relativi alle operazioni
inerenti alla gestione separata dei sinistri di cui all’articolo 283, comma 1,
del Codice recano, oltre alla denominazione dell’impresa e alle altre
indicazioni prescritte, la seguente indicazione: «Impresa designata a norma dell’articolo 286 del Codice delle assicurazioni private,
per la liquidazione dei sinistri a carico del «Fondo di garanzia per le vittime
della strada».
2. Le imprese designate non
possono utilizzare l’intestazione di cui al comma 1 per la corrispondenza, i
libri e i registri e tutti i documenti relativi alle operazioni che non
rientrano nella gestione separata dei sinistri di cui all’articolo 283, comma
1, del Codice.
Articolo 13.
Rendiconto delle imprese
designate
1. Il rendiconto degli oneri
sostenuti in ciascun semestre che le imprese designate trasmettono al Fondo strada comprende le seguenti voci:
a) pagamenti
effettuati nel semestre, per indennizzi di sinistri avvenuti nell’esercizio e,
distintamente, in esercizi anteriori; i predetti pagamenti sono anche distinti
a seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere a), b), c), d),
d-bis) e d-ter) dell’articolo 283, comma 1, del Codice;
b) spese sostenute per la
liquidazione dei sinistri di cui alla lettera a);
c) quota delle spese generali
sostenute nel semestre per la gestione separata dei sinistri di cui
all’articolo 283 del Codice;
d) somme recuperate dall’impresa
nel semestre in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, distinte a
seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti nell’esercizio o negli esercizi
precedenti.
2. Al rendiconto è allegato un
estratto del conto relativo alle operazioni di addebitamento e accreditamento
effettuate nel semestre dall’impresa nei rapporti con il
Fondo strada.
3. Dall’estratto conto di cui al comma 2 risultano:
a) nella parte A:
1) 1’importo dei sinistri, degli
oneri e delle spese desunti dal relativo rendiconto per le voci a), b) e c) di
cui al comma 1;
2) l’importo degli interessi
attivi sulle somme anticipate dall’impresa in conformità di quanto stabilito
nelle convenzioni di cui all’articolo 286, comma 2, del Codice;
3) le altre somme eventualmente
addebitate al Fondo strada;
4) l’eventuale saldo a
conguaglio;
b) nella parte B:
1) l’importo dei rimborsi da
parte del Fondo strada all’impresa per le somme da
questa anticipate nel semestre per il pagamento di sinistri e relative spese di
liquidazione;
2) le somme recuperate nel
semestre dall’impresa in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al
netto delle relative spese;
3) l’importo degli interessi
passivi;
4) le altre somme eventualmente
accreditate al Fondo strada;
5) l’eventuale saldo a
conguaglio.
4. Il rendiconto è trasmesso nel
termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del semestre al quale si
riferisce.
5. Entro il mese di aprile
dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti, le imprese
designate trasmettono al Fondo strada un prospetto dal
quale risulta l’ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non
ancora pagati alla fine dell’esercizio cui si riferisce il prospetto.
6. Gli importi di cui al comma 5
sono distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell’esercizio
medesimo o in esercizi anteriori. I medesimi importi sono anche distinti a
seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle
lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell’articolo 283, comma 1, del Codice.
7. I documenti indicati nel
presente articolo sono sottoscritti dai legali rappresentanti delle imprese
designate.
Articolo 14.
Convenzioni tra le imprese
designate e il Fondo strada
1. Il rimborso da parte del Fondo strada delle somme anticipate dalle imprese
designate ai sensi dell’articolo 286, comma 1, del Codice è effettuato secondo
apposite convenzioni stipulate tra le imprese designate e il Fondo strada
stesso, previste all’articolo 286, comma 2, del Codice.
2. Le convenzioni di cui al comma
1 regolano in ogni caso:
a) il termine entro il quale il Fondo strada comunica il proprio benestare o le sue
eventuali osservazioni sui rendiconti semestrali, trasmessi dalle imprese a
norma del presente regolamento;
b) il termine entro il quale il Fondo strada, nei limiti delle proprie disponibilità,
rimette alle imprese designate il saldo dei rendiconti semestrali;
c) le modalità per la
determinazione degli interessi da riconoscere alle imprese sulle somme da
queste anticipate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione;
d) i casi di giustificata
necessità in cui le imprese potranno chiedere il rimborso di somme pagate per
sinistri anche prima della scadenza del termine di cui alla lettera b);
e) i criteri cui le imprese si
attengono per determinare le spese di liquidazione dei sinistri di cui
all’articolo 283, comma 1, del Codice e per calcolare la quota parte delle
spese generali da imputarsi alla gestione separata di detti sinistri;
f) i casi in cui le imprese
chiedono il preventivo benestare al Fondo strada prima
di procedere alla liquidazione dei sinistri, nonché le procedure cui le imprese
si attengono nei rapporti con il Fondo strada stesso in caso di contestazioni
relative ai sinistri di cui all’articolo 283, comma 1, del Codice.
g) le situazioni in cui il Fondo strada può avocare a sè l’istruttoria e la
definizione di singoli sinistri o gruppi di sinistri dando poi disposizione
alla impresa designata o alla società di servizio per il successivo pagamento;
h) le modalità da seguire da
parte delle società di servizio in ordine ai rapporti diretti con il Fondo strada circa la gestione di singoli sinistri;
i) i criteri di adeguata
diversificazione in ordine all’assegnazione degli incarichi ai professionisti
per la quantificazione dei danni fisici e materiali o ai legali per
l’assistenza dell’impresa in giudizio;
l) l’impegno delle imprese
designate e delle eventuali società di servizio, nelle varie fasi di
trattazione del sinistro, a rispettare termini predeterminati;
m) l’obbligo per le imprese
designate e le società di servizio, quando corrispondono compensi per
l’eventuale assistenza prestata da professionisti, di richiedere la
documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e di indicare il
corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di
liquidazione, nonché l’obbligo per le stesse, nell’ipotesi di pagamento diretto
dei compensi dovuti al professionista, di darne comunicazione al danneggiato,
in conformità a quanto previsto dall’articolo 148, comma 11, del Codice, con
esclusione dei casi in cui gli importi sono stati liquidati in sentenza;
n) l’obbligo per le imprese
designate e le società di servizio, per l’attività di liquidazione dei sinistri
a carico del Fondo strada, di mettere a disposizione
dei soggetti danneggiati strutture adeguate sia per distribuzione sul
territorio, sia per accessibilità all’utenza, anche in relazione agli orari di
apertura.
Articolo 15.
Obbligo per le imprese designate
di fornire al Fondo strada
dati ed
elementi sulla gestione di sinistri
e
vigilanza governativa sulle imprese designate.
1. Il Fondo
strada può chiedere alle imprese designate dati ed elementi relativi
alla gestione dei sinistri di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell’articolo
283, comma 1, del Codice. Le stesse imprese designate tengono a disposizione del Fondo strada per gli eventuali riscontri, tutti i libri,
registri e documenti riguardanti la predetta gestione.
2. L’ISVAP ha facoltà di
disporre ispezioni presso le imprese designate e le società di servizio per
controllare l’osservanza delle disposizioni della legge, del regolamento, dei
decreti, delle istruzioni ministeriali, delle disposizioni impartite dall’ISVAP
stesso nonché delle convenzioni di cui all’articolo 14.
3. Le imprese e, ove del caso, le
società di servizio mettono a disposizione dei funzionari incaricati delle
ispezioni tutta la corrispondenza, gli atti, i libri, le scritture e tutto
quanto concerne i rapporti con il Fondo strada e la
prestazione del servizio di liquidazione dei sinistri, e forniscono altresì le
notizie e i dati che siano alle stesse richiesti.
Articolo 16.
Efficacia dei contratti di
assicurazione obbligatoria in corso con
impresa
posta in liquidazione coatta amministrativa.
1. In caso di liquidazione
coatta amministrativa di una impresa autorizzata
all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, i contratti di
assicurazione obbligatoria in corso alla data di pubblicazione del decreto di
liquidazione continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria
l’assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del periodo di tempo per
il quale sono stati rilasciati il certificato ed il contrassegno.
Articolo 17.
Autorizzazione a procedere alla
liquidazione dei danni
1. L’autorizzazione prevista dall’articolo 293 del Codice può
essere rilasciata al commissario liquidatore solo con il decreto con cui è
disposta la liquidazione coatta amministrativa.
Articolo 18.
Liquidazione dei danni da parte
del commissario liquidatore
autorizzato
ai sensi dell’articolo 293, comma 1, del Codice.
1. Il commissario liquidatore
nell’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 293, comma 1, del Codice
accerta l’esistenza e la risarcibilità del danno e ne determina l’ammontare.
2. Il commissario liquidatore
trasmette al Fondo strada l’atto di liquidazione
sottoscritto anche dal creditore.
3. Nel caso in cui non sia stato possibile concordare la liquidazione del danno con
il creditore, il commissario liquidatore ne dà comunicazione al Fondo strada,
indicando i motivi del disaccordo e l’ammontare del danno da lui accertato e
predisponendo comunque il relativo atto di liquidazione ai fini del pagamento
da parte del Fondo strada con le medesime modalità di cui all’articolo 19.
Articolo 19.
Pagamento del danno da parte del Fondo strada in caso di accordo del
creditore
1. Il Fondo
strada provvede, nei limiti previsti dall’articolo 283, commi2 e 4, del
Codice [12], al pagamento della somma a suo carico indicata nell’atto di
liquidazione trasmessogli dal commissario liquidatore ai sensi dell’articolo
18, comma 2, inviando al creditore vaglia postale od assegno di pari importo
ovvero accreditando la somma dovuta sul conto corrente postale o bancario del
creditore stesso. Il pagamento avviene entro 15 giorni dal ricevimento da parte
della CONSAP dell’atto sottoscritto dal commissario liquidatore e dall’avente diritto.
Articolo 20.
Spese di liquidazione dei danni
di cui all’articolo 293, comma 1, del
Codice
1. Le spese sostenute dal
commissario liquidatore per la liquidazione dei danni di cui all’articolo 293,
comma 1, del Codice, che sono direttamente imputabili alla liquidazione di
ciascun danno, sono, in caso di insufficienza dell’attivo, integralmente a carico
del Fondo strada. Le spese per la liquidazione di
danni diversi da quelli di cui all’articolo 293, comma 1, del Codice, che sono
direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno, restano
integralmente a carico della liquidazione.
2. Le spese inerenti alla
liquidazione dei danni, diverse da quelle indicate al comma 1, ivi comprese
quelle per il personale riassunto a norma dell’articolo 293, comma 3, del
Codice, sono a carico del Fondo strada nella misura
determinata dal rapporto in cui si trovano nell’ultimo bilancio approvato della
società posta in liquidazione coatta amministrativa i premi del ramo
«assicurazione responsabilità civile autoveicoli» rispetto all’ammontare
complessivo dei premi risultanti dal bilancio stesso.
Articolo 21.
Anticipazione o rimborso delle
spese di liquidazione dei danni
1. Le modalità per
l’anticipazione al commissario liquidatore delle somme occorrenti per far
fronte alle spese di liquidazione a carico del Fondo strada
a norma dell’articolo 20 ovvero per il rimborso delle spese stesse, sono
stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra il commissario liquidatore
e il Fondo strada e da sottoporsi all’approvazione del Ministero dello sviluppo
economico.
Articolo 22.
Riassunzione da parte del
commissario liquidatore del personale
dell’impresa
posta in liquidazione coatta amministrativa.
1. Il commissario liquidatore
autorizzato a norma dell’articolo 293, comma 1, del Codice provvede, ai sensi
del comma 3 dello stesso articolo, entro il mese successivo a quello di
pubblicazione del decreto di cui all’articolo 17, a riassumere direttamente
il personale già dipendente dall’impresa al momento in cui la stessa è stata
posta in liquidazione coatta, con esclusione del personale dirigente. Il
personale riassunto è inquadrato sulla base delle norme del contratto
collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese di
assicurazione vigente al momento della riassunzione, tenuto conto della
qualifica attribuitagli, e retribuito con i minimi previsti dal contratto
stesso.
Articolo 23.
Comunicazione da parte del
commissario liquidatore del presumibile
importo
dei danni ancora da liquidare per conto del Fondo strada.
1. Entro il mese di aprile di
ciascun anno il commissario liquidatore, autorizzato a norma dell’articolo 293
del Codice, trasmette al Fondo strada un prospetto dal
quale risulti l’ammontare presumibile dei danni non ancora liquidati per conto
del predetto Fondo alla fine dell’anno precedente.
Articolo 24.
Modalità di trasmissione della
richiesta di risarcimento
all’Organismo
di indennizzo
1. Gli aventi diritto, di cui
all’articolo 298, comma 4, del Codice[13], presentano all’Organismo di
indennizzo la propria richiesta di risarcimento in forma scritta, inviandola a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo
telefax, purchè con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o
consegnata a mano all’Organismo di indennizzo stesso con rilascio di ricevuta.
Capo III
Norme per la gestione del Fondo
caccia
Articolo 25.
Composizione del comitato
1. Il comitato previsto
dall’articolo 303, comma 1, del Codice, è presieduto dal presidente o, in sua
vece, dall’amministratore delegato della CONSAP, che ne sono membri di diritto.
2. Fanno parte altresì del
comitato di cui al comma 1:
a) due rappresentanti del
Ministero dello sviluppo economico;
b) un rappresentante dell’ISVAP;
c) il dirigente della CONSAP,
coordinatore delle attività del Fondo caccia;
d) un dirigente di imprese
assicuratrici designato dall’Associazione di categoria più rappresentativa sul
piano nazionale;
e) un rappresentante dei
consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
3. I componenti il comitato sono
nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un
triennio. L’ufficio di segreteria del comitato è composto di due membri di cui
un funzionario del Ministero dello sviluppo economico ed un dipendente della
CONSAP.
Articolo 26.
Attribuzioni del Comitato e
validità delle deliberazioni
1. Spetta al comitato di cui all’articolo 25 fornire parere al consiglio di
amministrazione della CONSAP:
a) sulle questioni relative
all’applicazione delle disposizioni
di legge
concernenti il Fondo caccia;
b) sulla designazione delle
imprese di cui al presente capo;
c) sulle convenzioni da
stipularsi, con le imprese designate di cui al presente Capo, da parte del
Fondo caccia;
d) su ogni altra questione che il
consiglio di amministrazione della CONSAP ritenga di sottoporgli.
2. Il comitato predispone il
rendiconto di gestione del Fondo caccia.
3. Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno quattro dei suoi
componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate
a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale quello del
presidente.
5 . Ai membri del comitato e
della segreteria spetta a carico del Fondo caccia un gettone di presenza nella
misura determinata dal consiglio di amministrazione della CONSAP.
Articolo 27.
Modalità per la gestione del
Fondo caccia
1. Il Fondo caccia è soggetto
patrimoniale autonomo e separato.
2. La CONSAP tiene contabilità e
scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo
caccia, nonché una separata amministrazione dei beni ad essa
pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a
rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso.
3. Il consiglio di
amministrazione della CONSAP, nel deliberare sull’impiego delle somme
disponibili, tiene conto delle esigenze di liquidità del
Fondo caccia. Le somme disponibili sono investite esclusivamente in
operazioni in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.
Articolo 28.
Rendiconto della gestione del
Fondo caccia
1. Il rendiconto della gestione del Fondo caccia, approvato dal consiglio di amministrazione
della CONSAP, è trasmesso, unitamente ad una relazione dello stesso consiglio,
al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre dell’anno
successivo a quello cui esso si riferisce.
2. Il rendiconto comprende le
seguenti voci:
a) in entrata:
1) contributi di competenza
dell’esercizio;
2) redditi ricavati dall’impiego
delle somme disponibili;
3) interessi attivi diversi;
4) somme recuperate in dipendenza
di azioni di regresso e di surroga;
5) sanzioni amministrative;
6) altre entrate, da indicare
analiticamente;
7) eventuale disavanzo;
b) in uscita:
1) somme corrisposte dalle
imprese designate per indennizzi, distinte in relazione alle fattispecie di cui
alle lettere a), b) e c) dell’articolo 302,comma 1,
del Codice [14];
2) spese generali imputabili alla
liquidazione dei sinistri sostenute dalle imprese
designate, quali risultano dai rendiconti delle imprese stesse;
3) spese sostenute dalla CONSAP
per la gestione del Fondo caccia;
4) interessi passivi sulle somme
anticipate dalle imprese designate per pagamenti di sinistri e relative spese
di liquidazione, calcolati secondo le modalità previste dalle convenzioni con
le imprese stesse;
5) altre uscite, da indicare
analiticamente;
6) eventuale avanzo.
Articolo 29.
Situazione patrimoniale del Fondo
caccia
1. Il rendiconto di cui all’articolo 28 è accompagnato da una situazione
patrimoniale dalla quale risultino alla fine dell’esercizio:
a) nell’attivo:
1 ) depositi presso istituti di
credito;
2) attività mobiliari, da
indicare analiticamente;
3) crediti per contributi non
incassati;
4) altre partite creditorie, da
indicare analiticamente;
b) nel passivo:
1) debiti verso le imprese
designate per le somme da queste anticipate per il pagamento di sinistri, spese
di liquidazione e relativi interessi;
2) altre partite debitorie, da
indicare analiticamente.
2. In apposita sezione
separata del passivo è posto in evidenza il patrimonio netto costituito
dall’avanzo o dal disavanzo risultante dal rendiconto di cui
all’articolo 28 e dall’ammontare complessivo dei risultati degli
esercizi precedenti.
3. Tra i conti d’ordine viene indicato l’ammontare presumibile dei sinistri avvenuti
e non ancora pagati alla fine dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto.
4. Ai fini della determinazione
del contributo di cui all’articolo 303, comma 3, del Codice, il rendiconto è
altresì corredato da un prospetto dal quale risulti, in base alle comunicazioni
effettuate dalle imprese designate, l’ammontare presumibile dei danni per
sinistri avvenuti e non ancora pagati dalle imprese stesse alla fine
dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto.
5. Gli importi di cui al comma 4
sono distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell’esercizio
o in esercizi anteriori e a seconda che si riferiscano ai sinistri di cui alle
lettere a) o b) o c) del comma 1 dell’articolo 302 del Codice.
Articolo 30.
Vigilanza governativa sul Fondo
caccia
1. Il Ministero dello sviluppo
economico può chiedere in qualunque momento al Fondo caccia notizie e dati
sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.
Articolo 31.
Contributo da corrispondere al
Fondo caccia
1. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio
decreto, tenuto conto dei risultati dell’esercizio che sono determinati nel
rendiconto della gestione dell’anno precedente, la misura del contributo che le
imprese sono tenute a versare nell’anno successivo al Fondo
caccia.
2. Entro il 31 gennaio di ogni
anno le imprese versano un contributo provvisorio relativo all’anno
stesso, determinato applicando l’aliquota stabilita per detto anno ai premi
incassati risultanti dall’ultimo bilancio approvato, al netto degli oneri di
gestione determinati con provvedimento dell’ISVAP.
3. Il conguaglio fra la somma
effettivamente dovuta dall’impresa e quella anticipata ai sensi del comma 2
nonché il versamento del saldo a debito o credito dell’impresa stessa sono
effettuati sulla base dei premi incassati risultanti dal bilancio
dell’esercizio cui si riferisce la somma anticipata, entro il 30 settembre successivo
alla data di approvazione di detto bilancio.
Articolo 32.
Ritardato versamento del
contributo
1. In caso di ritardato
versamento di tutto o di parte del contributo sono dovuti
gli interessi di mora, al tasso legale, a decorrere dal giorno in cui il
versamento stesso avrebbe dovuto essere effettuato.
Articolo 33.
Designazione delle imprese
1. L’ISVAP designa le imprese
che provvedono alla liquidazione dei sinistri di cui all’articolo 302 del
Codice [15], per la durata di un triennio, sentito il consiglio di
amministrazione della CONSAP e tenuto conto per ciascuna impresa della sua
capacità finanziaria e dell’esistenza di una adeguata
organizzazione per la liquidazione dei sinistri.
2. I decreti di designazione sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 34.
Liquidazione dei danni a cura
delle imprese designate
1. L’impresa designata provvede
a quanto dovuto per i sinistri verificatisi nel territorio di sua competenza
entro tre anni dalla data di pubblicazione del decreto o dalla diversa data
indicata nel decreto stesso. La stessa impresa garantisce il risarcimento dei
sinistri anche oltre la scadenza del periodo stabilito, fino alla pubblicazione
del decreto che designi altra impresa.
2. L’impresa designata che,
anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti di cui
all’articolo 302, comma 1, lettere a) e b),del Codice,
ha azione di regresso, per conto del Fondo caccia, nei confronti dei
responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché dei
relativi interessi e spese.
3. L’impresa designata che,
anche in via di transazione, ha risarcito il danno nel caso previsto di cui all’articolo 302, comma 1, lettera c) del Codice, è
surrogata, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato e del danneggiato
verso l’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa con gli stessi
privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.
4. L’eventuale azione per il
risarcimento del danno può essere esercitata nei confronti dell’impresa
designata competente per il territorio in cui il sinistro è avvenuto.
Articolo 35.
Massimali di garanzia
1. Per i casi previsti
all’articolo 302, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, il Fondo caccia
risarcisce nei limiti massimi di cui all’articolo 12,comma
8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 [16]. Nell’ipotesi di danni alle cose
di cui alle richiamate lettere b) e c) il Fondo caccia risarcisce per la parte
eccedente l’ammontare di euro cinquecento, sempre con il limite massimo di cui
al citato articolo 12, comma 8.
Articolo 36.
Convenzioni tra le imprese
designate e il Fondo caccia
1. Le somme anticipate dalle
imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate a norma
dell’articolo 304 del Codice [17], saranno rimborsate dal
Fondo caccia, secondo le convenzioni stipulate fra le imprese e il Fondo
stesso.
2. Le convenzioni di cui al comma
1, soggette ad approvazione del Ministero dello sviluppo economico, sentito
l’ISVAP, devono, in ogni caso, regolare:
a) il termine entro il quale il
Fondo caccia comunica il proprio benestare o le sue eventuali osservazioni sui
rendiconti semestrali, trasmessi dalle imprese designate, a norma dell’articolo
39;
b) il termine entro il quale il
Fondo caccia, nei limiti delle proprie disponibilità, rimette alle imprese
designate il saldo dei predetti rendiconti semestrali;
c) le modalità per la
determinazione degli interessi da riconoscere alle imprese sulle somme da
queste anticipate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione;
d) i casi di giustificata
necessità in cui le imprese potranno chiedere il rimborso di somme pagate per
sinistri anche prima della scadenza del termine di cui alla lettera b);
e) i criteri cui le imprese si
attengono per determinare le spese di liquidazione dei sinistri di cui
all’articolo 302 del Codice, e per calcolare la quota parte delle spese
generali da imputarsi alla gestione separata di detti sinistri;
f) i casi in cui le imprese
chiedono il preventivo benestare al Fondo caccia prima
di procedere alla liquidazione dei sinistri, nonché le procedure cui le imprese
si attengono nei rapporti con il Fondo stesso in caso di contestazioni relative
ai sinistri di cui all’articolo 302 del Codice.
Articolo 37.
Obbligo per le imprese designate
di fornire al Fondo caccia dati ed
elementi
sulla gestione di sinistri e vigilanza governativa sulle
imprese
designate.
1. Il Fondo caccia può chiedere
alle imprese designate dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri di
cui all’articolo 302 del Codice.
2. Le stesse imprese designate
tengono a disposizione del Fondo caccia per gli eventuali riscontri, tutti i
libri, registri e documenti riguardanti la predetta gestione.
3. L’ISVAP ha facoltà di
disporre ispezioni presso le imprese designate, per controllare l’osservanza
delle disposizioni di legge, delle istruzioni ministeriali, nonché delle
convenzioni di cui all’articolo 36.
4. Le imprese mettono a
disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutta la corrispondenza,
gli atti, i libri, le scritture e tutto quanto concerne i rapporti con il Fondo
caccia e la prestazione del servizio di liquidazione dei sinistri e forniscono
le notizie e i dati che siano ad esse richiesti.
Articolo 38.
Gestione separata delle imprese
designate
1. Le imprese designate tengono
gestione separata dei sinistri di cui all’articolo 302 del Codice provvedendo a
tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.
2. Per la gestione di cui al
comma 1 le imprese tengono separatamente tutti i registri richiesti dalla
normativa in vigore.
3. La corrispondenza, i libri, i
registri e tutti i documenti delle imprese designate relativi alle operazioni
inerenti alla gestione separata dei sinistri di cui all’articolo 302 del Codice
recano, oltre alla denominazione dell’impresa e alle altre indicazioni
prescritte, la seguente indicazione «Impresa designata per la liquidazione dei
sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia».
4. Le imprese non possono
utilizzare l’intestazione di cui al comma 3 per la
corrispondenza, i libri e i registri e tutti i documenti relativi alle
operazioni che non rientrano nella gestione separata dei sinistri sopra
prevista.
Articolo 39.
Rendiconto delle imprese
designate
1. Il rendiconto degli oneri
sostenuti in ciascun semestre che le imprese designate trasmettono al Fondo caccia, comprende le seguenti voci:
a) i pagamenti
effettuati nel semestre, per indennizzi di sinistri avvenuti nell’esercizio e,
distintamente, in esercizi anteriori; i predetti pagamenti sono anche distinti
a seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere a) o b) o c)
dell’articolo 302, comma 1, del Codice;
b) spese sostenute per la liquidazione
dei sinistri di cui alla lettera a);
c) quota delle spese generali
sostenute nel semestre per la gestione separata dei sinistri di cui
all’articolo 302 del Codice;
d) somme recuperate dall’impresa
nel semestre in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, distinte a
seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti nell’esercizio o negli esercizi
precedenti.
2. Al rendiconto è allegato un
estratto del conto relativo alle operazioni di addebitamento e accreditamento
effettuate nel semestre dall’impresa nei rapporti con il
Fondo caccia.
3. Dall’estratto conto di cui al comma 2 risultano:
a) nella parte A:
1) l’importo dei sinistri, degli
oneri e delle spese desunti dal relativo rendiconto per le voci a), b) e c) di
cui al comma 1;
2) l’importo degli interessi
attivi sulle somme anticipate dall’impresa in conformità di quanto stabilito
nelle convenzioni di cui all’articolo 36;
3) le altre somme eventualmente
addebitate al Fondo caccia;
4) l’eventuale saldo a
conguaglio;
b) nella parte B:
1) l’importo dei rimborsi da
parte del Fondo caccia all’impresa per le somme da questa anticipate nel
semestre per il pagamento di sinistri e relative spese di liquidazione;
2) le somme recuperate nel
semestre dall’impresa in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al
netto delle relative spese;
3) l’importo degli interessi
passivi;
4) altre somme eventualmente
accreditate al Fondo caccia;
5) l’eventuale saldo a
conguaglio.
4. Il rendiconto è trasmesso nel
termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del semestre al quale si
riferisce.
5. Entro il mese di aprile
dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti, le imprese
designate trasmettono al Fondo caccia un prospetto dal quale risulti
l’ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati
alla fine dell’esercizio cui si riferisce il prospetto.
6. Gli importi suddetti sono
distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri
avvenuti nell’esercizio medesimo o in esercizi anteriori.
7. I documenti indicati nel
presente articolo sono sottoscritti dai legali rappresentanti delle imprese
designate.
Capo IV
Disposizioni transitorie
Articolo 40.
Trasferimento da parte del
comitato del Fondo strada del personale di
imprese
poste in liquidazione coatta amministrativa.
1. Il comitato del
Fondo strada di cui all’articolo 285, comma 1, del Codice delibera la
ripartizione del personale riassunto dal commissario liquidatore dell’impresa
posta in liquidazione, fra le imprese di assicurazione alle quali, alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, sono stati assegnati i contratti
per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, in
proporzione all’ammontare dei premi dei contratti assegnati a ciascuna di esse
e fino all’esaurimento degli adempimenti connessi o susseguenti alle
determinazioni adottate per la ripartizione del portafoglio.
2. Quanto disposto al comma 1 non
si applica al personale assunto nei dodici mesi antecedenti la data del
provvedimento di liquidazione.
3. Per le deliberazioni di cui al
comma 1, la composizione del Comitato è integrata da un rappresentante del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da due rappresentanti del
personale dipendente da imprese di assicurazione e da un rappresentante degli
agenti di assicurazione, scelti dal Ministro dello sviluppo economico su
designazione delle associazioni di categoria più rappresentative sul piano
nazionale.
4. Le imprese provvedono
all’assunzione del personale gradualmente secondo un programma concordato con
il commissario liquidatore in relazione alle esigenze della liquidazione.
Capo V
Abrogazioni
Articolo 41.
Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento sono o restano abrogati:
a) il capo V e il capo VI del
decreto del Presidente della Repubblica 24novembre 1970, n. 973 [18];
b)gli articoli 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;
c) il decreto ministeriale 22
giugno 1993, n. 346;
d) il decreto ministeriale 12
ottobre 1993;
e) il decreto ministeriale 27
gennaio 1997.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 aprile 2008
Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte di conti il
19 maggio 2008
Ufficio di controllo atti
Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 72