Ambiente

Tuesday 09 January 2007

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 18 dicembre 2006 -Aggiornamento della procedura di emergenza climatica – (Gazzetta Ufficiale n 4 del 5 Gennaio 2007)

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO – DECRETO 18 dicembre 2006 -Aggiornamento della procedura di
emergenza climatica – (Gazzetta Ufficiale n 4 del 5
Gennaio 2007)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante
norme comuni per il mercato interno del gas naturale, emanato ai sensi
dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare:

l’art.
8, comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, sono
stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d’emergenza e definiti gli
obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;

l’art.
28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla
sicurezza, all’economicità e alla programmazione a lungo termine del sistema
nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi
con le finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli
approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e
di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

l’art.
28, comma 3, che stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell’energia o di
gravi rischi per la sicurezza della collettività, dell’integrità delle
apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ora Ministero dello
sviluppo economico, può adottare le necessarie misure temporanee di
salvaguardia;

Visto il decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 26 settembre 2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre
2001, n. 235 con cui è stato tra l’altro istituito il Comitato tecnico di
emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, di seguito
denominato il comitato, al fine di formulare proposte per la definizione delle
possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti d’intervento in
caso di emergenza, di formulare proposte per la definizione delle procedure e
della tempistica per l’attivazione di tali strumenti, nonchè di effettuare
periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema nazionale del gas
naturale, in relazione alle situazioni di emergenza;

Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 contenente criteri, modalità e
condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete
elettrica nazionale di trasmissione;

Vista la procedura di emergenza
climatica, approvata con decreto del Ministro delle attività produttive del 25
giugno 2004 ed il suo aggiornamento approvato con decreto del 12 dicembre 2005;

Visto il decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 4 agosto 2006 recante disposizioni per la
massimizzazione delle importazioni di gas e per l’interrompibilità delle
forniture di gas ai clienti industriali per far fronte a possibili situazioni
di emergenza del sistema nazionale del gas naturale per il periodo invernale
2006-2007;

Visto il decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 4 agosto 2006 recante misure per la ricostituzione
degli stoccaggi di modulazione per far fronte a possibili situazioni di
emergenza del sistema nazionale del gas naturale per il prossimo periodo
invernale 2006-2007;

Considerato che, a seguito di
condizioni climatiche sfavorevoli o per impreviste riduzioni degli
approvvigionamenti di gas naturale durante il periodo di punta invernale si
potrebbero verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale;

Considerata la necessità di
definire il ruolo, i compiti e le responsabilità delle imprese di gas naturale
che gestiscono impianti del sistema nazionale del gas naturale e dei soggetti
coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza del sistema del gas
naturale;

Considerati gli esiti
dell’emergenza climatica dei cicli termici invernali 2004/2005 e 2005/2006 che
hanno comportato il ricorso allo stoccaggio strategico;

Considerata l’opportunità di
adottare, con modalità in sequenza da determinare secondo le necessità attese o
prevedibili a seguito di analisi dello stato del sistema e delle sue
prospettive, le possibili misure per far fronte ad eventi che determinino,
anche in prospettiva, un eventuale stato di emergenza del sistema del gas
naturale;

Considerato il parere conforme
del comitato, formulato ai sensi dell’art. 8, comma 2,
del decreto ministeriale 26 settembre 2001 sopra citato;

Ritenuto di dovere garantire, a
seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante ciascun periodo invernale,
la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti
sui clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno;

Ritenuto necessario aggiornare la
"Procedura di emergenza climatica" per adattarla all’esperienza
maturata durante i trascorsi periodi invernali
2004/2005 e 2005/2006;

Decreta:

Art. 1.

Procedura di emergenza per
fronteggiare eventi climatici sfavorevoli

1. è approvato l’aggiornamento
della "Procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura
del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli – dicembre 2006" (nel seguito denominata la Procedura di emergenza
climatica) riportata in allegato che costituisce parte integrante del presente
decreto.

2. La Procedura di emergenza
climatica definisce la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi
ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas
naturale e dell’energia elettrica responsabili della loro attuazione, per far
fronte a situazioni d’emergenza, nel bilanciamento complessivo del sistema
nazionale del gas naturale, che possono verificarsi a causa di condizioni
climatiche sfavorevoli.

3. Per quanto non diversamente
specificato nella Procedura di emergenza climatica valgono le definizioni di
cui all’art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Art. 2.

Ruoli e compiti

1. I soggetti individuati nella
Procedura di emergenza climatica hanno l’obbligo di contribuire, ciascuno nel
proprio ruolo e secondo le modalità ed i tempi previsti nella procedura stessa,
all’obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, facendo
riferimento al comitato ed all’impresa maggiore di trasporto, definita dalla
deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01 dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas, nei casi indicati dalla procedura stessa.

2. Le imprese di trasporto e le
imprese di stoccaggio di gas naturale e la società Terna sono responsabili
dell’attuazione della Procedura di emergenza climatica e di quanto stabilito
nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in particolare degli interventi
di monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dalla
procedura stessa.

3. Le imprese di trasporto di gas
naturale assicurano il bilanciamento fisico della rete di trasporto, rendendo
accessibili le capacità di trasporto disponibili per fare fronte alle
situazioni di emergenza di cui al presente decreto. Gli utenti del sistema del
gas

naturale
hanno la responsabilità di rendere disponibile nei punti di entrata della rete
nazionale dei gasdotti i volumi di gas necessari in funzione del prelievo ai
punti di riconsegna. Le imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti
industriali direttamente allacciati alla rete di trasporto, centrali
termoelettriche, impianti "dual-fuel", nonchè clienti finali in base
a contratti di fornitura con clausola di interrompibilità, hanno la
responsabilità di assicurare l’applicazione della procedura per l’eventuale
riduzione o interruzione della fornitura di gas a tali clienti.

4. Tenuto conto dell’entità dei
consumi di gas naturale, previsti in progressivo aumento nei prossimi anni per
il settore termoelettrico, i produttori d’energia elettrica mediante impianti
che utilizzano gas naturale forniscono al comitato ed all’impresa maggiore di
trasporto, tramite la società Terna Spa, i dati e le informazioni previsti
nella Procedura di emergenza climatica, al fine di permettere, durante le
situazioni di emergenza, una gestione razionale e tempestiva delle risorse di
gas naturale, secondo le priorità ed i tempi stabiliti nella procedura stessa.

5. Nel periodo successivo alla
chiusura dell’emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto
riepilogativo delle azioni svolte e delle eventuali difficoltà incontrate e lo
invia alla Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie del
Ministero dello sviluppo economico, che lo sottopone al comitato al fine
dell’analisi di ogni evento attraverso cui l’emergenza stessa si è

sviluppata,
del conseguente aggiornamento della Procedura di emergenza climatica e
dell’individuazione di interventi, anche di tipo normativo, che possano
eliminare o ridurre le conseguenze negative dei problemi eventualmente
riscontrati.

Art. 3.

Responsabilità

1. Le imprese di trasporto e le
imprese di stoccaggio di gas naturale, qualora abbiano operato nel rispetto
delle regole descritte nella procedura approvata dal presente decreto, non sono
tenute a corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto e
di stoccaggio, nè alle imprese di vendita di gas naturale che forniscono
clienti industriali direttamente allacciati alla rete di trasporto, centrali
termoelettriche, impianti "dual-fuel", nonché clienti finali in base
a contratti di fornitura con clausola di interrompibilità, alcuna penale o
risarcimento nè per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente
connesse al verificarsi della situazione di emergenza, nè per i danni che gli
stessi utenti o imprese di vendita dovessero subire in conseguenza di tali
inadempienze, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9, comma
4, del decreto ministeriale del 26 settembre 2001. Nessuna
responsabilità viene attribuita alle stesse imprese
per eventuali danni subiti dai clienti finali in conseguenza degli eventi
occorsi nella fase d’emergenza.

2. In relazione a quanto
previsto all’art. 17, comma 6, della deliberazione 17
luglio 2002, n. 137/02 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, la
formulazione della richiesta da parte dell’impresa maggiore di trasporto agli
utenti di rendere massime le immissioni di gas in rete agendo sulle rispettive
fonti di approvvigionamento, effettuata ai sensi della allegata Procedura di
emergenza climatica e qualora non già attivata come misura preventiva prima
dell’inizio del periodo invernale, sospende automaticamente l’applicabilità dei
corrispettivi di cui all’art.

17, comma 5,
della medesima deliberazione. Durante la massimizzazione in oggetto viene inoltre sospesa l’applicazione dei corrispettivi di
scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi e dei
corrispettivi per superamento della capacità di iniezione negli stoccaggi di
cui all’art. 15, comma 2, della deliberazione n. 119 del 21 giugno 2005, come
modificata dall’art. 14, comma 16, della deliberazione n. 50 del 3 marzo 2006
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Nel caso di disponibilità, come
per il periodo 1° dicembre 2006-31 marzo 2007 in applicazione della
delibera n. 254

del 16
novembre 2006 dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, di capacità di
trasporto rilasciata presso i punti di entrata interconnessi con l’estero, ed
in ogni caso a partire dal momento in cui vengano introdotti presso i punti di
entrata interconnessi con l’estero i servizi di trasporto su base continua per
periodi inferiori all’anno (di durata semestrale, trimestrale e mensile), la
sospensione dei corrispettivi di cui all’art. 17, comma 5, della deliberazione
n. 137 del 17 luglio 2002 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e dei
corrispettivi di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi
sarà limitata al tempo necessario ad ottenere il conferimento della capacità di
trasporto utile.

Nel caso in cui nell’inverno
2006-2007, a
seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, non fosse disponibile
capacità di trasporto presso i punti di entrata ai sensi della delibera n. 254
del 16 novembre 2006, agli utenti che, con l’obiettivo di saturare la capacità
tecnica di importazione, concludano contratti di approvvigionamento ulteriori a
quelli per i quali abbiano ottenuto il conferimento di
capacità, non saranno applicati alla quota di capacità utilizzata ai fini del
suddetto contratto di approvvigionamento i corrispettivi di cui all’art. 17,
comma 5, della deliberazione n. 137 del 17 luglio 2002 dell’Autorità

per
l’energia elettrica e il gas e quelli di scostamento presso il punto di entrata
in rete dagli stoccaggi.

3. Entro 30 giorni dal termine
della fase di emergenza, le imprese di trasporto e di stoccaggio di gas
naturale interessate rendono disponibili al Ministero dello sviluppo economico,
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas e agli utenti interessati la
documentazione riepilogativa sulle operazioni effettuate in relazione
all’utilizzo del gas di proprietà degli utenti stessi, al fine della eventuale
compensazione tra gli utenti dei volumi di gas interessati, nonchè
all’eventuale utilizzo degli stoccaggi strategici.

4. I dati e le informazioni
fornite dagli utenti e dai soggetti interessati, ai fini dell’esecuzione della
Procedura di emergenza climatica, alle imprese di trasporto e alle imprese di
stoccaggio di gas naturale, alla società Terna Spa ed al comitato hanno
carattere di riservatezza ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 23

maggio
2000, n. 164, e dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79.

5. Ai fini del riconoscimento e
del recupero degli eventuali danni subiti dagli utenti del sistema nazionale
del gas, in relazione al verificarsi di una situazione di emergenza in
condizioni climatiche sfavorevoli, resta ferma la responsabilità civile:

a) degli utenti che non abbiano
fornito all’impresa maggiore di trasporto nei tempi previsti le informazioni
relative alla massimizzazione delle proprie fonti di approvvigionamento, come
indicato nella Procedura di emergenza climatica;

b) degli utenti e delle imprese
di vendita che non abbiano fornito all’impresa maggiore di trasporto, nei tempi
previsti, copia della comunicazione ai propri clienti dell’attivazione della
procedura di interruzione, come previsto nella Procedura di emergenza
climatica;

c) dei soggetti che abbiano
fornito all’impresa maggiore di trasporto, al fine della gestione della
procedura, informazioni non veritiere o incomplete o che non abbiano provveduto
a fornire o aggiornare le informazioni previste nella Procedura di emergenza
climatica;

d) dei titolari degli impianti
individuati come interrompibili per i quali non risulti evasa la richiesta di
interruzione;

e) delle imprese di vendita
obbligate, ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2006, a concordare con i
propri clienti una interrompibilità delle forniture
che consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati nello stesso decreto.

6. Restano ferme le competenze
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di controversie, ai
sensi dell’art. 35

del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Art. 4.

Situazioni di emergenza diverse
da quella climatica

1. In
attesa dell’emanazione di disposizioni specifiche, ai sensi dell’art. 8, comma
7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, qualora si verifichino altre
tipologie di emergenze del sistema del gas naturale diverse da quella
climatica, si applica la
Procedura di emergenza climatica di cui al presente decreto,
secondo specifiche indicazioni fornite dal comitato.

Art. 5.

Norme transitorie

1. Per il ciclo
termico invernale 2006/2007, per il quale è già stato disposto con
decreto 4 agosto 2006 l’obbligo
per le imprese di vendita di gas naturale che forniscano clienti industriali
direttamente allacciati alle reti di trasporto di concordare con tali loro
clienti l’interrompibilità delle forniture, la richiesta di interruzione alle
stesse imprese di vendita sarà limitata a quattro settimane anche non
consecutive, per il periodo e la decorrenza precisati nel decreto stesso.

2. Per lo
stesso ciclo termico invernale 2006/2007, al fine di consentire alle
imprese di vendita di gas naturale che forniscano clienti industriali
direttamente allacciati alle reti di trasporto di completare il perfezionamento
dei contratti utili a far fronte all’obbligo di cui nel decreto ministeriale
del 4 agosto 2006 ed alle incombenze connesse, è prorogata al 28 dicembre 2006
la data del 30 ottobre 2006 stabilita dall’art. 2, comma 2, del decreto
ministeriale stesso, entro la quale dette imprese hanno l’obbligo di effettuare
la comunicazione dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o
parzialmente i clienti industriali con cui hanno concordato l’interrompibilità
utile al soddisfacimento dell’obbligo, nonché delle ulteriori informazioni
stabilite dall’impresa maggiore di trasporto nell’ambito della procedura
applicativa di tale decreto.

Art. 6.

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni e le
responsabilità previste dalle norme vigenti, la mancata osservanza della
Procedura di emergenza climatica, nei casi piu’ gravi,
costituisce sufficiente motivo di revoca da parte del Ministero dello sviluppo
economico di qualsiasi concessione, autorizzazione, nulla osta comunque
denominati, rilasciati alle imprese del sistema del gas ed ai soggetti
individuati nella procedura stessa.

2. L’Autorità per l’energia
elettrica ed il gas, nei casi di mancata massimizzazione che risulti prolungata
nel tempo o di rilevante entità per il sistema, stabilisce con propria delibera
i criteri per eventuali ulteriori corrispettivi, oltre quelli già

introdotti
con deliberazione n. 254 del 16 novembre 2006, sulla quota di capacità di
trasporto conferita ai punti di entrata da importazione e non utilizzata da
utenti individuati, applicabili nel caso in cui, dai rapporti finali redatti al
termine di eventuali emergenze, risulti per gli utenti individuati, e previo
accertamento da parte del comitato, che non vi sia stata la richiesta
massimizzazione degli approvvigionamenti di gas naturale.

Il presente decreto, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel sito internet del
Ministero dello sviluppo economico e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi
e della geotermia, entra in vigore dal giorno della prima pubblicazione.

Roma, 18 dicembre 2006

Il Ministro: Bersani

Allegato AGGIORNAMENTO DELLA
PROCEDURA DI EMERGENZA PER FRONTEGGIARE La MANCANZA DI COPERTURA
DEL FABBISOGNO DI GAS NATURALE IN CASO Di EVENTI CLIMATICI SFAVOREVOLI.

(ai
sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive,
ora Ministro dello sviluppo economico, del 26 settembre 2001 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2001, n. 235). Dicembre 2006.

Definizioni Ministero: Ministero
dello sviluppo economico.

Direzione: Direzione generale per
l’energia e le risorse minerarie.

Comitato: Comitato tecnico di
emergenza e monitoraggio del sistema del gas, istituito presso la Direzione generale per
l’energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, ai
sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001

pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9

ottobre
2001, n. 235.

Dispacciamento: attività di
gestione coordinata e continuativa di monitoraggio e di bilanciamento dei
flussi di gas naturale.

Impresa di trasporto: impresa che
svolge l’attività di trasporto di gas naturale.

Impresa maggiore di trasporto:
alla data di approvazione della presente procedura, corrisponde alla società
Snam Rete Gas Spa.

Impresa di stoccaggio: impresa
che svolge l’attività di stoccaggio, gestendo in maniera integrata le
concessioni di stoccaggio di cui è titolare.

Terna: società Terna Spa cui fa
capo l’attività di dispacciamento dell’energia elettrica, in conformità di
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11

maggio 2004 in tema di
unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di
trasmissione.

Procedura di emergenza climatica:
procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno
di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli.

Produttore di energia elettrica:
persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente
dalla proprietà

dell’impianto.

Utente: utilizzatore della rete
di trasporto del gas che acquista capacità di trasporto per uso proprio o per
cessione ad altri.

Cliente finale: consumatore che
acquista gas per uso proprio.

Punto di riconsegna: punto fisico
della rete di trasporto nel quale avviene l’affidamento in custodia del gas dal
trasportatore all’utente e la sua misura.

Grado Giorno (GG): complemento a 18°C della media tra le temperature massima e minima rilevate nel giorno in
ciascuno dei 18

osservatori
meteorologici collegati alle 18 zone climatiche in cui è

suddiviso
il territorio nazionale. Gradi giorno negativi sono considerati pari a zero. Il
grado giorno pesato Italia viene calcolato pesando i
GG di ciascun osservatorio mediante il gradiente termico relativo a ciascuna
zona climatica in cui è suddiviso il territorio italiano.

Inverno: periodo compreso tra il
1° novembre di ciascun anno ed

il 31
marzo dell’anno successivo.

Inverno normale: in prima
applicazione, fino alla emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 18, comma
2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si definisce come inverno in
cui il valore cumulato dei GG pesati Italia (GGcum) è
pari alla media del medesimo parametro calcolata con riferimento alla serie
degli inverni dal 1962-1963.

Inverno globalmente freddo:
inverno in cui (GGcum) è pari a quello dell’inverno
normale moltiplicato per il coefficiente maggiorativo pari a 1,094. Tale
coefficiente rappresenta il rapporto tra (GGcum) (1 su
20) [valore cumulato dei GG pesati Italia che ha una probabilità del
superamento del 5%, con riferimento alla serie degli inverni dal 1962-1963] ed
il valore medio di (GGcum) sul medesimo campione.

Inverno intermedio: inverno in
cui il valore cumulato dei GG

pesati
Italia (GGcum) è pari alla media tra quello corrispondente all’inverno normale
e quello corrispondente all’inverno globalmente freddo.

Anno termico di trasporto:
periodo temporale di riferimento la cui durata va dal 1° ottobre al 30
settembre successivo.

Disposizioni generali 1. La
presente Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del
fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, nel seguito
richiamata come Procedura di emergenza climatica, definisce la sequenza
logico-temporale delle azioni da eseguire, e i soggetti responsabili della loro
attuazione, in caso di eventi climatici sfavorevoli che comportino
carenza di disponibilità di gas naturale rispetto alla domanda nel periodo di
punta invernale.

La Procedura di emergenza
climatica, approvata dal Ministero dello sviluppo economico, su
proposta del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas
(di seguito denominato Comitato), ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto
ministeriale 26

settembre
2001, stabilisce le regole per il dispacciamento in condizioni d’emergenza
climatica ed i relativi obblighi per la gestione in sicurezza del sistema del
gas.

2. La Procedura di emergenza
climatica è attivata, secondo i termini e le condizioni di
seguito indicati, ogniqualvolta il controllo ed il confronto sistematico
tra le previsioni relative alla disponibilità (inclusa quella in erogazione dal
sistema nazionale degli stoccaggi) e quelle relative al fabbisogno di gas –
effettuati giornalmente dall’impresa maggiore di trasporto attraverso
operazioni di monitoraggio del bilancio gas – evidenzino una situazione di
criticità legata ad eventi climatici sfavorevoli non superabile con il ricorso
alle procedure in essere per il normale esercizio del bilanciamento fisico.

Nell’applicazione della Procedura
di emergenza il Comitato si avvale dell’impresa maggiore di trasporto, in
quanto soggetto preposto ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema di
trasporto attraverso il bilanciamento fisico della rete, ai sensi dell’art. 8, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, per attivare, coordinare e monitorare le azioni che permettono di
far fronte ad una situazione d’emergenza climatica per mancata copertura del
fabbisogno di gas.

3. Per l’esecuzione delle iniziative
e delle attività previste nella presente Procedura di emergenza climatica:

le
imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, la società

Terna, gli utenti, e le imprese
di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali, centrali termoelettriche
e clienti con impianti "dual-fuel" direttamente allacciati alle reti
di trasporto, scambiandosi le necessarie informazioni, individuano, in funzione
delle rispettive competenze, i numeri telefonici, di fax e gli indirizzi di
posta elettronica dei relativi responsabili, che devono essere costantemente
reperibili da parte dell’impresa maggiore di trasporto per la gestione
coordinata delle situazioni di emergenza climatica;

le
imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali, centrali
termoelettriche e clienti con impianti "dual-fuel" direttamente
allacciati alle reti di trasporto, individuano inoltre i riferimenti di tali
clienti finali (numero telefonico e di fax, indirizzo di posta elettronica) a
garanzia del funzionamento della presente procedura.

Tali informazioni sono
organizzate in un elenco a cura dell’impresa maggiore di trasporto. Ciascun
soggetto coinvolto nella presente Procedura di emergenza climatica provvede –
per quanto di propria competenza – a rendere note e a mantenere costantemente
aggiornate le informazioni incluse in tale elenco attraverso apposita
applicazione web dell’impresa maggiore di trasporto. Tali informazioni sono
rese disponibili ai soggetti interessati.

4. L’impresa maggiore di
trasporto, quale gestore della presente Procedura ai sensi dell’art. 9 del
decreto ministeriale 26 settembre 2001, quando i dati a sua disposizione facciano ritenere probabile il verificarsi di condizioni di
emergenza climatica, avvia le azioni in conformità alla suddetta Procedura:

a) in stretto coordinamento con
le altre imprese di trasporto, con le imprese di stoccaggio e con la società
Terna per quanto di rispettiva competenza;

b) dandone apposita comunicazione
al Comitato.

Durante le fasi di cui alla
presente Procedura le imprese di trasporto interconnesse operanti sul
territorio nazionale collaborano per garantire condizioni di interoperabilità
che contribuiscano al buon fine di ogni fase dell’emergenza in oggetto.

5. Ai sensi della presente
procedura, le imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti
industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto, centrali
termoelettriche, impianti "dual-fuel", nonchè clienti finali in base
a contratti di fornitura con clausola di interrompibilità, sono tenute,
preventivamente all’avvio di ciascun anno termico di trasporto, e comunque
entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto di approvazione del
presente aggiornamento della Procedura stessa, a:

a) informare i propri clienti
finali industriali e termoelettrici con consumi superiori a 200.000 Smc/anno
delle problematiche derivanti da una eventuale
situazione di emergenza climatica e verificare, con ciascun cliente, la
possibilità concreta di far fronte alla mancanza parziale o totale di fornitura
di gas

naturale
riducendo al minimo indispensabile gli eventuali problemi e danni conseguenti;

b) informare i propri clienti
finali con contratti di fornitura con clausola di interrompibilità, ovvero
titolari di impianti "dual-fuel", della possibilità che venga loro interrotta la fornitura di gas in base alla
presente Procedura. Il preavviso di interruzione comunicato entro un dato
giorno-gas dovrà avere effetto a partire dall’inizio del secondo giorno-gas
successivo;

c) comunicare all’impresa
maggiore di trasporto l’elenco dei punti di riconsegna ai propri clienti
industriali (inclusi quelli alimentati dalle reti di altre imprese di
trasporto) con contratti di fornitura del gas con clausola di interrompibilità
che concorrono al rispetto dell’obbligo di riduzione del 10% delle forniture
stabilito dal decreto ministeriale 4 agosto 2006 nonchè le ulteriori
informazioni stabilite dall’impresa maggiore di trasporto nell’ambito della
procedura applicativa di tale decreto.

La stessa comunicazione è inviata
anche all’impresa di trasporto cui il cliente è allacciato, se diversa
dall’impresa maggiore di trasporto;

d) comunicare (nota 1), tramite
l’applicazione web dell’impresa maggiore di trasporto, l’elenco dei propri
clienti (inclusi quelli alimentati dalle reti di altre imprese di trasporto)
con impianti industriali con alimentazione "dual-fuel" non compresi
negli elenchi di cui alla lettera c) e le centrali per la produzione di energia
elettrica con alimentazione "dual-fuel", nonchè, per ciascuno degli
stessi, i relativi tempi di attivazione, comunque inferiori al tempo di
preavviso, e le effettive potenzialità di riduzione dei consumi di gas degli
impianti diversi dalle centrali termoelettriche utilizzando combustibili sostitutivi.
La stessa comunicazione va inviata anche all’impresa di trasporto cui il
cliente è allacciato, se è diversa dall’impresa maggiore di trasporto;

e) l’impresa maggiore di
trasporto rende disponibili alle altre imprese di trasporto i dati di cui alle
lettere c) e d), relativi ai clienti direttamente allacciati alle rispettive
reti.

6. Le imprese di stoccaggio hanno
l’obbligo di assicurare la massima erogazione, sostenibile dal sistema di
stoccaggio, di volumi e di punte in funzione dello svolgersi dell’emergenza.

A tale fine le imprese di
stoccaggio:

a) durante il periodo della
ricostituzione estiva, e durante gli eventuali periodi di iniezione durante la
fase di erogazione, mantengono informata settimanalmente la Direzione e l’impresa
maggiore di trasporto sull’andamento della stessa e comunicano alla Direzione
eventuali anomalie significative riscontrate;

b) valutano gli scenari di
simulazione dello svaso e di copertura della punta giornaliera sulla base dei
dati, predisposti dall’impresa maggiore di trasporto, sotto l’aspetto della
copertura della punta giornaliera, dando evidenza della valutazione all’impresa
maggiore di trasporto e fornendo a quest’ultima le informazioni necessarie al
fine del calcolo dell’Indicatore di Copertura IC (nota 5);

c) nel periodo dal 1° dicembre al
31 marzo comunicano giornalmente all’impresa maggiore di trasporto il livello
di riempimento degli stoccaggi, congiuntamente al grado di producibilità in
termini di punta e di volume, compreso il contributo dello stoccaggio
strategico;

d) durante tutto il periodo di
emergenza collaborano con l’impresa maggiore di trasporto per assicurare che vengano raggiunti i massimi livelli sostenibili di
erogazione dal sistema e dai singoli campi, individuando con l’impresa maggiore
di trasporto e le altre imprese di trasporto l’assetto di rete ottimale e la
distribuzione di producibilità ottimale fra i singoli campi. Durante tutto il
periodo di emergenza le informazioni relative alla producibilità degli
stoccaggi sono date con dettaglio per singolo campo;

e) durante tutto il periodo di
emergenza evidenziano, sulla base dei dati disponibili, in aggregato e per ogni
utente, il margine di raggiungimento del limite di utilizzo dello stoccaggio
strategico, comunicandolo alla Direzione.

7. La società Terna assume, per
il Comitato e per l’impresa maggiore di trasporto del gas, il ruolo di
riferimento e coordinamento dell’intero settore elettrico nazionale, ai fini
della gestione operativa della presente Procedura di emergenza climatica.

Per lo svolgimento di tale ruolo,
la società Terna si coordina strettamente da un lato con i produttori di
energia elettrica e dall’altro con l’impresa maggiore di trasporto.

A tal fine, i produttori di
energia elettrica:

a) fanno pervenire alla società
Terna:

per
ciascun mese dell’anno, entro il giorno 20 del mese precedente, il programma
mensile di produzione ed i relativi consumi mensili di gas in ciascuna centrale
termoelettrica, sia solo funzionante a gas sia "dual-fuel", ai fini
della successiva comunicazione da parte della stessa società Terna dei relativi
dati all’impresa maggiore di trasporto entro il giorno 23 seguente;

per il
periodo 1° novembre-31 marzo di ogni anno, entro il giovedi’ della settimana
precedente, il programma settimanale di produzione e i relativi consumi di gas
di ciascuna centrale termoelettrica di cui al punto precedente con dettaglio
giornaliero, dal lunedi’ alla domenica, ai fini della successiva comunicazione
da parte della società Terna dei relativi dati all’impresa maggiore di trasporto
entro il venerdi’ seguente;

il
programma di risparmio gas effettivo da parte delle centrali di produzione
elettrica, a fronte di una eventuale sospensione dei limiti ambientali,
aggiornato rispetto ai livelli di produzione programmati e alle norme e
disposizioni in materia;

b) nel periodo 1° novembre-31
marzo di ogni anno, gestiscono le scorte di combustibili sostitutivi al gas
nelle centrali "dual-fuel", tenendo anche conto dell’esigenza di
massimizzare il loro uso con combustibili sostitutivi del gas. In caso si
verifichi una situazione di emergenza climatica, danno evidenza di tali scorte
alla società

Terna per ciascuna settimana, dal
lunedi’ alla domenica con dettaglio giornaliero, entro il giovedi’ della
settimana precedente, ai fini della successiva comunicazione da parte della
società Terna dei relativi dati all’impresa maggiore di trasporto entro il venerdi’

seguente.

8. Le comunicazioni tra la Direzione – nella
persona del direttore dell’ufficio D1 – ed il dispacciamento dell’impresa
maggiore di trasporto relative all’attuazione di questa Procedura sono
anticipate per via telefonica e confermate immediatamente a mezzo fax e/o
e-mail.

Nell’ambito delle fasi descritte
nella Procedura di emergenza climatica, le comunicazioni destinate al Ministero
sono inviate, a mezzo fax e/o posta elettronica, al direttore generale della
Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie.

La Direzione provvede alla
comunicazione all’esterno delle informazioni relative all’applicazione della
presente Procedura per il corretto funzionamento del sistema.

Procedura di emergenza climatica
Attività sistematica di monitoraggio.

1. L’impresa maggiore di
trasporto, contestualmente al programma operativo di ciascun mese definito
sulla base:

a) del programma mensile e
settimanale fornito dagli utenti e relativo sia al
volume giornaliero del gas previsto in immissione presso ciascun punto di
entrata della rete nazionale di trasporto (compreso l’immissione dallo
stoccaggio), sia al volume giornaliero previsto in riconsegna (nota 1);

b) del programma mensile, fornito
dalle imprese di stoccaggio entro il terzultimo giorno del mese precedente e dalle stesse aggiornato settimanalmente: tali programmi
includono informazioni dettagliate giornalmente per aree aggregate, elaborate
sulla base delle richieste inviate dagli utenti (nota 1);

c) del programma mensile e
settimanale, fornito dalla società

Terna che acquisisce i dati
direttamente dai produttori di energia elettrica, relativo al volume
giornaliero di gas consumato previsto per ciascuna centrale termoelettrica, con
funzionamento sia a gas che "dual-fuel" (nota 2);

d) dell’andamento dello svaso da
stoccaggio in relazione al bilanciamento del sistema;

e) del prelievo delle reti di
distribuzione;

f) della previsione del trasporto
di gas sulla rete dai punti di ingresso sino alle aree di prelievo,
considerando sia i limiti di trasportabilità del sistema che il grado di
copertura del fabbisogno di gas in ciascuna area;

g) di quanto verificatosi nel periodo
precedente e delle previsioni relative ai consumi dei quattro giorni
successivi;

h) del costante coordinamento con
i gestori delle reti di trasporto e dei terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto interconnesse con la rete di
trasporto nazionale;

effettua
il monitoraggio continuo della situazione al fine di individuare eventuali
situazioni di criticità contingenti, intese come quelle che possono avere luogo
entro i giorni immediatamente successivi, ovvero in prospettiva nell’arco del
periodo invernale, intese come rischio di mancanza di copertura di punta
giornaliera in un qualunque momento successivo nell’ambito dello stesso
periodo.

Ai fini della valutazione delle
possibilità del verificarsi di una emergenza in
prospettiva, l’impresa maggiore di trasporto si avvale dell’Indicatore di
Copertura IC secondo le modalità riportate nella nota 5 della presente
Procedura.

Fase di sorveglianza.

2. L’impresa maggiore di
trasporto, qualora sulla base dell’attività sistematica di monitoraggio
individui, utilizzando l’indicatore di copertura, la possibilità dell’avverarsi
di eventuali situazioni di criticità, provvede ad intensificare l’attività di
monitoraggio dando avviso alla Direzione dell’attivazione della fase di
sorveglianza ed informando le imprese di stoccaggio, la società Terna, le altre
imprese di trasporto e gli utenti.

3. Durante questa fase gli utenti
pongono la massima attenzione nella formulazione del programma settimanale di
trasporto e stoccaggio al fine di permettere la miglior coerenza con le
previsioni a quattro giorni.

4. La società Terna si coordina
con i produttori di energia elettrica che sono tenuti a comunicargli
giornalmente (nota 2):

a) il programma di produzione e i
relativi consumi (di gas e di combustibili sostitutivi al gas) di ciascuna
centrale termoelettrica, sia funzionante solo a gas che a
"dual-fuel", con dettaglio giornaliero, per i successivi sette
giorni;

b) le effettive potenzialità di
riduzione dei consumi di gas

nelle
stesse centrali, utilizzando combustibili sostitutivi, nei seguenti due casi di
funzionamento: i) nel rispetto dei limiti di emissione in atmosfera per esse
stabilito e ii) nell’ipotesi di sospensione temporanea degli stessi limiti, a
parità di potenza ed

energia
elettrica prevista nei programmi di produzione settimanali e mensili di cui al
punto a) precedente.

La società Terna, sulla base di
quanto comunicato dai produttori, comunica all’impresa maggiore di trasporto il
programma complessivo di produzione ed i volumi di gas eventualmente
risparmiabili in caso di interventi per ridurre i consumi di gas dei clienti
con impianti "dual-fuel". Ogni cambiamento del suddetto programma
dovrà essere giustificato in base ad oggettive esigenze tecniche. L’impresa maggiore
di trasporto comunica i dati di cui sopra alle altre imprese di trasporto per
le centrali termoelettriche allacciate alle rispettive reti.

5. Sulla base della
programmazione settimanale piu’ aggiornata, nonchè delle prenotazioni
giornaliere trasmesse dagli utenti, tenendo informato con continuità la società
Terna, che a sua volta provvede ad informare dell’avvio della fase di
sorveglianza i gestori delle centrali elettriche "dual-fuel",
l’impresa maggiore di trasporto rielabora la previsione relativa ai quattro
giorni successivi sulla base delle piu’ recenti informazioni disponibili
relative alle condizioni e ai vincoli del sistema di trasporto, nonchè delle
previsioni meteorologiche fornite da istituti specializzati.

6. Tenendo conto della previsione
sopra indicata, l’impresa maggiore di trasporto definisce, per il periodo in
oggetto, il volume di gas stimato necessario in erogazione dal sistema
stoccaggi ai fini della copertura del fabbisogno (nota 1), dandone
comunicazione alle imprese di stoccaggio. Le imprese di stoccaggio verificano e
confermano quotidianamente all’impresa maggiore di trasporto la producibilità
tecnicamente sostenibile – a livello giornaliero ed

orario –
della programmazione di cui sopra, rielaborandola e specificandola per singolo
campo di stoccaggio (nota 1).

7. L’impresa maggiore di
trasporto verifica le condizioni di criticità anche in relazione alla
possibilità di preservare il volume di gas in stoccaggio tramite la
massimizzazione delle fonti di approvvigionamento e l’adozione di interventi
per ridurre i consumi di gas.

8. Qualora, sulla base dei dati
in suo possesso e dal valore assunto dall’Indicatore di copertura (nota 5),
l’impresa maggiore di trasporto constati l’esistenza di una condizione di
criticità in prospettiva a carico della copertura del fabbisogno di gas nel
periodo invernale, ne dà segnalazione alla direzione che convoca il comitato in
tempi compatibili con la situazione di criticità

segnalata. Il comitato ne valuta
il merito al fine di proporre alla direzione la dichiarazione dello stato di
emergenza del sistema del gas.

9. Qualora l’impresa maggiore di
trasporto dovesse constatare una imprevista situazione
di criticità imminente (deficit di copertura per il periodo immediatamente
successivo), segnalerà lo stato di emergenza informandone la direzione ed i
membri del comitato. Il comitato si riunisce nel minor tempo possibile per
prendere atto della situazione, proporre alla direzione la dichiarazione di
emergenza e delineare interventi idonei a farvi fronte.

Nei casi in cui la segnalazione
dell’impresa maggiore di trasporto evidenzi la necessità e l’urgenza di
interventi immediati ed indifferibili, detta segnalazione è da intendersi
sostitutiva della proposta del comitato.

Dichiarazione dello stato di emergenza
e decorrenza del suo periodo.

10. La dichiarazione dello stato
di emergenza viene effettuata dalla direzione, a
seguito di proposta del comitato o di segnalazione sostitutiva dell’impresa
maggiore di trasporto nei casi sopra precisati al punto 9. Lo stato di
emergenza decorre dalle ore 6 del giorno successivo alla sua dichiarazione
salvo diverse disposizioni della direzione.

Durante il periodo di emergenza
l’impresa maggiore di trasporto fornisce quotidianamente alla direzione,
all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, alle altre imprese di
trasporto, alle imprese di stoccaggio ed alla società Terna l’aggiornamento dei
dati climatici di previsione e della relativa domanda di gas nei quattro giorni
successivi.

Possibili misure adottabili per
far fronte allo stato di emergenza del sistema del gas naturale.

11. Qualora sia dichiarato lo
stato di emergenza, vengono adottati dall’impresa
maggiore di trasporto, sulla base di quanto delineato dal comitato, interventi
idonei a limitare o ad evitare una evoluzione sfavorevole della situazione di
criticità in prospettiva o imminente per il sistema, che ha determinato la
dichiarazione dello stato di emergenza. Tali interventi, indicati di seguito
alle lettere A, B, C e D, insieme ad altri
eventualmente ritenuti utili, adottati singolarmente od in combinazione, sono
aggiuntivi a quelli eventualmente già introdotti con decreti emanati dal
Ministero in applicazione di quanto previsto dall’art. 28, commi 2 e 3, del
decreto legislativo n. 164/2000.

Nella situazione di criticità
imminente di cui al punto 9, gli interventi previsti
alle lettere A) e B) sono immediatamente attuati dall’impresa maggiore di
trasporto, dando avviso contestuale alla direzione ed ai membri del comitato
che si riunisce in tempi compatibili con la gravità della situazione
determinatasi per prenderne atto e ratificarne l’attivazione.

A) Interventi per incrementare la
disponibilità di gas in rete.

12. L’impresa maggiore di
trasporto, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale
26 settembre 2001, richiede agli utenti, tramite la persona responsabile da essi designata di cui nelle disposizioni generali della
presente procedura, di massimizzare la disponibilità di gas in rete agendo
sulle rispettive fonti d’approvvigionamento derivanti dalla produzione
nazionale e dalle importazioni. La massimizzazione si intende effettuata con
l’utilizzo del 100% delle singole fonti di approvvigionamento, con riferimento
alle capacità conferite, da attuarsi entro tre giorni dalla relativa
comunicazione. Gli utenti, in presenza di
disponibilità di gas ottenibili con l’applicazione dei loro contratti, hanno
l’obbligo di realizzare la massimizzazione nei confronti del sistema giungendo
fino alla completa utilizzazione della capacità tecnica.

13. Gli utenti comunicano e
mantengono costantemente aggiornata la direzione e l’impresa maggiore di
trasporto in merito ai livelli di massimizzazione raggiunti ed ai previsti
sviluppi delle massimizzazioni stesse, fornendo ogni indicazione anche di
carattere generale in loro possesso per la migliore conoscenza e prevedibilità

dello
sviluppo degli eventi.

14. Durante la massimizzazione
delle disponibilità di gas in rete l’impresa maggiore di trasporto:

verifica
il grado di massimizzazione complessivo delle singole fonti di
approvvigionamento con riferimento alle capacità conferite ed alle capacità
tecniche;

verifica,
in base alle informazioni disponibili, il grado di massimizzazione per singolo
utente con riferimento alle capacità

conferite;

dandone
evidenza al comitato.

Qualora l’impresa maggiore di
trasporto rilevi presso un punto di entrata da importazione via gasdotto
l’immissione da parte di un utente di quantitativi di energia inferiori al 98%
della capacità

ivi
conferita all’utente stesso al netto di eventuali cessioni a terzi, ne dà
sollecita segnalazione all’utente, ed in copia alla direzione. A seguito della
suddetta segnalazione, l’utente dovrà

comunicare
alla direzione, e per conoscenza all’impresa maggiore di trasporto, le motivazioni
del mancato utilizzo della capacità.

A partire dal secondo giorno
successivo all’attivazione della massimizzazione e fino alla revoca della
stessa (nota 4), a tutti gli utenti del sistema di trasporto (ivi inclusi gli
utenti provvisti di contratto di stoccaggio, ma esclusi gli utenti che
effettuano esclusivamente transito attraverso il territorio nazionale), si
applicano i corrispettivi di disequilibrio previsti dal codice di rete
dell’impresa maggiore di trasporto. A tal fine, in sede di calcolo del termine
di disequilibrio giornaliero, per ogni giorno-gas

il
termine di stoccaggio è assunto pari alla prenotazione formulata dall’utente
nel precedente giorno-gas.

15. In relazione a quanto
previsto all’art. 17, comma 6, della deliberazione n.
137 del 17 luglio 2002 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, la
formulazione della richiesta di massimizzare le immissioni in rete, qualora non
già attivata come misura preventiva prima dell’inizio del periodo invernale,
sospende automaticamente l’applicabilità dei corrispettivi di cui all’art.

17, comma 5, della medesima
deliberazione; durante la massimizzazione in oggetto viene
inoltre sospesa l’applicazione dei corrispettivi di scostamento presso il punto
di entrata in rete dagli stoccaggi e dei corrispettivi per superamento della
capacità di iniezione negli stoccaggi di cui all’art. 15, comma 2, della
deliberazione n. 119 del 21 giugno 2005, come modificata dall’art. 14, comma
16, della deliberazione n. 50 del 3 marzo 2006 dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas.

Nel caso di disponibilità, come
per il periodo 1° dicembre 2006-31 marzo 2007 in applicazione della
delibera n. 254 del 16 novembre 2006 dell’Autorità per l’energia elettrica ed
il gas, di capacità di trasporto rilasciata presso i punti di entrata
interconnessi con l’estero, ed in ogni caso a partire dal momento in cui vengano introdotti presso i punti di entrata interconnessi
con l’estero i servizi di trasporto su base continua per periodi inferiori
all’anno (di durata semestrale, trimestrale e mensile), la sospensione dei
corrispettivi di cui all’art. 17, comma 5, della deliberazione n. 137 del 17
luglio 2002 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e dei corrispettivi
di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi sarà limitata
al tempo necessario ad ottenere il conferimento della capacità di trasporto
utile.

Nel caso in cui nell’inverno
2006-2007, a
seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, non fosse disponibile
capacità di trasporto presso i punti di entrata ai sensi della delibera n. 254
del 16 novembre 2006, agli utenti che, con l’obiettivo di saturare la capacità
tecnica di importazione, concludano contratti di approvvigionamento ulteriori a
quelli per i quali abbiano ottenuto il conferimento di
capacità, non saranno applicati alla quota di capacità utilizzata ai fini del
suddetto contratto di approvvigionamento i corrispettivi di cui all’art. 17,
comma 5, della deliberazione n. 137 del 17 luglio 2002 dell’Autorità

per
l’energia elettrica e il gas e quelli di scostamento presso il punto di entrata
in rete dagli stoccaggi.

B) Interventi per ridurre i
consumi di gas al settore dell’interrompibilità contrattuale.

16. L’impresa maggiore di
trasporto, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale
26 settembre 2001, richiede alle imprese di vendita di gas naturale che
forniscono clienti industriali con contratti di fornitura di gas con clausola
di interrompibilità e direttamente allacciati alle reti di trasporto,
informando con la trasmissione di copia per conoscenza gli utenti titolari
della capacità di trasporto sui relativi punti di riconsegna e le altre imprese
di trasporto sulla cui rete tali clienti sono allacciati, tramite la persona
responsabile da essi designata di cui nelle
disposizioni generali della presente procedura, di attivare l’interruzione
delle forniture di gas agli stessi clienti, con il preavviso di cui al punto 5,
lettera b) delle disposizioni generali al fine di ottenere la riduzione non
inferiore al 10% delle proprie forniture di gas cosi’ come stabilito dal
decreto ministeriale 4 agosto 2006 e dalla procedura applicativa predisposta
dall’impresa maggiore di trasporto.

La richiesta di interruzione
potrà essere effettuata per almeno quattro settimane, anche non consecutive,
che cadano nei mesi da gennaio a marzo.

Per il ciclo termico invernale
2006/2007, per il quale è già

stato
disposto con decreto 4 agosto 2006,
l’obbligo per le imprese di vendita di gas naturale che
forniscono clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto
di concordare con tali loro clienti l’interrompibilità delle forniture, la
richiesta di interruzione alle stesse imprese di vendita sarà limitata a
quattro settimane anche non consecutive, con le decorrenze precisate nel
decreto stesso.

Copia della comunicazione,
inviata dalle imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti
industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto a tali propri
clienti finali, è

trasmessa
all’impresa maggiore di trasporto, ai relativi utenti ed

all’impresa
di trasporto sulla cui rete è allacciato il cliente finale oggetto
dell’interruzione entro le 12 ore successive.

C) Interventi per ridurre i
consumi di gas dei clienti con impianti "dual-fuel" (interrompibilità
tecnica.

17. L’impresa maggiore di
trasporto, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro
delle attività

produttive
del 26 settembre 2001, sulla base delle informazioni e dei dati di prelievo
trasmessi dagli utenti, dalle imprese di vendita e dalla società Terna,
ciascuno per quanto di competenza, per i clienti titolari di impianto
industriale con alimentazione "dual-fuel" non compresi negli elenchi
di cui all’art. 5, lettera c)

delle
disposizioni generali e per le centrali per la produzione di energia elettrica
con alimentazione "dual-fuel", comunica alle imprese di vendita, ai
relativi utenti se diversi dalle società di vendita, alla società Terna ed in
copia conoscenza alle imprese di trasporto sulla cui rete tali clienti e
centrali sono allacciati, l’elenco dei clienti finali interessati
dall’interruzione della fornitura e la durata prevista dell’interruzione.

18. Le modalità d’intervento sul
settore dell’interrompibilità

tecnica,
sulla base delle valutazioni di cui sopra e delle informazioni ottenute tramite
la società Terna, sui dati relativi alla produzione di energia elettrica,
seguono il seguente criterio:

a) nell’ambito dell’elenco degli
impianti industriali con alimentazione "dual-fuel" – fornito e
aggiornato in tempo reale dagli utenti tramite l’applicazione web dell’impresa
maggiore di trasporto (nota 1) – gli interventi di interruzione sono avviati
sugli impianti di produzione di energia elettrica "dual-fuel" che
utilizzano gas (a fronte dei dati comunicati giornalmente dalla società Terna
che, a sua volta, agisce sulla base di un continuo monitoraggio delle
situazioni delle singole centrali termolettriche svolto in collaborazione con i
gestori degli impianti produttivi al fine del mantenimento del bilanciamento
del sistema elettrico) e sugli altri impianti industriali;

b) sono fatti salvi i limiti
ambientali relativi all’uso di combustibili sostitutivi al gas nelle centrali
termoelettriche "dual-fuel" e le esigenze di bilanciamento della rete
elettrica di trasmissione indicate dalla società Terna.

L’eventuale adozione di criteri
diversi da quanto sopra indicato deve essere adeguatamente motivata e
giustificata nella relazione redatta a seguito della conclusione del periodo di
emergenza di cui al punto 30.

19. L’impresa maggiore di
trasporto comunica, con il preavviso di cui al punto 5, lettera b) delle
disposizioni generali, tramite fax e posta elettronica, alle imprese di vendita
(ed ai relativi utenti se diversi dalle imprese di vendita), ed in copia
conoscenza alle imprese di trasporto sulla cui rete sono allacciati i clienti
finali oggetto della richiesta di interruzione, di attivare immediatamente la
procedura, dagli stessi predisposta, per interrompere
la fornitura di gas ai propri clienti con impianti industriali
"dual-fuel". Copia della comunicazione, inviata da ciascuna impresa
di vendita ai propri clienti finali, è inviata all’impresa maggiore di
trasporto, ai relativi utenti ed in copia conoscenza alle imprese di trasporto
sulla cui rete tali clienti sono allacciati, entro le 12 ore successive,
trascorse le quali l’impresa maggiore di trasporto provvede, a garanzia del
funzionamento della presente procedura, ad

inviare
direttamente una propria comunicazione (per fax e posta elettronica) a tutti i
clienti finali inclusi nell’elenco fornito dagli utenti e per conoscenza alla
direzione. Le comunicazioni, inviate dall’impresa maggiore di trasporto ai
clienti finali, secondo le modalità indicate, hanno la stessa efficacia formale
di quelle inviate dagli utenti.

D) Ulteriori interventi per
ridurre i consumi di gas.

20. A seguito dell’ulteriore
negativa verifica di copertura condotta dall’impresa maggiore di trasporto
circa la persistenza di una situazione di emergenza, la direzione propone al
Ministro dello sviluppo economico l’adozione di interventi per la riduzione dei
consumi su ulteriori componenti della domanda di gas, quali, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, la definizione di nuove soglie di temperatura e/o orari per
il riscaldamento nel settore civile, effettuato con uso di gas, la
massimizzazione dell’uso di centrali termoelettriche che non utilizzano gas, su
indicazioni fornite dalla società Terna.

21. In questa fase gli
utenti mettono a disposizione dell’impresa maggiore di trasporto e delle
imprese di stoccaggio le informazioni relative alla programmazione del
fabbisogno di gas relativo ai 30

giorni
successivi – ipotizzando condizioni climatiche normali – al fine di individuare
il momento in cui vengono ristabilite le condizioni di sicurezza del sistema.

22. L’impresa maggiore di
trasporto, sulla base delle valutazioni effettuate dalle imprese di stoccaggio
circa il livello delle proprie disponibilità residue di gas in funzione di tale
programmazione, verifica lo stato del sistema globale anche tenendo conto dei
benefici derivanti dagli interventi già adottati per far fronte all’evolversi
dello stato del sistema.

Dichiarazione dello stato di
crisi del sistema.

23. L’impresa maggiore di
trasporto, valutata la persistenza delle situazione di
mancanza di copertura della domanda pur a seguito dell’adozione di quanto già
introdotto in applicazione dei punti A, B, C e D di cui sopra nonchè di
eventuali altri interventi adottati ai sensi dei punti 11 e 20, ove ne ravvisi
la necessità e l’urgenza, comunica immediatamente per via telefonica, seguita
da comunicazione via fax e posta elettronica, il rischio di evoluzione del
sistema verso uno stato di crisi:

a) alla Direzione;

b) all’Autorità per l’energia
elettrica ed il gas;

c) alla società Terna, nella
persona del responsabile di cui nelle disposizioni generali della presente
procedura che, a sua volta, informa i produttori di energia elettrica che
gestiscono centrali termoelettriche che utilizzano gas, nonchè, a mezzo di comunicazione via fax o posta elettronica, agli
utenti interessati;

d) alle altre imprese di
trasporto;

e) alle imprese di stoccaggio.

24. Ricevuta tale comunicazione,
la direzione, ove ritenuto opportuno, provvede ad attivare la struttura
permanente per l’emergenza energetica, istituita con decreto ministeriale 14
aprile 1997, e rinnovata con decreti ministeriali 23 dicembre 2002 e 20

marzo
2003, ed informa il Ministro dello sviluppo economico della persistenza della
situazione di emergenza e della possibile evoluzione verso uno stato di crisi
del sistema, al fine di proporre l’emanazione di disposizioni straordinarie
finalizzate ad ottenere riduzioni consistenti dei consumi di gas, quali, ad
esempio, la temporanea sospensione dei limiti ambientali relativi all’uso di
combustibili sostitutivi al gas nelle centrali termoelettriche
"dual-fuel", la massimizzazione delle importazioni e/o la limitazione
all’esportazione di energia elettrica ed altri interventi idonei al
contenimento dei consumi di gas. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all’art. 1 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con legge 27
ottobre 2003, n. 290.

25. Nello stesso tempo, la
direzione convoca senza indugio il comitato, e ove ritenuto opportuno la Struttura permanente per
l’emergenza energetica, che verificata la situazione del sistema del gas,
prende atto della necessità di dichiarare lo stato di crisi e l’emanazione di
disposizioni straordinarie.

Il Ministero dichiara lo stato di
crisi del sistema del gas e la direzione si attiva per l’emanazione di misure straordinarie
dandone informazione al Ministero dell’interno ed alle prefetture interessate.

Riduzione gravità.

26. Qualora nel periodo di
emergenza, sulla base del confronto tra la previsione del fabbisogno e la
disponibilità prevista di gas

dalle
varie fonti d’immissione (stoccaggio compreso), cosi’ come indicato dagli
utenti e verificato dall’impresa maggiore di trasporto alla luce dei valori di
consuntivo nel periodo immediatamente precedente, l’impresa maggiore di
trasporto evidenzi un’attenuazione delle condizioni di criticità, il comitato
valuterà la possibilità

di
sospendere una o piu’ misure adottate.

27. Nel caso di sospensioni di
misure proposte dal comitato, la direzione, ove lo consideri compatibile con
l’evolversi della situazione, fornirà direttamente indicazioni all’impresa
maggiore di trasporto ed alle imprese di stoccaggio su tempi e modalità da
adottare e predisporrà i provvedimenti da emanare da parte del Ministro dello
sviluppo economico.

Conclusione del periodo di
emergenza.

28. Il periodo di emergenza
giunge a conclusione nel momento in cui venga a
cessare, in modo continuativo, il deficit tra previsioni di disponibilità e
fabbisogno causato da eventi climatici sfavorevoli. L’impresa maggiore di
trasporto, in accordo con le imprese di stoccaggio, valuta la data di possibile
rientro in sicurezza del sistema, anche tenuto conto di un margine adeguato, e
ne dà comunicazione alla direzione, ai membri del comitato, alla società Terna
ed agli utenti. Il Ministero, tenuto conto di tale comunicazione, individua e
dichiara la data di cessata emergenza climatica e ne dà informazione sul
proprio sito Internet (nota 3), anche ai fini della sospensione di disposizioni
e misure straordinarie eventualmente adottate ed ancora in essere per far
fronte al superamento dell’emergenza stessa.

I corrispettivi di cui al punto
15 saranno ripristinati a partire dal terzo giorno dalla data di cessata
emergenza salvo diverse disposizioni della direzione.

29. Il comitato, conclusa la fase
di emergenza, individua gli opportuni interventi al fine di favorire il
graduale ripristino delle condizioni di normalità con particolare riguardo ad
eventuali periodi di sospensione dei corrispettivi di cui al precedente punto
15 anche ai fini della massimizzazione del processo di ricostituzione degli
stoccaggi.

30. Nel periodo successivo alla
chiusura dell’emergenza, ciascun soggetto coinvolto nella presente procedura
elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte durante l’emergenza e
delle eventuali difficoltà incontrate e lo invia alla direzione, che lo
sottopone al comitato.

L’impresa maggiore di trasporto
indica nel rapporto i livelli di massimizzazione raggiunti per ciascun giorno
di attuazione della stessa ed i livelli di riduzione raggiunti in caso di
attuazione della riduzione di fornitura ai clienti interrompibili o di tipo
"dual-fuel" prevista dalla presente procedura, ai fini della
adozione, sentiti gli utenti interessati, dei possibili provvedimenti. I
livelli di riduzione raggiunti per ciascun giorno di attuazione dell’obbligo di
interruzione sono messi a disposizione, appena disponibili, dall’impresa
maggiore alle altre imprese di trasporto limitatamente ai dati riguardanti
clienti direttamente allacciati alle rispettive reti.

31. Il comitato, al termine della
fase di emergenza, analizza ogni evento attraverso cui essa si è sviluppata
(motivazioni, tempi, comportamenti di tutti gli operatori coinvolti), al fine
di acquisire eventuali indicazioni di perfezionamento della presente procedura
in termini applicativi e di ricadute contrattuali ed economiche sugli operatori
coinvolti.

Nota 1: La documentazione da
utilizzare per le comunicazioni con l’impresa maggiore di trasporto previste
nella presente procedura è

resa
disponibile nel sito internet dell’impresa maggiore di trasporto (attualmente
www.snamretegas.it). I programmi settimanali forniti dagli utenti, per quanto
relativo alla presente procedura, sono storicizzati in un apposito sistema
informativo da parte dell’impresa maggiore di trasporto.

Nota 2: La documentazione da
utilizzare per le comunicazioni con la società Terna previste nella presente
procedura è resa disponibile nel sito internet della società Terna (attualmente
www.terna.it).

Nota 3: Attualmente
www.sviluppoeconomico.gov.it.

Nota 4: Le penali di
disequilibrio rimangono in vigore durante tutto il periodo di emergenza che
implicano la massimizzazione delle fonti di approvvigionamento.

Nota 5: L’Indicatore di copertura
(IC) per la valutazione della possibilità che si verifichi un’emergenza in
prospettiva del sistema nazionale del gas, espresso in milioni di metri
cubi/giorno (Mm3/g), è rappresentato dall’estremo inferiore delle differenze
algebriche tra la curva della disponibilità massima giornaliera e la curva
della domanda giornaliera in caso di punta di freddo eccezionale con
probabilità di verificarsi una volta ogni 20 anni; tale punto di minima
differenza si situa generalmente nella seconda metà del mese di febbraio.

L’evoluzione dell’indicatore è
monitorata, inizialmente con cadenza settimanale, a partire dal 1° novembre di
ciascun anno termico (in prima applicazione della presente procedura, a partire
dalla data della sua approvazione) e fino alla fine del successivo mese di
marzo. Il monitoraggio è effettuato dall’impresa maggiore di trasporto in
coordinamento con l’impresa maggiore di stoccaggio; nel corso del periodo
invernale, i valori di previsione per gli approvvigionamenti e la domanda sono
progressivamente sostituiti con i valori a consuntivo.

Pertanto nel generico giorno g
del periodo novembre-marzo, il calcolo dell’indicatore è riferito ai due
sottoperiodi:

dall’1/11
al giorno g-1 (periodo a consuntivo);

dal
giorno g al 31/3 (periodo di previsione).

Ai fini del calcolo, sono
adottate le seguenti assunzioni per il periodo di previsione:

la
massima disponibilità giornaliera è ottenuta sommando all’approvvigionamento di
base proveniente dalla programmazione fornita dagli utenti ovvero al livello di
utilizzo previsto a seguito della massimizzazione delle importazioni, ove
prescritta, la disponibilità sostenibile dal sistema degli stoccaggi;

la
domanda è assunta ad un valore intermedio tra l’inverno normale e l’inverno
globalmente freddo come indicati nelle Definizioni di cui nella presente
procedura;

lo svaso
progressivo da stoccaggio conseguente dalle due assunzioni sopra menzionate;

un
contributo da svaso della rete pari a 10 Mm3/g nel giorno di massima richiesta.

L’intervallo di escursione
dell’indicatore è suddiviso nei seguenti 4 livelli:

1 il valore di IC è uguale o
superiore a +5 Mm3/g Normalità;

2 il valore di IC è compreso tra +5 e -5 Mm3/g Monitoraggio;

3 il valore di IC è compreso tra
–5 e –15 Mm3/g

Sorveglianza;

4 il valore di IC è inferiore a –15 Mm3/g Intervento.