Lavoro e Previdenza

Wednesday 23 April 2008

Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica sicurezza direzione centrale per la polizia stradale, ferroviar1a e delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato – Circolare n.300/A/l/24527/l08/13/7 – OGGETTO: Norme in materia di

Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica sicurezza direzione centrale per la polizia
stradale, ferroviar1a e delle comunicazioni e per i reparti speciali della
Polizia di Stato – Circolare n.300/A/l/24527/l08/13/7 – OGGETTO: Norme in
materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della
Direttiva 2003/59/CE. Decurtazione di punti in caso di violazione di norme di
comportamento del Codice della Strada.

Allo scopo di migliorare la
sicurezza stradale e del conducente, la Direttiva Comunitaria
2003/59/CE del 15.9.2003 ha previsto che per la guida di veicoli impegnati in
operazioni di autotrasporto professionale che richiedono la patente C, C+E, D e
0+E, occorre che il conducente sia titolare anche di una carta di
qualificazione che attesti la sua particolare formazione professionale. La Direttiva 2003/59/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto
Legislativo 21.11.2005 n. 286 che ha, inoltre, previsto un regime speciale per
la decurtazione dei punti a seguito di violazioni di norme di comportamento del
Codice della Strada commesse alla guida di veicoli impiegati nelle predette
operazioni di autotrasporto. L’entrata in vigore delle disposizioni del
richiamato D.lg. 286/2005 era stata, tuttavia, subordinata all’emanazione di
alcuni decreti attuativi contenenti le procedure per il rilascio, il rinnovo e
le modalità di decurtazione dd punti dalla carta di qualificazione dei conducente.

Tali disposizioni attuative sono
state emanate con il Decreto del Ministro dei trasporti 7.2.2007 (S.O.G.U. n.
80 del 5.4.2007), recante l’indicazione degli Enti per la fonnazione dei
conducenti professionali, il programma del corso e ]e procedure d’esame per il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente e con i Decreti
Dirigenziali del Ministero dei trasporti 7.2.2007, n. 371 e 372 (S.O.G.U. n. 80
del 5.4.2007) riguardanti le modalità di rilascio della carta di qualificazione
del conducente e la decurtazione dei punti dalla carta di qualificazione.

La completa operatività delle
disposizioni attuative sopraindicate, a partire dal 5 aprile 2008, rende
necessario fornire le seguenti indicazioni.

1. LA CARTA DI QUALIFICAZIONE
DEL CONDUCENTE

La Carta di qualificazione del
conducente, di seguito denominata CQC, è un documento abilitativo che si
aggiunge aHa patente di guida e che è necessaria per
tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone
e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C,
CE, D e DE. La CQC
è rilasciata per due modalità di trasporto: per i veicoli adibiti al trasporto
di cose e per quelli per il trasporto di persone. La CQC peI
trasporto persone non consente la guida di veicoli per trasporto di cose e
viceversa. Il conducente, tuttavia, può essere abilitato per entrambe le
tipologie di trasporto indicate.

Nulla è, invece, innovato per
quanto riguarda la conduzione di taxi e di autovetture adibite a servizio di
noleggio con conducente per i quali continua ad essere
richiesto il possesso del Certificato Abilitazione Professionale (di seguito
indicato come CA?) di tipo KB. Per tali veicoli, infatti, la CQC non è necessaria. Anzi,
diversamente da quanto previsto per il CAP tipo KD, la CQC per trasporto persone non
abilita anche alla conduzione dei veicoli per cui
occorre il predetto CAP tipo KB.

La CQC ha validità di 5 anni ed è rinnovabile alla
scadenza. Diversamente da quanto previs~o per il CAP, la validità deHa CQC non è direttamente collegata alla validità deUa
patente di guida con la conseguenza che i due documenti possono recare diverse
scadenze.

La revoca o la sospensione della
patente di guida comporta l’inefficacia anche della CQC.

1.1 Veicoli per
cui non occorre la CQC

Secondo le indicazioni dell’art.
16 del D.lg. 28612005, non ricorre Pobbligo del possesso della CQC per la
conduzione dei veicoli di seguito indicati:

a) veicoli la cui velocità
massima autorizzata, non supera i 45 km/h;

b) veicoli ad uso delle forze
armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze
responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro
disposizione;

c) veicoli sottoposti a prove su
strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei
veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

d) veicoli utilizzati in servizio
di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

e) veicoli utilizzati per le
lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei
certificati di abilitazione professionale;

f) veicoli utilizzati per il
trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

g) veicoli che trasportano
materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della
propria attività, a condizione che la guida dei veicolo
non costituisca l’attività principale del conducente.

Per quanto riguarda le esenzioni
di cui alle precedenti lettere f) e g) si chiarisce che le stesse si
riferiscono ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio. È necessario,
tuttavia, precisare che, come sostenuto dal Ministero dei Trasporti con la nota
prot. n. 77898/8.3 dellO agosto 2007 (Ali. 1), per
questi veicoli l’obbligo del possesso della ,carta di
qualificazione non ricorre solo se il conducente non sta svolgendo un’attività
professionale. È stato pertanto chiarito che, quando i predetti veicoli sono
utilizzati per attività imprenditoriali dell’impresa che ne è proprietaria da
parte di soggetti dipendenti da quell’impresa ed assunti con qualifica
specifica e mansioni di

autista,
il conducente deve essere comunque munito di CQC. In tali casi, infatti,
sostiene il predetto Dicastero, non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale.

Seconda la predetta nota del
Ministero dei Trasporti, non sono esentati dall’obbligo del possesso della CQC
i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il
CAP KD, a prescindere dal fatto che l’attività sia esercitata in conto proprio
o per conto di terzi.

1.2 Entrata in vigore delle norme
sulla CQC e regime transitorio

L’obbligo di possedere la CQC durante la guida dei
veicoli professionali decorre:

-dal 10 settembre 2008 per il
trasporto di persone;

-dal 10 settembre 2009 per il
trasporto di cose.

Il nuovo documento sostituirà
gradualmente i Certificati di abilitazione professionale richiesti dali ’art.
116 CDS per la conduzione di alcuni dei veicoli sopraindicati. Di conseguenza, tutti i CAP tipo KD e quelli di tipo KC per
la conduzione di veicoli professionali, non saranno più rilasciati a decorrere
dalle date sopraindicate e daHe date stesse non saranno più titolo idoneo per
la guida dei veicoli sopraindicati, salvo quanto precisato poco più avanti.

Dopo tali scadenze, coloro che
sono già titolari di questi certificati e che intendono continuare a guidare
veicoli impegnati nelle attività di autotrasporto professionale indicate nei
paragrafi precedenti devono, perciò, necessariamente munirsi della CQC che, in
alcuni casi e fino alla data del 4.4.2010, può essere ottenuta anche per
conversione senza superare un esame di qualificazione.

Anche dopo le predette scadenze,
tuttavia, il CAP tipo KD, continuerà ad avere piena validità per la conduzione
dei taxi ,e dei motoveicoLi e delle autovetture
adibite a noleggio con conducente per cui è richiesto il possesso del CAP tipo
KA o KB.

2. REGIME SANZIONATORIO RELATIVO
ALLA CQC

Il D.lg. 28612005 ha previsto
che le sanzioni previste del Codice della Strada per la mancanza del CAP o per
la circolazione con patente scaduta di validità trovino
applicazione, rispettivamente, anche nei casi di mancanza della CQC ovvero di
CQC scaduta di validità.

2.1 Sanzioni per mancanza deHa CQC

Il conducente che guida un
veicolo impegnato in operazioni di autotrasporto professionale per cui è richiesto il possesso della CQC senza averla mai
conseguita, è sottoposto alle sanzioni amministrative previste dall’art. 116,
comma 15 C.d.S.
La stessa sanzione si applica anche a chi, pur avendo la CQC, guida un veicolo diverso
da quello per il quale la carta lo abilita e ciò, ad esempio, nel caso in cui
un conducente munito di cQr per il trasporto cose conduca un veicolo per cui è
richiesta la CQC
per il trasporto di persone ovvero nel caso in cui un conducente munito di CQC
guida un taxi o un’autovettura per noleggio con conducente senza essere munito
di CAP tipo KB. La sanzione non è applicabile nel caso in cui il conducente abbia già superato gli esami di qualificazione e sia in
possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata da un Ufficio del
Dipartimento dei Traspolti terrestri del Ministero dei Trasporti nel caso in
cui non sia possibile provvedere alla consegna ddla CQC entro i IO giorni
successivi dalla data del superamentc dell’esame.

2.2 Sanzioni per CQC scaduta di
validità

La guida con una CQC scaduta dr
validità è punita con le sanzioni amministrative previste dall’art 126 C.d.S. In questo caso la CQC deve essere ritirata e
trasmessa aUa Prefettura-UTG competente per territorio
che provvederà a restituirla solo dopo la verifica dell’avvenuta conferma di
validità.

2.3 Mancato
possesso della CQC durante la guida

A decorrere dalle date
sopraindicate, il conducente deve sempre avere con sé la CQC (Ovvero una dichiarazione
sostitutiva rilasciata da un Ufficio del Dipartimento dei Trasporti terrestri
del Ministero dei Trasporti nel caso in cui non sia possibile provvedere alla
consegna della CQC ,entro i successivi 10 giorni dalla
data del superamento dell’esame. Quando, invece, il titolare di una CQC ovvero
di un CAP tipo KB commette la violazione alla guida di un veicolo diverso da
quelli per cui è richiesto il possesso di questo
documento ovvero, quando il veicolo sia· utilizzato per finalità private e non
commerciali, la decurtazione di punti interessa la patente di guida e non la CQC ) che, insieme alla
patente a cui si associa, deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di
controllo. In caso di impossibilità momentanea ad esibire la CQC si applicano le sanzioni
amministrative previste dall’art. 180 comma 7 C.d.S. Fino alle sopraindicate date di
entrata in vigore della nuova disciplina, i conducenti che hanno già ottenuto la CQC, possono esibirla in luogo
del CAP richiesto per la conduzione del veicolo professionale. Anche prima
dell’entrata in vigore dell’obbligo di avere il documento, infatti,per chi ne è già possessore, la CQC sostituisce, a tutti gli
effetti, i certificati di abilitazione tipo KC e KD richiesti dall’art. 116 C.d.S (salvo che per la
guida dei taxi e degli altri veicoli per cui è richiesto il CAP tipo KB).

3. DECURTAZIONE DI PUNTI DALLA
CQC

Secondo l’art. 23 del D.L.G
286/2005 quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla
guida di un veicolo che richiede, oltre alla patente, anche la carta di
qualificazione o il CAP tipo KB, la decurtazione di punti si applica su questi
documenti. La previsione normativa sopraindicata entra in vigore per le
violazioni commesse a decorrere dal 5.4.2008.

Presupposto per l’applicazione
della disciplina in parola è che gli illeciti siano commessi alla guida del
veicolo per il quale è richiesta la titolarità di una CQC ovvero del CAP tipo
KB e nell’esercizio di un’attività professionale di autotrasporto di persone o
di cose.

Nella fase transitoria di cui al punto 1.2, la decurtazione di punti di cui
trattasi può interessare solo chi è già in possesso di CQC e non si estende a
chi conduce un veicolo professionale con il CAP tipo KC o tipo KD. Nei
confronti delle persone che guidano uno dei veicoli per cui
è richiesto il possesso della CQC ma che non ne sono ancora in possesso,
perciò, la decurtazione di punti si applica sulla patente di guida posseduta.

In tale periodo, peraltro, la
possibilità di applicare la decurtazione sulla CQC è limitata ai casi in cui sia lo stesso conducente ad esibirlal al momento del
controllo. Infatti, fino al a completa attuazione
delle nuove disposizioni, come indicato al punto 1.2, non è possibile
richiedere l’esibizione della carta non essendo ancora vigente l’obbligo di
possederla.

Per le violazioni commesse alla
gurda di taxi o di autovetture adibite a noleggio con conducente per cui è richiesto il CAP tipo KB, tuttavia, la
decurtazione di punti può essere applicata anche se il conducente è possessore
di CAP tipo KD visto che, ai sensi deH’art.116 C.d.S e dell’art. 310, comma 2
Reg. Es. C.d.S, questo documento comprende anche il CAP tipo KB e che l’attuale
normativa non prevede l’obbligo per i predetti conducenti di chiedere la
conversione del CAP tipo KD in CAP tipo KB, fino alla data della scadenza del
CAP medesimo.

3.1 Indicazioni sul verbale di
contestazione

Per tutte le violazioni indicate
al punto precedente che sono commesse dal 5.4.2008 e per le
quali è prevista la decurtazione dei punti sulla CQC o sul CAP tipo KB
(ovvero anche sul CAP tipo KD per i taxi e le autovetture da noleggio con
conducente), il verbale di contestazione redatto ai sensi dell’art. 200 C.d.S deve contenere l’indicazione
del numero di CQCe) o del CAP posseduto dal conducente. Tale indicazione, nel
verbale modello 352 in
uso a Codesti Uffici, deve essere riportata nello spazio riservato al numero
della patente di guida posseduta dal conducente (punto 1 -dati del
trasgressore). Nefla casella relativa alla categoria di patente deve essere
indicato se trattasi di CQC o di CAP, indicandone, in quest’ultimo caso, il
tipo. La categoria ed il numero della patente di guida, peraltro, devono essere
comunque annotati nel verbale, riportandoli in calla descrizione della
violazione.

3.2 Raddoppio
dei punti per neopatentati

Quando la decurtazione di punti
interessa la CQC
o il CAP, ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 126-bis che
prevedono il raddoppio della misura dei punti decurtati per i neopatentati, si
deve aver riferimento alla patente di guida e non alla CQC o al CAP posseduto.

Perciò, ai fini sopraindicati~,
il raddoppio del punteggio si applica solo quando il
conducente ha conseguito la patente di guida da meno di 3 anni a nulla
rilevando la data di conseguimento della CQC o del CAP.