Ambiente

Thursday 24 May 2007

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 9 Maggio 2007 Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio. (G.U. n. 117 del 22-5-2007)

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 9
Maggio 2007 Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio. (G.U. n. 117 del 22-5-2007)

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni
ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Vista la direttiva del Consiglio
89/106/CEE del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i
prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante il regolamento di attuazione
della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Ministro
dell’interno 9 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante
prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al
controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro
dell’interno 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative
alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti
di prevenzione incendi, nonchè all’uniformità dei connessi servizi resi dai
Comandi provinciali dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro
dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81del 7 aprile 1998, recante criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto del Ministro
dell’interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982, concernente la determinazione
delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;

Acquisito il parere del Comitato
centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato
dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Rilevata la necessità di emanare
direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio al fine di disciplinare ed uniformare le modalità di impiego del
processo prestazionale nell’ambito della prevenzione incendi;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce
gli aspetti procedurali e i criteri da adottare per valutare il livello di
rischio e progettare le conseguenti misure compensative, utilizzando, in
alternativa a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, l’approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio, al fine di soddisfare gli obiettivi
della prevenzione incendi.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. In presenza di insediamenti di tipo complesso o a tecnologia
avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva,
ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici
di particolare specificità, la metodologia descritta nel presente decreto può
essere applicata:

a) per la individuazione
dei provvedimenti da adottare ai fini del rilascio del certificato di
prevenzione incendi nel caso di attività non regolate da specifiche
disposizioni antincendio;

b) per la individuazione
delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio
aggiuntivo nell’ambito del procedimento di deroga di cui all’art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Art. 3.

Domanda di parere di conformità
sul progetto

1. Fatto salvo quanto previsto
dall’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, la
documentazione tecnica prevista dall’allegato I, lettera
A), al medesimo decreto deve essere integrata con quanto stabilito
nell’allegato al presente decreto, ivi compreso il documento contenente il
programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio.

2. Il Comando provinciale dei
vigili del fuoco valuta l’opportunità di acquisire il parere del Comitato
tecnico regionale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. Per tenere conto del maggiore
impegno professionale richiesto per la valutazione delle scelte progettuali
nonchè della rilevante complessità correlata all’esame dei progetti redatti
secondo l’approccio ingegneristico, la durata del servizio, al fine di
determinare l’importo del corrispettivo dovuto, è ottenuta moltiplicando il
numero di ore stabilito nell’allegato VI al decreto del Ministro dell’interno 4
maggio 1998, per un fattore pari a due.

Art. 4.

Domanda di deroga

1. Fatto salvo quanto previsto
dall’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, la
documentazione tecnica prevista dall’allegato I al medesimo decreto deve essere
integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata
osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche
che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate
utilizzando le metodologie dell’approccio ingegneristico, ivi compreso il
documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione
della sicurezza antincendio.

2. In conformità a quanto
stabilito dall’art. 7, comma 2, del decreto del
Ministro dell’interno 4 maggio 1998, la durata del servizio al fine di
determinare l’importo del corrispettivo dovuto, è calcolata sulla base di
quella prevista per il parere di conformità del progetto – determinata a norma
del precedente art. 3, comma 3 – maggiorata del cinquanta per cento.

Art. 5.

Dichiarazione di inizio attività

1. La dichiarazione di cui
all’art. 3 del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998 è comprensiva
anche della dichiarazione in merito all’attuazione del programma relativo al
sistema di gestione della sicurezza antincendio.

Art. 6.

Sistema di gestione della
sicurezza antincendio

1. La progettazione antincendio
eseguita mediante l’approccio ingegneristico comporta la necessità di elaborare
un documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione
della sicurezza antincendio (di seguito denominato SGSA) tenuto conto che le
scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e
limitazioni imprescindibili per l’esercizio dell’attività.

2. L’attuazione del sistema di
gestione della sicurezza antincendio è soggetta a verifiche periodiche da parte
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. La prima verifica del SGSA
avviene in concomitanza con il sopralluogo finalizzato al rilascio del
certificato di prevenzione incendi di cui all’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le verifiche successive hanno cadenza
pari alla validità del certificato di prevenzione incendi e, in ogni caso, non
superiore a sei anni.

4. La verifica del SGSA rientra
tra i servizi a pagamento di cui all’art. 23 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139. L’importo
da corrispondere per la verifica del SGSA è uguale a quello dovuto per il
sopralluogo; tale importo va pertanto sommato a quello previsto per il sopralluogo
finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi o a quello
previsto per il rinnovo del certificato medesimo.

5. Qualora l’esito della verifica
del SGSA rilevi la mancanza dei requisiti previsti, il Comando provinciale dei
vigili del fuoco sospende la validità del certificato di prevenzione incendi e
provvede a darne comunicazione all’interessato, al sindaco, al prefetto e alle
altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi
ambiti.

Art. 7.

Osservatorio per l’approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio

1. è istituito, presso il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
l’Osservatorio per l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (di seguito
denominato Osservatorio) al fine di favorire la massima integrazione tra tutti
i soggetti chiamati all’attuazione delle disposizioni inerenti l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.

2. L’Osservatorio espleta
attività di monitoraggio, adotta misure tese ad uniformare le modalità
attuative dell’approccio prestazionale al procedimento di prevenzione incendi
nonchè fornisce i necessari indirizzi e supporto agli organi territoriali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per garantire l’uniformità applicativa
nella trattazione delle pratiche, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco
comunicano all’Osservatorio i dati inerenti i progetti
esaminati redatti secondo l’approccio ingegneristico.

L’Osservatorio, qualora lo
ritenga utile per la propria attività, può richiedere ai Comandi provinciali
dei vigili del fuoco la produzione della documentazione tecnica inerente
singoli procedimenti.

3. L’Osservatorio opera
nell’ambito della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
avvalendosi dell’Area I – Coordinamento e sicurezza del lavoro.

4. Con successivo provvedimento a
firma del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono dettate le
disposizioni relative alla composizione e al funzionamento dell’Osservatorio.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in
vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2007

Il Ministro: Amato

Allegato

PROCESSO DI VALUTAZIONE E
PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DELL’APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA
ANTINCENDIO

1. Definizioni.

1. Ai fini del presente
provvedimento valgono le seguenti definizioni:

curva di
rilascio termico (Heat Release Rate – HRR): energia termica emessa da un
focolare o da un incendio per unità di tempo; è espressa in W;

incendio
di progetto: descrizione quantitativa di un focolare previsto all’interno di
uno scenario di incendio;

livelli
di prestazione: criteri di tipo quantitativo e qualitativo rispetto ai quali si
può svolgere una valutazione di sicurezza;

processo
prestazionale: processo finalizzato a raggiungere obiettivi e livelli di
prestazione specifici;

scenario
di incendio: descrizione qualitativa dell’evoluzione di un incendio che
individua gli eventi chiave che lo caratterizzano e che lo differenziano dagli
altri incendi. Di solito può comprendere le seguenti fasi: innesco, crescita,
incendio pienamente sviluppato, decadimento. Deve inoltre definire l’ambiente
nel quale si sviluppa l’incendio di progetto ed i sistemi che possono avere
impatto sulla sua evoluzione, come ad esempio eventuali impianti di protezione
attiva;

scenario
di incendio di progetto: specifico scenario di incendio per il quale viene
svolta l’analisi utilizzando l’approccio ingegneristico.

2. Generalità.

1. L’approccio ingegneristico
alla sicurezza antincendio è caratterizzato da una prima fase in cui sono
formalizzati i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più
rappresentative del rischio al quale l’attività è esposta e quali sono i
livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza
da perseguire. Al termine della prima fase deve essere redatto un sommario
tecnico, firmato congiuntamente dal progettista e dal titolare dell’attività,
ove è sintetizzato il processo seguito per individuare gli scenari di incendio
di progetto ed i livelli di prestazione.

2. Definiti gli scenari di
incendio, nella seconda fase dell’iter progettuale si passa al calcolo, e cioè
all’analisi quantitativa degli effetti dell’incendio in relazione agli
obiettivi assunti, confrontando i risultati ottenuti con i livelli di
prestazione già individuati e definendo il progetto da sottoporre a definitiva
approvazione.

3. Restano ferme le
responsabilità in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti
responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti
e della documentazione tecnica richiesta.

3. Analisi preliminare (prima
fase).

3.1. Definizione del progetto.

1. In questa fase viene definito il progetto al fine di identificare e
documentare almeno i seguenti punti:

eventuali
vincoli progettuali derivanti da previsioni normative o da esigenze peculiari
dell’attività;

individuazione
dei pericoli di incendio connessi con la destinazione d’uso prevista;

descrizione
delle condizioni ambientali per l’individuazione dei dati necessari per la
valutazione degli effetti che si potrebbero produrre;

analisi
delle caratteristiche degli occupanti in relazione alla tipologia di edificio
ed alla destinazione d’uso prevista.

3.2. Identificazione degli
obiettivi di sicurezza antincendio.

1. In questa fase sono
identificati ed esplicitati gli obiettivi di sicurezza antincendio in
conformità alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi ed in
relazione alle specifiche esigenze dell’attività in esame, ivi compresa la
sicurezza delle squadre di soccorso. Gli obiettivi servono quindi come
capisaldi di riferimento per stabilire i livelli di prestazione.

3.3. Individuazione dei livelli
di prestazione.

1. In relazione agli
obiettivi di sicurezza individuati, il progettista deve indicare quali sono i
parametri significativi presi a riferimento per garantire il soddisfacimento
degli stessi obiettivi. I parametri possono includere, ad esempio, temperature
massime dei gas, livelli di visibilità, livelli di esposizione termica per le
persone o per i materiali.

2. Successivamente devono essere
quantificati i livelli di prestazione ossia devono essere definiti i valori
numerici rispetto ai quali verificare i risultati attesi dal progetto. Tali
valori possono essere desunti dalla letteratura tecnica condivisa tra cui si
citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la norma ISO/TR 13387, la
norma BS 7974, il decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 maggio 2001.

3.4. Individuazione degli scenari
di incendio di progetto.

1. Gli scenari di incendio, che
rappresentano la schematizzazione degli eventi che possono ragionevolmente
verificarsi in relazione alle caratteristiche del focolaio, dell’edificio e
degli occupanti, svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito del processo di
progettazione prestazionale.

2. L’identificazione degli
elementi di rischio d’incendio che caratterizzano una specifica attività, se
condotta in conformità a quanto indicato dal decreto del Ministro dell’interno
4 maggio 1998 e dal decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, permette
di definire gli scenari d’incendio, intesi quali proiezioni dei possibili
eventi di incendio. Nel processo di individuazione degli scenari di incendio di
progetto, devono essere valutati gli incendi realisticamente ipotizzabili nelle
condizioni di esercizio previste, scegliendo i più gravosi per lo sviluppo e la
propagazione dell’incendio, la conseguente sollecitazione strutturale, la
salvaguardia degli occupanti e la sicurezza delle squadre di soccorso. A tal
fine risultano determinanti, tra l’altro, le seguenti condizioni:

stato,
tipo e quantitativo del combustibile;

configurazione
e posizione del combustibile;

tasso di
crescita del fuoco e picco della potenza termica rilasciata (HRR max);

tasso di
sviluppo dei prodotti della combustione;

caratteristiche
dell’edificio (geometria del locale, condizioni di ventilazione interna ed
esterna, stato delle porte e delle finestre, eventuale rottura di vetri, ecc.);

condizioni
delle persone presenti (affollamento, stato psico-fisico, presenza di disabili,
ecc.).

4. Analisi quantitativa (seconda
fase).

4.1. Scelta dei modelli.

1. Il primo approccio progettuale
consiste nella scelta dei modelli da applicare al caso in esame per la valutazione
dello sviluppo dell’incendio e delle sue possibili conseguenze, nonchè per la
valutazione delle condizioni di esodo. Il progettista, sulla base di
valutazioni inerenti la complessità del progetto, può
optare tra i modelli che le attuali conoscenze tecniche di settore mettono a
disposizione.

4.2. Risultati delle
elaborazioni.

1. L’applicazione del modello
scelto all’opera in esame deve fornire una serie di parametri numerici che
servono a descrivere l’evoluzione dell’incendio ed a consentire lo sviluppo
della progettazione in termini di raggiungimento dei livelli di prestazione
prefissati.

2. Il documento interpretativo
per il requisito essenziale n. 2 "Sicurezza in caso d’incendio"
della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, può
essere preso a riferimento per l’individuazione dei principali parametri che
descrivono l’incendio.

3. Ai fini della determinazione
del comportamento strutturale della costruzione soggetta all’azione derivante
dallo scenario di incendio di progetto ipotizzato, si applicano le disposizioni
di cui ai punti 4.2 e 5 dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 9
marzo 2007.

4.3. Individuazione del progetto
finale.

1. Al Comando provinciale dei
vigili del fuoco deve essere presentato il progetto che è stato verificato
rispetto agli scenari di incendio prescelti e che soddisfa i livelli di
prestazione individuati.

4.4. Documentazione di progetto.

1. Fatto salvo quanto previsto
dall’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, la
documentazione di progetto deve essere integrata:

relativamente
alla fase preliminare (prima fase), dal sommario tecnico di cui al precedente
punto 2, comma 1, firmato congiuntamente dal progettista e dal titolare
dell’attività, ove è sintetizzato il processo seguito per individuare gli
scenari di incendio di progetto ed i livelli di prestazione;

per
quanto attiene la documentazione di progetto relativa alla fase di analisi
quantitativa (seconda fase), è richiesta una particolare attenzione alle
modalità di presentazione dei risultati in modo che questi riassumano, in una
sintesi completa ed efficace, il comportamento del sistema per quel particolare
tipo di analisi.

2. L’esito dell’elaborazione
deve essere sintetizzato in disegni e/o schemi grafici e/o immagini che
presentino in maniera chiara e inequivocabile i principali parametri di
interesse per l’analisi svolta. Di tali grandezze, unitamente ai diagrammi e
agli schemi grafici, devono essere chiaramente evidenziati i valori numerici
nei punti significativi ai fini della valutazione dell’andamento dei fenomeni
connessi allo sviluppo dell’incendio, in relazione alla verifica delle
condizioni di sicurezza necessarie. Nello specifico si devono fornire le
seguenti indicazioni:

modelli
utilizzati: il progettista deve fornire elementi a sostegno della scelta del
modello utilizzato affinchè sia dimostrata la coerenza delle scelte operate con
lo scenario di incendio di progetto adottato;

parametri
e valori associati: la scelta iniziale dei valori da assegnare ai parametri
alla base dei modelli di calcolo, deve essere giustificata in modo adeguato,
facendo specifico riferimento alla letteratura tecnica condivisa o a prove
sperimentali;

origine
e caratteristiche dei codici di calcolo: devono essere fornite indicazioni in
merito all’origine ed alle caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati con
riferimento alla denominazione, all’autore o distributore, alla versione e alle
validazioni sperimentali. Deve essere altresì fornita idonea documentazione
sull’inquadramento teorico della metodologia di calcolo e sulla sua traduzione
numerica nonchè indicazioni riguardanti la riconosciuta affidabilità dei
codici;

confronto
fra risultati e livelli di prestazione: in funzione della metodologia adottata
per effettuare le valutazioni relative allo scenario di incendio considerato,
devono essere adeguatamente illustrati tutti gli elementi che consentono di
verificare il rispetto dei livelli di prestazione indicati nell’analisi
preliminare, al fine di evidenziare l’adeguatezza delle misure di protezione
che si intendono adottare.

3. Su
richiesta del competente Comando provinciale dei vigili del fuoco devono essere
resi disponibili i tabulati relativi al calcolo e i relativi dati di input.

4. Come già richiamato in
precedenza, una documentazione appropriata assicura che tutti i soggetti
interessati comprendano le limitazioni poste alla base del progetto. A partire
da questa documentazione sarà chiaro il criterio con cui sono state valutate le
condizioni di sicurezza del progetto, garantendo una realizzazione corretta e
soprattutto il mantenimento nel tempo delle scelte concordate.

5. Sistema di gestione della
sicurezza antincendio (SGSA).

1. La metodologia prestazionale,
basandosi sull’individuazione delle misure di protezione effettuata mediante
scenari di incendio valutati ad hoc, richiede,
affinchè non ci sia una riduzione del livello di sicurezza prescelto, un
attento mantenimento nel tempo di tutti i parametri posti alla base della
scelta sia degli scenari che dei progetti. Conseguentemente è necessario che venga posto in atto un sistema di gestione della sicurezza
antincendio definito attraverso uno specifico documento presentato all’organo
di controllo fin dalla fase di approvazione del progetto e da sottoporre a
verifiche periodiche. Si richiama pertanto l’attenzione sulla circostanza che
l’uso dell’opera nel rispetto delle limitazioni ipotizzate, del mantenimento
delle misure di protezione previste e della gestione di eventuali modifiche,
impone la realizzazione di un SGSA adeguato
all’importanza dell’opera stessa.

2. Nell’ambito del programma per
l’attuazione del SGSA devono essere valutati ed esplicitati i provvedimenti
presi relativamente ai seguenti punti:

organizzazione
del personale;

identificazione
e valutazione dei pericoli derivanti dall’attività;

controllo
operativo;

gestione
delle modifiche;

pianificazione
di emergenza;

sicurezza
delle squadre di soccorso;

controllo
delle prestazioni;

manutenzione
dei sistemi di protezione;

controllo
e revisione.