Civile

Tuesday 13 November 2007

Ministero dell’Interno – Circolare 7.11.2007 – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE -DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE – OGGETTO: Acquisizione della cittadinanza italiana per gli stranieri nati in Ital

Ministero dell’Interno –
Circolare 7.11.2007 – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
-DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE
MINORANZE – OGGETTO: Acquisizione della cittadinanza italiana per gli stranieri
nati in Italia. Art. 4, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 91.

L’entità del fenomeno migratorio
che ha coinvolto l’Italia negli ultimi anni ha determinato un consistente
aumento di nascite di bambini stranieri che chiedono, una volta divenuti
maggiorenni, di acquistare la cittadinanza dello Stato dove sono cresciuti ed
hanno frequentato le scuole, conseguendo regolari titoli di studio.

L’acquisizione dello status
civitatis del Paese in cui sono nati, del quale si sentono parte per averne
assunto cultura e stile di vita diventa, quindi, il momento conclusivo di un
delicato percorso di pieno inserimento nella collettività.

Nei prossimi anni il vero
protagonista dell’integrazione sarà difatti il bambino figlio di immigrati,
chiamato a costruirsi una nuova "identità" a fronte di due diversi
modelli di riferimento, spesso molto distanti tra di
loro, quello ereditato dal Paese di origine e quello offerto dal Paese di
accoglienza, nel quale deve realizzare un completo e positivo inserimento, di
cui la scuola è uno degli elementi cardine.

In considerazione di quanto
sopra, assume particolare importanza l’art. 4, comma 2
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che disciplina l’acquisto della
cittadinanza italiana per lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto
legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età.

Il periodo di residenza da
considerarsi ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi
dell’art. l del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 è quello di "residenza
legale". Ciò significa che l’interessato deve dimostrare fin dalla nascita
in Italia, il possesso di regolare permesso di soggiorno (annotato su quello
dei genitori) e la registrazione nell’anagrafe del Comune di residenza.

Prima del compimento del 19° anno
il predetto, com’è noto, deve presentare al Comune competente per residenza la
dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana, come prescritto
dall’art. 23 della citata legge, allegando a tale dichiarazione i documenti
indicati all’art. 3, comma 4 del D.P.R. 572/93, vale a
dire atto di nascita e documentazione relativa alla residenza.

Inoltre ai sensi dell’art. 14 del
predetto D.P.R. 572/1993 le dichiarazioni di volontà dirette all’acquisizione
della cittadinanza italiana devono essere corredate anche da eventuali altri

documenti
necessari a dimostrare che l’aspirante cittadino si trovi nelle condizioni
prescritte dalla

legge
per il conseguimento del nostro status civitatis.

Alcuni Comuni hanno rilevato – ed
il fenomeno è aumentato negli ultimi tempi – che alcuni genitori stranieri,
sebbene legalmente presenti nel nostro Stato, non hanno provveduto – o lo hanno
fatto in ritardo – all’inserimento nel proprio permesso di soggiorno dei figli
nati in Italia o la loro iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza.

In mancanza di tale requisito non
è stata ritenuta possibile l’ acquisizione del nostro
status civitatis.

Si è pertanto ritenuto opportuno
individuare criteri di applicazione dell’art. 4, comma 2 e del conseguente art.
1 del D.P.R. 572/93 sopracitati, che meglio rispondano
all’attuale contesto sociale, al fine di evitare che le omissioni o i ritardi
relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti esercenti la patria
potestà e non imputabili al minore, possano arrecargli danno. Quanto sopra, in
armonia con la linea di azione del Governo e con l’orientamento in ambito internazionale
volti alla tutela in via primaria degli interessi del minore.

Alla luce delle più recenti linee
interpretative introdotte con la circolare n. K.60.1 del 5 gennaio 2007, si
precisa quindi che l’iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune
italiano, potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell’acquisto della
cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della legge 91/92, ove vi
sia una documentazione atta a dimostrare l’effettiva presenza dello stesso nel
nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati
di vaccinazione, certificati medici in generale etc).

L’iscrizione anagrafica dovrà
comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e
quest’ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune
italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia. Se in
periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi
interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la
possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano,
l’interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale
certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia,
come già richiamato nella citata circolare del gennaio 2007.

I criteri forniti, volti a
garantire la positiva conclusione del percorso di inserimento per i bambini
stranieri nati nel nostro territorio, completano l’orientamento espresso con la
circolare K.69/89 del 18 febbraio 1997, che aveva già indicato le modalità di
superamento di alcune omissioni relative alla regolarizzazione del minore in
Italia, ai fini dell’applicazione del citato art.4, comma 2.