Tributario e Fiscale

Tuesday 29 April 2008

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 7 aprile 2008 Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE – DECRETO 7 aprile 2008 Disposizioni in materia di detrazione per le
spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai
sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (GU n. 97 del 24-4-2008 )

Visto l’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27
dicembre 2006, n.296, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato, in forza dei quali spetta una detrazione
dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese,
effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31
dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti;

Visto l’articolo 1, comma 349,
della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico sono stabilite modalità di attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 344, 345, 346 e 347;

Visto l’articolo 57 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha
istituito le Agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 7 giugno 2006, con l’unita delega di funzioni, registrato alla
Corte dei conti il 13 giugno 2006 – Ministeri istituzionali. Presidenza del
Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397,
concernente l’attribuzione all’On. Prof. Vincenzo Visco del titolo di
Vice Ministro presso il Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico 19 febbraio 2007 recante "Disposizioni in materia di detrazioni
per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente,
ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296." pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007;

Visto l’articolo 1, comma 20,
della legge 28 dicembre 2007 n. 244, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in forza del quale le disposizioni di cui al citato articolo 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296
del 2006 si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle
spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;

Visto l’articolo 1, comma 23,
della citata legge n. 244 del 2007, con il quale si dispone la sostituzione,
con efficacia dal 1° gennaio 2007, della "Tabella 3" allegata alla
citata legge n. 296 del 2006 la quale alle colonne
delle "strutture opache orizzontali" riportava un’inversione di
valori relativi alle trasmittanze termiche delle "coperture" e dei
"pavimenti";

Visto l’articolo 1, comma 24, della
citata legge n. 244 del 2007, con il quale sono modificate talune modalità
applicative delle disposizioni di cui al citato articolo 1,
commi da 344 a
347, della legge n. 296 del 2006;

Visto il decreto del Ministero
dello sviluppo economico 11 marzo 2008 recante "Attuazione dell’articolo
1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la
definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di
trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66, del 18
marzo 2008;

Visto l’articolo 1, comma 286,
della citata legge n. 244 del 2007,
in base al quale le disposizioni di cui al citato
articolo 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006, si applicano, nella misura e
alle condizioni ivi previste, anche alle spese relative alla sostituzione di
impianti di climatizzazione invernali con pompe di calore ad alta efficienza e
con impianti geotermici a bassa entalpia;

Vista la decisione della
Commissione europea dell’8 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici
per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di
calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas; Considerato che
in sede di predisposizione del citato decreto 19 febbraio 2007 si è ritenuto
opportuno rinviare l’individuazione delle modalità di attuazione della
disposizione di cui al citato articolo 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006
per la parte relativa agli interventi sulle strutture opache orizzontali
(coperture e pavimenti) in attesa della correzione dei
valori relativi alle trasmittanze termiche delle "coperture" e dei
"pavimenti";

Ritenuta la necessità di emanare
le disposizioni attuative del citato articolo 1, comma 345 della legge n. 296
del 2006, relativamente agli interventi su strutture opache orizzontali, al
fine di consentire a coloro che si trovano nelle condizioni richieste dalla
legge di usufruire della detrazione di cui al medesimo articolo 1, comma 345,
della legge n. 296 del 2006 nonché di apportare modifiche al predetto decreto
19 febbraio 2007 a
seguito della proroga disposta dall’articolo 1, comma 20 della legge 24 dicembre
2007 n. 244;

DECRETA

Articolo 1

1. Nell’articolo 1 del decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico del 19 febbraio 2007 recante "Disposizioni in materia
di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296", pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 47, del 26
febbraio 2007, (di seguito denominato: decreto), sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2008, l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
66 del 18 marzo 2008."; b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per interventi sull’involucro di edifici esistenti realizzati a
partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendono gli
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari
esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali
(coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume
riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i
requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008."; c) al comma 5, le parole "del
sistema di distribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "del sistema di distribuzione, nonché, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta
efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a
punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008"; d) dopo il comma 6 sono
aggiunti i seguenti: "6 bis. Per coefficiente di prestazione di una pompa
di calore (COP), si intende il rapporto tra il calore fornito e l’elettricità o
il gas consumati, per una fonte e per una uscita
determinate così come definito dalla decisione della Commissione europea dell’8
novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del
marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas
o ad assorbimento funzionanti a gas. 6 ter. Per indice di efficienza energetica
di una pompa di calore (EER), si intende il rapporto tra la produzione di
freddo e l’elettricità o il gas consumati, per una fonte e per una uscita determinate così come definito dalla medesima
decisione della Commissione europea dell’8 novembre 2007.".

Articolo 2

1. All’articolo 2, comma 3 del
decreto, le parole: "nel periodo d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2007", sono sostituite dalle seguenti:
"entro il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. Nel caso
in cui uno degli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, consista
nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria
effettuati sullo stesso immobile a partire dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2007, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si
tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti".

Articolo 3

1. Nell’articolo 3, comma 1,
lett. c), n. 2, del decreto, le parole "a condensazione."
sono sostituite dalle seguenti: "a condensazione,
nonché, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, con
impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici
a bassa entalpia, ovvero, con impianti di climatizzazione invernale di cui al
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008".

Articolo 4

1. Nell’articolo
4 del decreto, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 1-bis. Per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi
iniziati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti che
intendono avvalersi della detrazione, fermo restando quanto previsto al comma
1, lettere a), c) e d), sono tenuti a: a) acquisire l’attestato di
certificazione energetica, ovvero l’attestato di qualificazione energetica nei
casi e con le modalità di cui all’articolo 5; b) trasmettere all’ENEA entro 90
giorni dalla fine dei lavori, attraverso il seguente sito internet:
www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta
informatica: 1. i dati contenuti nell’attestato
di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione
energetica avvalendosi dello schema di cui all’allegato A al presente decreto,
prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che
produce l’asseverazione di cui al comma 1, lettera a); 2. la
scheda informativa di cui all’allegato E relativa agli interventi realizzati
ovvero, per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, limitatamente alla
sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e
comma 4, concernente l’installazione di pannelli solari, la scheda informativa
di cui all’allegato F al presente decreto. 1-ter. Esclusivamente nei casi in
cui la scadenza del termine di trasmissione sia precedente al 30 aprile 2008,
ovvero qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata
descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA ai sensi del comma 1-bis,
lettera b), la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a
mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente,
cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via
Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento:
Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica. 1-quater. Il contribuente che
non è in possesso della documentazione di cui al presente articolo, in quanto
l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione
spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che
attesti che i lavori non sono ultimati.

Articolo 5

1. Nell’articolo 5 del decreto
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, è aggiunto in fine il
seguente periodo: "Per gli interventi realizzati a partire dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato di certificazione
energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente alla
esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie di cui
all’articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero
approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero
le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data
dell’8 ottobre 2005."; b) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente
periodo: "Per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, realizzati a
partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 laddove richiesto, e
comma 5, limitatamente all’installazione di impianti aventi una potenza
nominale del focolare ovvero una potenza elettrica nominale non superiore a 100
kW, per la determinazione dell’indice di prestazione
energetica ai fini dell’attestato di qualificazione energetica, in alternativa
al calcolo di cui al comma 3, si può applicare la metodologia di cui
all’allegato G al presente decreto."; e) dopo il comma 4 è inserito il
seguente comma: "4- bis. Per gli interventi realizzati a partire dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 le attestazioni di cui al
presente articolo non sono richieste per gli interventi di cui all’articolo 1,
comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in
singole unità immobiliari, e comma 4 concernente
l’installazione di pannelli solari.".

Articolo 6

1. Nell’articolo
6 del decreto, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "1-
bis. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di
cui all’articolo 1, comma 2, realizzati a partire dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2008, l’asseverazione, di cui all’articolo
4, comma 1, lettera a), specifica che l’indice di prestazione energetica
per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal
decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.".

Articolo 7

1. Nell’articolo
7 del decreto, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "1-
bis. Per gli interventi sull’involucro di edifici esistenti, di cui
all’articolo 1, comma 3, realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2008, l’asseverazione di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera a), riporta una stima dei valori delle trasmittanze
originarie dei componenti su cui si interviene nonché i valori delle
trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell’intervento; detti valori
devono in ogni caso essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto
del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.".

Articolo 8

1. Nell’articolo 9 del decreto
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "climatizzazione invernale", sono aggiunte le seguenti:
"con impianti dotati di caldaie a condensazione"; b) dopo il comma 2,
sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Per gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad
alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, di cui
all’articolo 1, comma 5, l’asseverazione di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera a), specifica che: a) per i lavori realizzati a partire dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, sono installate pompe di calore che
hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca
anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica
(EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato H e
riferiti agli anni 2008-2009; b) per i lavori realizzati a partire dal periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sono installate pompe di calore che,
oltre al rispetto dei requisiti di cui alla decisione della Commissione europea
dell’8 novembre 2007, hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora
l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice
di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati
nell’allegato H e riferiti all’anno 2010; c) che il
sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato in relazione alle
portate. 2-ter. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 2-bis, qualora
siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità
(inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato H sono ridotti del
5%."; c) nel comma 4 le parole "inferiore a" sono sostituite
dalle parole: "ovvero di potenza elettrica
nominale non superiore a"; d) nel comma 4 dopo le parole "a bassa
inerzia termica" sono inserite le seguenti parole: "ovvero dei
produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici
a bassa entalpia".

Articolo 9

1. Dopo l’articolo 9 del decreto
sono aggiunti i seguenti: "Articolo 9-bis (Ripartizione della detrazione e
trasferimento delle quote residue) – 1. Il contribuente opera irrevocabilmente
la scelta della ripartizione della detrazione, spettante, a partire dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, in un numero di quote annuali di pari
importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta. 2. In caso di trasferimento
per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati
realizzati gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, le relative detrazioni
non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti
periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In
caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del
beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che
conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l’acquirente,
ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la
detrazione residua. Articolo 9-ter – (Interventi sulle strutture opache
orizzontali realizzati nell’anno 2007) -1. I soggetti che, nel periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, hanno sostenuto spese per interventi su
strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), nel rispetto dei
requisiti di trasmittanza termica individuati nella tabella 3
allegata alla legge n. 296, del 2006, come modificata dall’articolo 1,
comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono usufruire della
detrazione di cui all’art. 1, comma 345, della citata legge n. 296, del 2006,
fermi restando gli altri adempimenti richiesti, a condizione che inviino la
documentazione di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b) numeri 1 e 2, entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.".

Articolo 10

1. Nell’articolo 11, comma 1, del
decreto dopo parole: "di cui all’articolo 4, comma
1, lettera b), numeri 1 e 2", sono inserite le parole: "e comma
1-bis, numeri 1 e 2", e le parole: "entro il 31 dicembre 2008",
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre di ciascun anno, a
partire dal 2008". 2. Dopo l’articolo 11 del decreto è aggiunto il
seguente articolo: "Articolo 11-bis. (Disposizioni
finali) – 1. I parametri di risparmio energetico rilevanti ai fini della
detrazione per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, sono quelli applicabili
alla data di inizio dei lavori. Per i lavori iniziati nel periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2007 si applicano i parametri previsti all’articolo 1,
commi 344 e 345 della citata legge n. 296, del 2006. Per i lavori iniziati a
partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 si applicano i
parametri di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.".

Articolo 11

1. Al punto 3, dell’allegato E
del decreto, nel paragrafo "Climatizzazione invernale": a) dopo le
parole "caldaia tradizionale" sono aggiunte le seguenti: "pompa di calore/impianto geotermico"; b) dopo le parole
"Potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico kW" sono
aggiunte le seguenti: "potenza elettrica assorbita/potenza termica
nominale". 2. Dopo l’allegato E del decreto, sono aggiunti gli allegati F,
G e H riportati in calce al presente provvedimento.