Civile

Monday 10 April 2006

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 3 febbraio 2006, n. 141 (in G.U. n. 82 del 7 aprile 2006 – Suppl. Ord. n. 86) – Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione

MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 3 febbraio 2006, n. 141 (in G.U. n.
82 del 7 aprile 2006 – Suppl. Ord. n. 86) –
Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni
a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli
avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di
revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto
dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio
2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività illecite.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Visto l’articolo 1, comma 1 della
legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee. Legge comunitaria 2002»;

Visto il decreto legislativo 20
febbraio 2004, n. 56, concernente: «Attuazione della
Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001
in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi da attività illecite»;

Visto in
particolare, l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 8, comma 4, del citato decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;

Visto il decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, recante: «Provvedimenti urgenti per limitare
l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25
settembre 1999, n. 374, recante: «Estensione delle disposizioni in materia di
riciclaggio di capitali di provenienza illecita ad attività non finanziarie
particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini
di riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;

Visto
l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere
del Comitato Antiriciclaggio espresso nella seduta del 28 luglio 2004;

Udito il parere
delle competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni
interessate;

Udito il parere
del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12
maggio 2005;

Udito il parere
del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 29 agosto 2005;

Vista la comunicazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n.
DAGL-27419-10.2.2.1/2/2005 del 23 dicembre 2005;

A d o t t
a

il
seguente regolamento:

Capo I

Definizioni e ambito di applicazione

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) «direttiva»:
la direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno
1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001;

b) «legge antiriciclaggio»: il
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in legge 5
luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni e integrazioni;

c) «decreto»: il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;

d) «codice in
materia di protezione dei dati personali»: il decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;

e) «UIC»: l’Ufficio italiano dei
cambi;

f) «libero professionista»: il
soggetto iscritto ai relativi collegi, ordini, albi ed elenchi come individuato
all’articolo 2, comma 1, lettere s) e t) del decreto
legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004, anche quando svolge l’attività
professionale in forma societaria o associativa;

g) «prestazione professionale»:
la prestazione fornita dal libero professionista che
si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di
pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero
nell’assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della
trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o
utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti,
trust o strutture analoghe;

h) «cliente»: il soggetto al
quale il libero professionista presta assistenza professionale, in seguito al
conferimento di un incarico;

i) «operazione frazionata»:
un’operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500
euro posta in essere attraverso più operazioni,
effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo,
singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;

l) «dati identificativi»: il nome
e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e
gli estremi del documento di identificazione o, nel
caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed
il codice fiscale;

m) «mezzi di pagamento»: il
denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli
altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i
vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di
credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che
permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica,
fondi, valori o disponibilità finanziarie.

Art. 2.

Destinatari

1. Il presente regolamento
si applica ai seguenti soggetti nello svolgimento della propria attività
professionale in forma individuale, associata o societaria:

a) ai soggetti
iscritti nell’albo dei dottori commercialisti, nel registro dei revisori
contabili, nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali e nell’albo
dei consulenti del lavoro;

b) ai notai e agli avvocati
quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di
natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella
progettazione o nella realizzazione di operazioni
riguardanti:

1) il
trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro,
strumenti finanziari o altri beni;

3) l’apertura o
la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4)
l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o
all’amministrazione di società;

5) la
costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o
strutture analoghe.

2. Il presente regolamento, fatta
eccezione per gli articoli 10 e 11, si applica altresì alle società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle quali si estendono
tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.

Capo II

Obblighi di identificazione
e conservazione

Art. 3.

Obblighi di identificazione

1. Il libero professionista
identifica ogni cliente qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore
superiore a Euro 12.500.

2. L’obbligo di
identificazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate.

3. L’obbligo di
identificazione sussiste tutte le volte che l’operazione è di valore
indeterminato o non determinabile.

4. Ai fini dell’obbligo di identificazione, la costituzione, gestione o
amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe costituisce in
ogni caso un’operazione di valore non determinabile.

5. Il cliente che si avvale della
prestazione professionale del libero professionista per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale
responsabilità, i dati identificativi dei soggetti per conto dei quali opera. Qualora il cliente operi in nome o per conto di una società,
di un ente, trust o strutture analoghe, il libero professionista verifica
l’esistenza del potere di rappresentanza.

Art. 4.

Modalità dell’identificazione

1. L’identificazione viene effettuata dal libero professionista in presenza del
cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del
cliente, anche attraverso propri collaboratori, mediante un documento valido
per l’identificazione non scaduto. Sono considerati validi per l’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento
di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.

2. La presenza fisica non è necessaria
per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni
da acquisire risultino da:

a) precedente
identificazione effettuata dal libero professionista in relazione ad altra
attività professionale;

b) atti pubblici, scritture
private autenticate o documenti recanti la firma digitale ai sensi
dell’articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

c)
dichiarazione dell’autorità consolare italiana, così come indicata
nell’articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

d) attestazione di un altro
professionista residente in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, che, in
applicazione della normativa di recepimento della Direttiva 2001/97/CE, ha identificato di persona e registrato i dati del
cliente e dei soggetti terzi per conto dei quali opera.

3. La presenza del cliente non è
altresì necessaria per l’identificazione quando viene
fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, presso il
quale il cliente sia stato identificato di persona:

a) intermediari abilitati ai
sensi dell’articolo 4 del decreto;

b) enti
creditizi o enti finanziari di Stati membri dell’Unione europea, così come
definiti nell’articolo 1, lettera A) e lettera B), n. 2), 3) e 4) della
direttiva;

c) banche aventi sede legale e amministrativa
in paesi non appartenenti all’Unione europea purchè aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in
tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.

4. In nessun caso l’attestazione
può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun
paese. Per «insediamento fisico» s’intende un luogo destinato allo svolgimento
dell’attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è
autorizzato a svolgere la propria attività. In tale luogo il soggetto deve
impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all’attività svolta, deve essere soggetto ai
controlli effettuati dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione a
operare.

5. L’UIC può indicare ulteriori forme e modalità particolari dell’attestazione,
anche tenendo conto dell’evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza,
in applicazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 6, del decreto.

6. Nel caso in cui il libero
professionista acquisisca in qualunque momento elementi di incertezza
sull’identità del cliente compie una nuova identificazione che dia certezza
sull’identità del medesimo.

Art. 5.

Obblighi di conservazione

1. Il libero professionista,
negli stessi casi in cui è tenuto ad assolvere all’obbligo
di identificazione dei clienti, riporta a propria cura nell’archivio dedicato
alla raccolta e conservazione di informazioni
a fini antiriciclaggio i seguenti dati:

a) le complete generalità (nome,
cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di residenza o domicilio per le
persone fisiche; la denominazione e la sede legale in caso di
altri soggetti), il codice fiscale ove disponibile e gli estremi del
documento di identificazione per le persone fisiche;

b) i dati identificativi della
persona per conto della quale il cliente opera;

c) l’attività lavorativa svolta
dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;

d) la data dell’avvenuta
identificazione;

e) la
descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;

f) il valore
dell’oggetto della prestazione professionale di cui all’articolo 1 del presente
regolamento, se conosciuto.

2. Quando il conferimento
dell’incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati
devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.

3. Nel caso di una nuova
operazione o di un conferimento di incarico compiuti
da un cliente già identificato è sufficiente annotare nell’archivio le informazioni
contenute nei punti b), c), e) ed f) del primo comma.

4. Il libero professionista,
entro trenta giorni dal momento in cui venga a conoscenza
di modifiche dei dati identificativi e delle altre informazioni,
modifica il contenuto dell’archivio, conservando evidenza dell’informazione
precedente.

5. I dati e le informazioni
contenute nell’archivio sono conservati per dieci anni dalla conclusione della
prestazione professionale, a cura del libero professionista.

Art. 6.

Modalità di tenuta dell’archivio

1. I dati identificativi e le informazioni
sono inseriti nell’archivio tempestivamente e, comunque,
non oltre il trentesimo giorno dall’identificazione del cliente.

2. Per i dati di cui alle lettere
e) ed f) del primo comma dell’articolo 5, il termine
decorre dalla data dell’avvenuta esecuzione della prestazione professionale.

3. L’archivio è unico per ogni
libero professionista ed è tenuto in maniera trasparente e ordinata, in modo
tale da facilitare la consultazione, la ricerca e il trattamento dei dati,
nonchè garantire la storicità delle informazioni e la loro
conservazione secondo criteri uniformi.

4. Le registrazioni sono
conservate nell’ordine cronologico d’inserimento nell’archivio in maniera da
rendere possibile la ricostruzione storica delle operazioni effettuate.

5. L’archivio è formato e gestito
a mezzo di strumenti informatici,
salvo quanto disposto dal comma successivo. L’UIC può indicare criteri e
modalità per la registrazione e la conservazione dei dati e delle informazioni,
in applicazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 6, del decreto.

6. In sostituzione dell’archivio informatico,
il libero professionista, ove non disponga di una
struttura informatizzata, può tenere un
registro cartaceo, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura
del libero professionista o di un suo collaboratore autorizzato per iscritto,
con l’indicazione, alla fine dell’ultimo foglio, del numero delle pagine di cui
è composto il registro e l’apposizione della firma delle suddette persone. Il
registro cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e
abrasioni.

7. È possibile avvalersi, per la
tenuta e la gestione dell’archivio informatico,
di un autonomo centro di servizio che comunque
garantisca la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative
a ciascun libero professionista. Restano ferme le specifiche responsabilità
previste dalla legge a carico del libero professionista e deve essere
assicurato a quest’ultimo l’accesso diretto e immediato all’archivio stesso.

8. I liberi professionisti non
sono tenuti a istituire l’archivio qualora non vi siano
dati da registrare.

Art. 7.

Obblighi di conservazione in
forma semplificata

1. I liberi professionisti
obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o
regolamentari, a tenere un registro della clientela, possono avvalersi dello
stesso per assolvere agli obblighi di conservazione purchè tale registro
contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dal presente
regolamento.

2. Nel caso di svolgimento
dell’attività professionale in forma associata ovvero societaria è consentito tenere
un unico archivio per tutto lo studio professionale. In tal caso, è necessaria
l’individuazione nell’archivio, per ogni cliente, del libero professionista
responsabile degli adempimenti concernenti gli obblighi di identificazione
e conservazione.

3. È fatta salva la facoltà per
ogni componente l’associazione o la società di formare
un proprio archivio ai sensi dell’articolo precedente.

Art. 8.

Protezione dei dati e delle informazioni

1. Agli obblighi di identificazione e registrazione previsti nel presente
regolamento si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 11 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione
dei dati personali. I liberi professionisti devono rilasciare ai clienti informativa
idonea ad assolvere agli obblighi previsti
dall’articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.

2. L’adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione costituisce
«trattamento dei dati», come definito nel primo comma, lettera a),
dell’articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali. Le
operazioni di trattamento sono effettuate dagli
incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare o
del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite.
L’individuazione degli incaricati del trattamento è effettuata con le modalità
di cui all’articolo 30 del codice in materia di protezione dei
dati personali.

3. Nella tenuta dell’archivio
previsto all’articolo 5, formato e gestito tramite strumenti elettronici ovvero
in forma cartacea, i liberi professionisti sono tenuti al rispetto degli
obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del
codice in materia di protezione dei dati personali.

Capo III

Segnalazione di
operazioni sospette

Art. 9.

Obbligo di segnalazione di operazioni sospette

1. I liberi professionisti hanno
l’obbligo di segnalare all’UIC ogni operazione che per caratteristiche, entità,
natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle
funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività
svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a
sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità
oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli
articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.

2. Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento
dell’operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli
elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilità da un delitto
non colposo.

3. Le segnalazioni effettuate ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge antiriciclaggio non
costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste
in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano
responsabilità di alcun tipo per i liberi professionisti ovvero per i loro
dipendenti o collaboratori.

Art. 10.

Esenzione dall’obbligo di
segnalazione

1. Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano per le informazioni
ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell’esame della
posizione giuridica del cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di
rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a
tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o
evitare un procedimento, ove tali informazioni
siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

2. L’esenzione prevista al primo
comma si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di
controversie innanzi a organismi di conciliazione
previsti dalla legge.

Art. 11.

Criteri generali per
l’individuazione delle operazioni sospette

1. Ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di segnalazione delle operazioni
sospette, i liberi professionisti adoperano le informazioni
in proprio possesso, acquisite nell’ambito dell’attività professionale
prestata.

2. I liberi professionisti
valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti,
rilevando eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle
attività svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.

3. I liberi professionisti
adottano le misure di formazione necessarie affinchè anche i propri
collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni
in proprio possesso per avere un’adeguata conoscenza della clientela ed
evidenziare al libero professionista situazioni di
sospetto.

4. Nel caso in cui il cliente
agisca per conto di un altro soggetto, il professionista
verifica, in base alle informazioni
disponibili, anche la reale titolarità dell’operazione per individuare elementi
utili ai fini della segnalazione di cui all’articolo 3 della legge
antiriciclaggio.

5. Nell’individuazione delle
operazioni sospette deve aversi riguardo in particolare ai criteri contenuti
nelle disposizioni applicative dell’UIC, adottate ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, del decreto.

Art. 12.

Modalità della segnalazione

1. Alle segnalazioni di operazioni sospette si applicano il regime di
riservatezza e, ove compatibili, le procedure di segnalazione previste negli
articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio.

2. È fatto divieto al libero
professionista e a chiunque ne abbia conoscenza di
comunicare le segnalazioni al cliente e a qualunque altro soggetto, fuori dai
casi di legge.

3. I liberi professionisti che
assistono il cliente in forma congiunta possono
adempiere gli obblighi di cui all’articolo 9 del presente regolamento segnalando
congiuntamente l’operazione all’UIC.

4. L’UIC può stabilire le
modalità di produzione e di trasmissione delle segnalazioni, anche prevedendo
l’utilizzo di procedure informatiche e
telematiche, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 6, del
decreto.

5. L’UIC, anche su richiesta degli organi investigativi, può sospendere le
operazioni segnalate come sospette per un massimo di quarantotto ore, dandone
immediata comunicazione agli organi investigativi medesimi, sempre che ciò non
determini pregiudizi per le indagini e per l’adempimento dei propri obblighi di
legge da parte dei liberi professionisti.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Gli obblighi del presente regolamento si applicano a tutti i liberi professionisti
abilitati ad operare in Italia, così come individuati nell’articolo 2 del
presente regolamento, e sussistono anche per le operazioni realizzate
all’estero.

2. Gli obblighi di identificazione e conservazione non si applicano in
relazione all’attività professionale per la quale è stato conferito incarico
dal cliente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

3. Nel caso di rapporti tra
cliente e professionista istituitisi con un incarico conferito prima
dell’entrata in vigore del presente regolamento e ancora in essere dopo dodici
mesi da tale data, il libero professionista provvederà entro quest’ultimo
termine agli obblighi di identificazione e
conservazione.

Il presente decreto munito del
sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 3 febbraio 2006

Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti
il 24 marzo 2006

Ufficio di
controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze,
foglio n. 62.