Civile
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 22 aprile 2008 Determinazione dell’importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti per il rilascio della carta d’identità elettronica. (GU n. 107 del 8-5-2008 )
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE – DECRETO 22 aprile 2008 Determinazione dell’importo del corrispettivo
da porre a carico dei richiedenti per il rilascio della carta d’identità
elettronica. (GU n. 107 del 8-5-2008 )
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE
di
concerto con
IL MINISTRO DELL’INTERNO
e
IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE
INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146;
Visto il regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773, della legge di pubblica sicurezza, pubblicato nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149, che ha stabilito in
cinque anni la validità della carta d’identità;
Visti gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7
della legge 13 luglio 1966, n.559, in materia di forniture dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato;
Visto il decreto legislativo 21
aprile 1999, n. 116, in
materia di riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della
sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della
legge 11 marzo 1997, n. 159;
Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, con il quale sono state
determinate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta
d’identità elettronica;
Vista la deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 2 agosto
2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – del 17
ottobre 2002, n.244, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a
decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 è stato trasformato in S.p.A.;
Viste le istruzioni per la
disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte
valori approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data
4 agosto 2003, e successive modificazioni;
Visto l’art. 66 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione
digitale», come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 159;
Visto l’art.
64, comma 3, dello stesso decreto legislativo n.82/2005, il quale
stabilisce, tra l’altro che, a decorrere dal 31 dicembre 2007 non è più
consentito l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e
dalla carta nazionale dei servizi;
Visto l’art. 7-vicies ter, comma
2, della legge 31 marzo 2005, n.43, il quale prevede, tra l’altro che:
«A decorrere dal 1° gennaio 2006,
la carta d’identità su supporto cartaceo è sostituita, all’atto della richiesta
del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta di identità
elettronica,
classificata
carta valori, prevista dall’art. 36 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445; Dall’attuazione dell’art.
7-vicies ter e del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica»;
Visto l’art. 7-vicies quater della
medesima legge, così come modificato dall’art. 1, comma 1305,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce, tra l’altro, quanto
segue: «All’atto del rilascio delle carte valori di cui all’art. 7-vicies ter
da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti
sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la
loro produzione e spedizione, nonchè per la manutenzione necessaria
all’espletamento dei servizi ad esse connessi»;
«L’importo e le modalità di riscossione [dei documenti elettronici] sono
determinati annualmente con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell’interno ed il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie»; «Le somme percepite dalle amministrazioni
pubbliche in applicazione del comma 1 sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato e riassegnate con decreti del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, anche in aggiunta alle
somme già stanziate, nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.1.5.17 –
servizi del Poligrafico dello Stato – dello stato di previsione del medesimo
Ministero»; «Una quota pari a euro 1,85 dell’imposta
sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta di identità elettronica è
riassegnata al Ministero dell’interno per essere destinata, per euro 1,15, alla
copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e, per euro 0,70, ai
comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del
documento»;
Visto il decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, e in particolare l’art. 35, concernente «Proroghe in materia di
carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi», che ha prorogato
al 31 dicembre 2008 i termini di cui all’art. 64, comma 3,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 16
febbraio 2007, recante «Determinazione dell’importo relativo al corrispettivo
da porre a carico dei richiedenti per il rilascio della carta d’identità
elettronica» che fissa a euro 20,00, IVA compresa, il costo di ciascun
esemplare per la copertura dei costi di produzione e spedizione del documento,
nonchè di manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi connessi;
Visto il decreto del Ministro
dell’interno di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’8
novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – supplemento ordinario – n.
261 del 9 novembre 2007, recante «Regole tecniche della carta d’identità
elettronica» il quale ha, tra l’altro, determinato le
nuove regole tecniche e di sicurezza della carta d’identità elettronica in
attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 7-vicies ter della legge n.
43 del 2005;
Visto il verbale n. 1 dell’8
gennaio 2008 con cui la
Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.,
istituita con decreto ministeriale del 5 febbraio 2001, rileva che, tenuto
conto dell’incremento dei costi della manodopera nel settore grafico e cartario
per l’anno 2007, è accolta la richiesta, presentata da IPZS S.p.A. con nota in
data 15 ottobre 2007, n. 51750, di aumento medio dell’1,5% del costo degli
stampati comuni e delle carte valori;
Visto il «Progetto carta
d’identità elettronica – Modello organizzativo, componenti infrastrutturali e
fase di implementazione» elaborato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, in conformità ed in attuazione del citato decreto interministeriale dell’8
novembre 2007, funzionale alla realizzazione del progetto e alla diffusione
della carta sul territorio nazionale;
Considerato che, a norma del citato comma 6 dell’art. 7-vicies quater della
legge n. 43/2005, dall’attuazione del progetto carta d’identità elettronica
«non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
Considerato che per dare
attuazione al disposto normativo richiamato si è provveduto alla pubblicazione
di tre bandi di gara a cura dell’IPZS per l’acquisto degli apparati da
distribuire ai comuni come infrastruttura necessaria al rilascio su scala
nazionale della carta d’identità elettronica;
Considerata la complessità del
progetto, la numerosità dei comuni da equipaggiare, il carattere massivo
dell’implementazione delle apparecchiature e gli elevati costi da sostenere a
tale scopo;
Ritenuto opportuno, nell’attuale
fase di attuazione del progetto, di confermare l’importo del corrispettivo già
fissato con il citato decreto del 16 febbraio 2007, da porre a carico dei
richiedenti per le spese necessarie per la produzione e spedizione della carta
di identità elettronica nonchè per la manutenzione necessaria all’espletamento
dei servizi connessi;
Considerata l’esigenza, ai fini
dell’attuazione della citata normativa, di confermare l’applicazione immediata
del prezzo delle carte di identità elettroniche in modo da assicurare la
realizzazione delle necessarie fasi del progetto, anche ai fini del rispetto
del termine del 31 dicembre 2008, fissato dal citato decreto-legge n. 248 del
2007;
Decreta:
Art. 1.
1. L’importo del corrispettivo
da porre a carico dei richiedenti la carta d’identità elettronica è determinato
in euro 20,00.
2. L’importo di cui al comma 1
è riscosso dai comuni all’atto della richiesta di emissione della carta
d’identità elettronica.
Art. 2.
1. Il Ministero dell’interno,
tramite il sistema di emissione della carta d’identità elettronica, effettua il
controllo ed il monitoraggio delle carte rilasciate dai singoli comuni,
verificando la corrispondenza tra le carte d’identità emesse ed i relativi
versamenti.
2. I corrispettivi delle carte
d’identità elettroniche rilasciate ai cittadini sono versati dai comuni il
quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese su un apposito
conto corrente postale dedicato intestato alla Tesoreria provinciale dello
Stato di Viterbo – con imputazione al capo X – capitolo 3746,causale:
«Comune di ……………….. corrispettivo per il rilascio di n.
………….. carte d’identità elettroniche», dandone
comunicazione al Ministero dell’interno.
3. Le somme affluite sul predetto
conto corrente sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X – capitolo 3746 per la riassegnazione, in quota parte,
allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle
finanze per essere destinate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per la remunerazione dei beni e servizi forniti dal
medesimo Istituto.
4. Il Ministero dell’economia e
delle finanze, sulla base del numero di carte d’identità per le quali è stato
effettuato il versamento da parte dei comuni comunicato dal Ministero
dell’interno, provvede altresì trimestralmente alla riassegnazione delle somme
al Ministero medesimo nella misura e per le finalità previste dal secondo
periodo del comma 2 dell’art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni,
come integrato dall’art. 1, comma 1305, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.