Civile

Saturday 10 November 2007

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – CIRCOLARE 26 ottobre 2007, n. 33 (in G.U. n. 261 del 9 novembre 2007) – Contributo unificato di iscrizione a ruolo – Modalità di rimborso.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE – CIRCOLARE 26 ottobre 2007, n. 33 (in G.U. n. 261 del 9 novembre 2007)
– Contributo unificato di iscrizione a ruolo – Modalità di rimborso.

Al Ministero della giustizia

Al Consiglio di Stato –
Segretariato generale

All’Agenzia delle entrate

Al Dipartimento per le politiche
fiscali

e, per
conoscenza:

Alla Corte dei conti

All’Avvocatura generale dello
Stato

Al Dipartimento
dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro

All’Ufficio centrale di bilancio
presso il Ministero della giustizia

Alle Ragionerie provinciali dello
Stato

Premessa.

Con l’art. 9 della legge 21
dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale delle Stato (Legge
finanziaria 2000)", è stato istituito il contributo unificato per le spese
degli atti giudiziari successivamente ridenominato contributo unificato di
iscrizione a ruolo (di seguito: contributo unificato).

Per quanto attiene ai
procedimenti giurisdizionali, civili, penali e amministrativi, la citata
disposizione ha sostituito una serie di tributi e diritti con l’obbligo del
versamento, da effettuare anticipatamente, di un importo forfetario determinato
tendenzialmente in base al valore e alla natura del procedimento
giurisdizionale di riferimento, indipendentemente dagli atti e dalle attività
posti in essere. Così, per un’evidente finalità di semplificazione, sono stati
eliminati tutti gli incombenti inerenti al procedimento relativi all’imposta di
bollo, alla tassa di iscrizione a ruolo, ai diritti di cancelleria, nonché ai
diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario.

La disciplina del contributo
unificato, entrata in vigore il 1° marzo 2002, è stata oggetto di varie
modifiche ed integrazioni, trovando una più armonica e stabile collocazione
normativa nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia (a sua volta successivamente
modificato, in alcuni aspetti rilevanti per il tema in esame, dall’art.
21 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e dall’art. 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Deve poi essere segnalato, per la sua rilevanza, il decreto del Presidente
della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, recante "Disciplina delle modalità
di versamento del contributo unificato per le spese degli atti
giudiziari".

Il quadro normativo va infine
integrato con le istruzioni impartite al riguardo dal Ministero della giustizia
e diramate, in particolare, con le circolari 13 maggio 2002, n. 3, e 31 luglio
2002, n. 5.

Va, però, sottolineato che la
normativa dettata in materia non ha espressamente considerato l’eventualità di
un rimborso del contributo unificato, salvo un marginale accenno contenuto in
una disposizione transitoria (art. 4 del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28,
convertito dalla legge 11 maggio 2002, n. 91), peraltro, diretto ad escludere
la sussistenza del diritto alla ripetizione per gli eventuali versamenti in
eccesso eseguiti prima del 12 maggio 2002.

Tuttavia, l’applicazione pratica
e l’esperienza maturata hanno fatto emergere alcune situazioni-tipo
legittimanti il diritto al rimborso delle somme versate a detto titolo.

La rilevata circostanza ha
provocato riflessioni più puntuali intorno alla natura del contributo unificato
e alla consequenziale definizione di un procedimento amministrativo di
rimborso.

Quanto alla natura giuridica del
contributo unificato, la Corte
costituzionale, facendo leva anche sulla funzione sostitutiva operata rispetto
ad alcuni tributi erariali, ne ha messo in luce la connotazione di prestazione
fiscale riconoscendo allo stesso "le caratteristiche essenziali del
tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad
una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario" (sentenza
n. 73 del 7 febbraio 2005).

Tale connotazione riconosciuta al
contributo unificato, unitamente all’ampio campo di applicazione, coinvolge le
attribuzioni di varie amministrazioni dello Stato, specie in
presenza di una richiesta di rimborso, implicando potenziali conflitti
di competenza e difficoltà procedimentali.

Ciò considerato, la presente
circolare ha lo scopo di fornire sulla problematica in argomento utili
istruzioni operative, sulle quali, in un’ottica di semplificazione e collaborazione
amministrativa, si è acquisita la condivisione del Consiglio di Stato, del
Ministero della giustizia, del Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento per le politiche fiscali e dell’Agenzia delle entrate.

Prima di entrare nello specifico,
corre l’obbligo di porre in risalto come le istruzioni che seguono non possono
trovare applicazione, per ovvi motivi di economia procedimentale, nei riguardi
delle pregresse istanze di rimborso ormai giunte alla fase di liquidazione
presso le Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell’economia e
delle finanze. In tali casi, infatti, è da ritenersi in via di definitivo
perfezionamento il pagamento delle somme richieste, essendo stato seguito, in
difetto di specifiche prescrizioni, il procedimento di rimborso di somme
indebitamente versate all’erario previsto dall’art. 393 delle Istruzioni
generali dei servizi del Tesoro, Secondo libro, approvate con decreto 10 luglio
1969 del Ministro del tesoro.

Per completezza di informazione,
si fa presente che con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell’economia e
delle finanze – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2007, n. 163 –
sono state approvate le Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato e
contestualmente abrogate le citate Istruzioni generali dei servizi del tesoro
(sul tema si rinvia alla circolare n. 27 del 25 luglio 2007). Diritto al
rimborso.

Il diritto al rimborso del
contributo unificato insorge a favore dei soggetti che abbiano
effettuato il versamento del tributo indebitamente ovvero in misura
superiore a quella dovuta. Tali situazioni, senza pretesa di esaustività,
possono ricorrere, ad esempio, nelle ipotesi di:

versamento
di somme eccedenti lo scaglione di riferimento;

duplicazione
dei versamenti;

versamento
effettuato a fronte di procedimento giurisdizionale esente;

versamento
al quale non ha fatto seguito il deposito e l’iscrizione a ruolo dell’atto
introduttivo del giudizio.

Il diritto al rimborso deve
essere esercitato, a mezzo apposita istanza, entro il termine di decadenza di
due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, giusta
previsione dell’art. 21, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Le eventuali richieste prodotte
oltre il suddetto termine biennale di decadenza non potranno trovare
accoglimento.

Ad ogni buon conto e in via
generale, si rappresenta che, qualunque sia la situazione addotta, condizioni
imprescindibili per l’utile proposizione dell’istanza di rimborso sono
l’univoca identificabilità dell’ufficio giudiziario competente, del
contribuente che ha effettuato il versamento e, infine, del giudizio di
riferimento (chiaramente, nei soli casi in cui questo sia stato effettivamente
incardinato).

In proposito, si significa che,
per i soli versamenti eseguiti a mezzo F23, l’erronea indicazione del codice
ufficio, come anche quella del codice tributo, di per sè non costituisce una
ragione sufficiente a generare il diritto al rimborso di quanto versato.
Invero, in simili evenienze, gli errori occorsi possono essere rettificati,
inviando una apposita comunicazione in tal senso sia
all’ufficio giudiziario interessato (o agli uffici giudiziari interessati), sia
all’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente in base al versamento
eseguito, giusta le indicazioni fornite nelle risoluzioni 26 maggio 2000, n.
73, e 9 agosto 2000, n. 131, entrambe del Ministero delle finanze, alle quali,
ad ogni buon fine, si rinvia. Va da sè che la correzione operata consente di
sfruttare utilmente il versamento rettificato per la successiva iscrizione a
ruolo della controversia.

Nell’ipotesi di mancato deposito
dell’atto introduttivo del giudizio a fronte di versamento eseguito presso le
ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati (cosiddetto
"versamento semplificato"), stante anche l’impossibilità di
individuare l’effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere un
eventuale rimborso, deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere la
restituzione delle somme versate.

Per evidenti ragioni di
economicità amministrativa, nelle more dell’adozione del decreto o dei decreti
previsti dall’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – concernenti, tra
l’altro, la semplificazione della disciplina sul pagamento delle somme di
modesto ammontare – non va dato corso alle richieste di rimborso di importo
complessivo inferiore a dodici euro, in coerenza con l’indicazione contenuta nello
stesso art. 25. Istanza.

L’istanza di rimborso, redatta in
carta semplice (art. 5 della Tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), è prodotta all’ufficio giudiziario
competente, appartenente alla giurisdizione ordinaria ovvero a quella
amministrativa, individuato sulla base del relativo procedimento
giurisdizionale ovvero, nel caso questo non sia stato più promosso,
dell’indicazione contenuta sul bollettino di conto corrente postale o sul
modello di versamento F23 (nome o codice ufficio).

L’istanza può essere presentata
direttamente all’ufficio giudiziario oppure spedita allo stesso con plico senza
busta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di avvenuta
presentazione dell’istanza ad ufficio incompetente, lo stesso provvede al
successivo inoltro alla cancelleria dell’ufficio
giudiziario competente, dandone notizia al contribuente. Qualora non risultasse possibile, sulla base degli atti e delle notizie
in possesso, individuare l’ufficio giudiziario competente, l’ufficio che ha
ricevuto l’istanza comunica al contribuente, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, che, salvo diversa utile indicazione da fornire entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, l’istanza di rimborso sarà
inoltrata per l’istruttoria alla cancelleria del Tribunale ordinario del
proprio circondario.

Nell’istanza, oltre alle
generalità, il richiedente o i richiedenti, sotto la propria responsabilità per
la veridicità di quanto indicato, devono precisare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il codice fiscale;

c) la residenza e il relativo
codice di avviamento postale;

d) il domicilio, se diverso dalla
residenza, e il recapito a cui indirizzare le
comunicazioni con l’eventuale indicazione del numero di telefono e
dell’indirizzo di posta elettronica;

e) gli elementi idonei alla
agevole identificazione del giudizio per il quale è stato versato il contributo
unificato (parti, numero di ruolo, ecc.);

f) gli estremi del versamento o
dei versamenti effettuati, con il relativo importo;

g) l’importo richiesto a
rimborso;

h) la modalità di pagamento
prescelta per il rimborso degli importi reclamati.

Inoltre, la medesima istanza deve
contenere la dichiarazione, resa sempre sotto la responsabilità del
contribuente, dell’inesistenza di altre analoghe richieste di rimborso fondate
sui medesimi presupposti.

È appena il caso di soggiungere
che la possibilità di proporre un’unica istanza riguardante più versamenti
presuppone che essi siano ascrivibili al medesimo contribuente legittimato e
all’identico ufficio giudiziario competente.

Per l’identificazione certa del
richiedente, l’istanza di rimborso, al momento della presentazione, deve essere
sottoscritta alla presenza del funzionario addetto al ricevimento degli atti.

In caso di presentazione
effettuata a cura di soggetto diverso, oppure di invio eseguito a mezzo del servizio postale, l’istanza, già sottoscritta,
deve essere corredata dalla copia fotostatica di un valido documento personale
di riconoscimento del richiedente.

Per ogni istanza presentata
direttamente all’ufficio giudiziario, dopo un generale e semplice riscontro formale,
è rilasciata apposita ricevuta.

Per le richieste inoltrate
mediante il servizio postale, ai fini della verifica della decadenza del
diritto al rimborso, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale
accettante, mentre verrà preso in considerazione il
momento di ricezione quanto al rispetto dell’ordine cronologico per la
trattazione di tutte le istanze pervenute.

Nessuna responsabilità può
derivare all’Amministrazione destinataria, salvo il caso di colpa imputabile
alla stessa, dall’eventuale verificarsi di disguidi postali o di mancato
recapito.

Le istanze devono essere
corredate della documentazione comprovante il diritto al rimborso. In
particolare, in caso di rimborso richiesto a fronte della mancata iscrizione a
ruolo del procedimento giurisdizionale presso l’ufficio giudiziario, devono
essere allegati, a pena di improcedibilità, tutti i documenti originali comprovanti
l’avvenuto versamento del contributo unificato. Esemplificando, quanto al
modello F23, devono essere prodotti in originale sia la "copia per il
soggetto che effettua il pagamento" che la "copia per
eventuale presentazione all’Ufficio" ed entrambi gli esemplari
devono recare la quietanza resa dal soggetto che ha proceduto alla riscossione
del contributo unificato (concessionario, banca o Poste Italiane S.p.A.).
Parimenti, nel caso di versamento eseguito a mezzo conto corrente postale
devono essere allegati in originale tanto il tagliando denominato
"attestazione di versamento", quanto quello denominato "ricevuta
di versamento".

All’istanza di rimborso deve
essere altresì allegato, nell’ipotesi di mancata iscrizione a ruolo del
procedimento giurisdizionale, l’originale dell’atto giudiziario, completo di
notifica, in virtù del quale è stato effettuato il versamento.

Controllo e liquidazione.

L’ufficio giudiziario competente,
una volta acquisita l’istanza di rimborso, provvede, preliminarmente, ad accertare
la legittimazione del contribuente istante, il quale deve naturalmente
coincidere con il soggetto che ha provveduto al versamento del contributo
unificato.

In seguito, il medesimo ufficio
procede al riscontro delle dichiarazioni rese e delle richieste avanzate,
appurando, in particolare, l’effettività dell’importo del versamento (o dei
versamenti) e la sussistenza, sulla base della documentazione prodotta e di
quella già in possesso, dei presupposti indicati a fondamento del diritto
vantato.

Per le richieste di rimborso a
fronte delle quali l’originale del versamento è stato acquisito al fascicolo
del procedimento, il funzionario responsabile della competente cancelleria
individua, tra gli altri elementi, le circostanze che legittimano la richiesta
di rimborso. In buona sostanza, il funzionario deve accertare la misura del
contributo unificato dovuta per il procedimento di riferimento ovvero la
sussistenza di ipotesi di esenzione, nonchè l’importo del versamento effettuato
e l’effettiva esistenza di differenze a favore del contribuente. Conclusosi il
riscontro con il riconoscimento del diritto al rimborso e con la
quantificazione del relativo ammontare, il predetto funzionario responsabile
compendia gli esiti dell’istruttoria compiuta in un’apposita attestazione,
affinchè il servizio competente possa procedere alla susseguente fase di
liquidazione.

Nel provvedimento di liquidazione
sono indicati i dati necessari per individuare la decorrenza degli interessi,
da calcolarsi per semestre intero, escluso il primo, dalla data di versamento
sino alla data dell’ordine di pagamento, secondo le modalità e il saggio previsti dall’art. 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Il
calcolo degli interessi maturati è effettuato dall’Agenzia delle entrate.

Il competente funzionario
dell’ufficio giudiziario adotta il provvedimento di liquidazione in un unico
esemplare originale. Una copia del provvedimento, da mantenere agli atti
d’ufficio, deve essere corredata della documentazione comprovante l’avvenuto
versamento del contributo unificato. Necessariamente devono essere allegate le
quietanze originali (modello F23, bollettino di conto corrente postale) per i
rimborsi eseguiti in assenza di procedimento giurisdizionale instaurato,
ovvero, negli altri casi, l’attestazione con cui è stato accertato il diritto
al rimborso, nonchè una copia dichiarata conforme della ricevuta di versamento
inserita nel fascicolo processuale di riferimento.

Al chiaro scopo di evitare il
rischio di duplicazione di pagamenti, sull’originale della ricevuta di
versamento e sull’originale dell’atto cui la stessa è stata acclusa o applicata
deve essere riportato in debita evidenza l’avvenuto riconoscimento del
rimborso, indicando l’importo e gli estremi del relativo provvedimento di
liquidazione.

Terminata l’istruttoria con il
riconoscimento e la quantificazione del rimborso, totale o parziale, del
contributo unificato versato, l’ufficio giudiziario provvede a trasmettere il
provvedimento di liquidazione all’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate
competente per territorio, individuato sulla base della sede dell’ufficio
giudiziario emittente, trattenendo la copia della documentazione a supporto del
rimborso per gli eventuali successivi controlli. Dell’avvenuta trasmissione è
data contestuale notizia al contribuente beneficiario sempre a cura
dell’ufficio giudiziario.

Il
provvedimento di liquidazione deve contenere: i dati anagrafici ed il codice
fiscale del contribuente titolare del rimborso, la somma da rimborsare, la data
di decorrenza degli interessi (ovvero la data di versamento del contributo
unificato), nonchè, qualora sia stato richiesto il pagamento a mezzo accredito,
le coordinate del relativo conto corrente bancario o postale secondo lo
standard internazionale IBAN (costituite dai codici: Paese, Check digit, CIN,
ABI, CAB, numero di conto) intestato o cointestato al contribuente beneficiario.
Pagamento.

L’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, una volta ricevuto il provvedimento di
liquidazione, provvede ad acquisire i dati ivi inseriti e ad esperire i dovuti
riscontri di natura formale.

Successivamente, nel rispetto
dell’ordine cronologico dei provvedimenti di liquidazione pervenuti ed in base
agli stanziamenti in bilancio, l’Agenzia delle entrate esegue il pagamento
delle somme a rimborso, emettendo apposito ordinativo, comprensivo del capitale
e degli interessi maturati, a favore del beneficiario.

L’emergenza di carenze o
irregolarità nel provvedimento di liquidazione deve essere tempestivamente
segnalata dall’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate all’ufficio
giudiziario emittente per consentire l’adozione degli opportuni interventi
correttivi.

L’ordinativo è emesso con
procedura automatizzata secondo le modalità previste nel decreto 29 dicembre
2000 adottato dal Direttore generale del Dipartimento delle entrate – Ministero
delle finanze.

Per il pagamento delle somme da
rimborsare vanno utilizzati i seguenti stanziamenti iscritti nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, unità
previsionale di base Politiche fiscali:

6.1.2.2 –
Restituzione e rimborsi di imposte – capitolo 3812 Restituzioni e
rimborsi di altre imposte, tributi, contributi e addizionali – per il capitale;

6.1.7.1 – Interessi di mora –
capitolo 4016 Interessi di mora da corrispondere ai contribuenti sulle somme
indebitamente riscosse dall’erario per tasse e imposte indirette sugli affari.
Interessi da corrispondere ai contribuenti sulle somme da rimborsare a titolo
di imposta sul valore aggiunto – per gli eventuali interessi.

L’estinzione del titolo di spesa
avviene mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato
al beneficiario oppure, in mancanza dei dati necessari per l’accredito, a mezzo
vaglia cambiario non trasferibile emesso dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’art. 5 del citato decreto del 29 dicembre 2000.

Estinto il titolo di spesa, le
risultanze dei pagamenti giunti a buon fine sono comunicate a cura dell’Agenzia
delle entrate al competente ufficio giudiziario. Recupero delle somme
erroneamente rimborsate.

Nel caso di somme indebitamente
rimborsate per errori occorsi nel procedimento di liquidazione oppure per altri
disguidi, il competente ufficio giudiziario, informato al riguardo dall’Agenzia
delle entrate, provvede – in analogia con quanto previsto dall’art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 in caso di omesso o
insufficiente pagamento del contributo unificato – al recupero delle relative
somme mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602/1973, e successive modificazioni.

Sono pure applicabili, in quanto
compatibili, le altre disposizioni in materia di riscossione del contributo
unificato (Parte VII, Titolo VII, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 115/2002).

Contenzioso.

Le eventuali controversie
sull’entità dell’importo rimborsato ovvero sulla fondatezza del diritto al
rimborso, rientrando nella sfera di cognizione del giudice tributario, sono
disciplinate dalle disposizioni previste per il processo tributario contenute
nel decreto legislativo n. 546/1992.

Nello specifico, il ricorso può
essere proposto avverso il rifiuto espresso o tacito del rimborso, secondo le
modalità previste dagli articoli 18 e 20 del suddetto decreto legislativo,
avanti alla competente Commissione tributaria provinciale o, per le province di
Bolzano e Trento, avanti alla competente Commissione tributaria di 1° grado. Il
ricorso deve essere notificato al solo ufficio giudiziario che non ha accolto,
in tutto o in parte, il richiesto rimborso.

Per quanto attiene all’ipotesi di
rifiuto tacito, si evidenzia che il ricorso può essere proposto entro il
termine ordinario di prescrizione decennale, ma solo una volta trascorsi
novanta giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso
(art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992). Si rammenta che
tale istanza di rimborso deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro due
anni dal versamento del contributo unificato.

Nella diversa ipotesi di rifiuto
espresso alla restituzione delle somme versate, il provvedimento di rigetto, da
notificare al contribuente istante, deve contenere l’indicazione del termine di
decadenza entro il quale l’eventuale ricorso deve
essere proposto, delle forme da osservare per la sua proposizione, nonchè della
Commissione tributaria competente. Modulistica.

Con l’intento di rendere più
agevole il lavoro degli uffici, semplificando il procedimento amministrativo
relativo alla trattazione delle istanze di rimborso, si forniscono, in
allegato, alcuni modelli inerenti al procedimento in argomento e rispondenti
alle indicazioni delineate nella presente circolare.

I modelli predisposti si
sostanziano in uno schema di istanza di rimborso (Allegato 1), in uno schema di
provvedimento di liquidazione (Allegato 2) e in uno schema di provvedimento di
rigetto della richiesta di rimborso (Allegato 3). È appena il caso di soggiungere
che i fac-simile allegati costituiscono soltanto degli
schema-tipo, suscettibili di eventuali opportuni adattamenti in presenza di
situazioni specifiche o particolari (ad esempio: richieste di rimborso
concernenti una pluralità di versamenti; richiesta degli aventi causa del
titolare, nel frattempo deceduto, del diritto al rimborso; accoglimento
parziale dell’istanza; ecc.).

Roma, 26 ottobre 2007.

Il Ragioniere generale dello
Stato: Canzio