Ambiente

Friday 17 October 2008

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 8 agosto 2008 Modalità applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e n. 566/2008 della Commissione, in materia di commercializzazione delle carni di bovini di età non sup

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 8 agosto 2008
Modalità applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e n.
566/2008 della Commissione, in materia di commercializzazione delle carni di
bovini di età non superiore a dodici mesi

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei
mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ed in
particolare l’art. 121, letteraa), così come modificato dal regolamento (CE) n.
361 del Consigliodel 14 aprile 2008, art. 1, punto 25),
lettera b), relativo alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di
età non superiore a dodici mesi;

Visto il regolamento (CE) n.
566/2008 della Commissione del 18 giugno 2008, che stabilisce le norme di
attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativamente alla
commercializzazione delle carni dei bovini di età non superiore a dodici mesi;

Visto il regolamento (CE) n.
1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che
istituisce un sistema di identificazione e di registrazione
dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei
prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del
Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n.
1183/2006 del Consiglio del 24 luglio 2006 concernente la tabella comunitaria
di classificazione delle carcasse di bovini adulti, le cui disposizioni sono
state comprese nel regolamento (CE) n. 1234/2007;

Vista la direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio,del 20 marzo 2000, in particolare
l’art. 5, paragrafo 1, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonché la relativa pubblicità;

Visto il decreto legislativo 23
giugno 2003, n. 181, di attuazione della predetta direttiva 2000/13/CE;

Considerato che, come disposto
dal decreto ministeriale 4 maggio 1998, n. 298, i controlli per l’accertamento
dell’effettuazione delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine e
sull’operato dei classificatori presso le strutture di macellazione sono svolte
dalle Regioni, secondo le modalità di cui al regolamento (CEE) n. 344/91;

Considerato che l’Ispettorato
centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari svolge i
controlli in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella
preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari;

Ritenuta la necessità di fornire
alcune indicazioni agli operatori ed alle organizzazioni sulla
commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore a 12 mesi;

Acquisita l’intesa della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province
autonome nell’adunanza del 31 luglio 2008, ai sensi dell’art.
4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Decreta:

Articolo 1.

Ambito di applicazione e definizione

1. In attuazione dei
regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 121,
lettera a), e n. 566/2008 della Commissione del 18 giugno 2008, il presente
decreto attua le condizioni di commercializzazione sul territorio italiano delle
carni di bovini di età inferiori a dodici mesi, comprese quelle destinate agli
scambi e all’importazione, relativamente alla denominazione di vendita da
utilizzare.

2. Ai fini del presente decreto
s’intende per «carni» quanto definito dall’allegato
XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, ovvero, «l’insieme delle carcasse,
carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no, destinate all’alimentazione
umana, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate
fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate».

Articolo 2.

Classificazione dei bovini alla macellazione

1. Fatto salvo il regolamento
(CE) n. 1183/2006 del 24 luglio 2006, i responsabili delle strutture di
macellazione provvedono alla classificazione di tutti i bovini di età non
superiore ai dodici mesi, abbattuti presso le loro strutture, in una delle
seguenti categorie:

Categoria V: bovini di età dal
giorno della nascita sino al giorno in cui raggiungono
8 mesi, con lettera di identificazione « V»;

Categoria Z: bovini di età dal
giorno successivo a quello in cui hanno raggiunto 8 mesi, sino al giorno in cui raggiungono 12 mesi, con lettera di
identificazione « Z».

2. La classificazione di cui al
comma precedente deve essere effettuata immediatamente dopo la macellazione,
sulla base delle informazioni contenute nel passaporto di cui all’art. 6 del
regolamento (CE) n. 1760/2000, procedendo poi all’apposizione delle lettere di
identificazione sulla superficie esterna della carcassa, mediante utilizzo di
etichette o marchi ad inchiostro indelebile e atossico.

3. Le etichette, di dimensioni di
almeno 50 cmq, o i marchi, con lettere non inferiori a 2 cm di altezza, devono essere
apposti:

sui
quarti posteriori, a livello del controfiletto, all’altezza della quarta
vertebra lombare;

sui
quarti anteriori, a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dallo
sterno.

Articolo 3.

Informazioni obbligatorie
sull’etichetta

1. In attuazione
dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad ogni fase della
produzione e della commercializzazione, gli operatori provvedono ad apporre
sulle carni un’etichetta recante le seguenti informazioni obbligatorie:

a) l’età degli animali al momento
della macellazione, con la formulazione «età alla macellazione sino a otto
mesi» per le carni ottenute da animali della categoria «V», o «età alla
macellazione da otto a dodici mesi» per le carni ottenute da animali della
categoria «Z»;

b) la denominazione di vendita di
cui al punto III dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/07.

2. Le denominazioni di vendita di
cui al punto III dell’allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono
essere integrate da un indicatore del nome o da una designazione dei tagli di carne o frattaglie interessati.

3. In deroga al precedente
comma 1, gli operatori possono, in ogni fase della produzione e della
commercializzazione, eccetto la distribuzione al consumatore finale, sostituire
l’indicazione dell’età alla macellazione con la lettera d’identificazione della
categoria definita al punto II dell’allegato XI-bis del regolamento (CE) n.
1234/07.

4. Qualora gli operatori
volessero integrare le informazioni obbligatorie di cui al precedente primo
comma, da riportare in etichetta, con altre informazioni, occorre attenersi
alle disposizioni previste dal decreto 30 agosto 2000 che detta le modalità
applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativo
all’etichettatura obbligatoria e facoltativa delle carni bovine e dei prodotti
a base di carni bovine.

Articolo 4.

Denominazioni di vendita

1. Fatto salvo quanto previsto
dall’art. 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE,
le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono
commercializzate in Italia con le seguenti «denominazioni di vendita»:

«vitello, carne di vitello» per
le carni ottenute da bovini della categoria «V»;

«vitellone, carne di vitellone»
per le carni ottenute da bovini della categoria «Z» .

2. Le denominazioni di cui al
precedente comma devono essere utilizzate dagli operatori interessati anche per
le carni provenienti da altri paesi e commercializzate sul mercato italiano. Le
denominazioni commerciali, che devono essere utilizzate negli altri paesi
dell’Unione europea, riguardanti le due categorie dei bovini di cui all’art. 2,
sono riportate nell’allegato XI bis, punto III, parte A e B, del regolamento
(CE) n. 1234/07.

3. Il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali modifica con proprio provvedimento il presente
decreto qualora dovessero essere apportate integrazioni
o variazioni al regolamento (CE) n. 1234/2007, limitatamente all’allegato
XI-bis, punto III, parte B.

Articolo 5.

Vendite di carne presso esercizi
al dettaglio

1. Per le carni non preimballate,
poste in vendita al consumatore finale presso esercizi al dettaglio, le
etichette con le informazioni di cui al precedente art. 3 possono essere
sostituite con una informazione fornita per iscritto
in forma chiara, esplicita e leggibile per il consumatore, esposta al pubblico
accanto alla merce o in modo tale che si possa ricondurre inequivocabilmente
alla carne a cui l’indicazione si riferisce, purchè riconducibile comunque ad
ogni categoria di animale di età inferiore a dodici mesi.

Articolo 6.

Registrazione

1. Durante ogni fase della
produzione e della commercializzazione delle carni di cui al presente decreto,
gli operatori, al fine di garantire la veridicità delle informazioni riportate
in etichetta, devono aver cura di registrare le seguenti informazioni:

a) l’indicazione del nome e
dell’indirizzo degli operatori che hanno fornito la carne fino al consumatore
finale;

b) l’indicazione del numero di
identificazione e della data di nascita degli animali, solo a livello di
macello;

c) l’indicazione di un numero di
riferimento che consenta di stabilire il collegamento fra l’identificazione
degli animali dai quali provengono le carni e le indicazioni riguardanti la
denominazione di vendita, l’età alla macellazione e la lettera di identificazione
della categoria di tali animali che figurano sull’etichetta;

d) l’indicazione della data di
entrata e di uscita degli animali e delle carni nello stabilimento per
consentire di stabilire una correlazione fra le entrate e le uscite.

Articolo 7.

Controlli ufficiali

1. L’Autorità competente per
l’organizzazione dei controlli ufficiali di cui al punto VII dell’allegato
XI-bis del regolamento 1234/2007 e all’art. 2 del regolamento 566/2008 è
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. L’attività di controllo è
svolta, nell’ambito delle rispettive competenze, dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e Bolzano e dall’Ispettorato centrale per il controllo dei
prodotti agroalimentari.

3. Gli organi di controllo di cui
al precedente comma effettuano le ispezioni presso i diversi soggetti
interessati sulla base dei principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n.
882/2004 ed in attuazione a quanto specificato dall’art. 6 del regolamento (CE)
n. 566/2008 della Commissione.

4. Gli organi di controllo
trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro
il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull’attività di controllo svolta,
contenente almeno l’elenco dei soggetti controllati e le irregolarità
riscontrate con i relativi provvedimenti adottati.

Articolo 8.

Misure transitorie

1. Le carni degli animali di età
non superiore a dodici mesi, macellate anteriormente al 1° luglio 2008, possono
essere commercializzate senza soddisfare i requisiti del presente decreto.

2. I riferimenti al regolamento
(CE) n. 1183/2006, in vigore fino al 31 dicembre 2008, si intendono fatti al
regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche ed integrazioni a
decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente decreto sarà
trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e si applica a decorrere dal 1° luglio 2008.

Roma, 8 agosto 2008

Il Ministro: Zaia

Registrato alla Corte dei conti
il 17 settembre 2008

Ufficio di controllo atti
Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 32