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Monday 06 March 2006

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – CIRCOLARE 7 dicembre 2005, n. 2699 (in G.U. n. 52 del 3 marzo 2006) – Articolo 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 relativo a «Misure per la

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – CIRCOLARE 7 dicembre 2005, n. 2699 (in G.U. n.
52 del 3 marzo 2006) – Articolo 32 del decreto-legge n.
269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
relativo a «Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e
paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione
dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione
degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali». Circolare
esplicativa.

1. Premessa.

La presente circolare disciplina
la materia di cui all’art. 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326 nei limiti
delle competenze dello Stato, fatte salve quelle regionali.

L’art. 32 della legge di
conversione 24 novembre 2003, n. 326, al fine di consentire la regolarizzazione
e la riqualificazione urbanistica ed edilizia del
territorio, ha previsto la possibilità di ottenere il rilascio del titolo
abilitativo in sanatoria per le opere realizzate in modo non conforme alla
disciplina vigente.

Lo scopo delle nuove disposizioni
è quello di avviare un riassetto complessivo delle zone degradate a causa del
proliferare dell’abusivismo edilizio. Quanto innanzi,
tenuto conto, da un lato del particolare pregio storico, architettonico,
paesistico ed ambientale di determinati ambiti territoriali e, dall’altro,
dell’esigenza di prevedere appositi strumenti
sanzionatori e sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali nella adozione
degli strumenti urbanistici generali (art. 32, commi 7 e 8).

In base al comma 2 dell’art. 32,
la normativa sul condono è disposta nelle more dell’adeguamento della
disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico sull’edilizia di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, conformemente
a quanto previsto dal nuovo Titolo V della Costituzione, con il quale è stata introdotta una nuova configurazione dei
rapporti tra fonti normative statali e regionali.

Al riguardo, appare opportuno
evidenziare quanto affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze numeri
196, 198 e 199 del 28 giugno 2004.

La Consulta ha chiarito che:

1) il legislatore statale può
sempre incidere sulla sanzionabilità penale e dispone di
assoluta discrezionalità in materia di estinzione del reato o della pena, o di
non procedibilità;

2) nei settori dell’urbanistica e
dell’edilizia, come già affermato nelle sentenze della Consulta numeri 303 e
362 del 2003, i poteri legislativi regionali sono ascrivibili alla nuova
competenza di tipo concorrente in tema di governo del
territorio;

3) l’effetto estintivo penale, al
verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, si produce a prescindere
dalla concessione della sanatoria amministrativa;

4) la particolare struttura del
condono edilizio presuppone una accentuata
integrazione fra il legislatore statale ed i legislatori regionali: ne consegue
che l’adozione della legislazione da parte delle regioni appare non solo
opportuna, ma doverosa, e da esercitare entro il termine determinato dal
legislatore nazionale, decorso il quale non potrà che trovare applicazione la
normativa statale;

5) non è ammessa, da parte delle
regioni, l’unilaterale inapplicabilità nei territori regionali di un testo
legislativo statale esplicitamente riferito all’intero territorio nazionale.

Le disposizioni normative statali
vigenti si applicano fino alla data di entrata in
vigore delle disposizioni regionali, fatte salve le materie appartenenti alla
legislazione esclusiva statale e ferma restando l’applicazione delle
disposizioni statali vigenti nel caso in cui le regioni non abbiano emanato
proprie leggi.

Con decreto-legge n. 168 del 12
luglio 2004, di recepimento delle suddette sentenze, sono stati modificati i
termini già previsti nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successivamente,
con decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004 sono stati ulteriormente
prorogati i termini in materia di definizione degli illeciti edilizi.

In tale ambito, pertanto, le
regioni entro quattro mesi possono emanare la legge di cui al comma 26 con cui
determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a
sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di
cui all’allegato 1 della legge n. 326/2003.

Nel quadro
delle finalità perseguite dalla suddetta legge n. 326/2003, è stata
mantenuta in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
competenza a fornire il supporto alle amministrazioni comunali, d’intesa con le
regioni interessate, ai fini dell’applicazione della nuova normativa sul
condono edilizio e per il coordinamento della stessa con le leggi n. 47 del
1985 e con l’art. 39 della legge n. 724 del 1994 (art. 32, comma 5).

Tra le attività di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si segnala
inoltre la costituzione dell’Osservatorio nazionale dell’abusivismo edilizio.
Suo principale strumento operativo è la creazione, in
collaborazione con le regioni, di un sistema informativo
nazionale necessario anche per il referto al Parlamento, previsto dal comma 3
dell’art. 9 del decreto-legge 23 aprile 1985 convertito, con modificazioni
dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, relativa allo stato di attuazione e
all’efficacia delle norme relative alla vigilanza urbanistica ed edilizia.
L’Osservatorio può costituire, inoltre, un punto di raccolta, di analisi e di interpretazione dei dati di cui si avvalgono
le Istituzioni competenti al fine di individuare gli elementi sociali,
economici e territoriali che favoriscono il fenomeno dell’abusivismo edilizio e
di consentirne una migliore conoscenza per le necessarie azioni di contrasto.

A tal fine, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministro
dell’interno, in corso di definizione, saranno aggiornate le modalità di
redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni
contenute nei rapporti di cui all’art. 31, comma 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Occorre evidenziare che, per
quanto non previsto dalle nuove disposizioni sul condono edilizio, si
applicano, se compatibili, le norme della legge n. 47/1985 e l’art. 39 della
legge n. 724/1994 (art. 32, comma 28, della legge n.
326/2003).

Tuttavia le modifiche apportate
dal citato art. 32 alle stesse leggi, non si applicano alle domande già
presentate ai sensi delle predette normative (art. 43-bis della legge n.
326/2003).

Sono fatte salve anche le domande
già presentate ai sensi dell’art. 40, comma 6 della
legge n. 47/1985 relativo alla eccezionale ipotesi di sanatoria per immobili
oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, nonché le ipotesi
previste dal comma 59 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il comma 6 dell’art. 40 della
legge n. 47/1985, e le altre norme sopra richiamate, pertanto, devono essere
lette alla luce della nuova normativa sul condono, reputandosi possibile la
domanda di sanatoria purchè la presentazione della stessa avvenga entro
centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile e le ragioni del
credito siano sorte anteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto-legge n. 269/2003 (1° ottobre 2003).

L’eccezione prevista da tale
norma è giustificata dalla esigenza di consentire agli
acquirenti sulla base di una procedura esecutiva di regolarizzare l’acquisto di
immobili dei quali, al momento della insorgenza delle ragioni di credito, non
era conosciuta la natura abusiva.

Del pari deve ritenersi
applicabile la norma di cui al comma 1 dell’art. 39 della legge n. 724/1994,
secondo la quale i limiti di cubatura entro i quali è
consentita la sanatoria non trovano applicazione in caso di annullamento del
permesso di costruire.

Come specificato nella circolare
del Ministero dei lavori pubblici n. 2241/UL del 17 giugno 1995, tale norma più
favorevole trae la sua giustificazione nel fatto che, trattandosi di titolo
abilitativo prima rilasciato e poi revocato, appare prioritaria l’esigenza di
garantire l’affidamento ingenerato in capo al soggetto interessato al momento
del rilascio del permesso di costruire.

Per quanto infine concerne
l’applicazione delle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994 si fa espresso rinvio alle
circolari applicative del Ministero dei lavori pubblici rispettivamente 30
luglio 1985, n. 3357/25 e 17 giugno 1995, n. 2241/UL, nonché
alle altre circolari e interpretazioni fornite dal Ministero dei lavori
pubblici su specifici argomenti.

2. Termini per la presentazione
della domanda di sanatoria, oblazione ed oneri concessori.

Le sentenze della Corte
costituzionale numeri 196, 198 e 199 fanno salva la
possibilità delle regioni di disciplinare, con proprie leggi, le modalità di
presentazione delle domande di condono, disciplinando diversamente anche gli
effetti del prolungato silenzio del comune sulle domande stesse. Compete, inoltre, alle regioni la facoltà di disciplinare
diversamente dalla normativa statale la misura dell’anticipazione degli
oneri concessori e le relative modalità di versamento.

In esecuzione della citata
sentenza è stato emanato l’art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito dalla legge 20 luglio 2004, n. 191.

In mancanza di disciplina
regionale, da emanarsi entro quattro mesi dall’entrata in vigore del
decreto-legge n. 168/2004, trovano applicazione le regole stabilite nella
normativa nazionale, come modificata dalla suddetta legge 30 luglio 2004, n.
191, di conversione del citato decreto-legge n. 168, recante interventi urgenti
per il contenimento della spesa pubblica.

La domanda di condono deve essere
accompagnata dall’attestazione del pagamento dell’oblazione e
dell’anticipazione degli oneri concessori, secondo le misure e le modalità
indicate nell’allegato 1 della legge.

La presentazione della istanza per la definizione dell’illecito edilizio al
comune competente, con l’attestazione suddetta, deve avvenire, a pena di
decadenza, tra l’11 novembre 2004 ed il 10 dicembre 2004. Alla domanda va
allegata la documentazione di cui al comma 35
dell’art. 32.

In base all’art. 5, comma 2-bis,
della legge n. 191/2004, al fine di salvaguardare il principio
dell’affidamento, le domande relative alla definizione
degli illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte costituzionale n. 196 del
2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi
regionali di cui al comma 26 dell’art. 32 del decreto-legge n. 326/2003,
convertito dalla legge n. 326/2903. In ogni caso restano
salvi gli effetti penali.

Per quanto concerne le domande di
sanatoria presentate tra la data di entrata in vigore
del citato decreto-legge n. 168/2004 e la data di entrata in vigore della legge
di conversione n. 191/2004, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa
statuizione più favorevole delle citate leggi regionali.

Con decreto-legge n. 282 del 29
novembre 2004, convertito in legge n. 307 del 27 dicembre 2004 all’art. 10 sono stati prorogati i termini, già previsti nella legge 24
novembre 2003, n. 326, in materia di definizione di illeciti edilizi.

Il comma 33 dello stesso art. 32
della legge n. 326/2003 prevede la possibilità per le regioni di emanare norme
per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del
titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Pertanto, le regioni possono con
proprie norme prevedere l’onere a carico degli interessati di presentazione di altri documenti oltre a quelli previsti dalla legge
statale, purché ciò non comporti un inutile appesantimento del procedimento.

Il comma 37 dell’art. 32 prevede
la formazione del silenzio-assenso, con effetti equivalenti al rilascio del
titolo abilitativo edilizio in sanatoria, sulla domanda trascorsi ventiquattro
mesi dalla data del 30 giugno 2005 senza l’adozione di un provvedimento
negativo del comune, a condizione che siano
soddisfatti tutti gli adempimenti previsti nello stesso comma 37. Per la
formazione del silenzio-assenso, nel caso di immobili
soggetti a tutela, occorre il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data
di emanazione del parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela
del vincolo.

La misura dell’oblazione è
determinata nella tabella C, allegata alla legge, in
relazione alla destinazione residenziale o non residenziale dell’opera
da sanare.

Mentre per gli abusi
classificabili nelle tipologie 4, 5, 6 della tabella C la misura
dell’oblazione, stante la minore gravità degli stessi, è determinata in misura
fissa, per le tipologie 1, 2 e 3 è necessario effettuare
il calcolo della superficie del manufatto abusivo ed applicare l’oblazione in
base alla categoria di destinazione d’uso dell’immobile.

Come espressamente
previsto dal comma 39 dell’art. 32, è esclusa qualsiasi riduzione
dell’oblazione, dovendosi, in tali casi, escludere l’applicazione dei commi 13,
14, 15 e 16 dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994.

La natura eccezionale delle nuove
norme sul condono edilizio e la volontà di non estendere i benefici nei casi
nei quali può apparire dubbia la situazione di estremo
disagio abitativo, ha indotto il legislatore ad escludere ogni tipo di
decurtazione in sede di determinazione dell’oblazione.

In particolare, pur se il comma
16 dell’art. 39 della legge n. 724/1994 faceva salve espressamente le riduzioni
di cui ai commi terzo, quarto e settimo dell’art. 34
della legge n. 47/1985, l’esclusione dell’applicazione del citato comma 16,
prevista dal comma 39 dell’art. 32 della legge n. 326/2003, comporta anche la
non applicabilità delle riduzioni stabilite dall’art. 34 della legge n.
47/1985.

Per quanto concerne gli oneri
concessori, gli stessi sono determinati nella misura dei costi per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria necessarie, nonchè per gli interventi di riqualificazione
igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli Enti locali; in alternativa, gli
oneri possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento con legge
regionale.

È facoltà dei comuni perimetrare
i nuclei abusivi ed esigere somme pari al costo sostenuto per la realizzazione delle opere pubbliche. È possibile lo scomputo
del costo per la realizzazione delle opere pubbliche che può essere effettuato direttamente dai consorzi dei proprietari solo
per opere di importo inferiore a 5 milioni di euro. Va doverosamente fatto
presente che la norma alla quale si fa riferimento (art. 2, comma 5, legge n.
109/1994) è attualmente soggetta a procedura di
infrazione da parte della Commissione europea secondo la quale le opere
realizzate nell’ambito di una lottizzazione non convenzionata devono essere
considerate pubbliche e, pertanto, le stesse possono essere realizzate
esclusivamente con ricorso alla normativa sui lavori pubblici, attraverso
appalti a terzi.

Per la definizione delle domande
di sanatoria si applicano gli stessi diritti ed oneri stabiliti per il rilascio
dei titoli abilitativi edilizi relativi alle medesime fattispecie, con facoltà
da parte del comune di incrementare i suddetti diritti ed oneri fino ad un
massimo del 10 per cento.

Sulle modalità di presentazione
della domanda e di pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori si rinvia alla circolare n. 1 del 16 gennaio 2004 nonchè al
decreto 14 gennaio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19
gennaio 2004) del Ministero dell’economia e finanze, fermo restando quanto
disciplinato, in particolare in merito al versamento degli oneri concessori,
dalle regioni.

In ogni caso, è possibile effettuare il versamento dell’oblazione tramite modulo
postale suddiviso in tre sezioni, indicando:

– il numero di
conto corrente postale 255000, intestato a Poste italiane;

– l’importo dovuto e liquidato;

– gli estremi identificativi e
l’indirizzo del richiedente; nonché, nello spazio
riservato alla causale:

– il comune dove è ubicato l’immobile;

– il numero progressivo indicato
nella domanda relativa al versamento, con riferimento
alla natura del versamento in acconto o a saldo di rate dovute;

– il codice fiscale del
richiedente.

Con decreto interdipartimentale
di questo Ministero e del Ministero dell’economia e
delle finanze del 18 febbraio 2005 sono stabilite le modalità di versamento del
50 per cento della somma dovuta a conguaglio dell’oblazione per la sanatoria
degli abusi edilizi direttamente al comune interessato.

3. Ambito soggettivo di applicazione.

Circa i
soggetti legittimati alla presentazione della domanda di sanatoria, l’art. 32
della legge. n. 326/2003 nulla innova la
disciplina contenuta nell’art. 31 della legge n. 47/1985.

Nel richiamare pertanto le
indicazioni contenute nelle circolari applicative del Ministero dei lavori
pubblici rispettivamente 30 luglio 1985, n. 3357/25 e 17 giugno 1995, n.
2241/UL, si ritiene opportuno indicare brevemente le principali categorie dei
soggetti che hanno titolo a richiedere la sanatoria.

Sono legittimati, innanzitutto, i
proprietari delle opere abusive. Va precisato che in situazioni di condominio
l’istanza potrà essere presentata dall’amministratore
previa delibera dell’assemblea condominiale, o, in caso inerzia dell’assemblea,
dallo stesso amministratore nonchè da ogni singolo condomino.

Nell’ipotesi di titolarità del
diritto sull’immobile da parte di una persona
giuridica, la sanatoria dovrà essere richiesta dalla persona fisica che ne ha
la rappresentanza legale.

In secondo luogo, possono
richiedere la sanatoria i soggetti individuati dall’art. 11 del testo unico
dell’edilizia e, quindi i titolari di un diritto reale sul bene quale
usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie, ecc. nonchè, in base al comma 3 dell’art. 31 della legge n. 47/1985,
qualsiasi soggetto interessato al conseguimento della sanatoria stessa.

Tale ultima categoria può essere
identificata in tutti i soggetti che dalla sanatoria dell’abuso possono trarre
un vantaggio giuridico ed economico.

L’onere della sanatoria deve
essere sopportato dal responsabile dell’abuso, posto che l’art.
31, comma 3, precisa che gli «altri soggetti interessati» hanno diritto
di rivalsa nei confronti del proprietario per quanto concerne le spese
sostenute per il pagamento sia dell’oblazione sia del contributo di
concessione.

Il diritto di rivalsa tuttavia
non compete quando il soggetto interessato alla
sanatoria sia esso stesso responsabile dell’abuso.

Si sottolinea
in particolare la legittimazione del locatario a presentare la domanda di
sanatoria del bene abusivo, a fronte dell’inerzia del proprietario, nonchè dei
congiunti o dei rappresentati legali o volontari, dei creditori nei confronti
del proprietario dell’immobile abusivo, ecc.

Il condono edilizio potrà altresì
essere richiesto dall’autore dell’illecito non più proprietario dell’immobile
per l’interesse agli effetti estintivi dell’illecito di natura sia penale che
amministrativa.

Infine si evidenzia la
particolare legittimazione alla presentazione di autonoma
domanda di sanatoria, ai sensi dell’art. 38, comma 5 della legge n. 47/1985, da
parte dei soggetti diversi dal proprietario che siano interessati a beneficiare
degli effetti estintivi penali corrispondendo un’oblazione nella misura del 30%
rispetto a quella dovuta dal proprietario. Trattasi dei soggetti indicati
dall’art. 29 del testo unico dell’edilizia, ossia il titolare del permesso di
costruire, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori, ove
diversi dal proprietario, fermo restando che gli effetti di estinzione
del reato, nei confronti dei predetti soggetti, opera anche nel caso di mancata
presen-tazione della domanda di sanatoria ai fini del rilascio del titolo
abilitativo in sanatoria, nonchè in caso di diniego del rilascio del medesimo.

Il comma 31 chiarisce che il
titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazioni ai diritti
dei terzi, in quanto il provvedimento di sanatoria è finalizzato unicamente a
regolamentare il rapporto tra il privato e la pubblica amministrazione ed è
quindi inidoneo a comprimere i diritti soggettivi dei terzi.

4. Ambito oggettivo di applicazione.

Anche per quanto concerne
l’ambito oggettivo di applicazione, la Corte
costituzionale ha fatto salva, in ogni caso, la possibilità per le leggi
regionali di determinare limiti volumetrici da ammettere a sanatoria in misura
inferiore a quelli previsti dal legislatore statale. In mancanza di disciplina
regionale trova applicazione quanto stabilito dalle
norme nazionali.

Ai sensi del comma 25 dell’art.
32 della legge n. 326 del 2003, i capi IV e V della legge n. 47/1985, e
successive modificazioni ed integrazioni, come successivamente
modificate dall’art. 39 della legge n. 724/1994, e successive modifiche ed
integrazioni, nonchè dall’art. 32 della legge n. 326/2003, si applicano alle
opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003.

Il legislatore fa riferimento a
due fattispecie:

– ampliamenti:

sono
condonabili, indipendentemente dalla destinazione d’uso (residenziale o non
residenziale), le opere abusive ove non superino, alternativamente, i 750 mc.
ovvero il 30 per cento della volumetria della costruzione originaria;

– nuove costruzioni.

Per le nuove costruzioni
residenziali, il comma 25 prevede che le suddette disposizioni si applichino
alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 non superiori a 750 mc. per singola richiesta di titolo abilitativo in
sanatoria, a condizione, tuttavia, che la nuova costruzione non superi
complessivamente i 3000 mc.

In caso di superamento di
quest’ultimo limite, pertanto, è preclusa ogni forma di sanatoria, salva la
doverosa riconduzione al limite dei 3000 mc. con
demolizione delle opere scorporabili eccedenti. In questo caso, alla domanda di
sanatoria deve essere allegato un atto d’obbligo da parte dell’interessato a
demolire le parti eccedenti i 3.000 mc. Il rilascio
del titolo abilitativo in sanatoria è condizionato dall’effettiva esecuzione
delle demolizioni, che deve avvenire con le modalità
indicate dalle norme relative al completamento delle opere abusive (art. 35,
comma 14, della legge n. 47/1985).

Qualora, invece, non risulti oggettivamente possibile la demolizione delle opere
eccedenti il suddetto limite, la sanatoria sarà preclusa. Per le nuove
costruzioni con destinazione d’uso non residenziali, invece, come previsto dai
precedenti condoni, la sanatoria è ammessa anche oltre i limiti volumetrici
previsti per i manufatti residenziali.

Si precisa che per costruzioni
non residenziali si intendono tutti gli immobili
finalizzati alla produzione di beni e/o servizi, o con destinazioni d’uso
terziarie e direzionali, come identificate dagli strumenti di pianificazione
comunale.

Relativamente
al concetto di ultimazione, si rinvia a quanto previsto dal comma 2
dell’art. 31 della legge n. 47/1985, nonchè dalle circolari del Ministero dei
lavori pubblici n. 3357/25 del 30 luglio 1985 e n. 2241/UL del 17 giugno 1995.

In base alla norma sopracitata, debbono intendersi ultimati gli edifici nei
quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.

Al riguardo, la giurisprudenza ha
precisato che la disposizione contenuta nell’art. 31, comma 2,
della citata legge n. 47/1985 deve essere intesa nel senso che l’esecuzione del
rustico implica la tamponatura dell’edificio stesso, con conseguente non
sanabilità di quelle opere ove manchino in tutto o in parte i muri di
tamponamento che determinano l’isolamento dell’immobile dalle intemperie e
configurano l’opera nella sua fondamentale volumetria (cfr. Cass. pen., Sez. III, 12 aprile 1999, n. 6548; Cons. Stato, Sez. V,
20 ottobre 2000, n. 5638).

Le opere interne agli edifici già
esistenti e quelle non destinate alla residenza, si
devono intendere ammissibili al condono quando siano state completate
funzionalmente e cioè siano tali da identificare la possibilità di uso in
relazione alla funzione cui sono destinate.

Per le nuove costruzioni,
l’intervento deve reputarsi ultimato nel momento in cui è definita la volumetria
relativa, non essendo comunque ammissibili aggiunte
successive all’immobile oggetto di sanatoria, nell’ambito delle opere di
completamento.

5. Tipologie di
abuso sanabili.

La Corte costituzionale ha fatto
salva la facoltà del legislatore regionale di determinare la possibilità, le
condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all’allegato 1 della legge n.
326/2003. In mancanza di disciplina regionale si applicano le disposizioni
nazionali.

Il comma 26 dell’art. 32 della
legge n. 326/2003, facendo rinvio all’allegato 1 della medesima legge,
stabilisce quali siano le tipologie di abuso ammesse a
sanatoria in base al nuovo condono edilizio. Le stesse sono state aggiornate e
modificate, rispetto alla definizione originaria contenuta nella
legge n. 47/1985 e riconfermata dalla legge n. 724/1994. Si è tenuto
conto sia dell’entrata in vigore delle norme relative alla
disciplina dell’attività edilizia, contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia dell’esigenza di semplificare
l’individuazione dell’abuso edilizio, in relazione alla categoria di intervento
eseguito. Permane, comunque, la classificazione delle
tipologie di abusi in relazione alla gravità dell’illecito commesso.

Tipologia 1: si tratta dei
cosiddetti abusi sostanziali, vale a dire di opere
realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non
conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici.

Tipologia 2: si tratta dei
cosiddetti abusi formali, vale a dire opere realizzate in assenza o in
difformità del titolo abilitativo edilizio, ma
conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici alla data di entrata in vigore delle nuove norme sul condono
edilizio.

Tipologia 3:
opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’art. 3, comma 1, lettera
d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativi edilizio.

Relativamente
alla fattispecie della ristrutturazione edilizia, appare opportuno
rinviare a quanto contenuto nella circolare interpretativa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti n. 4174 del 7 agosto 2003 (in Gazzetta Ufficiale
n. 274 del 25 novembre 2003), relativa alla inclusione dell’intervento di
demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia. Ai
sensi dell’art. 3, lettera d) del testo unico sull’edilizia, sono qualificabili
come interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere
che possono portare alla creazione di organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Gli interventi comprendono il ripristino, la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed
impianti.

La definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380/2001 riproduce sostanzialmente quanto previsto dalla
lettera d) dell’art. 31 della legge n. 457/1978.

Tuttavia, il legislatore, al fine
di chiarire l’esatto inquadramento di una fattispecie che in passato ha dato adito a discordanti orientamenti giurisprudenziali, ha
aggiunto che nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono
ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la
stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Tale formulazione discende dalle
modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 301 del 2002, adottato in
attuazione della legge n. 443/2001, in quanto la ristrutturazione edilizia come
configurata nella originaria versione del testo unico
imponeva anche la perfetta identità, tra nuova e vecchia costruzione, non solo
di volume e sagoma, ma anche di area di sedime e caratteristiche dei materiali.

La qualificazione come
ristrutturazione edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione, nei
limiti sopra indicati, consente agli interessati di conformarsi agli strumenti
urbanistici, di regola meno restrittivi, del tempo in cui fu rilasciata
l’originaria concessione per l’edificio demolito. Infatti,
in tal caso, l’impatto urbanistico del manufatto è stato già valutato
dall’amministrazione al momento del rilascio del titolo abilitativo originario.

Qualora, invece, l’edificio
ricostruito si differenzi anche per uno solo dei due elementi suddetti rispetto
a quello originario, la fattispecie deve essere considerata come nuova
costruzione, e ad essa saranno applicabili le norme
dello strumento urbanistico attuale.

Per quanto concerne il titolo
abilitativo necessario per procedere ad un intervento di ristrutturazione
edilizia, l’art. 10, comma 1, lettera c), del testo unico sull’edilizia, come
da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 301/2002, considera
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio,
con conseguente assoggettamento a permesso di costruire, gli interventi di
ristrutturazione edilizia che portino alla creazione di un organismo in tutto o
in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari,
modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero
che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino
mutamenti di destinazione d’uso.

Il legislatore, pertanto, sotto
questo profilo, ha individuato quegli interventi di ristrutturazione edilizia
che, a causa dell’incidenza sul peso urbanistico dell’area, richiedono il
previo rilascio del permesso di costruire, mentre le ristrutturazioni edilizie
di portata minore, non comportando una sostanziale alterazione dello stato dei
luoghi, possono essere realizzate in base ad una denuncia di inizio
di attività.

L’art. 10, comma 1, lettera c),
del testo unico sull’edilizia fa espresso riferimento alle modifiche dei
volumi, con ciò dovendosi ritenere, conformemente alla prevalente
giurisprudenza, le sole diminuzioni o le traslazioni di volumi preesistenti,
configurandosi, invece, una fattispecie riconducibile a nuova costruzione l’intervento edilizio che determini un aumento
di volumetria.

Tale distinzione assume
importanza anche alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 443/2001 e
dal successivo decreto legislativo n. 301 del 2002, con i quali è stata
prevista la possibilità di ricorrere alla denuncia di inizio
di attività, in alternativa al permesso di costruire, anche per gli interventi
di ristrutturazione di cui al citato art. 10, comma 1, lettera c) del testo
unico sull’edilizia (art. 22, comma 3, lettera a) del testo unico
sull’edilizia).

Trattasi di una
alternativa meramente procedurale che non incide sotto alcun aspetto
sulla disciplina sostanziale dell’intervento edilizio di cui trattasi. Ciò si
desume dall’art. 31, comma 9-bis, del testo unico sull’edilizia, in base al
quale le disposizioni dello stesso art. 31 (riguardante gli interventi eseguiti
in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)
si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’art.
22, comma 3, del testo unico, tra i quali rientrano anche gli interventi
di ristrutturazione di cui all’art. 10, comma 1, lettera c) del testo unico
sull’edilizia.

Può definirsi, quindi, «leggera»
la ristrutturazione che non comporta una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Essa è assoggettata a D.I.A. e la
sua portata può desumersi «a contrario» dalla individuazione
degli interventi di cui all’art. 10, comma 1, lettera c) del testo unico
sull’edilizia. La fattispecie, ai fini del condono, può assimilarsi alla figura
del restauro e risanamento conservativo di cui alla tipologia n. 5 della
tabella C allegata alla legge. n. 326/2003.

La ristrutturazione cosiddetta
«pesante», invece, la quale comporta una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio ed è soggetta in alternativa a
permesso di costruire o a D.I.A., è specificatamente individuabile nella
descrizione degli interventi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c) del
testo unico dell’edilizia. In tal caso, ai fini del condono, occorre
richiamarsi alla tipologia n. 3 della suddetta tabella C.

Ne consegue che rientrano nella tipologia 3 gli interventi di demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma dell’edificio preesistente,
salvo diversa indicazione fornita da leggi regionali, nonchè le opere di
ristrutturazione edilizia aventi le caratteristiche di cui all’art. 10, comma
1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, mentre
gli stessi possono essere assimilati alla tipologia 5 se l’intervento edilizio
non possa essere ricondotto alla categoria della manutenzione straordinaria e
presenti le seguenti caratteristiche:

– non comporti aumento delle
unità immobiliari;

– non modifichi la sagoma, il
volume, i prospetti o le superfici esistenti;

– non modifichi la destinazione
d’uso in immobili compresi nelle zone A di cui al
decreto ministeriale n. 1444/1968.

Tipologia 4: Opere di restauro e
risanamento conservativo come definite dall’art. 3, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in
assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
n. 1444.

Tipologia 5:
opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’art. 3, comma 1,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.

Tipologia 6:
opere di manutenzione straordinaria, come definite dall’art. 3, comma 1,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o
modalità non valutabili in termini di superficie o di volume.

Nel concetto di titolo
abilitativo edilizio deve ricomprendersi, ovviamente, anche la denuncia di inizio di attività, in quanto atto formatosi
implicitamente a seguito di comunicazione da parte dell’interessato.

Per quanto
concerne i mutamenti di destinazione d’uso, la fattispecie, se realizzata senza
opere, salvo diversa disciplina regionale, deve ricondursi ad interventi non
assoggettati al previo rilascio del titolo abilitativi. In tal senso si
è espresso il Consiglio di Stato (cfr. sez. V, 10
marzo 1999, n. 231 e sez. V, 14 maggio 2003, n. 2586) e la Corte costituzionale
(sentenza n. 73 dell’11 febbraio 1991).

Ne deriva che, conformemente a
quanto affermato nella più volte richiamata circolare
n. 2241/UL del 17 giugno 1995, sulla problematica in questione (per quanto non
in contrasto con le disposizioni sopravvenute) ed anche alla luce della legge
n. 326/2003, non si reputa necessaria la sanatoria per il mutamento di
destinazione d’uso meramente funzionale.

La giurisprudenza ha avuto modo
di sottolineare, al riguardo, che la diversa
utilizzazione di un edificio, attuata senza opere, costituisce esercizio di
«jus utendi» che, diversamente dallo «jus aedificandi», non rientra, salvo
diversa legislazione regionale, nella disciplina urbanistico-edilizia generale.

Nel caso in cui avvenga un mutamento di destinazione d’uso senza opere, in
contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, si deve ritenere
ammissibile la presentazione di una domanda di sanatoria. Ciò
in quanto la definitiva introduzione della destinazione d’uso, utilizza la
tipologia 3, trattandosi di una variazione che comporta un aumento degli
standard urbanistici. Qualora, viceversa, il mutamento di destinazione
d’uso sia conforme alle prescrizioni urbanistiche e agli strumenti di piano e sia disciplinata con legge regionale che preveda la
presentazione di una denuncia di inizio attività, la tipologia di abuso da
utilizzare è la n. 6.

Il mutamento di destinazione
d’uso realizzato con opere non diverge da quanto previsto dalla legge n.
47/1985. Si rinvia pertanto alla disciplina dei precedenti condoni, avendo
anche riguardo alle normative regionali. Tuttavia, per individuare
correttamente la tipologia di abuso relativa al
mutamento di destinazione d’uso realizzata attraverso opere edilizie, occorre
effettuare la concreta verifica della natura delle opere stesse. Pertanto,
l’abuso può rientrare, a seconda dei casi, nella
tipologia 3, ovvero 4 o 5.

6. Immobili sottoposti a vincolo.

La possibilità di sanatoria per
le opere realizzate in aree sottoposte a vincolo è regolata dagli articoli 32 e
33 della legge n. 47 del 1985, nonché dal comma 27
dell’art. 32 della legge n. 326 del 2003.

L’art. 32 della legge n. 47 del
1985, come sostituito dall’art. 32, comma 43, della
legge n. 326/2003, pone un principio di carattere generale in base al quale il
rilascio della concessione in sanatoria per le opere realizzate su immobili
sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni
preposte alla tutela del vincolo stesso.

In particolare, il riformulato
art. 32 della legge n. 47/1985 prevede per tutte le tipologie di vincolo che,
decorso inutilmente il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di parere, si formi il
silenzio-rifiuto (a differenza della precedente disciplina che prevedeva in
alcuni casi il formarsi del «silenzio-assenso»).

Al fine di accelerare la
procedura di valutazione delle istanze volte al
rilascio del parere suddetto e consentire la contestuale valutazione degli
interessi coinvolti nella fattispecie, è prevista la convocazione di una
conferenza di servizi da parte dell’ufficio comunale competente, secondo quanto
previsto dal comma 6 dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 380/2001.

Il motivato dissenso in sede di
conferenza di servizi espresso da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale (compresa la
soprintendenza), alla tutela del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute, preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria.

L’art. 33 della legge n. 47 del
1985, al quale fa rinvio l’art. 32, comma 27, della legge n. 326/2003, dispone
che sono insuscettibili di sanatoria le opere realizzate abusivamente, quando
siano in contrasto con i seguenti vincoli, sempre che questi comportino
inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione
delle opere suddette:

a) vincoli imposti da leggi
statali e regionali nonchè dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici,
archeologici, paesistici, ambientali ed idrogeologici;

b) vincoli imposti da leggi
statali o regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;

c) vincoli imposti a tutela degli
interessi della difesa militare e della sicurezza interna;

d) ogni altro vincolo che
comporti l’inedificabilità delle aree.

Il comma 2 del citato art. 33
prevede, inoltre, che siano escluse dalla sanatoria le opere realizzate su
edifici ed immobili assoggettati a tutela dalla legge n. 1089/1939 (ora decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e che non siano
compatibili con la legge medesima.

Ulteriori
ipotesi di insanabilità delle opere abusive realizzate in zone vincolate sono
previste dal comma 27 dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e, in particolare,
dai punti d) ed e).

In particolare, per quanto
concerne la fattispecie di cui al punto d), perchè l’intervento posto in essere debba considerarsi non sanabile occorre la
compresenza dei seguenti presupposti:

1) sussistenza di vincoli imposti
sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli
interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e
paesistici, nonchè dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e
provinciali;

2) anteriorità della
imposizione del vincolo rispetto al compimento dell’abuso;

3) presenza di opere
realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non
conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici.

Tale quadro di riferimento
sembrerebbe consentire esclusivamente la sanatoria degli abusi meramente
formali, cioè degli interventi di cui al suddetto
punto d) del comma 27 ma realizzati in conformità alle norme urbanistiche ed
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore
del decreto legge n. 269/2003 (1° ottobre 2003).

Tuttavia, la disposizione
contenuta nel punto d) del citato comma 27 appare mitigata in
presenza dei presupposti previsti dal comma 1, ultima parte, del novellato
art. 32 della legge n. 47 del 1985, e cioè con riferimento a violazioni
relative ad altezza, distacchi, cubatura, o superficie coperta che non eccedano
il 2 per cento delle misure prescritte.

Del pari deve ritenersi ammessa
la sanatoria delle opere interne pur in contrasto con gli strumenti urbanistici
in zone sottoposte a vincolo paesaggistico per le quali
già non sussiste l’obbligo del previo nullaosta ambientale (cfr. art. 152 del decreto legislativo n. 490/1999 e, dal 1°
maggio 2004, art. 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 – Codice
dei beni culturali e del paesaggio).

Quanto al punto e) del comma 27,
non sembra che possano sorgere dubbi interpretativi. La norma esclude la
sanatoria per tutte le opere realizzate su immobili dichiarati monumento
nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 490/1999.

Al di fuori dei casi suddetti, la
sanatoria è ammissibile secondo il procedimento delineato dal riformulato art.
32 della legge n. 47 del 1985.

7. Esclusioni della sanatoria.

Oltre ai casi di cui ai punti d)
ed e) del comma 27 dell’art. 32, sono espressamente escluse dal condono le
opere:

non
suscettibili di adeguamento antisismico ai sensi dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, che detta nuovi criteri di
classificazione sismica del territorio nazionale, sulla base di quattro
tipologie di zone;

realizzate
su aree pubbliche qualora non ne venga ordinata la messa in disponibilità a
titolo oneroso;

realizzate
su aree boscate o su pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco
nell’ultimo decennio;

realizzazione
nei porti e nelle aree del demanio marittimo, lacuale e fluviale nonché in
terreni gravati da diritto di uso civico.

È altresì prevista un’ipotesi di esclusione soggettiva per le opere eseguite dal
proprietario, o avente causa, condannato con sentenza definitiva per i delitti
di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi
per suo conto.

8. Disposizioni per contrastare
l’abusivismo edilizio.

Oltre alle disposizioni relative al rilascio del titolo abilitativi in sanatoria,
l’art. 32 contiene una serie di norme dirette a contrastare il fenomeno
dell’abusivismo edilizio. Si citano le misure più importanti.

a) Demolizione opere abusive.

Il comma 49-ter dell’art. 32
della legge n. 326/2003 aveva sostituito interamente l’art. 41 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, configurando un nuovo ruolo del prefetto nell’ambito del
procedimento di repressione dell’abusivismo edilizio. Il comma succitato,
tuttavia, è stato dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 196 del 2004.
Pertanto, rivive il testo dell’art. 41 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 nel contenuto vigente prima della
sostituzione operata dal comma 49-ter dell’art. 32 della legge n. 326/2003.

Al fine di sostenere l’attività
di repressione dell’abusivismo edilizio, presso la Cassa depositi e prestiti è
istituito un fondo di rotazione denominato «fondo per le demolizioni delle
opere abusive» dotato del l’importo massimo di 50 milioni di euro
per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all’art.
27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di
demolizione delle opere abusive anche disposti dall’autorità giudiziaria e per
le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse.

Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti del 23 luglio 2004 sono stabilite le
modalità e condizioni per la restituzione al fondo stesso delle suddette
anticipazioni.

b) Obblighi a carico delle
aziende erogatrici di servizi pubblici.

Oltre al divieto posto a carico
delle aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare, sotto pena di
nullità del contratto, le forniture ad immobili privi del titolo abilitativo
già previsto dall’art. 45 della legge n. 47/1985 e recepito nell’art. 48 del
testo unico dell’edilizia, il comma 49-quater dell’art. 32 pone a carico delle
aziende erogatrici dei servizi pubblici e dei funzionari che stipulano i
contratti di somministrazione, l’obbligo, puntualmente sanzionato, di
comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l’immobile le
richieste di allaccio ai pubblici servizi con la contestuale indicazione del
titolo abilitativo edilizio eventualmente anche in sanatoria.

Al riguardo si chiarisce che il
suddetto obbligo di comunicazione grava solo sul soggetto con il quale il
richiedente stipula il contratto di somministrazione, indipendentemente da chi effettua materialmente l’allaccio.

In considerazione delle diverse
dimensioni e delle esigenze di carattere operativo ed amministrativo che
caratterizzano l’attività dei vari enti locali, la frequenza e le modalità con
cui effettuare la trasmissione al sindaco del comune
in cui è ubicato l’immobile interessato dei dati indicati dall’art. 48 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, può essere concordata
direttamente dall’azienda erogatrice con l’ente locale. Deve essere comunque garantita al sindaco del comune interessato
l’esatta conoscenza di tutti gli elementi indicati dalla suddetta disposizione.

Con riferimento all’ambito di applicazione del termine «titoli abilitativi», contenuto
nell’art. 32, comma 49-quater della legge n. 326/2003, è da ritenere che lo
stesso si riferisca anche alle dichiarazioni di inizio di attività così come
disciplinate dal capo III del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001.

c) Incremento sanzioni pecuniarie
per reati edilizi.

Il comma 47 dell’art. 32 prevede
per le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, un incremento del cento per
cento. d) Scioglimento del consiglio comunale.

Allo scopo di rafforzare
l’obbligo dei comuni con più di mille abitanti di
dotarsi degli strumenti di pianifi-cazione, il comma 7 dell’art. 32,
modificando l’art. 141 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo
n. 267/2000) introduce una nuova causa di scioglimento dei consigli comunali
prevedendo anche il relativo procedimento. e)
Interventi repressivi contro le opere abusive.

L’art. 32, modificando una serie
di norme del testo unico sull’edilizia, oltre al sopradetto incremento delle
sanzioni pecuniarie, dispone l’incremento dei poteri
repressivi delle autorità competenti.

L’immediata demolizione delle
opere edilizie abusive può ora essere disposta quando
il dirigente comunale accerti non più soltanto l’inizio ma altresì l’esecuzione
di opere abusive in tutti i casi di difformità delle stesse dalla normativa
urbanistica o dalle prescrizioni degli strumenti di pianificazione.

Per le opere abusive realizzate
su immobili dichiarati monumento nazionale o soggetti a vincolo
storico-artistico o su beni di interesse archeologico
ovvero su immobili soggetti a vincolo paesistico con vincolo di inedificabilità
assoluto, il potere di procedere alla demolizione è attribuito al
soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità
preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di centottanta giorni
dall’accertamento dell’illecito, attraverso la nomina di un commissario ad acta
o avvalendosi delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa.

Con riguardo alla demolizione
delle opere abusive realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale
difformità o con variazioni essenziali, com’è noto l’art. 31, comma 9, del
testo unico sull’edilizia prevede che di tali opere il giudice penale, con
sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 44 dello stesso testo unico, ne ordina la demolizione se ancora non sia stata altrimenti
eseguita.

Si osserva, in merito, che la
Corte di cassazione, III sez. penale, con recente sentenza n. 26105/2004 ha
ritenuto legittimo un ordine di demolizione disposto
dal giudice penale, pur in pendenza di un giudizio amministrativo promosso
dall’interessato avverso il diniego di sanatoria emesso dal comune, e ciò in
quanto non è stata ritenuta ottenibile nel giro di brevissimo tempo la
decisione del giudice amministrativo.

Roma, 7 dicembre 2005

Il vice Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat