Famiglia
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, DECRETO 22 aprile 2008 Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea. (GU n. 146 del 24
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE,
DECRETO 22 aprile 2008 Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione
dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88
del Trattato istitutivo della Comunita’ europea. (GU
n. 146 del 24-6-2008)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
di
concerto con
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA’
SOCIALE
IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
IL MINISTRO PER LE POLITICHE
GIOVANILI E LE ATTIVITA’ SPORTIVE
Vista la decisione 2005/842/CE
della Commissione europea riguardante l’applicazione dell’art.
86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di
compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate
imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale;
Vista la legge 8 febbraio 2007,
n. 9, recante «Interventi per la riduzione del disagio abitativo per
particolari categorie sociali» ed in particolare l’art. 5 che dispone che vengano definite, con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture di concerto con i Ministri della solidarieta’ sociale, delle
politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le attivita’ sportive,
previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le caratteristiche e i requisiti degli
alloggi sociali esenti dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi
degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea;
Vista l’intesa, espressa dalla
Conferenza unificata nella seduta del 20 marzo 2008, sulla proposta di decreto
di cui al richiamato art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, predisposta dal
Ministro delle infrastrutture di concerto con i Ministri della solidarieta’
sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le
attivita’ sportive;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini dell’esenzione
dall’obbligo della notifica degli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88
del Trattato istitutivo della Comunita’ europea, il presente decreto provvede,
ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, alla definizione di
«alloggio sociale».
2. E’ definito «alloggio sociale»
l’unita’ immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che
svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione
sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari
svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel
libero mercato. L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del
sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi
abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.
3. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da
operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni
pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di
garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione
temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprieta’.
4. Il servizio di edilizia
residenziale sociale viene erogato da operatori
pubblici e privati prioritariamente tramite l’offerta di alloggi in locazione
alla quale va destinata la prevalenza delle risorse disponibili, nonche’ il
sostegno all’accesso alla proprieta’ della casa, perseguendo l’integrazione di
diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita
dei destinatari.
5. L’alloggio sociale, in
quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard
urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di
alloggi, sulla base e con le modalita’ stabilite dalle normative regionali.
Art. 2.
Caratteristiche
e requisiti
1. Le regioni, in concertazione
con le Anci regionali, definiscono i requisiti per l’accesso e la permanenza
nell’alloggio sociale.
2. Il canone di locazione
dell’alloggio sociale di cui all’art. 1, comma 2, e’ definito dalle regioni, in
concertazione con le Anci regionali, in relazione alle diverse capacita’
economiche degli aventi diritto, alla composizione del
nucleo familiare e alle caratteristiche dell’alloggio. L’ammontare dei canoni
di affitto percepiti dagli operatori deve comunque coprire i costi fiscali, di
gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio tenuto conto, altresi’,
della funzione sociale dell’alloggio come definito dal presente decreto.
3. Il canone di locazione
dell’alloggio sociale di cui all’art. 1, comma 3, non puo’ superare quello
derivante dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi
dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive
modificazioni ed integrazioni ovvero, qualora non aggiornati, il valore
determinato ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e puo’ essere articolato in relazione alla diversa capacita’ economica
degli aventi diritto, alla composizione del nucleo
familiare e alle caratteristiche dell’alloggio.
4. Agli operatori pubblici
individuati come soggetti erogatori del servizio di edilizia sociale in
locazione permanente sulla base delle vigenti normative ed agli operatori pubblici
e privati selezionati mediante procedimento di evidenza pubblica per la
realizzazione degli alloggi di cui all’art. 1, comma 3,
spetta una compensazione costituita dal canone di locazione e dalle eventuali
diverse misure stabilite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dagli
enti locali. Tale compensazione non puo’ eccedere quanto necessario per coprire
i costi derivanti dagli adempimenti degli obblighi del servizio nonche’ un
eventuale ragionevole utile.
5. Le regioni, in concertazione
con le Anci regionali, fissano i requisiti per beneficiare delle agevolazioni
per l’accesso alla proprieta’ e stabiliscono modalita’, criteri per la
determinazione del prezzo di vendita, stabilito nella convenzione con il
comune, per il trasferimento dei benefici agli acquirenti, anche successivi al
primo, tenuto conto dei diversi sussidi accordati per l’acquisto, la
costruzione o il recupero.
6. Salvo diversa disciplina
regionale, in relazione a particolari programmi d’intervento, gli enti locali
possono stabilire specifici canoni, criteri di accesso e permanenza, assumendo
a proprio totale carico i costi delle compensazioni spettanti agli operatori,
da coprire anche attraverso valorizzazioni premiali di tipo urbanistico.
7. L’alloggio sociale deve
essere adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle
caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge
5 agosto 1978, n. 457. Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si
considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente
non inferiore ai componenti del nucleo familiare – e comunque non superiore a
cinque – oltre ai vani accessori quali bagno e cucina. L’alloggio sociale deve
essere costruito secondo principi di sostenibilita’ ambientale e di risparmio
energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche
alternative.
8. Le disposizioni del presente
decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con gli statuti speciali e con le
relative norme di attuazione.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 aprile 2008
Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro
Il Ministro della solidarieta’
sociale Ferrero
Il Ministro delle politiche per
la famiglia Bindi
Il Ministro per le politiche
giovanili e le attivita’ sportive Melandri
Registrato alla Corte dei conti
il 22 maggio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri
delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 136