Civile

Wednesday 01 March 2006

MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DECRETO 6 febbraio 2006 Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE DECRETO 6 febbraio 2006 Criteri per l’incentivazione della
produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare.

MINISTERO

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

di
concerto con

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto del Ministro
delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza unificata,28
luglio 2005, recante "Criteri per l’incentivazione della produzione di
energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare"
(nel seguito: il decreto 28 luglio 2005), adottato in attuazione dell’art. 7
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Vista la
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 14settembre 2005,
n. 188/05, emanata in attuazione dell’art. 9 del decreto 28 luglio 2005;

Considerato l’elevato interesse
per la conversione fotovoltaica della fonte solare, evidenziato dal fatto che,
sulla base dell’esame preliminare delle domande inoltrate al soggetto attuatore
entro il 30 settembre 2005, la potenza cumulativa di tutti gli impianti per i
quali è stata presentata domanda di ottenimento delle
tariffe incentivanti di cui al decreto 28 luglio 2005, è risultata superiore a
100 MW, eccedendo quindi il limite di potenza cumulativa incentivata fissata
dal medesimo decreto 28 luglio 2005;

Ritenuto opportuno procedere ad
un incremento della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che
possono ottenere le tariffe incentivanti fissate dal decreto 28 luglio 2005 e a un aggiornamento dell’obiettivo nazionale di potenza
nominale cumulata da installare entro il 2015;

Ritenuto opportuno altresì
introdurre limiti massimi annui di potenza nominale degli impianti che possono
ottenere le tariffe incentivanti fissate dal decreto 28 luglio 2005, allo scopo
di assicurare la disponibilità di incentivi per un
periodo sufficiente a consentire la pianificazione degli interventi, anche di
natura industriale;

Ritenuto di dover modificare il
tasso di riduzione annua delle medesime tariffe per gli impianti per i quali la
domanda di accesso alle stesse tariffe è inoltrata
negli anni successivi al 2006, allo scopo di stimolare investimenti industriali
per la riduzione dei costi dell’energia elettrica prodotta mediante conversione
fotovoltaica della radiazione solare;

Ritenuto opportuno, sulla base
della preliminare esperienza maturata, procedere ad alcuni ulteriori
aggiornamenti e a talune precisazioni del decreto 28 luglio 2005;

Considerata
l’intesa della Conferenza unificata, di cui all’art. 8 deldecreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 26 gennaio 2006.

Decreta:

Articolo 1.

Incremento dell’obiettivo
nazionale di potenza nominale cumulata da

installare

1. L’obiettivo nazionale di
potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare entro il 2015, di cui
all’art. 11, comma 1, del decreto 28 luglio2005, è incrementato a 1000 MW.

Articolo 2.

Incremento del limite massimo di
potenza nominale cumulativa di tutti

gli
impianti che possono ottenere l’incentivazione

1. Il limite di potenza nominale
cumulativa di cui all’art. 12, comma 1,del decreto 28
luglio 2005 è incrementato a 500 MW.

2. Il limite di potenza nominale
cumulativa di cui all’art. 12, comma 2,del decreto 28
luglio 2005 è incrementato a 360 MW. In ogni caso, le tariffe di cui all’art. 5
e all’art. 6, comma 2, sono riconosciute nel limite
massimo di una potenza nominale di 60 MW per ciascuno degli anni dal 2006 al
2012 inclusi.

3. Il limite di potenza nominale
cumulativa di cui all’art. 12, comma 3,del decreto 28
luglio 2005 è incrementato a 140 MW. In ogni caso, le tariffe di cui all’art. 6, comma 3, sono riconosciute nel limite massimo di
una potenza nominale di 25 MW per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi.

Articolo 3.

Modifiche e integrazioni al
decreto 28 luglio 2005

1. Nell’art. 7, comma 1, le
parole "Entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre
di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "Nel periodo
intercorrente tra il 1° e il 31 marzo, l’1 e il 30
giugno, l’1 e il 30 settembre, l’1 e il 31 dicembre di ciascun anno".

2. Nell’articolo 7, comma 1, la
frase "Nel caso di impianti di cui all’art. 6,
comma 3, alla domanda è allegata anche la cauzione definitiva di cui al comma
9" è sostituita dalla seguente: "Nel caso di impianti di cui all’art.
6, comma 3, alla domanda è allegata dichiarazione del soggetto responsabile,
recante impegno a costituire e far pervenire al soggetto attuatore la cauzione
definitiva di cui al comma 9, entro il termine di trenta giorni dalla data
della comunicazione di cui al comma 7, qualora detta comunicazione comporti il diritto
alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto. L’assenza della predetta
dichiarazione comporta l’inammissibilità della domanda".

3. Nell’art. 7,
comma 9, le parole "1.500 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "1.000 euro".

4. Nell’art. 7, comma 4, dopo le
parole "fino al" sono aggiunte le seguenti: "limite
massimo di potenza nominale annua e fermo restando il".

5. Nell’art. 7, comma 5, dopo le
parole "tariffa incentivante richiesta, nel"
sono aggiunte le seguenti: "limite massimo di potenza nominale annua e
fermo restando il".

6. Nell’art. 7,
comma 6, dopo le parole "potenza nominale" sono aggiunte le
seguenti "annua o".

7. Il comma 10 dell’art. 7 è
sostituito dal seguente:

"La mancata costituzione o il
mancato ricevimento, da parte del soggetto attuatore,
della cauzione nei termini di cui al comma 9 ed entro la scadenza indicata al
comma 1 comportano la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti".

8. Al termine dell’art.
4, comma 3, è aggiunta la seguente frase:

"In particolare, i moduli
fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per
le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla
norma ISO/IEC 17025".

9. Nell’art. 7, comma 5, le parole
"della data di inoltro" sono sostituite
dalle seguenti "dell’ordine temporale di ricevimento, da parte del
soggetto attuatore,".

10. Nel comma 4
dell’art. 12 le parole "Entro i medesimi termini di cui all’art. 7, comma
7" sono sostituite dalle seguenti: "Entro i medesimi termini di cui
all’art. 7, commi 4 e 5".

11. Nel comma 4 dell’art. 12 le
parole ", a solo scopo informativo," sono cancellate.

12. Al termine del comma 4
dell’art. 12 è aggiunta la seguente frase: "Le domande di cui all’art. 7,
comma 1, possono essere presentate solo per le tipologie di impianti
per i quali il valore reso noto dal soggetto attuatore risulta positivo."

13. Nell’allegato
I dopo il capoverso "CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio
cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e
omologazione del tipo;" è aggiunto il seguente
capoverso:

"CEI EN 61646 (82-12):
"Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri – Qualifica del
progetto e

approvazione
di tipo". L’impiego di tali moduli è tuttavia consentito solo se la
domanda di accesso alle tariffe incentivanti è
presentata da persone giuridiche.

14. Nell’art. 5, comma 2, lettera
b), le parole "è decurtato del 2%" sono sostituite dalle seguenti:
"è decurtato del 5%".

15. Nell’art. 6, comma 2, lettera
b), le parole "è decurtato del 2%" sono sostituite dalle seguenti:
"è decurtato del 5%".

16. Nell’art. 6, comma 3, lettera
b), le parole "è decurtato del 2%" sono sostituite dalle seguenti:
"è decurtato del 5%".

17. Dopo il comma 6 dell’art. 6 è
aggiunto il seguente comma: "7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e
5 si applicano anche agli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW che non accedono alla disciplina di cui all’art. 6 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

18. All’art. 4, comma 1, le
parole "Possono accedere" sono sostituite
dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 7, possono
accedere".

Articolo 4.

Precisazioni e ulteriori
modifiche e integrazioni al decreto

28 luglio 2005

1. L’art. 6, comma 6, è
sostituito dal seguente: "L’aggiornamento delle tariffe incentivanti di
cui all’art. 5, comma 2, lettera b), all’art. 6, comma 2, lettera b), e
all’art. 6, comma 3, lettera b), viene effettuato per
ciascuno degli anni successivi al 2006 sulla base del tasso di variazione
annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevati dall’Istat".

2. Nell’art. 5, comma 2, dopo le
parole "ha diritto," sono inserite le
seguenti: "nel limite dell’energia elettrica resa disponibile alle utenze
elettriche del soggetto responsabile in applicazione della disciplina
richiamata al comma 1, e".

3. Nell’art. 10, comma 3, le
parole "per la cui realizzazione siano stati concessi" sono
sostituite dalle seguenti: "per la cui
realizzazione siano stati o siano concessi".

4. La lettera i)
del comma 1 dell’art. 2 è sostituita dalla seguente:

i) potenziamento è l’intervento
tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni,
consistente in un incremento della potenza nominale dell’impianto, mediante
aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non
inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione
aggiuntiva dell’impianto medesimo, come definita alla lettera j;"

5. La lettera k) del comma 1
dell’art. 2 è sostituita dalla seguente:

"k) produzione annua media
di un impianto è la media aritmetica, espressa in kWh,
dei valori dell’energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera
c), negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata
dell’impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;".

6. Al termine della lettera j)
del comma 1 dell’art. 2 è aggiunta la seguente frase: "per
i soli interventi di potenziamento su impianti di potenza inferiore a 20 kW
operanti in regime di scambio secondo le disposizioni della deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00, non
muniti del gruppo di misura dell’energia prodotta, la produzione aggiuntiva è
pari all’energia elettrica prodotta dall’impianto a seguito dell’intervento di
potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l’incremento di potenza
nominale dell’impianto, ottenuto a seguito dell’intervento di potenziamento, e
la potenza nominale complessiva dell’impianto a seguito dell’intervento di
potenziamento;".

7. Nell’art. 4, comma, dopo le
parole "devono essere realizzati" sono aggiunte le seguenti: "con componenti di nuova costruzione o comunque non già
impiegati in altri impianti e".

Articolo 5.

Precisazioni e
errata corrige

1. Ai sensi dell’art. 4, comma 3,
del decreto 28 luglio 2005, gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti che non rispettano o non ricadono tra le
tipologie contemplate nelle norme tecniche richiamate nell’allegato 1 del
medesimo decreto 28 luglio 2005 non possono accedere alle incentivazioni
previste dallo stesso decreto.

2. Nell’allegato 1, le parole
"comma 1" sono sostituite con le seguenti: "comma
3,".

Articolo 6.

Attività di informazione

1. Date le caratteristiche
singolari della tecnologia fotovoltaica e dei potenziali soggetti interessati
all’accesso alle tariffe incentivanti di cui al decreto 28 luglio 2005, il
soggetto attuatore di cui all’art. 9 del medesimodecreto promuove azioni e
campagne informative finalizzate a favorire la
corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione
del solare fotovoltaico e le relative modalità di accesso alle tariffe
incentivanti fissate dallo stesso decreto 28 luglio 2005.

Articolo 7.

Promozione di
particolari applicazioni

1. Le tariffe incentivanti
riconosciute ai sensi dell’art. 7, comma 7, del decreto 28 luglio 2005 sono
incrementate del 10% qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici
di nuova costruzione, ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione,
come definita all’art. 3, comma 2, del decretolegislativo 19 agosto 2005, n.
192, ivi incluse le categorie di edifici di cui
all’art. 3, comma 3, dello stesso decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 192.
Per tale tipo di applicazione le richiamate tariffe
restano costanti fino all’anno 2012 incluso, e pertanto non si applicano gli
aggiornamenti richiamati all’art. 6, comma 6. Il soggetto responsabile che
intende richiedere l’applicazione di tale beneficio aggiuntivo
è tenuto ad allegare alla domanda di cui all’art. 7, comma 1, o a integrare la
medesima domanda, dichiarazione con la quale attesta il rispetto dei criteri di
cui all’allegato D del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

2. Non sussiste l’obbligo di
costituzione della cauzione definitiva di cui all’art. 7, comma 9, del decreto
28 luglio 2005 qualora il soggetto responsabile sia una Amministrazione
dello Stato, una regione o provincia autonoma o un ente locale.

3. Sulla base del rapporto di cui
all’art. 13 del decreto 28 luglio 2005, il Ministero delle attività produttive
e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, anche su
sollecitazione delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, effettuano una valutazione dell’adeguatezza dei limiti di
potenza nominale cumulativa di cui all’articolo 12, delle tariffe incentivanti
di cui agli articolo 5 e 6, in particolare per gli impianti di potenza nominale
non superiore a 20 kW, e delle misure per favorire l’integrazione del
fotovoltaico negli edifici. A tali fini il soggetto attuatore integra il richiamato rapporto con gli elementi utili per le
predette finalità.

4. A richiesta del soggetto
responsabile di impianti di potenza non superiore a 20
kW non ancora in esercizio, è concesso il passaggio dalla disciplina di cui
all’articolo 5 del decreto 28 luglio 2005 alla disciplina precisata con
l’articolo 3, comma 17, del presente decreto.

Articolo 8.

Applicazione

1. Le modifiche e integrazioni di
cui all’art. 4, all’art. 5 e all’art. 7, commi 1 e 4, si applicano alle domande
inoltrate successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto 28 luglio 2005.

2. Le modifiche e integrazioni di
cui all’art. 2, all’art. 3 e all’art. 7, commi 2 e 3, si applicano alle domande
inoltrate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Alle domande inoltrate antecedentemente a tale
data non si applicano i limiti massimi di potenza annua di cui all’art. 2,
commi 2 e 3.

3. Hanno priorità di accesso le domande inoltrate in data antecedente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non ammesse alle tariffe
incentivanti in ragione dell’uso di moduli fotovoltaici rispondenti alla norma
CEI EN 61646 (82-12), di cui all’art. 3, comma 13, sempre che le domande siano
state presentate secondo quanto disposto allo stesso art. 3, comma 13. Le
domande inoltrate nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore del decreto 28 luglio 2005 e la data di entrata in vigore del
presente decreto, non ammesse a beneficiare delle tariffe incentivanti in
ragione dell’esaurimento dei limiti di potenza nominale cumulativa di cui
all’art. 12, commi 2 e 3, del medesimo decreto 28 luglio 2005, hanno priorità
di accesso alle medesime tariffe a seguito di quanto disposto all’art. 2.

4. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2006

Il
Ministrodelle attività produttive

Scajola

Il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio

Matteoli