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Saturday 19 April 2008

MINISTERO DELLA SALUTE – DECRETO 31 marzo 2008 Consegna da parte del farmacista, in caso di urgenza, di medicinali con obbligo di prescrizione medica in assenza di presentazione della ricetta. (G.U. n.86 11 aprile 2008 )

MINISTERO DELLA SALUTE – DECRETO
31 marzo 2008 Consegna da parte del farmacista, in caso di urgenza, di
medicinali con obbligo di prescrizione medica in assenza di presentazione della
ricetta. (G.U. n.86 11 aprile 2008 )

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l’art. 88, comma 2-bis del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal decreto
legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, il quale prevede che il Ministro della
salute, con

proprio
decreto da adottarsi entro il 29 febbraio 2008, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le Federazioni degli ordini professionali dei farmacisti e dei
medici, nonchè le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private,
individua le condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema
necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in
assenza di prescrizione medica, un medicinale disciplinato dal comma 2 dello
stesso art. 88 o dall’art. 89;

Sentite la Federazione nazionale
ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCeO) e la Federazione ordini
farmacisti italiani (FOFI);

Sentite la Federazione nazionale
dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA), la Federazione delle
aziende e servizi socio-farmaceutici (A.S.SO.FARM);

Considerato che la richiamata
norma legislativa limita ai soli casi di estrema necessità e urgenza la
possibilità di consegna al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di
prescrizione medica, di un medicinale sottoposto a regime di vendita dietro
presentazione di ricetta medica;

Considerato che molti medicinali
classificati come farmaci di automedicazione (OTC) o farmaci vendibili senza
prescrizione medica (SOP) già consentono di far fronte, ad esempio in campo
analgesico, ad alcune delle situazioni di urgenza;

Rilevato che non appare in ogni
caso opportuno prevedere, in applicazione della citata norma, ipotesi e
condizioni che possano scoraggiare un appropriato ricorso a prestazioni mediche
anche

attraverso
i servizi di continuità assistenziale e di pronto soccorso;

Ritenuto comunque di prevedere un
periodo sperimentale di attuazione della disciplina in questione per consentire
eventuali integrazioni o correzioni alla luce dei primi mesi di esperienza;

Acquisita l’intesa della
Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto individua,
ai sensi dell’art. 88, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, e successive modificazioni, le condizioni che consentono al farmacista, in
caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia
richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale disciplinato dal
comma 2 dell’art. 88 o dall’art. 89 del medesimo

decreto
legislativo.

Art. 2.

1. Qualora il medicinale venga richiesto per la necessità di assicurare la prosecuzione
del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione,
broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica, il farmacista
può consegnare il medicinale, a condizione che siano disponibili elementi che
confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco, quali:

a) presenza in farmacia di
ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il
farmaco richiesto;

b) esibizione da parte del
cliente di un documento rilasciato dall’autorità sanitaria attestante la
patologia per la quale è indicato il farmaco;

c) esibizione da parte del
cliente di un documento originale firmato dal medico curante attestante la
patologia cronica da cui il paziente è affetto, con indicazione del farmaco
utilizzato per il relativo trattamento;

d) esibizione
di una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni; in tal caso il
farmacista è tenuto ad apportare un’annotazione sulla ricetta che impedisca la
sua riutilizzazione nell’ambito della disciplina del presente decreto;

e) conoscenza diretta da parte
del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso.

Art. 3.

1. Al di fuori dei casi previsti
dall’art. 2, qualora la richiesta riguardi un paziente che necessiti di non
interrompere un trattamento, quale ad esempio l’ulteriore assunzione di un
antibiotico, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto a condizione
che siano disponibili elementi che confermino che il
paziente è in trattamento con il farmaco, quali:

a) presenza in farmacia di una
prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente
sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto;

b) esibizione, da parte del
cliente, di una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino
danneggiato.

Art. 4.

1. In aggiunta alle ipotesi
disciplinate negli articoli 2 e 3, il farmacista può consegnare il medicinale
richiesto in caso di esibizione da parte del cliente di documentazione di
dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni
immediatamente precedenti dalla quale risulti prescritta o, comunque,
raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto.

Art. 5.

1. In tutti i casi previsti
dal presente decreto il farmacista è tenuto a consegnare una sola confezione
con il più basso numero di unità posologiche del farmaco richiesto, fatta salva
l’ipotesi di

antibiotici
iniettabili monodose che possono essere consegnati in una quantità sufficiente
ad assicurare la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto
del paziente con il medico

prescrittore.

2. Il farmacista è altresì tenuto
a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una
procedura eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico
curante del ricorso alla

procedura. A tal fine il
farmacista consegna al cliente una scheda, da inoltrare al medico, contenente
la specificazione del medicinale consegnato.

Art. 6.

1. La consegna da parte del
farmacista di medicinali iniettabili è ammessa nell’ipotesi disciplinata
dall’art. 4. La consegna del medicinale iniettabile è ammessa altresì nelle
ipotesi previste dall’art. 2, limitatamente all’insulina, e all’art. 3,
limitatamente agli antibiotici monodose.

2. Non è ammessa la consegna di
medicinali inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti, allegate al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9
ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

Art. 7.

1. Nei casi previsti dall’art. 2,
lettera b), quando il documento non indichi il farmaco da utilizzare nel
trattamento, dall’art. 2, lettera d) e dall’art. 3, lettera b), il cliente è
tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa
la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. La dichiarazione è
conservata dal farmacista ed è allegata al registro di cui al
comma 2 del presente articolo.

2. Il farmacista annota su
apposito registro, le cui pagine sono dallo stesso numerate, timbrate e
siglate, la consegna dei farmaci effettuata ai sensi del presente decreto,
riportando il nome del

farmaco,
le iniziali del paziente e la condizione, tra quelle previste dagli articoli 2,
3 e 4, che ha dato luogo alla consegna del farmaco.

Art. 8.

1. Entro il
mese di dicembre 2008 la
Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani
(FEDERFARMA) e la
Federazione delle aziende e servizi socio-farmaceutici
(A.S.SO.FARM) raccolgono e comunicano al Ministero della salute e all’AIFA i
dati relativi alla numerosità e alla tipologia dei casi di ricorso alle
procedure di cui al presente decreto registrati fino alla data del 30 novembre
2008, formulando eventuali proposte di modifica della presente disciplina. Tale
documentazione è trasmessa dal Ministero della salute, alla Federazione
nazionale ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCeO) e alla
Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI), per le rispettive valutazioni.

Art. 9.

1. Nulla è innovato per quanto
riguarda l’erogazione di farmaci con onere a carico del SSN.

2. Il presente decreto entra in
vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.