Civile

Thursday 26 June 2008

MINISTERO DELLA SALUTE, DECRETO 31 marzo 2008.Ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dai Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali. (GU n. 141

MINISTERO DELLA SALUTE, DECRETO
31 marzo 2008.Ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie erogate dai Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario
nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali. (GU n. 141 del 18-6-2008)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l’art. 1,
comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che
entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, con decreto del Ministro
della salute sono individuati gli ambiti delle prestazioni dei Fondi
integrativi del servizio sanitario nazionale;

Visto l’art.
10, comma 1, lettera e-ter, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il quale prevede che
entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, con decreto del Ministro
della salute sono individuati gli ambiti di intervento nei quali devono
rientrare le prestazioni erogate dai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale istituti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per le finalita’ di cui alla
medesima disposizione;

Visto l’art.
51, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il quale prevede, tra
l’altro, che non concorrono alla formazione del reddito, i contributi di
assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita’ a disposizioni di
contratto, accordo o regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti dal decreto del Ministro della salute di cui all’art. 10,
comma 1, lettera e-ter del medesimo decreto;

Visto l’art. 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale
prevede la costituzione dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario
nazionale;

Vista la legge 8 novembre 2000,
n. 328, che estende l’ambito di operativita’ dei Fondi sanitari integrativi del
servizio sanitario nazionale alle spese sostenute dall’assistito per le
prestazioni sociali erogate nell’ambito dei programmi assistenziali intensivi e
prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in
strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 7 aprile 2006, relativo all’approvazione del Piano sanitario
nazionale per il triennio 2006-2008, e tenuto conto dei diversi provvedimenti
finalizzati alla attuazione delle previsioni contenute nel predetto Piano;

Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modificazioni,
relativo alla definizione dei livelli essenziali di assistenza;

Vista la risoluzione della
Direzione regionale toscana delle entrate, del Ministero delle finanze,
protocollo n. 102652/195 in data 19 settembre 1995, n. 6175/95;

Sentito, per quanto di
competenza, il Ministero dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ambiti di intervento delle
prestazioni sanitarie e socio sanitarie erogate dai Fondi sanitari integrativi
del servizio sanitario nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fine
assistenziale.

1. Il presente decreto, per le
finalita’ di cui all’art. 10, comma 1, lettera e-ter,
nonche’ dell’art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 e successive modificazioni, individua gli ambiti di
intervento dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale e
degli enti e casse aventi esclusivamente finalita’ assistenziali.

2. Gli ambiti di intervento dei
Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, istituiti o
adeguati ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni, comprendono le prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione definite nei commi 4 e 5
del medesimo art. 9. Gli ambiti di intervento comprendono inoltre:

a) prestazioni socio-sanitarie di
cui all’art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, nonche’ le prestazioni di cui all’art. 26 della legge
8 novembre 2000, n. 328 in
quanto non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e quelle finalizzate
al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o
infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;

b) prestazioni di assistenza
odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la
prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.

3. Gli ambiti di intervento degli
enti, casse e societa’ di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine
assistenziale, di cui all’art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, che non rientrano nell’ambito di operativita’ dei Fondi sanitari
integrativi del servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, comprendono il
complesso delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da essi
assicurate secondo i propri statuti e regolamenti, nonche’ i costi di
compartecipazione alla spesa sostenuti dai cittadini nella fruizione delle
prestazioni del servizio sanitario nazionale e gli oneri per l’accesso alle
prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria. A partire
dall’anno 2010, gli ambiti di intervento di cui al presente comma si intendono
rispettati a condizione che i medesimi enti, casse e societa’ di mutuo soccorso
attestino su base annua di aver erogato, singolarmente o congiuntamente,
prestazioni coincidenti con quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2,
erogate presso strutture autorizzate all’esercizio, in base alla vigente
normativa regionale, anche se non accreditate, nella misura non inferiore al 20
per cento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di
tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti.

4. Con decreto del Ministro della
salute sono definiti i criteri e le modalita’ per il calcolo della misura del
limite percentuale di cui al comma 3, le procedure per
la verifica del rispetto della misura medesima, l’aggiornamento della misura
stessa.

Art. 2.

Anagrafe dei Fondi sanitari

1. E’ istituita presso il
Ministero della salute, ai sensi dell’art. 9, comma 9,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e senza oneri a carico dello
Stato, l’anagrafe dei Fondi sanitari.

2. I Fondi sanitari integrativi
del servizio sanitario nazionale di cui all’art. 1, comma 2,
nonche’ gli enti, casse e societa’ di mutuo soccorso di cui all’art. 1, comma
3, comunicano annualmente all’anagrafe dei Fondi sanitari la seguente
documentazione:

a) atto costitutivo;

b) regolamento;

c) nomenclatore delle prestazioni
garantite;

d) bilancio preventivo e
consuntivo;

e) modelli di adesione relativi
al singolo iscritto ed eventualmente al nucleo familiare.

3. Con decreto ministeriale sono
definite le procedure e le modalita’ di funzionamento dell’anagrafe dei Fondi,
nonche’ i termini di presentazione della documentazione
richiesta dal comma 2.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti
il 12 maggio 2008

Ufficio di controllo preventivo
sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2,
foglio n. 228