Ambiente

Thursday 29 November 2007

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 25 Settembre 2007 , n. 217 Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze ali

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 25
Settembre 2007 , n. 217 Regolamento recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto
con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale. – GU n. 270 del
20.11.2007

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l’articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.777, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 25gennaio 1992, n.
108;

Visto il Regolamento CE n.
1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27ottobre 2004 riguardante
i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro
della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d’uso personale, modificato da ultimo con il decreto
del Ministro della salute 18 aprile 2007, n. 82;

Visto il decreto ministeriale 18
giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979, recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto
con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale;

Visto il decreto 7 agosto 1987,
n. 395, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973,
concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso
personale;

Visto il decreto 18 gennaio 1991,
n. 90, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973,
concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso
personale;

Visto il decreto ministeriale 26
aprile 1993, n. 220, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo
1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso
personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e
92/39/CEE;

Visto il decreto 15 luglio 1993,
n. 322, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973,
concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso
personale;

Visto il decreto 24 febbraio
1995, n. 156, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973,
concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso
personale;

Visto il decreto ministeriale 27
febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti
nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in
attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e
n. 95/31/CE ed in particolare l’allegato III;

Visto il decreto 1° dicembre
2000, n. 411, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973,
concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso
personale;

Visto il decreto 30 maggio 2001,
n. 267, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973,
concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso
personale;

Ritenuto di dover provvedere
all’aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973;

Ritenuto di dover procedere per
ragioni di chiarezza all’elaborazione di un articolato coordinato del citato
decreto 21 marzo 1973, limitatamente alle carte e cartoni destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari;

Visto l’articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di
sanità che si è espresso nelle sedute dell’11 gennaio e 1° marzo 2007;

Vista la comunicazione alla
Commissione dell’Unione europea effettuata in data 9 febbraio 2007 ai sensi
della direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di
Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del 9 luglio 2007;

Vista la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 2 agosto 2007;

Adotta

il
seguente regolamento:

Articolo 1.

1. L’articolo 27 del decreto
ministeriale 21 marzo 1973, come modificato dall’articolo 5, comma 1 del
decreto 26 aprile 1993, n. 220, è sostituito dal seguente:

"Art. 27. – 1. Le carte e i
cartoni disciplinati dal presente decreto possono da soli o accoppiati tra di loro o con altri materiali, o trasformati in
imballaggi, essere adoperati a contatto diretto degli alimenti quando,
fabbricati secondo buona tecnica industriale, rispondano alle seguenti
caratteristiche:

a) nel caso di imballaggi per
alimenti per i quali sono previste prove di migrazione: siano costituiti da
almeno il 75 per cento di materie fibrose, al massimo il 10 per cento di
sostanze di carica, al massimo il 15 per cento di sostanze ausiliarie;

b) nel caso di imballaggi per
alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione: siano costituiti da
almeno il 60 per cento di materie fibrose, al massimo il 25 per cento di
sostanze di carica, al massimo il 15 per cento di sostanze ausiliarie. (Tutte le percentuali suddette, si intendono riferite alla
sostanza secca).

2. È ammessa la presenza, in
quantità di tracce, secondo buona tecnica industriale, di coadiuvanti
tecnologici di lavorazione con funzione di reattivi, agenti di dispersione,
flottazione e drenaggio, agenti antischiuma e antilimo.

3. Le materie fibrose, le
sostanze di carica, le sostanze ausiliarie, i coadiuvanti tecnologici di
lavorazione e gli imbiancanti ottici che possono essere impiegati ai sensi dei
ommi precedenti del presente articolo sono indicati nella
sezione 4 dell’Allegato II".

Articolo 2.

1. L’articolo 27-bis del
decreto ministeriale 21 marzo 1973, inserito con l’articolo 1 del decreto 18
gennaio 1991, n. 90 e come modificato dall’articolo 1, comma 1 del decreto 15 luglio
1993, n. 322 e dall’articolo 1, comma 1, lettera a)
del decreto 24 febbraio 1995, n. 156, è sostituito dal seguente articolo:

"Art. 27-bis. – 1. I
contenitori formati da cartoni multistrati a grammatura minima di 200 g/m² e
costituiti da almeno tre strati di cui:

uno
strato detto "copertura", che può essere patinato e stampato;

uno
strato intermedio detto "centro";

uno
strato detto "retro"; destinato al contatto diretto con l’alimento,
possono essere utilizzati per l’imballaggio a livello industriale delle
seguenti categorie di alimenti:

camomilla,
tè ed erbe infusionali;

cereali
secchi allo stato originario e sotto forma di farine e semole;

cereali
tostati;

frutta
fresca fornita di tegumento esterno protettivo;

frutta
secca con guscio;

legumi
freschi con baccello;

legumi
secchi o disidrati, interi o sotto forma di farina o di polvere;

paste
alimentari non fresche;

prodotti
della panetteria secca non aventi sostanze grasse in superficie;

sale da
cucina o da tavola;

zuccheri
sotto forma solida.

2. Le norme del decreto
ministeriale 21 marzo 1973, e successive modifiche, si applicano, per quanto
riguarda il piombo, soltanto allo strato destinato al contatto diretto con
l’alimento, sopra definito "retro".

3. Lo strato a contatto deve avere
una grammatura minima di 35 g/m².

4. La determinazione della
grammatura di cui al precedente comma 3, deve essere effettuata con il metodo
di analisi allegato che viene inserito come punto 6,
nell’Allegato IV, sezione 6 – Controllo analitico della composizione delle
carte e dei cartoni, del decreto ministeriale 21 marzo 1973".

Articolo 3.

1. L’articolo 28 del decreto
21 marzo 1973, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. – 1. Il controllo
analitico dell’idoneità all’impiego delle carte e dei cartoni di cui ai
precedenti articoli viene effettuato secondo le
modalità indicate nella sezione 6 dell’Allegato IV".

Articolo 4.

1. L’articolo 29 del decreto
21 marzo 1973, è di seguito riportato:

"Art. 29. – 1. Chi effettui
l’accoppiamento di carte e cartoni con altre carte e cartoni o con altri
materiali per la preparazione di materiali di imballaggio disciplinati dal
presente decreto, è tenuto ad accertarsi che le carte e i cartoni usati a
diretto contatto con gli alimenti rispondano alle condizioni e caratteristiche
per essi previste dal presente decreto e ad impiegare
gli adesivi indicati nella parte D della sezione 3 dell’Allegato II".

Articolo 5.

1. L’articolo 30 del decreto
21 marzo 1973, è di seguito riportato:

"Art. 30. – 1. Al fine di
assicurare l’adesione dei bordi delle carte e dei cartoni, in sede di
produzione di imballaggi finiti, è consentito l’impiego di collanti composti
anche di sostanze diverse da quelle previste dal presente decreto a condizione
che non si abbia alcuna fuoriuscita di essi dai bordi
sul lato destinato a venire in contatto con alimenti".

Articolo 6.

1. L’articolo 31 del decreto
21 marzo 1973, come modificato dall’articolo 1, commi 1 e 2
del decreto 30 maggio 2001, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 31. – 1. Per la
colorazione delle carte e dei cartoni e degli imballaggi con essi
fabbricati, sono confermate le disposizioni di cui alla sezione C del decreto
ministeriale 22 dicembre 1967 sulla "Disciplina dell’impiego e
approvazione dell’elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione
delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi delle sostanze
alimentari, degli oggetti di uso personale e domestico".

2. Il riferimento ai coloranti di
cui alla sezione A/I citato nella sezione C del
decreto 22 dicembre 1967 deve ora intendersi 1’allegato III del decreto
ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209.

3. Ove la colorazione sia attuata
a mezzo stampa, questa non può essere effettuata sul
lato a contatto con l’alimento.

Articolo 7.

1. L’articolo 32 del decreto
21 marzo 1973, è di seguito riportato:

"Art. 32. – 1. Con le
modalità precisate dall’articolo 8, per le carte e i cartoni disciplinati dal
presente decreto deve essere indicato anche il lato destinato a venire in
contatto con gli alimenti; ove tale indicazione manchi, ambedue le facce devono
rispondere alle disposizioni vigenti.

2. Ai fini dell’indicazione di
cui sopra, nel caso di stampa, si presume come lato destinato a venire a
contatto con gli alimenti quello che non permette una corretta lettura della
stampa stessa".

Articolo 8.

1. L’articolo 33 del decreto
21 marzo 1973, come modificato dall’articolo 2 del decreto ministeriale 18
giugno 1979, è sostituito dal seguente:

"Art. 33. – 1. Le carte e i
cartoni comunque non rispondenti alle norme specifiche precisate nel presente
capo IV sono ammesse all’impiego in contatto con alimenti subordinatamente
all’osservanza delle norme previste nel capo I del presente titolo.

2. Le carte e cartoni, nonché gli
oggetti con essi formati, paraffinati sul lato in
contatto diretto con gli alimenti, con un contenuto di paraffina maggiore di
quello previsto dall’allegato II, sezione 4, del decreto ministeriale 21 marzo
1973, possono essere utilizzati esclusivamente come carte da banco e come
contenitori di alimenti refrigerati, congelati o surgelati.

3. Le carte, i cartoni e gli
oggetti suddetti non vengono sottoposti a prove di
migrazione, a condizione che la carta e cartone e la paraffina o cera
microcristallina rispondano alle caratteristiche indicate dal decreto
ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche".

Articolo 9.

1. Nell’allegato
II, Sezione 4: CARTE E CARTONI, Parte B [15]: Coadiuvanti tecnologici di
lavorazione, sono aggiunte le seguenti voci con le relative condizioni e
limitazioni di impiego:

"Ammonio bromuro, soluzione
acquosa al 35%. Dose massima di impiego: 0,63 g/kg di fibra secca. Come
componente in prodotti biocidi in combinazione con sodio ipoclorito, a
condizione che sulla carta e cartone il prodotto di reazione attivo, misurato
come Cl2, non sia rivelabile al limite di 0,250 mg/kg di carta;

Sale acetico del copolimero di
perfluoroalchiletilacrilato, vinilacetato e dimetilamminoetilmetacrilato. Come agente idro e liporepellente nel trattamento di carte e
cartoni; in quantità non superiore allo 0,5% di prodotto secco sulle fibre
secche, se applicato in superficie; in quantità non superiore all’1,25% di
prodotto secco sulle fibre secche, se applicato in pasta".

Articolo 10.

1. Dopo l’articolo 38 del decreto
21 marzo 1973 citato in premessa, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis. – 1. Le
disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano alle carte e
cartoni legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell’Unione
europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti l’accordo sullo
spazio economico europeo, nonché nella Turchia".

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: Turco

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti
il 7 novembre 2007

Ufficio di controllo preventivo
sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6,
foglio n. 377