Civile

Thursday 14 December 2006

MINISTERO DELLA SALUTE – DECRETO 12 settembre 2006 (in G.U. n. 289 del 13 dicembre 2006 – Suppl. Ord. n. 234) – Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie.

MINISTERO DELLA SALUTE – DECRETO
12 settembre 2006 (in G.U. n. 289 del 13 dicembre 2006 – Suppl. Ord. n. 234) – Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe
massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto
con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Visto l’art.
120, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
mantiene in capo allo Stato la competenza relativa alla definizione dei criteri
generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui all’art. 8,
comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche ed integrazioni; la definizione dei massimi tariffari di cui all’art.
2, comma 9 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; l’individuazione delle
prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale di cui al medesimo art. 2, comma 9;

Visto l’art. 1,
comma 170 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che,
alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle
prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la
valutazione delle congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario
nazionale, provvede con proprio decreto il Ministero della salute, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, prevedendo altresì che gli importi tariffari, fissati dalle singole
regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali;

Visto il richiamato art. 1 il
quale prevede che, entro il 30 marzo 2005, con le stesse modalità, si procede
alla ricognizione e all’eventuale aggiornamento delle tariffe massime,
coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale;

Visto l’art. 1, comma 173 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, lettera e), il quale
dispone che il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con
esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di
settore, non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto
ai dati previsionali indicati nel bilancio dell’anno precedente, al netto di
eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;

Visto l’art. 8-sexies, commi 1-6
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed
integrazioni, che disciplina le modalità di remunerazione e di individuazione
delle tariffe massime da corrispondere alle strutture che erogano assistenza
ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale, dei
sistemi di classificazione delle unità di prestazione o servizi da remunerare e
del loro periodico aggiornamento e, al comma 7, prevede che il Ministro della
sanità, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, disciplini le modalità di erogazione e di remunerazione
dell’assistenza protesica;

Visto il decreto del Ministro
della sanità del 23 dicembre 1996 che definisce i modelli di rilevazione delle
attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere del Sistema informativo sanitario;

Visto il decreto del Ministro
della sanità del 16 febbraio 2001 che definisce i nuovi modelli economici del
Sistema informativo sanitario;

Visto il decreto del Ministro
della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 28 maggio 2001 che introduce il monitoraggio
trimestrale dei conti del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro
della salute del 29 aprile 2003 che introduce il monitoraggio dei conti degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto
pubblico;

Visto il decreto del Ministro
della salute del 18 giugno 2004 che introduce la nuova scheda di monitoraggio
dei costi dei livelli di assistenza del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive
modifiche ed integrazioni, recante: «Definizione dei livelli di
assistenza» che definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria
garantiti dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni;

Visto il decreto del Ministro
della sanità del 15 aprile 1994 «Determinazione dei criteri generali per la
fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica,
riabilitativa ed ospedaliera»;

Visti i decreti del Ministro
della sanità del 14 dicembre 1994 «Tariffe delle prestazioni di assistenza
ospedaliera» e del 30 giugno 1997 «Aggiornamento delle tariffe delle
prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14
dicembre 1994»;

Visto il decreto del Ministro
della sanità del 22 luglio 1996 «Prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relativa tariffe» rettificato con decreto ministeriale 10
febbraio 1997, e poi modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1997;

Visto il decreto del Ministro
della sanità del 27 agosto 1999, n. 332 «Regolamento recante
norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito
del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe»;

Vista la legge 24 ottobre 2000,
n. 323, con la quale è stato riordinato il settore termale, che all’art. 4, comma 4, dispone che l’unitarietà del sistema
termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità
del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da apposti accordi
stipulati tra le regioni e le province autonome e le organizzazioni nazionali
maggiormente rappresentative delle aziende termali, resi efficaci attraverso
l’espressione di un’intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni;

Vista l’intesa sull’Accordo tra la Federterme e la regione
e le province autonome di Trento e di Bolzano per l’erogazione delle
prestazioni termali per il biennio 2003-2004 espressa dalla Conferenza
Stato-regioni il 29 aprile 2004 (repertorio atti n. 1949);

Ritenuto necessario di dover
procedere, sulla base della ricognizione delle vigenti tariffe delle regioni e
delle province autonome e dei relativi provvedimenti deliberativi, alla prima
attuazione dell’art. 1 comma 170 della legge 30
dicembre 2004, n. 311;

Provveduto alla ricognizione dei
provvedimenti regionali in materia di remunerazione delle prestazioni
assistenziali;

Considerato che da tale
ricognizione emerge la necessità di un aggiornamento dei tetti massimi di
alcune tariffe, anche per consentire alle regioni di poter, attraverso un
sistema tariffario adeguato, promuovere la qualità e l’appropriatezza delle
prestazioni erogate;

Sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 26 gennaio 2006, che ha espresso parere negativo sotto
il profilo dell’opportunità;

Ritenuto comunque di dover dare
attuazione al disposto dell’art. 1, comma 170, della
legge n. 311/2004;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. In fase di prima
applicazione dell’art. 1, comma 170 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, con il presente decreto si procede alla ricognizione e
al primo aggiornamento delle tariffe massime di riferimento per la
remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali con oneri a
carico del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Aggiornamento delle tariffe per
le prestazioni di assistenza ospedaliera

1. Le tariffe massime per la
remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, erogate in
regime di ricovero a carico del Servizio sanitario nazionale, sono quelle
individuate nell’allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

2. Le tariffe massime per la
remunerazione delle prestazioni di lungodegenza e di riabilitazione ospedaliera
erogate in regime di degenza sono quelle riportate nell’allegato
2 che fa parte integrante del presente decreto.

3. Per le prestazioni di
riabilitazione ospedaliera in caso di ricoveri superiori a sessanta giorni
nella disciplina individuata dal decreto del Ministro della sanità 23 dicembre
1996 con codice 56, la remunerazione massima da corrispondere oltre il sessantesimo
giorno è pari alla tariffa giornaliera ridotta del 40%. Tale riduzione non si
applica ai ricoveri superiori ai 60 giorni nelle discipline individuate dai
codici 28 e 75.

4. Per le prestazioni di
lungodegenza ospedaliera, in caso di ricoveri con degenza superiore a sessanta
giorni, la remunerazione massima da corrispondere oltre il sessantesimo giorno
è pari alla tariffa giornaliera ridotta del 30%.

5. A partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli importi tariffari stabiliti con
provvedimenti regionali e superiori alle tariffe massime di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo restano a carico
dei bilanci regionali per la parte eccedente le tariffe di cui ai medesimi
commi. Le regioni devono dare comunicazione al Ministero della salute e al
Ministero dell’economia e delle finanze, in sede di bilancio di previsione e a
consuntivo, delle risorse regionali individuate sul proprio bilancio e
destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’adozione degli
importi tariffari stabiliti con propri provvedimenti e superiori alle tariffe
massime di cui al presente articolo.

Art. 3.

Aggiornamento delle tariffe per
le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale

1. In
attesa dell’emanazione del nuovo nomenclatore tariffario delle prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale:

a) le tariffe massime per la
remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a
carico del Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate dal decreto del
Ministro della sanità del 22 luglio 1996 «Prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale e relativa tariffe».

b) Sono inoltre a carico del
Servizio sanitario nazionale, nella misura stabilita dal presente comma,
lettera a), le tariffe individuate da ciascuna regione con proprio
provvedimento e vigenti al 31 dicembre 2004 per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale che si configurano come:

mere
modifiche descrittive di prestazioni già elencate nel citato decreto e in
queste ultime comprese,

modifiche
delle unità di misura della prestazione originariamente prevista dal citato
decreto.

c) Sono fatte salve, e pertanto
sono a carico del Servizio sanitario nazionale, le prestazioni di chirurgia
ambulatoriale e di diagnostica strumentale, pur non presenti nel decreto
ministeriale 22 luglio 1996, ma comunque precedentemente erogate in regime di
ricovero, se effettuate negli ambulatori situati nelle strutture di ricovero a
ciò accreditate dalle regioni, con le modalità e i limiti previsti dalla
normativa regionale. Per tali prestazioni la tariffa massima applicabile è
quella in vigore al 31 dicembre 2004, stabilita con proprio provvedimento da
ciascuna regione.

2. Resta a carico del bilancio
regionale la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale contenute nei nomenclatori tariffari regionali non comprese nelle
prestazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo.

3. A partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli importi tariffari stabiliti con
provvedimenti regionali e superiori alle tariffe massime di cui al comma 1 del
presente articolo restano a carico dei bilanci regionali per la parte eccedente
le tariffe di cui ai medesimi commi. Le regioni devono dare comunicazione al
Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze, in sede di
bilancio di previsione e a consuntivo, delle risorse regionali individuate sul
proprio bilancio e destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti
dall’adozione degli importi tariffari stabiliti con propri provvedimenti e
superiori alle tariffe massime di cui al presente articolo. Le regioni devono
inoltre dare comunicazione al Ministero della salute e al Ministero
dell’economia e delle finanze, in sede di bilancio di previsione e a
consuntivo, delle risorse regionali individuate sul proprio bilancio e
destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al
comma 2.

Art. 4.

Aggiornamento delle tariffe per
le prestazioni di assistenza protesica

1. Le tariffe massime per la
remunerazione delle prestazioni di assistenza protesica sono quelle individuate
dal decreto del Ministro della sanità del 27 agosto 1999, n. 332: «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica
erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione
e tariffe».

2. A partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli importi tariffari stabiliti con
provvedimenti regionali e superiori alle tariffe massime di cui al comma
precedente, restano a carico dei bilanci regionali per la parte eccedente le
tariffe di cui al medesimo comma. Le regioni devono dare comunicazione al
Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze, in sede di
bilancio di previsione e a consuntivo, delle risorse regionali individuate sul
proprio bilancio e destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti
dall’adozione degli importi tariffari stabiliti con propri provvedimenti e
superiori alle tariffe massime di cui al presente articolo.

Art. 5.

Aggiornamento delle tariffe per
le prestazioni di assistenza termale

1. Le tariffe massime per la
remunerazione delle prestazioni di assistenza termale sono quelle stabilite con
l’intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 29 aprile 2004
(repertorio atti n. 1949), limitatamente alle regioni che abbiamo provveduto a
recepire con proprio provvedimento i contenuti dell’Accordo tra il Ministro
della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23
settembre 2004 (repertorio atti n. 2091).

2. Per le rimanenti regioni le
tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza termale
sono quelle stabilite con l’intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
il 17 gennaio 2001 sui livelli tariffari per l’erogazione delle prestazioni
termali (repertorio atti n. 1366).

3. A partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto gli importi tariffari stabiliti con
provvedimenti regionali e superiori alle tariffe massime di cui ai commi
precedenti, restano a carico dei bilanci regionali per la parte eccedente le
tariffe di cui ai medesimi commi. Le regioni devono dare comunicazione al
Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze, in sede di
bilancio di previsione e a consuntivo, delle risorse regionali individuate sul
proprio bilancio e destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti
dall’adozione degli importi tariffari stabiliti con propri provvedimenti e
superiori alle tariffe massime di cui al presente articolo.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di
attuazione.

Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2006

Il Ministro della salute

Turco

Il Ministro dell’economia e delle
finanze

Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti
il 1° dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi
alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 230.