Lavoro e Previdenza

Tuesday 12 December 2006

Ministero della Pubblica Istruzione UA/4 PROT. N.12022/FR Roma, 22 novembre 2006 OGGETTO: Permessi Sindacali – Comparto Scuola – Periodo 1.9.2006 – 31.8.2007 – Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e

Ministero della Pubblica
Istruzione UA/4 PROT. N.12022/FR Roma, 22 novembre 2006 OGGETTO: Permessi
Sindacali – Comparto Scuola – Periodo 1.9.2006 – 31.8.2007
– Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi nonchè delle altre prerogative sindacali, del
7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni – artt. 8 – 9 – 10.

In attuazione del contratto
collettivo nazionale indicato in oggetto questa Amministrazione ha provveduto
alla determinazione e successiva ripartizione del monte-ore dei permessi
sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il
periodo 1 settembre 2006 – 31 agosto 2007.

Nel trasmettere i prospetti
ripartiti per ogni singola provincia, contenenti il numero delle ore spettanti
a ciascuna organizzazione sindacale per il periodo 1.9.2006 – 31.8.2007,
occorre precisare quanto segue.

Permessi sindacali retribuiti

I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non
collocati in distacco sindacale, possono fruire, ai sensi dell’art.10 del
citato Contratto stipulato il 7.8.98 nel limite del monte ore a ciascuna
spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

– l’espletamento del loro
mandato;

– partecipazione a trattative
sindacali;

– partecipazione a convegni e
congressi di natura sindacale.

I suddetti permessi non possono
superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare
la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici
giorni nel corso di tutto l’anno scolastico. Nella singola istituzione
scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il
cumulo dei permessi, fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel
corso dell’anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra
le parti.

Si precisa che, nel caso di
fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero
di ore pari all’orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne
usufruisce.

Le associazioni sindacali
rappresentative comunicano per iscritto all’Amministrazione i nominativi dei
dirigenti sindacali titolari dei permessi. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche.

Si precisa inoltre che qualora le
OO.SS. indicate nell’allegato prospetto, avessero già
usufruito dall’1.9.2006 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore
utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino
al 31.8.2007.

Nell’utilizzo dei permessi deve
comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della
struttura o unità operativa – comunque denominata – di appartenenza del
dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente
avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità
concordate in sede decentrata. La verifica dell’effettiva utilizzazione dei
permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella
responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

Per quanto attiene i dirigenti
sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale
si richiama l’attenzione della S.V. sul contenuto del comma 8
dell’art.7 del CCNQ del 7.8.98 dove è precisato che i citati dirigenti
"non possono usufruire di permessi previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di urgenza è
ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento
del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato
nell’arco dello stesso mese".

Cumuli di permessi sindacali
retribuiti

Il contratto collettivo nazionale
del 27.1.99, all’art.6, comma 1, prevede che i permessi sindacali, giornalieri
ed orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale
dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è
tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed
ai Dirigenti Scolastici. Le modalità attuative di detta norma, la cui
applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti,
sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24
novembre 1999.

Permessi sindacali non retribuiti

Nel richiamare l’attenzione della
S.V. sulle modalità e procedure previstedall’art.12 del citato Contratto del
7.8.98, si precisa che i dirigenti delle associazioni sindacali indicati
all’art.10 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la
partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura
sindacale.

Permessi di spettanza delle
rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

Il contratto collettivo quadro
del 3 agosto 2004, all’art. 3 comma 2, prevede che i
permessi sindacali spettanti alle RSU sono pari a 30 minuti per dipendente in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La S.V. vorrà, pertanto,
invitare i dirigenti scolastici a determinare, per il periodo
1.9.2006-31.8.2007, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU,
secondo le modalità sopra indicate, e comunicarlo alle RSU stesse. Il
contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale
distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse
ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme
pattizie sopra richiamate.

Si richiama l’attenzione della
S.V. sull’art.4, punto 3 lett.b del CCNL del 24.7.03 del comparto scuola ove è
previsto che l’esercizio dei permessi sindacali è oggetto di contrattazione
collettiva integrativa regionale.

Si rimane a disposizione per
qualsiasi ulteriore chiarimento (tel. 06/58493309 – 58492604 – Fax
n.06/58492716).

IL VICE CAPO DI GABINETTO

f.to dr.
Sergio Scala