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Thursday 14 February 2008

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – ORDINANZA 5 novembre 2007 Modalità di recupero delle carenze scolastiche. (Ordinanza n. 92). (G.U. n. 36 del 12-2-2008)

MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE – ORDINANZA 5 novembre 2007 Modalità di recupero delle carenze
scolastiche. (Ordinanza n. 92). (G.U.
n. 36 del 12-2-2008)

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 4 maggio
1925, n. 653, contenente disposizioni sugli studenti, esami e tasse negli
istituti medi di istruzione;

Visto il regio decreto 21
novembre 1929, n. 2049;

Vista la legge 11 gennaio 2007,
n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le università», che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4
della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l’art. 2, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, in particolare, l’art.4;

Vista la legge 14 gennaio 1994,
n. 20, e in particolare l’art. 3, comma 1, lettera b);

Visto il testo unico, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l’art. 193, comma
1, riguardante gli scrutini finali di promozione;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica dell’8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l’art. 4, commi 4 e
6 e l’art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il
recupero del debito formativo;

Vista l’ordinanza ministeriale
del 21 maggio 2001, n. 90, in
particolare l’art. 13, concernente gli scrutini finali negli istituti di
istruzione secondaria superiore;

Vista la legge dell’8 agosto
1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti l’abolizione degli esami
di riparazione e di seconda sessione e l’attivazione dei relativi interventi di
sostegno e di recupero;

Visto il decreto ministeriale del
22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di attribuzione
del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale del
3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il recupero dei debiti formativi entro
la conclusione dell’anno scolastico;

Ordina:

Art.1.

Finalità della valutazione negli
istituti di istruzione secondaria di II grado

1. La valutazione è un processo
che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo
l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti.

2. I processi valutativi,
correlati agli obiettivi indicati nel piano dell’offerta formativa della
singola istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente una sempre
maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la
qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti
per ciascun anno dell’indirizzo seguito.

Art. 2.

Attività di recupero

1. Le attività di recupero
costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa che
ogni istituzione scolastica predispone annualmente.

2. Esse sono programmate ed
attuate dai consigli di classe sulla base di criteri
didattico-metodologici definiti dal collegio docenti e delle indicazioni
organizzative approvate dal consiglio di istituto.

3. Nelle attività di recupero
rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di
prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo
dell’anno scolastico, a

cominciare
dalle fasi iniziali. Esse sono tendenzialmente finalizzate alla progressiva
riduzione di quelle di recupero dei debiti e si concentrano sulle discipline o
sulle aree disciplinari per le quali

si
registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti.

4. Le scuole promuovono e
favoriscono la partecipazione attiva degli studenti alle iniziative di sostegno
programmate, dandone altresì periodicamente notizia alle famiglie.

5. Le attività di recupero,
realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini
intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe
deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli
scrutini finali, sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate
per tali studenti negli scrutini suddetti.

6. Le istituzioni scolastiche
hanno l’obbligo di attivare gli interventi di recupero e, nell’ambito della
propria autonomia, individuano le discipline e/o le aree disciplinari che
necessitano degli interventi. Esse determinano altresì le modalità di
organizzazione e realizzazione precisandone tempi, durata,
modelli didattico-metodologici, forme di verifica dei risultati
conseguiti dagli studenti, criteri di valutazione, nonchè modalità di
comunicazione alle famiglie. In particolare, nella determinazione del numero
degli interventi e della consistenza oraria da assegnare a ciascuno di essi, si avrà cura di commisurarne la definizione in modo
coerente rispetto al numero degli studenti ed alla diversa natura dei relativi
fabbisogni, nonchè all’articolazione dei moduli prescelti ed alla disponibilità
delle risorse.

7. Gli studenti di cui al comma 5
sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti, salvo quanto previsto dai
commi 3 e 4 dell’art. 4 e dal comma 3 dell’art. 7. Al termine di tali attività sono

effettuate
verifiche volte ad accertare l’avvenuto recupero, del cui risultato si dà
puntuale notizia alle famiglie.

8. Nella organizzazione delle
attività di sostegno e di recupero può essere adottata una articolazione
diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che
devono essere raggiunti

dagli
studenti. Possono essere determinati calendari delle lezioni che prevedano soluzioni flessibili e differenziate nella
composizione delle classi per far fronte sia alle necessità di sostegno e
recupero che a quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze. Le
attività così organizzate rientrano nella normale attività didattica e sono,
conseguentemente, computabili ai fini del raggiungimento del monte ore annuale
di lezioni previsto dal vigente ordinamento. Possono essere previsti interventi
per gruppi di studenti, omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse
discipline, provenienti da classi parallele. Il docente incaricato di svolgere
attività di recupero nei confronti di alunni provenienti da classi diverse e
con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della

disciplina
degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi
dell’attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno.

9. Sulla base delle modalità
organizzative sopra indicate, le azioni in cui è articolata l’attività di
recupero scolastico dovranno avere, di norma, una durata non inferiore a 15
ore, non comprensive di quelle utilizzate per gli interventi didattici di cui
al comma successivo.

10. Nel caso in cui gli
interventi didattici siano realizzati nell’ambito
della utilizzazione della quota del 20% prevista dal decreto ministeriale n. 47
del 13 giugno 2006, le istituzioni scolastiche sono tenute ad organizzare
azioni specifiche commisurate anche ai fabbisogni formativi degli studenti che
non hanno necessità di interventi finalizzati al recupero e di quelli che,
sempre nell’ambito della medesima attività ordinaria, attraverso
approfondimenti specifici possono raggiungere traguardi di

eccellenza.

11. Ulteriori modalità di
supporto potranno essere realizzate assegnando ad uno o più docenti,
individuati dal consiglio di classe, compiti di consulenza e assistenza agli
alunni nella promozione dello studio individuale (c.d. «sportello»). I docenti
incaricati effettueranno la prestazione, preferibilmente in orario pomeridiano,
secondo le modalità individuate dal consiglio stesso, che verranno
comunicate alle famiglie, e saranno retribuiti con un compenso forfettario.

12. Le istituzioni scolastiche,
nel rispetto delle specifiche competenze degli organi collegiali, possono
individuare anche modalità diverse ed innovative di attività di recupero attraverso

la
utilizzazione dei docenti della scuola, ai sensi della vigente disciplina
contrattuale, e/o la collaborazione con soggetti esterni, con l’esclusione di
enti «profit», in relazione agli specifici

bisogni
formativi di ciascuno studente.

Art. 3.

Programmazione delle attività

1. I consigli di classe, su
indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero,
mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle
carenze, nell’indicare gli

obiettivi
dell’azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo del
debito formativo.

2. Il collegio dei docenti
definisce i criteri per la composizione dei gruppi di
studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e
recupero, adottando tutti i modelli didattici e organizzativi suggeriti
dall’esercizio dell’autonomia.

3. Il collegio dei docenti
definisce altresì criteri per l’assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti
così costituiti.

4. Il collegio dei docenti, nel
deliberare la programmazione delle attività di sostegno e di recupero, può
individuare, sulla base della complessità organizzativa, uno o più docenti
relativamente alle diverse aree disciplinari cui affidare il coordinamento di
tali attività. Per dette attività il relativo compenso è stabilito dalla
contrattazione d’istituto, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 30
del C.C.N.L. del 24 luglio 2003.

5. Nel rispetto delle prerogative
degli organi collegiali della scuola, il dirigente scolastico è tenuto a
promuovere e sostenere gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento
delle attività programmate.

Art. 4.

Scrutini intermedi e relativi
adempimenti

1. Il collegio dei docenti,
tenendo conto delle innovazioni introdotte dal decreto ministeriale 3 ottobre
2007, n. 80, determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini,
al fine di

assicurare
omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli
di classe.

2. Per gli studenti che in sede
di scrutinio intermedio, o anche a seguito di altre verifiche periodiche
previste dal Piano dell’offerta formativa della scuola, presentano
insufficienze in una o più

discipline,
il consiglio di classe predispone interventi di recupero delle carenze
rilevate. Sarà cura del consiglio di classe procedere ad un’analisi attenta dei
bisogni formativi di ciascuno studente e

della
natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie discipline. Il
consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli studenti di
raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti.

3. L’organizzazione delle iniziative
di recupero programmate dal consiglio di classe è portata a conoscenza delle
famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non intendano avvalersi di
tali

iniziative
devono darne alla scuola comunicazione formale.

4. Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di
recupero, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate
dal consiglio di classe che ne comunica l’esito

alle
famiglie.

Art. 5.

Verifiche intermedie

1. Al termine di ciascun
intervento di recupero realizzato nel corso dell’anno scolastico, i docenti
delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad
accertare l’avvenuto

superamento
delle carenze riscontrate. Le modalità di realizzazione delle succitate
verifiche sono deliberate dai consigli di classe che, in relazione alla natura
della o delle discipline oggetto degli

interventi
di recupero, possono prevedere verifiche scritte o scrittografiche e/o orali.

2. I giudizi espressi dai
docenti, al termine delle verifiche di cui al comma precedente, oltre ad
accertare il grado di competenza acquisito dallo studente, costituiscono
occasione per definire

ulteriori
forme di supporto volte sia al completamento del percorso di recupero che al
raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello.

Art. 6.

Scrutinio finale

1. Il collegio dei docenti
determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.

2. Il docente della disciplina
propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un
congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e
sulla base di

una
valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati
nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle
valutazioni espresse in sede di scrutinio

intermedio
nonchè dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno
e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.

3. Per gli studenti che in sede
di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni
insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente
stabiliti, procede ad

un
valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine
dell’anno scolastico, mediante lo studio

personale
svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di
recupero.

4. In tale caso il consiglio di
classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli
specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.

5. Si procede invece al giudizio
finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia
espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero
seguiti, nonchè nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali
da comportare un immediato giudizio di non

promozione.

Art. 7.

Interventi successivi allo
scrutinio finale

1. In caso di sospensione del
giudizio finale, all’albo dell’istituto viene
riportata solo la indicazione della «sospensione del giudizio».

2. La scuola, subito dopo le
operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le
decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze
rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti
proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali
lo studente non abbia raggiunto la sufficienza.
Contestualmente vengono comunicati gli interventi
didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi

delle
relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine
dell’anno scolastico.

3. Analogamente a quanto previsto
dai commi 3 e 4 del precedente art. 4, ove i genitori o coloro che ne
esercitano la relativa potestà non ritengano di
avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono
comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di
sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente.

4. In materia di
organizzazione degli interventi didattici di recupero, valgono per quanto
compatibili, le disposizioni impartite all’art. 2.

Art. 8.

Verifiche finali e integrazione
dello scrutinio finale

1. Salvo casi eccezionali,
dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le
iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative
finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni
caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la
data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

2. Le operazioni di verifica sono
organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal
collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con
l’assistenza

di altri
docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono con le medesime
modalità di cui al precedente art. 5, comma1.

3. Le verifiche finali vanno
inserite nel nuovo contesto dell’attività di recupero che si connota per il
carattere personalizzato degli interventi, la novità dell’approccio didattico e
i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l’intero arco
dell’anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti
dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle
varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero.

4. Il consiglio di classe, alla
luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi,
delibera la integrazione dello scrutinio finale,
espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso
di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della
classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui
al comma i del precedente articolo, vengono pubblicati
all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le

discipline
con la indicazione «ammesso». In caso di esito negativo del giudizio finale,
sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato
viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola
indicazione «non ammesso».

5. Nei confronti degli studenti
per i quali sia stata espressa una valutazione
positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del
terz’ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì
all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista
dalla Tabella A allegata al decreto ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007.

6. La competenza alla verifica
degli esiti nonchè alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al
consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle
operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di
integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in
via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti
il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o
collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso
delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o
dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle
operazioni succitate. In ogni caso l’eventuale assenza di un componente del
consiglio di

classe
dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la
normativa vigente.

Art. 9.

Studenti dell’ultimo anno

1. Per i candidati agli esami di
Stato, a conclusione dell’anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi –
relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il
credito scolastico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007,
n. 1 – le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima
legge n. 1/2007.

2. A decorrere dall’anno
scolastico 2008-2009, per gli studenti dell’ultimo anno di corso che nello
scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre presentino insufficienze
in una o più

discipline,
il consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e forme di verifica,
da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti
predetti nella condizione di conseguire

una
valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione
all’esame di Stato.

Art. 10.

Utilizzazione del personale

1. In relazione a quanto
previsto all’art. 3, il dirigente scolastico procede alla utilizzazione del personale
docente nelle attività aggiuntive che si sono venute a determinare.

2. Gli
interventi didattico-educativi di sostegno e recupero costituiscono
attività aggiuntiva di insegnamento sia nel caso in cui siano svolti
all’interno del calendario scolastico delle lezioni,

sia nel
caso in cui abbiano luogo al di fuori di detto periodo. Tali interventi non
costituiscono attività aggiuntiva qualora siano effettuati ricorrendo alla
quota del 20% di cui al decreto

ministeriale
n. 47/06.

3. Nelle attività di sostegno e
recupero sono impiegati in primo luogo docenti
dell’istituto e, in seconda istanza, si ricorre a docenti esterni e\o a
soggetti esterni, con l’esclusione di Enti «profit», individuati secondi
criteri di qualità deliberati dal collegio dei docenti ed approvati dal
consiglio d’istituto.

4. Le modalità di utilizzazione
del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di sostegno e
di recupero sono definite in sede di contrattazione integrativa di istituto.

5. Le ore aggiuntive destinate al
sostegno e al recupero sono retribuite al personale dipendente nella misura
prevista dalla vigente disciplina contrattuale.

6. Le dimensioni del fenomeno e
le modalità di intervento adottate dalle scuole saranno oggetto di una
specifica azione di monitoraggio i cui esiti consentiranno di introdurre quelle
soluzioni migliorative suggerite dalle esperienze realizzate dalle scuole
medesime.

Art. 11.

Risorse finanziarie

1. Per la realizzazione delle
attività di sostegno e recupero sono utilizzate le risorse del fondo per il
miglioramento dell’offerta formativa, incrementate delle ulteriori risorse che,
secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale della scuola, sono assegnate alle istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado, come pure le risorse che, nell’ambito di

quelle
previste dalla legge finanziaria per i processi di riqualificazione del sistema
scolastico, sono specificamente destinate allo scopo.

2. Le istituzioni scolastiche
situate nelle regioni dell’obiettivo convergenza
potranno avvalersi anche delle risorse previste per i Programmi operativi
nazionali (PON).

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le predette disposizioni
valgono a decorrere dall’anno scolastico 2007/08. Per i debiti contratti in
precedenza si applica la pregressa normativa sul «saldo» degli stessi e resta
comunque

vincolante
per le istituzioni scolastiche l’obbligo di realizzare iniziative di recupero,
anche attraverso una riorganizzazione dell’attività didattica ordinaria.