Enti pubblici

Tuesday 16 January 2007

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DECRETO 12 dicembre 2006, n. 306 (in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2007 – Suppl. Ord. n. 10) – Regolamento recante: «Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della giustizia, adottato ai

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA –
DECRETO 12 dicembre 2006, n. 306 (in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2007 – Suppl.
Ord. n. 10) – Regolamento recante: «Disciplina del
trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della
giustizia, adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali")».

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l’articolo 81, comma 4,
della Costituzione;

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante «Regolamento di organizzazione
del Ministero della giustizia»;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, recante «Regolamento di organizzazione
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia»;

Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»,
di seguito denominato più brevemente «Codice»;

Visto l’articolo
4, comma 1, lettera d), del Codice, il quale individua i dati sensibili;

Visto l’articolo
4, comma 1, lettera e), del Codice, il quale individua i dati
giudiziari;

Visti gli articoli 20, comma 2, e
21, comma 2, del Codice, i quali stabiliscono che nei casi in cui una
disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico,
ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni
su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in
riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a
cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle
specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

Visto il medesimo articolo 20,
comma 2, del Codice, il quale prevede che detta identificazione debba essere
effettuata nel rispetto dei principi di cui all’articolo 22 del citato Codice,
assicurando in particolare che i soggetti pubblici:

a) trattino i soli dati sensibili
e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non
possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di natura diversa;

b) raccolgano detti dati, di
regola, presso l’interessato;

c) verifichino periodicamente
l’esattezza, l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonchè la loro
pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle
finalità perseguite nei singoli casi;

d) trattino i dati sensibili e
giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con
l’ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante
l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano
temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;

e) conservino i dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati
personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

Rilevato che ai sensi dell’articolo
20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura
regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice medesimo;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo
47 del Codice, l’articolo 20 citato del Codice non trova applicazione con
riferimento al trattamento di dati personali effettuato presso uffici
giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della
magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia,
se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, ritenendosi effettuati
per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati
alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di
trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una
diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonchè le attività ispettive
su uffici giudiziari;

Ritenuto che il dettato di cui
all’articolo 47, comma 2, del Codice debba estendersi anche alle attività
ispettive sui singoli magistrati, posta la natura giurisdizionale del
contenzioso disciplinare a carico dei magistrati e la diretta incidenza sulla
funzione giurisdizionale delle ispezioni medesime;

Rilevato altresì che, ai sensi
dell’articolo 47, comma 2, secondo periodo, del Codice, le medesime ragioni di
giustizia non ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata
la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione
giudiziaria di affari e di controversie;

Rilevato altresì che l’articolo
20 citato del Codice non trova applicazione, ai sensi dell’articolo 53 del
Codice medesimo, con riferimento al trattamento di dati personali effettuato da
soggetti pubblici per finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base
ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento;

Visto l’articolo
181, comma 1, lettera a), del Codice, il quale prevede che la suddetta
identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di
operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è
effettuata, ove mancante, entro il 31 dicembre 2006 (termine da ultimo
prorogato dall’articolo 1 del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito,
con modificazioni, nella legge 12 luglio 2006, n. 228, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale del 12 luglio 2006, n. 160;

Visto l’articolo 20, comma 4, del
Codice, il quale prevede che l’identificazione di cui sopra venga
aggiornata e integrata periodicamente;

Considerato che possono spiegare
effetti maggiormente significativi per l’interessato le operazioni svolte, in
particolare, pressochè interamente mediante siti web, o volte a definire in
forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le
interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari,
oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo
titolare del trattamento, nonchè la comunicazione dei dati a terzi, il
trasferimento dei dati all’estero e la diffusione;

Ritenuto di individuare
analiticamente negli allegati al presente decreto, con riferimento alle
predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per
l’interessato, quelle effettuate da questo Ministero, in particolare le
operazioni di comunicazione a terzi nonchè di trasferimento dei dati personali
e sensibili all’estero ai sensi dell’articolo 43 del Codice, e di diffusione;

Ritenuto, altresì, di indicare
sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Ministero deve
necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse
pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Ritenuto di dover altresì
indicare sinteticamente le operazioni di trattamento di dati sensibili e
giudiziari eseguibili da parte degli uffici giudiziari in materia di accesso
alle professioni forensi e in materia elettorale, nonchè la raccolta, da parte
del tribunale di Bolzano e delle relative sezioni staccate, della dichiarazione
individuale nominativa di appartenenza a gruppo linguistico prevista
dall’articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, così come introdotto dall’articolo 2 del
decreto legislativo 23 maggio 2005, n. 99, recante «Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche e
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di
dichiarazioni di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, in
provincia di Bolzano», nonchè di modifica o revoca della dichiarazione stessa,
trattandosi di attività sostanzialmente amministrative svolte da uffici
giudiziari;

Considerato che
per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il
rispetto dei principi e delle garanzie previste dall’articolo 22 del Codice,
con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità
dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite;
all’indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle
finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonchè
all’esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni
o, ove richiesta, all’indicazione scritta dei motivi;

Visto il provvedimento generale
del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005);

Vista l’autorizzazione generale
n. 7/2005 contenuta nel provvedimento del Garante della protezione dei dati
personali del 21 dicembre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3
gennaio 2006 e in particolare quanto disposto al capo IV,
punto 2, lettere a) e b), relativamente al trattamento dei dati a
carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di
soggetti pubblici;

Rilevato che il presente atto non
comporta impegno di spesa a carico del bilancio dello Stato e pertanto non ha
rilevanza sotto il profilo contabile;

Visto il parere del Garante per
la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
reso in data 18 maggio 2006;

Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del 26 giugno 2006;

Ritenuto, quanto al parere del
Consiglio di Stato, di non poter aderire al rilievo secondo cui i procedimenti
disciplinari a carico di singoli magistrati non dovrebbero ritenersi coperti
dall’esclusione di cui all’articolo 47, comma 2, e ciò in ragione della natura
contenziosa del procedimento disciplinare a carico dei magistrati e
dell’incidenza del medesimo sull’esercizio delle funzioni giurisdizionali;

Rilevato, analogamente, che la
mancata indicazione dell’«interconnessione» tra le forme di trattamento dei
dati, segnalata dal Consiglio di Stato, deriva dalla assenza di tale tipo di
trattamento tra le operazioni allo stato eseguite da parte del Ministero della
giustizia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;

Vista la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2006, e successiva
nota esplicativa del 1° dicembre 2006;

Adotta

il
seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in
attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», di
seguito denominato «Codice», identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e
le operazioni eseguibili da parte del Ministero della giustizia nello
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

2. Il presente regolamento
identifica altresì i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni
eseguibili da parte degli uffici giudiziari in materia di accesso alle
professioni forensi e in materia elettorale, nonchè la raccolta, da parte del
tribunale di Bolzano e delle relative sezioni staccate, della dichiarazione
individuale nominativa di appartenenza a gruppo linguistico prevista
dall’articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, così come introdotto dall’articolo 2 del
decreto legislativo 23 maggio 2005, n. 99, recante «Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche e
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di
dichiarazioni di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, in
provincia di Bolzano», nonchè di modifica o revoca della dichiarazione stessa.

3. I trattamenti di dati
sensibili e giudiziari effettuati per ragioni di giustizia, direttamente
correlati alla trattazione giudiziaria di affari e controversie o che in
materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura
hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonchè le attività
ispettive su uffici giudiziari e magistrati, sono esclusi dal presente
regolamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del Codice. Ai sensi
dell’articolo 47, comma 2, del Codice, le predette ragioni di giustizia non
ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di
personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di
atti direttamente connessi alla suddetta trattazione.

4. I trattamenti di dati
sensibili e giudiziari effettuati per finalità di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base
ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento,
sono esclusi dal presente regolamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, lettera a), del Codice.

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati e
di operazioni eseguibili

1. Gli allegati contraddistinti
dai numeri da 1 a
20, che formano parte integrante del presente regolamento, identificano i tipi
di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il
relativo trattamento, nonchè le operazioni eseguibili in riferimento alle
specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi
ed individuate nel Codice stesso agli articoli 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72,
73, 86, 85 e 112.

2. I dati sensibili e giudiziari
individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro
pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite
nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga
presso l’interessato.

3. Le operazioni di
comunicazione, trasferimento dei dati all’estero e diffusione individuate nel
presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento
degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle
rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonchè degli altri
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. La diffusione di dati
sensibili e giudiziari è ammessa esclusivamente previa verifica della sua
stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le
modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono, ai sensi
dell’articolo 22 del Codice.

5. Sono inutilizzabili i dati
trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati
personali, ai sensi degli articoli 11 e 22, comma 5,
del Codice.

Art. 3.

Riferimenti normativi

1. Onde consentire una più
agevole lettura del presente regolamento, le disposizioni di legge citate nella
parte descrittiva delle «fonti normative» degli allegati, si intendono riferite
anche alle successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.

Roma, 12 dicembre 2006

Il Ministro: Mastella

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti
il 5 gennaio 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 20