Lavoro e Previdenza
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE – DECRETO 31 marzo 2008 – Modalità del rilascio del modulo per le dimissioni volontarie da parte delle organizzazioni sindacali e patronati. (GU n. 89 del 15-4-2008 )
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE – DECRETO 31 marzo 2008 – Modalità del rilascio del modulo
per le dimissioni volontarie da parte delle organizzazioni sindacali e
patronati. (GU n. 89 del 15-4-2008 )
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 17 ottobre 2007,
n. 188 concernente Disposizioni in materia di modalità di risoluzione del
contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del
lavoratore, nonchè del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera;
Visto in particolare l’art. 1, comma 6 che prevede l’emanazione di un decreto
ministeriale per disciplinare le modalità attraverso le quali le organizzazioni
sindacali e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle
lavoratrici, nonchè dei prestatori d’opera e delle prestatrici d’opera, i
modelli per la presentazione delle dimissioni volontarie;
Visto il decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione del 21 gennaio 2008 che ha
definito il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie;
Ritenuto che occorre definire la
forma della convenzione secondo la quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori
e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché
dei prestatori d’opera e delle prestatrici d’opera, il modulo per la
presentazione delle dimissioni volontarie;
Decreta:
Art. 1.
Finalità ed ambito di
applicazione
Il presente decreto definisce la
forma della convenzione che le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i
patronati devono sottoscrivere con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale – Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro, al fine
di mettere a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici nonchè dei
prestatori d’opera e delle prestatrici d’opera, il modulo in attuazione di
quanto disposto dall’art. 1, comma 6 della legge 17
ottobre 2007, n. 188.
Art. 2.
Modello di convenzione
Per l’attuazione di quanto
previsto dall’art. 1, comma 6 della legge 17 ottobre
2007, è adottato l’allegato modello di convenzione, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 3.
Modalità di rilascio del modulo
1. La convenzione di cui all’art.
2 definisce le modalità attraverso le quali le organizzazioni sindacali e i
patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonchè dei
prestatori
d’opera e delle prestatrici d’opera, il modulo per le dimissioni volontarie,
adottato con il decreto interministeriale del 21 gennaio 2008.
2. L’elenco dei soggetti che
sottoscrivono la convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale è pubblicato sul sito www.gov.it/mdv.
ALLEGATO
CONVENZIONE TRA
Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale – di seguito denominato Ministero (codice fiscale n.
80237250586) rappresentato da …. Direttore generale
della Direzione della tutela delle condizioni di lavoro
e
Il ….
(codice fiscale n. …..) che nel presente atto verrà denominato più brevemente
«Sindacato» (o «Patronato»), rappresentato da….
Vista la legge 17 ottobre 2007,
n. 188, contenente Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del
contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del
lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera;
Visto in particolare l’art. 1,
comma 6 che prevede l’emanazione di un decreto ministeriale per disciplinare le
modalità attraverso le quali le organizzazioni sindacali e i patronati mettono a
disposizione
dei lavoratori e delle lavoratrici, nonchè dei prestatori d’opera e delle
prestatrici d’opera, il modulo per la presentazione delle dimissioni
volontarie;
Visto il decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione che ha definito il modulo per la
presentazione
delle dimissioni volontarie;
Viste le note circolari del 4
marzo 2008 e del 25 marzo 2008 che hanno definito tra l’altro le regole per la
compilazione e rilascio del modulo di cui al punto precedente;
Considerato che occorre definire
la forma della convenzione secondo la quale le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle
lavoratrici, nonchè dei prestatori d’opera e delle prestatrici d’opera, il
modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie;
Tra le parti suddette si conviene
e si stipula quanto segue:
Art. 1.
Le premesse formano parte
integrante della presente convenzione.
Art. 2.
Oggetto
1. La presente convenzione
stabilisce le modalità con le quali il Sindacato (o il Patronato) mette a disposizione
dei lavoratori e delle lavoratrici, nonchè dei prestatori d’opera e delle prestatrici
d’opera,
che intendono dimettersi volontariamente, il modulo adottato con il decreto
interministeriale del 21 gennaio 2008.
2. Il modulo dovrà comunque essere
compilato e rilasciato ai lavoratori e alle lavoratrici, nonchè ai prestatori
d’opera ed alle prestatrici d’opera, con le modalità definite nelle circolari
ricordate in premessa.
Art. 3.
Obblighi delle parti
Il Ministero si impegna a rendere
disponibile il modulo, di cui all’allegato A del decreto interministeriale 21
gennaio 2008, attraverso il rilascio delle credenziali di accesso con le
modalità pubblicate sul sito www.gov.it/mdv, nonchè a pubblicare, sul
medesimo sito, l’elenco dei Sindacati e Patronati che sottoscrivono la
convenzione.
Il Sindacato (o Patronato) si
impegna a offrire gratuitamente il servizio di compilazione del modulo
attraverso il sistema informatico MDV.
Art. 4.
Controversie
A tutti gli effetti della
presente convenzione e per gli eventuali giudizi relativi alla sua esecuzione,
nonchè per la notifica degli atti giudiziari e stragiudiziali, il Ministero elegge
il
proprio domicilio legale presso l’Avvocatura Generale dello Stato, mentre il
Sindacato (o Patronato) eleggono il proprio domicilio legale presso …. ….
in ….
Per ogni controversia sarà
competente il Foro di Roma.
Art. 5.
Durata
La presente Convenzione ha
validità dalla data della sua sottoscrizione e può essere rescissa su espressa
richiesta di una delle Parti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, ……………
Per il Ministero
Il Direttore generale per la
tutela
delle
condizioni di lavoro
………………………………..
Per il Sindacato (o Patronato)
Il …………………………