Lavoro e Previdenza

Friday 02 February 2007

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 30 gennaio 2007 Attuazione dell’ articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e discipli

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 30 gennaio 2007 Attuazione dell’articolo 1, comma
765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della
volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina
della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS (FONDINPS).

Capo I

Espressione della volontà del
lavoratore circa la destinazione del TFR maturando

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di
concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l’art. 2120 del codice
civile;

Visto il decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente
l’espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del
trattamento di fine rapporto maturando, e 9, che prevede la costituzione della
forma pensionistica complementare alla quale affluiscono le quote di TFR
maturando nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 7,
lettera b), n. 3) del decreto legislativo medesimo;

Visto l’art. 1,
comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il
"Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile";

Visto l’art. 1, comma 756, della
citata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento del Fondo di cui al
comma 755 della medesima legge e le prestazioni da esso
erogate;

Visto l’art. 1,
comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, con
apposito decreto, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni
di cui ai citati commi 755 e 756;

Visto l’art. 1,
comma 765, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede, tra
l’altro, che, con apposito decreto, siano definite le modalità di attuazione di
quanto previsto nei citati articoli 8 e 9 del predetto decreto legislativo n.
252 del 2005;

Ritenuto di dover dare attuazione
a quanto previsto al citato comma 765 della predetta
legge n. 296 del 2006;

Sentita la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione;

Decreta:

Articolo 1

Modalità di espressione della
volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando

1. I lavoratori dipendenti del
settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano
un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, manifestano, entro il
termine del 30 giugno 2007, la volontà di conferire il trattamento di fine
rapporto (TFR) maturando ad una forma pensionistica complementare di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito:
"Decreto"), ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto
secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile, ferma restando
l’applicazione dell’art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo
TFR1 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di
ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il
modulo con il quale é stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne
rilascia copia controfirmata per ricevuta.

2. In relazione alle scelte
effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 1, si determinano i
seguenti effetti:

a) in caso di esplicito
conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare, il datore di
lavoro provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri
contributi eventualmente previsti, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con
riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30
giugno 2007, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 23 del Decreto; in
tal caso, l’importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente
alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 é
rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall’art. 2120 del codice civile, in
ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006,
rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007;

b) in caso di mancata
manifestazione della volontà entro il termine del 30 giugno 2007, il datore di
lavoro provvede al versamento del TFR maturando, a decorrere dal 1° luglio
2007, alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di
cui all’art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;

c) in caso di manifestazione
della volontà di mantenere il TFR di cui all’art. 2120 del codice civile, il
datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, é
obbligato al versamento del contributo al Fondo istituito dall’art.
1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità
di cui al decreto di cui all’art. 1, comma 757, della medesima legge 27
dicembre 2006, n. 296.

3. I lavoratori che alla data del
31 dicembre 2006 hanno già effettuato la scelta di aderire ad una forma di
previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR, sono esclusi
dalla compilazione del modulo allegato al presente decreto.

4. I lavoratori dipendenti del
settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro ha
inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano
già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine
al conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a precedenti
rapporti di lavoro, manifestano, entro 6 mesi dalla data di assunzione, la
volontà di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica
complementare di cui al Decreto, ovvero di mantenere il trattamento di fine
rapporto secondo le previsioni di cui all’art. 2120 del codice civile, fermo
restando l’applicazione dell’art. 1, comma 756, della legge finanziaria 2007.
Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo
TFR2 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di
ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il
modulo con il quale é stata espressa la manifestazione di volontà dal
lavoratore, al quale rilascia copia controfirmata per ricevuta.

5. In relazione alle scelte
effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 4, si determinano i
seguenti effetti:

a) in caso di esplicito
conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza
complementare, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello
della scelta del lavoratore, provvede al versamento del TFR a tale forma,
unitamente agli altri contributi eventualmente previsti. In caso di lavoratori
assunti nei primi sei mesi dell’anno 2007 resta inteso che il versamento non
potrà avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso l’importo del TFR é
rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2,
lettera a);

b) in caso di mancata
manifestazione della volontà entro il termine di sei mesi dall’assunzione, il
datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine,
provvede al versamento del TFR alla forma pensionistica complementare
individuata secondo i criteri di cui all’art. 8, comma 7,
lettera b), del Decreto;

c) in caso di manifestazione
della volontà di mantenere il TFR di cui all’art. 2120 del codice civile, il
datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, é
obbligato al versamento al Fondo istituito dall’art. 1, comma
755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al
decreto ministeriale di cui all’art. 1, comma 757, della medesima legge n. 296
del 2006.

6. Per i lavoratori che
successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del
presente decreto avessero già manifestato al datore di
lavoro la propria volontà di conferire il TFR ad una forma pensionistica
complementare, é fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della
scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la
compilazione del modulo TFR1 o TFR2, allegato al presente decreto, entro 30
giorni dalla predetta pubblicazione.

Capo II

Forma pensionistica complementare
presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale

Articolo 2

Denominazione

1. La forma di previdenza
complementare a contribuzione definita costituita presso l’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Decreto, e
successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di
"Fondo complementare I.N.P.S.", di seguito definito
"FONDINPS".

2. Per quanto non espressamente
previsto dal presente decreto, FONDINPS é disciplinato dalle norme del Decreto.

Articolo 3

Separatezza patrimoniale,
amministrativa e contabile

1. Le risorse di FONDINPS
costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio dell’INPS.

2. Il patrimonio di FONDINPS é
destinato all’erogazione delle prestazioni agli aderenti e non può essere
distratto da tale fine.

3. Sul patrimonio di FONDINPS non
sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell’INPS o di
rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o
di rappresentanti dei creditori stessi.

4. L’INPS si dota di strumenti e
procedure atte a garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e
contabile di FONDINPS rispetto al complesso delle attività svolte dallo stesso
Istituto.

Articolo 4

Comitato amministratore

1. FONDINPS é amministrato dal
Comitato amministratore previsto dall’art. 9, comma 2,
del Decreto.

2. Il suddetto Comitato é
composto da nove componenti, nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con rappresentanza paritetica dei lavoratori e
dei datori di lavoro. I componenti del Comitato devono essere in possesso dei
requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti
con il decreto di cui all’art. 4, comma 3, del Decreto.

3. I componenti del Comitato
restano in carica per quattro anni e non possono essere nominati per più di due
volte, anche non consecutive. I compensi dei componenti del Comitato sono
stabiliti con il decreto di nomina e possono essere determinati in misura che
varia in funzione dell’entità del patrimonio di FONDINPS.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, é nominato il responsabile della forma
pensionistica complementare FONDINPS, il quale deve essere in possesso dei requisiti
di professionalità ed onorabilità previsti per i responsabili delle forme
pensionistiche complementari dal decreto di cui all’art. 4, comma 3, del
Decreto.

5. Alle riunioni del Comitato
amministratore di FONDINPS assiste il direttore generale dell’INPS o un suo
rappresentante all’uopo delegato.

6. Nei confronti dei componenti
del Comitato amministratore e del responsabile di FONDINPS si applicano gli
articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.

Articolo 5

Servizi amministrativo-contabili

1. Fermo restando quanto
stabilito dall’art. 6, comma 3, del Decreto, al fine
di garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile, é
stipulata apposita convenzione tra l’INPS e FONDINPS per la gestione dei
servizi amministrativi e contabili di FONDINPS e per le modalità di raccolta
dei contributi e di erogazione delle prestazioni.

Articolo 6

Destinatari e
contribuzione

1. Per i lavoratori di cui
all’art. 1, l’adesione a FONDINPS é consentita in forma individuale, secondo le
modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 8, comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto.

2. L’aderente può decidere di
destinare a FONDINPS una quota di contribuzione a proprio carico nella misura e
secondo le modalità determinate dal regolamento di FONDINPS.

3. L’aderente ha la facoltà di
sospendere e di riattivare successivamente, secondo le modalità determinate dal
regolamento di FONDINPS, la contribuzione volontaria, fermo restando l’obbligo,
per i soggetti di cui all’art. 8, comma 7, lettera b),
n. 3, del Decreto, del versamento del TFR maturando.

Articolo 7

Scelte di investimento

1. Il TFR conferito tacitamente é
destinato, al momento dell’adesione, al comparto avente le caratteristiche di
cui all’art. 8, comma 9, del Decreto.

2. FONDINPS può articolarsi in
più comparti la cui politica di investimento é
deliberata dal Comitato di cui all’art. 4 del presente decreto.

3. L’aderente può successivamente
decidere di variare il comparto di destinazione, nel rispetto del periodo
minimo di un anno di permanenza nel comparto.

Articolo 8

Portabilità

1. Nel rispetto dell’art. 9,
comma 3, del Decreto, la posizione individuale costituita presso FONDINPS può
essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad
altra forma pensionistica complementare dopo che sia trascorso almeno un anno
dall’adesione.

Articolo 9

Regolamento

1. Le modalità di funzionamento
di FONDINPS sono disciplinate da un apposito regolamento, emanato sulla base
degli schemi deliberati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(COVIP) ed approvato dalla stessa Commissione ai sensi del Decreto.

Successivamente alla approvazione
del regolamento, la COVIP
provvederà ad iscrivere FONDINPS nell’albo delle forme pensionistiche
complementari vigilate dalla stessa COVIP.

Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2007

Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale

Damiano

Il Ministro dell’economia e delle
finanze

Padoa Schioppa