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Friday 22 June 2007

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, CIRCOLARE 5 Giugno 2007, n. 6105. Assunzioni di lavoratori socialmente utili (LSU), di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, presso i comuni con popolazione inferiore

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE, CIRCOLARE 5 Giugno 2007, n. 6105. Assunzioni di lavoratori
socialmente utili (LSU), di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, presso i comuni con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti – articolo 1, comma 1156, lettera f),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). (GU n. 139 del 18-6-2007)

1. Premessa.

L’art. 1, comma 1156, lettera f),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che "in deroga a quanto
disposto dall’art. 12, comma 4 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, e limitatamente all’anno 2007, i comuni con meno
di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle
qualifiche di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attivita’
socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unita’. Alle misure
di cui alla presente lettera e’ esteso l’incentivo di cui all’art.
7, comma 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri
relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si
provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine e’ integrato
del predetto importo".

Il testo della presente circolare
e’ stato condiviso con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica – UPPA e con il Ministero dell’economia e delle finanze –
Ragioneria generale dello Stato – IGOP.

2. Destinatari – Condizioni per
procedere alle assunzioni.

Destinatari della norma in
oggetto sono i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le
assunzioni di LSU che svolgono le relative attivita’ con oneri a carico del
Fondo per l’occupazione, individuati dall’art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, gia’ impegnati in attivita’ socialmente
utili presso i comuni medesimi.

Dette assunzioni dovranno
avvenire nel corso dell’anno 2007 e nel limite massimo complessivo di n. 2.450
unita’.

Per le assunzioni in questione e’
previsto l’incentivo di cui all’art. 7, comma 6, del
decreto legislativo n. 81/2000 — pari ad Euro 9.296,22 annui, a fronte
dell’onere relativo alla copertura contributiva – per ogni soggetto assunto con
contratto di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato (art. 7, comma 1,
del decreto legislativo n. 81/2000, richiamato dal comma 6 del medesimo art.
7).

Premesso che i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti non risultano soggetti al patto di
stabilita’ interno, si rappresenta che ai medesimi, per le assunzioni di cui
alla presente circolare, si applica esclusivamente il limite di cui all’art. 1,
comma 562, 1° periodo, della legge n. 296/2006. Detta norma dispone che
"per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilita’ interno,
le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno
2004".

Per quanto riguarda
l’armonizzazione di tale disposizione con la previsione dell’incentivo per ogni
LSU assunto ai sensi dell’art. 1, comma 1156, lettera
f), della legge n. 296/2006, si chiarisce che la spesa annua per ogni soggetto
assunto andra’ calcolata detraendo l’ammontare dell’incentivo sopradetto, pari
ad Euro 9.296,22. Invero, la quota di spesa non coperta dall’incentivo a carico
del Fondo per l’occupazione incide sulla spesa complessiva di personale ai fini
del rispetto, da parte dei comuni, della disposizione di cui all’art. 1, comma
562, 1° periodo della legge n. 296/2006.

Attesa l’evidente finalita’ della
norma in oggetto – intesa a fronteggiare l’emergenza occupazionale anche
mediante l’attribuzione di un incentivo a carico del Fondo per l’occupazione
per la stabilizzazione degli LSU – per le assunzioni di cui alla presente
circolare, si prescinde dalle cessazioni intervenute nell’anno 2006, vincolo
previsto dal medesimo art. 1, comma 562, 2° periodo, della legge n. 296/2006.

L’art. 1, comma
1156, lettera f), in esame richiede, altresi’, che i comuni che
intendano procedere ad assunzioni di LSU presentino vuoti nelle relative
dotazioni organiche del personale. Le assunzioni di LSU, per
effetto del medesimo comma 1156, lettera f), possono avvenire
"relativamente alle qualifiche di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 81", ovverosia nelle categorie A, B1 e B2, rispetto alle quali
non e’ richiesto alcun titolo di studio superiore a quello della scuola
dell’obbligo. Conseguentemente, i comuni per assumere LSU dovranno presentare
vuoti in organico nelle corrispondenti categorie.

Pertanto, i requisiti richiesti
ai comuni per l’accesso alle assunzioni previste dalla norma in esame sono i
seguenti:

1) popolazione inferiore ai 5.000
abitanti;

2) vuoti nelle dotazioni
organiche relativamente alle categorie A, B1 e B2;

3) ascrivibilita’ degli LSU da
assumere alla categoria individuata dall’art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 81/2000.

3. Modalita’ per il
riconoscimento dell’incentivo di cui all’art. 7, comma 6,
del decreto legislativo n. 81/2000.

I comuni che, presentando i
requisiti indicati nel precedente paragrafo 2, intendano
procedere ad assunzioni di LSU dovranno presentare apposita domanda, entro
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare
nella Gazzetta Ufficiale, mediante raccomandata a.r., al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale – Direzione generale ammortizzatori sociali e
incentivi all’occupazione – Divisione III – via Fornovo n. 8 – 00192 Roma, che
procedera’ alla relativa istruttoria, sentito il Dipartimento della funzione
pubblica, per quanto di competenza. A tal fine, fara’ fede
la data risultante dal timbro dell’ufficio postale.

La domanda, sottoscritta dal
sindaco, dovra’ contenere necessariamente, a pena di inammissibilita’, i
seguenti elementi, conformemente allo schema allegato alla presente circolare:

a) apposita dichiarazione
attestante che il comune ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, come
risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni,
predisposto dal Ministero dell’interno con l’ISTAT;

b) numero di LSU di cui all’art.
2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che il comune
intende assumere nelle qualifiche di cui all’art. 16 della legge n. 56/1987
(categorie A, B1 e B2) entro il 31 dicembre 2007, con contratto di lavoro a
tempo pieno o parziale ed indeterminato;

c) apposita dichiarazione
attestante che il comune presenta vacanze di posti nelle dotazioni organiche
relativamente alle categorie A, B1 e B2, corrispondenti a quelli per le quali
si intende procedere alle assunzioni di LSU;

d) apposita dichiarazione che i
soggetti da assumere rientrano, alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente circolare, nel bacino LSU di cui all’art. 2, comma 1,
del decreto legislativo n. 81/2000 e che le assunzioni da effettuare sono a
tempo pieno o parziale ed indeterminato;

e) apposita dichiarazione che le
previste assunzioni di LSU sono conformi ai limiti imposti dall’art. 1, comma
562, 1° periodo, della legge n. 296/2006, nei termini indicati nel precedente
paragrafo 2;

f) conto di Tesoreria istituito
presso la Tesoreria
centrale.

Le domande dei comuni dovranno
essere corredate dell’atto di programmazione triennale del fabbisogno di
personale, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 449/1997, nonche’ dalle
necessarie delibere comunali recanti la determinazione di assumere LSU —
secondo le modalita’ di cui all’art. 1, comma 1156, lettera f), della legge n.
296/2006, cosi’ come specificate nella presente
circolare — subordinatamente al riconoscimento dell’incentivo da parte del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le domande dovranno essere, altresi’,
corredate della determina relativa alla dotazione organica vigente.

I comuni, nel rispetto del
requisito delle vacanze in organico, dovranno procedere alle richieste di
contributo, e successivamente alla stabilizzazione degli interessati,
rispettando l’ordine di anzianita’ nelle attivita’ socialmente utili.

Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale – Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi
all’occupazione predisporra’ apposita graduatoria in
relazione alle domande presentate dai comuni.

Al fine di agevolare lo
svuotamento dei bacini regionali di LSU con oneri a carico del Fondo per
l’occupazione, incentivando la definizione dei processi di stabilizzazione
degli LSU, si fara’ riferimento all’ambito regionale
di appartenenza dei comuni richiedenti, nonche’ alla percentuale di LSU di cui
all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in rapporto al numero complessivo
di LSU del bacino regionale.

Pertanto, le n. 2.450 unita’ di
assunzioni disponibili saranno ripartite secondo i seguenti criteri:

1) il 60% delle n. 2.450 unita’ sara’ assegnato ai comuni che appartengono alle regioni,
ammissibili nell’anno 2007 all’ob. 1 CE, nelle quali la percentuale di LSU di
cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero
complessivo di LSU del bacino regionale, sia superiore al 50%.
Nell’assegnazione dei posti per regione, si seguira’ l’ordine decrescente della
predetta percentuale.

Eventuali posti residui saranno
assegnati ai comuni che presentino i requisiti di cui al successivo punto 2);

2) il 30% delle n. 2.450 unita’ sara’ assegnato ai comuni appartenenti alle regioni
ammissibili nell’anno 2007 all’ob. 1 CE, nelle quali la percentuale di LSU di
cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero
complessivo di LSU del bacino regionale, sia inferiore al 50%.
Nell’assegnazione dei posti per regione, si seguira’ l’ordine decrescente della
predetta percentuale.

Eventuali posti residui saranno
assegnati ai comuni che presentino i requisiti di cui al successivo punto 3);

3) il restante 10% delle n. 2.450
unita’ sara’ assegnato ai comuni appartenenti alle
regioni non ammissibili nell’anno 2007 all’ob. 1 CE, seguendo l’ordine
decrescente di percentuale di LSU di cui all’art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale.

Nel caso di domande per un numero
di assunzioni superiore alla quota assegnata a ciascuno dei tre bacini
individuati ai precedenti numeri 1), 2) e 3), i contributi verranno
assegnati sulla base della maggiore anzianita’ anagrafica dei lavoratori
socialmente utili da assumere, ferma restando l’assegnazione di almeno una
unita’ a ciascun comune richiedente.

Al fine di individuare — per gli effetti di cui alle precedenti lettere 1), 2) e
3) — la percentuale di LSU di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo
n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti,
in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale, si fa
riferimento alle risultanze del monitoraggio degli LSU con oneri a carico del
Fondo per l’occupazione, che Italia Lavoro S.p.a. ha avviato per conto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale a decorrere dall’anno 2002.

Entro sessanta giorni, decorrenti
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale
Ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione provvedera’ a formare la
graduatoria delle assunzioni autorizzate e ammesse al finanziamento mediante
incentivo. La graduatoria sara’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale.

Entro il termine di trenta
giorni, decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria, i comuni
procederanno alle assunzioni ammesse al finanziamento. Entro i successivi
trenta giorni, i comuni medesimi dovranno trasmettere la documentazione
relativa alle assunzioni (contratti di lavoro a tempo pieno o parziale ed
indeterminato), al Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione
generale ammortizzatori sociali ed incentivi all’occupazione – Divisione III. A
tal fine, fara’ fede la data risultante dal timbro
dell’ufficio postale.

La mancata presentazione della
documentazione nei termini sopraindicati comporta decadenza dalla presente
procedura.

A seguito della presentazione della
documentazione relativa alle avvenute assunzioni e delle conseguenti
cancellazioni dagli elenchi delle attivita’ socialmente utili, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale ammortizzatori sociali e
incentivi all’occupazione provvedera’ all’erogazione dell’incentivo previsto
per l’anno 2007.

Per gli anni successivi, il
Ministero provvedera’ all’erogazione dell’incentivo previa presentazione di
apposita domanda dei comuni interessati, corredata da specifica dichiarazione
che i lavoratori assunti in applicazione dell’art. 1, comma
1156, lettera f), della legge n. 296/2006 e della presente circolare,
risultino ancora nelle piante organiche dei comuni medesimi.

La domanda dovra’
essere inviata entro il 30 settembre di ciascun anno al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale ammortizzatori sociali e
incentivi all’occupazione, via Fornovo, 8 – Roma. A tal fine, fara’ fede la data risultante dal timbro dell’ufficio
postale.

4. Incompatibilita’ tra
l’incentivo di cui all’art. 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 81/2000, con altri benefici a carico del fondo per
l’occupazione.

Si sottolinea che l’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2000
dispone espressamente che la corresponsione del contributo in esame comporta la
decadenza da ulteriori benefici previsti dal medesimo decreto legislativo a
carico del Fondo per l’occupazione.

Pertanto, e’ esclusa la
corresponsione di ulteriori benefici previsti dal decreto legislativo n.
81/2000 e posti a carico del Fondo per l’occupazione. Resta, comunque, ferma la
possibilita’ per i comuni in oggetto di beneficiare di eventuali altri
incentivi previsti dalla vigente normativa, purche’ non a carico del Fondo per
l’occupazione.

Roma, 5 giugno 2007

Il direttore generale degli
ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione

Mancini