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Wednesday 04 June 2003

Ministero dei trasporti e navigazione e procedimento amministrativo. Pubblicate sulla G.U. alcune modifiche al regolamento di attuazione della legge sulla trasparenza e sul procedimento sanzionatorio. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DECRE

Ministero dei trasporti e navigazione e procedimento amministrativo. Pubblicate sulla G.U. alcune modifiche al regolamento di attuazione della legge sulla trasparenza e sul procedimento sanzionatorio

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 aprile 2003, n.124

Regolamentorecante integrazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (GU n. 126 del 3-6-2003)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.

571, recante «Norme per l’attuazione degli articoli 15, ultimo comma,

e  17,  penultimo  comma,  della  legge  24 novembre  1981,  n.  689,

concernente modifiche al sistema penale»;

Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione

15 marzo 2001, recante «Individuazione ai sensi dell’articolo 103 del

decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, degli uffici periferici

del  Ministero dei trasporti e della navigazione ai quali deve essere

inviato  il rapporto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e

dall’articolo 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561»;

Visto  l’articolo  12,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  dei

trasporti  e  della  navigazione  30 marzo  1994, n. 765, concernente

«Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante

nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi relativamente alla determinazione

dei  termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di

competenza  dell’Amministrazione  dei trasporti e della navigazione e

degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione;

Considerato  che  nella  tabella  B, allegata al menzionato decreto

ministeriale  n.  765  del 1994, tra i procedimenti amministrativi di

competenza  degli  uffici  marittimi  periferici  non risulta incluso

quello  relativo  alla  valutazione  degli  scritti difensivi ed alla

conseguente adozione del provvedimento conclusivo di cui all’articolo

18,  comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e che in tal caso

trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dall’articolo

2,  comma  2  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  su  cui  si e’

consolidato   l’orientamento   giurisprudenziale   della   Corte   di

cassazione;

Ritenuto  che  si rende necessario individuare un termine congruo e

maggiormente  rispondente  alle esigenze istruttorie del procedimento

sanzionatorio  di  cui alla precitata legge n. 689 del 1981 anche per

effetto del notevole carico di lavoro che si e’ determinato a seguito

dei  provvedimenti  di  depenalizzazione  e per ultimo con il decreto

legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 24 febbraio 2003;

Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a

norma  dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,

con nota n. 1394 del 13 marzo 2003;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1.  La  tabella  B allegata al decreto del Ministro dei trasporti e

della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, e’ cosi’ integrata:

N. d’ordine

89

Procedimento

Valutazione scritti difensivi e adozione del provvedimento

conclusivo

Norme

Articolo 18, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689

Unità organizzativa

Uffici marittimi competenti

Termine

90 gg.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 18 aprile 2003

Il Ministro: Lunardi

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2003

Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed

assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 302