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Ministero dei trasporti e navigazione e procedimento amministrativo. Pubblicate sulla G.U. alcune modifiche al regolamento di attuazione della legge sulla trasparenza e sul procedimento sanzionatorio. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DECRE
Ministero dei trasporti e navigazione e procedimento amministrativo. Pubblicate sulla G.U. alcune modifiche al regolamento di attuazione della legge sulla trasparenza e sul procedimento sanzionatorio
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 aprile 2003, n.124
Regolamentorecante integrazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (GU n. 126 del 3-6-2003)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
571, recante «Norme per l’attuazione degli articoli 15, ultimo comma,
e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
concernente modifiche al sistema penale»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
15 marzo 2001, recante «Individuazione ai sensi dell’articolo 103 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, degli uffici periferici
del Ministero dei trasporti e della navigazione ai quali deve essere
inviato il rapporto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e
dall’articolo 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561»;
Visto l’articolo 12, comma 1, del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, concernente
«Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi relativamente alla determinazione
dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di
competenza dell’Amministrazione dei trasporti e della navigazione e
degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione;
Considerato che nella tabella B, allegata al menzionato decreto
ministeriale n. 765 del 1994, tra i procedimenti amministrativi di
competenza degli uffici marittimi periferici non risulta incluso
quello relativo alla valutazione degli scritti difensivi ed alla
conseguente adozione del provvedimento conclusivo di cui all’articolo
18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e che in tal caso
trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dall’articolo
2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, su cui si e’
consolidato l’orientamento giurisprudenziale della Corte di
cassazione;
Ritenuto che si rende necessario individuare un termine congruo e
maggiormente rispondente alle esigenze istruttorie del procedimento
sanzionatorio di cui alla precitata legge n. 689 del 1981 anche per
effetto del notevole carico di lavoro che si e’ determinato a seguito
dei provvedimenti di depenalizzazione e per ultimo con il decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 24 febbraio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
con nota n. 1394 del 13 marzo 2003;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. La tabella B allegata al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, e’ cosi’ integrata:
N. d’ordine
89
Procedimento
Valutazione scritti difensivi e adozione del provvedimento
conclusivo
Norme
Articolo 18, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689
Unità organizzativa
Uffici marittimi competenti
Termine
90 gg.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18 aprile 2003
Il Ministro: Lunardi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 302