Civile

Wednesday 10 January 2007

MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO 19 dicembre 2006 Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2007.

MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO
19 dicembre 2006 Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione
stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2007.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l’art. 6, comma 1, del
nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni
attuative contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 e successive modificazioni;

Considerato che, al fine di
garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella
circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende
necessario limitare la circolazione, fuori dai centri
abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose,
aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse
motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli
eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che
trasportano merci pericolose ai sensi dell’art. 168,commi
1 e 4, del nuovo codice della strada;

Decreta:

Articolo 1.

1. Si dispone di vietare la
circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed
ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari
giorni dell’anno 2007 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di
gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle
ore 8 alle ore 22;

b) tutte le domeniche dei mesi di
giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore 7 alle ore 24;

c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1°
gennaio;

d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6
gennaio;

e) dalle ore 16 alle ore 22 del 6
aprile;

f) dalle ore 8 alle ore 22 del 7
aprile;

g) dalle ore 8 alle ore 22 del 9
aprile;

h) dalle ore 8 alle ore 14 del 10
aprile;

i) dalle ore 8 alle ore 22 del 25
aprile;

j) dalle ore 16 alle ore 22 del
28 aprile;

k) dalle ore 8 alle ore 22 del 1°
maggio;

l) dalle ore 7 alle ore 24 del 2
giugno;

m) dalle ore 7 alle ore 24 del 30
giugno;

n) dalle ore 7 alle ore 24 del 7
luglio;

o) dalle ore 7 alle ore 24 del 14
luglio;

p) dalle ore 7 alle ore 24 del 21
luglio;

q) dalle ore 16 alle ore 24 del
27 luglio;

r) dalle ore 7 alle ore 24 del 28
luglio:

s) dalle ore 16 alle ore 24 del 3
agosto:

t) dalle ore 7 alle ore 24 del 4
agosto;

u) dalle ore 7 alle ore 24
dell’11 agosto:

v) dalle ore 7 alle ore 24 del 15
agosto;

w) dalle ore 7 alle ore 24 del 18
agosto;

x) dalle ore 7 alle ore 24 del 25
agosto;

y) dalle ore 7 alle ore 24 del 1°
settembre;

z) dalle ore 8 alle ore 22 del 1°
novembre;

aa)
dalle ore 16 alle ore 22 del 7 dicembre;

bb)
dalle ore 8 alle ore 22 dell’8 dicembre:

cc)
dalle ore 16 alle ore 22 del 22 dicembre;

dd)
dalle ore 16 alle ore 22 del 24 dicembre:

ee)
dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;

ff)
dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre;

gg)
dalle ore 16 alle ore 22 del 29 dicembre;

2. Per i complessi di veicoli
costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su
strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve
essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel
caso in cui questo ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello
stesso.

Articolo 2.

1. Per i veicoli provenienti
dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante
l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore
quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero con un solo
conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero – come
previsto dalle norme del regolamento CEE n. 3820/85 e successive modifiche –
cada in coincidenza del posticipo di cui al presente
comma, di usufruire – con decorrenza dal termine del periodo di riposo – di un
posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti
all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del
viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli
diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione
del viaggio l’orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

3. Tale anticipazione è estesa a
ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale
o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti
attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino,
Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai
terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento,
agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che
trasportano merci destinate all’estero. La stessa anticipazione si applica
anche nel caso di veicoli che trasportano unità a carico vuote (container,
cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti terminals
intermodali ed aeroporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi,
che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere
caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione
(ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga
anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati
strada-rotaia o strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione dell’art.
38 della legge 1° agosto 2002, n. 166 [4] (combinato ferroviario) o dell’art.
3, comma 2-ter, della legge 22 novembre 2002, n. 265[5] (combinato marittimo),
purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e
di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per
l’imbarco.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del
territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante
l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore
quattro. Alfine di favorire l’intermodalità del trasporto, la stessa deroga
oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia,
provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si
avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria,
purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.

5. Per i veicoli che circolano in
Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti
verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di
prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco, il
divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione. Analoga deroga, alle stesse
condizioni, è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la
rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad
eccezione di quelli diretti alla Calabria.

6. Salvo quanto disposto dai
commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l’ammodernamento
dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le
operazioni di traghettamento, da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in
Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la
destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2
e l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.

7. Ai fini dell’applicazione dei
precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San
Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli
provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale.

Articolo 3.

1. Il divieto di cui all’art. 1
non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito
elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio
per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi
a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.):

b) militari o con targa CRI
(Croce rossa italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di
polizia;

c) utilizzati dagli enti
proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle
amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio
nettezza urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni
comunali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti
di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero
delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a.,
purché contrassegnati con l’emblema "PT" o con l’emblema "Poste
Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita
documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni,
anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo
22luglio 1999, n. 261, in
virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo,
esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di
carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e
consumo;

h) adibiti al trasporto
esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche
autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto
ore:

i) adibiti esclusivamente al
servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti
di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di
forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina
mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al
trasporto di:

m 1)
giornali, quotidiani e periodici;

m 2)
prodotti per uso medico;

m 3)
latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché,
in quest’ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al
caricamento dello stesso.

Detti veicoli devono essere
muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con
impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben
visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole
ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade
non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

o) costituiti da autocisterne
adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

p) adibiti allo spurgo di pozzi
neri o condotti fognari;

q) per il trasporto di derrate
alimentari deperibili in regime ATP;

r) per il trasporto di prodotti
deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori
recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero,
nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati
all’allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive.
Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni di 0,50 m
di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola
di altezza pari a 0,20 m
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

2. Il divieto di cui all’art. 1
non trova applicazione altresì:

a) per i veicoli prenotati per
ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato,
purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso
più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di
svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti
autostradali;

b) per i veicoli che compiono
percorso per il rientro alla sede dell’impresa intestataria degli stessi,
purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere
dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

c) per i trattori isolati per il
solo percorso per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del
veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all’art. 2, comma 3, ultimo periodo.

Articolo 4.

1. Dal divieto di cui all’art. 1
sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto
di prodotti diversi da quelli di cui all’art. 3, lettera r), che, per la loro
intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un
rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento
dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i
complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione
degli animali;

b) i veicoli ed i complessi di
veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che
circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui
al decreto legislativo 29 ottobre1999, n. 461;

c) i veicoli adibiti al trasporto
di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi
quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale
tra imprese localizzate in regioni contigue, a condizione che tali esigenze
siano riferibili a situazioni eccezionali, contingenti e difficilmente
ripetibili.

2. I veicoli di cui ai punti a) e
c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere
muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con
impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben
visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Articolo 5.

1. Per i veicoli di cui al punto
a), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in
deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si
chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di
quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, ove
non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo
sul quale sarà indicato:

a) l’arco temporale dì validità,
non superiore a sei mesi;

b) la targa del
veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più
veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di
arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se
l’autorizzazione investe solo l’ambito di una provincia può essere indicata
l’area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali
strade sulle quali permanga il divieto:

d) il prodotto o i prodotti per
il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il
provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti
indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli
indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all’art.
4, comma 2.

2. Per i veicoli e complessi di
veicoli di cui al punto b), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di
autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni
prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il
provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l’arco temporale di validità,
corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi
particolari può essere esteso all’intero anno solare;

b) le targhe dei veicoli singoli
o che costituiscono complessi di veicoli, con l’indicazione delle diverse
tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a
circolare:

c) l’area territoriale ove è
consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali
permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui
al punto a), del comma 1, dell’art. 4, nel caso in cui sia comprovata la
continuità dell’esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più
viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti
trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso
non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, mediante
l’apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da
parte del soggetto interessato.

Articolo 6.

1. Per i veicoli di cui al punto
c), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in
deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di partenza, che,
valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni
locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento
autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) il giorno di validità:
l’estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del
percorso da effettuare;

b) la targa del
veicolo autorizzato; l’estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla
necessità di suddividere il trasporto in più parti;

c) le località di partenza e di
arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del
trasporto;

e) la specifica che il
provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto
e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le
caratteristiche e le modalità già specificate all’art. 4,
comma 2.

2. Per le autorizzazioni di cui
all’art. 4, comma 1, punto c), limitatamente ai veicoli utilizzati per lo
svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di
attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso
soggetto, l’esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa
tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici territoriali del
Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un’unica
autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale
possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la
circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso
consentito, le eventuali prescrizioni. Analogamente, nel caso di rilascio di
autorizzazioni per veicoli impiegati per esigenze legate a cicli continui di
produzione, la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente, dovrà
esaminare e valutare l’indispensabilità della richiesta, sulla base di
specifica documentazione che comprovi la necessità, da parte dell’azienda di
produzione, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.

Articolo 7.

1. L’autorizzazione alla
circolazione in deroga, di cui all’art. 4, può essere rilasciata anche dalla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha
sede l’impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata
all’esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio
che viene effettuato in regime di deroga deve fornire
il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti
dall’estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere
presentata alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di
confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal
committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia
di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione
delle autorizzazioni i signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare,
oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto,
anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della
situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Analogamente, per i veicoli
provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel
rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1,
lettere a) e c), anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione
geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni
di traghettamento.

4. Durante i periodi di divieto i
Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine
potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall’estero a
raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della
frontiera.

Articolo 8.

1. Il calendario di cui all’art.
1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli
eccezionali:

a) adibiti a pubblico servizio
per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi
a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate
necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti
proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle
amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio
Nettezza Urbana" nonché quelli che per conto delle amministrazioni
comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti" purché muniti
di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero
delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a.,
purché contrassegnati con l’emblema "PT" o con l’emblema "Poste
Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita
documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni,
anche estera; nonché quelli adibiti

ai
servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo,
esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di
carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e
consumo;

h) macchine agricole, eccezionali
ai sensi dell’art. 104, comma 8, deldecreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano
su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Articolo 9.

1. Il trasporto delle merci
pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all’art. 168, comma
1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del
veicolo, oltrechè nei giorni di calendario indicati all’art. 1, dal 1° giugno al 21 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni
venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono
ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto
di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell’allegato
A al Regolamento per l’esecuzione del testo unico 15
giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635,
a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte
le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti,
previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della
circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di
cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per
motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse
nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente
contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica
documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo
continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere
rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di
traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato,
ed in assenza di situazioni che possano costituire
potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse
autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli
stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze
di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno
essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la
massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla
deroga.

Articolo 10.

1. Le autorizzazioni prefettizie
alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi,
unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un
ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel
corso della stessa giornata lavorativa.

Articolo 11.

1. Le Prefetture-Uffici
territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del nuovo
codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno
a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali,
nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici e per lo
studio del fenomeno, le Prefetture-Uffici territoriali del Governo comunicano,
con cadenza semestrale, ai Ministeri dell’interno e delle Infrastrutture e dei
trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 4 del presente decreto.

3. Entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata,
avvalendosi anche della Consulta generale per l’autotrasporto, la possibilità
di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il
raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con l’esigenza di
garantire la circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per
fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2006

Il Ministro: Bianchi

Registrato alla Corte dei conti
il 19 dicembre 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed
assetto

del
territorio, registro n. 8, foglio n. 20.