Ambiente

Tuesday 18 March 2003

Materiale radioattivo e smaltimento. Ordinanza n. 3267 del Presidente del Consiglio dei Ministri

Materiale radioattivo e smaltimento. Ordinanza n. 3267 del Presidente del Consiglio dei Ministri

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2003

            Disposizioni urgenti in relazione all’attivita’ di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell’ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell’interesse essenziale della sicurezza dello Stato. (Ordinanza n. 3267). (GU n. 63 del 17-3-2003)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto  l’art.  107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 112;

  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri

concernente  la  dichiarazione  di  stato  di  emergenza in relazione

all’attivita’  di  smaltimento  dei rifiuti radioattivi dislocati nei

territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e

Piemonte;

  Considerata   l’ineludibile   esigenza   di   assumere   iniziative

straordinarie  ed  urgenti  per  la  messa  in  sicurezza dei rifiuti

radioattivi   nonche’   procedure   atte   ad  individuare  soluzioni

finalizzate   a   realizzare  lo  smaltimento  dei  medesimi  rifiuti

dislocati  nelle  centrali nucleari e nei siti di stoccaggio presenti

sul   territorio   delle  regioni  Lazio,  Campania,  Emilia-Romagna,

Basilicata e Piemonte;

  Ritenuto  che  l’attuale  situazione  di  rischio  derivante  dalla

presenza sul territorio di tali rifiuti radioattivi e’ caratterizzata

da  profili  di  maggiore  gravita’  in  relazione alla situazione di

diffusa crisi internazionale;

  Ritenuto,   infatti,  che  il  citato  contesto  internazionale  ha

profondamente  modificato  la  strategia  da  seguire per la messa in

sicurezza  dei  residui  radioattivi,  con particolare riferimento ai

tempi  di  attuazione della medesima, determinando l’assoluta urgenza

della sua immediata realizzazione;

  Considerato che la valenza degli interessi pubblici coinvolti rende

indispensabile  provvedere  alla  concentrazione  in  un unico centro

decisionale  dei  poteri  finalizzati al conseguimento dell’obiettivo

della  messa  in  sicurezza  degli  impianti  a  rischio, mediante la

conservazione  e  lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi in condizioni

idonee a salvaguardare la salute della collettivita’;

  Ritenuto   indispensabile,   per  quanto  sopra  esposto,  assumere

iniziative di carattere straordinario, che assicurino misure speciali

di  sicurezza dei materiali radioattivi al fine di tutelare interesse

essenziale della sicurezza dello Stato;

  Ritenuto,    quindi,    che    ricorrono   nella   fattispecie   le

imprescindibili  condizioni  di  necessita’   ed  urgenza  per imporre

l’adozione  di  immediate  misure finalizzate alla messa in sicurezza

dei  materiali radioattivi presenti nei siti collocati sul territorio

delle  regioni  sopra elencate, anche in vista dell’avvio a soluzione

della problematica dello smaltimento dei predetti materiali;

  Acquisita l’intesa delle regioni interessate;

                              Dispone:

                               Art. 1.

  1.  Nelle  more  della conclusione delle collaborazioni a programmi

internazionali   di  smaltimento  dei  materiali  nucleari,  volte  a

definire  la possibilita’ di adottare azioni dirette al conseguimento

dell’obiettivo   dell’esportazione   dei   rifiuti   radioattivi,  il

presidente   della  Societa’  di  gestione  degli  impianti  nucleari

(SOGIN),  istituita  in attuazione dell’art. 13, comma 2, lettera c),

del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e’ nominato Commissario

delegato  per  la  messa  in  sicurezza  dei  materiali nucleari, con

particolare  riferimento  al  combustibile  nucleare irraggiato ed ai

rifiuti  radioattivi  ad alta attivita’, nonche’ alla predisposizione

di piani per l’avvio delle procedure di smantellamento delle centrali

elettronucleari   di   Garigliano   (Caserta),  di  Trino  Vercellese

(Vercelli),  di Caorso (Piacenza) e di Latina, nonche’ degli impianti

dell’Ente  per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente e Nucleco,

limitatamente al settore del ciclo del combustibile e dei depositi di

materie  radioattive  Eurex  e  Fiat  –  Avio di Saluggia (Vercelli),

impianto Plutonio e impianto Celle Calde di Casaccia (Roma), ITREC di

Trisaia  (Matera) nonche’ degli impianti nucleari FN di Bosco Marengo

(Alessandria).

  2.  Il  Commissario  delegato,  anche  avvalendosi   di  un soggetto

attuatore, esercita i poteri necessari per realizzare le finalita’ di

cui  al  precedente  comma  1  anche  utilizzando,  per  la  relativa

programmazione  ed  attuazione,  la  societa’  di  cui al comma 1. Il

Commissario  delegato,  a  tal fine, e’ autorizzato a porre in essere

ogni  utile  iniziativa  finalizzata  al  compimento  di attivita’ di

cooperazione    internazionale,    nonche’    ad   attivare   accordi

internazionali  finalizzati al raggiungimento degli scopi di cui alla

presente ordinanza.

  3.  E’  costituita, con determinazione del Presidente del Consiglio

dei  Ministri,  una  Commissione  tecnico-scientifica, con compiti di

valutazione  e  alta  vigilanza  per  gli aspetti tecnico-scientifici

inerenti  agli  obiettivi  di  cui  alla  presente  ordinanza, per le

successive   iniziative   di  attuazione  da  parte  del  Commissario

delegato.  La predetta Commissione e’ composta da sette membri aventi

elevata  e  comprovata autorevolezza scientifica, di cui tre nominati

dal   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  uno  dal  Ministro

dell’ambiente  e  della tutela del territorio, uno dal Ministro della

salute,  uno  dal  Ministro  delle  attivita’ produttive ed uno dalla

Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province  autonome  di  Trento  e Bolzano. La predetta Commissione e’

integrata  da  un  rappresentante,  con  funzioni  consultive,  delle

regioni,  ogniqualvolta  le  deliberazioni ineriscano ai territori di

rispettiva competenza.

  4.  Al  fine  di  garantire  unitarieta’, celerita’ ed economicita’

delle  operazioni  di  messa  in  sicurezza, il Commissario delegato,

anche  avvalendosi  della Societa’ di cui al comma 1, assume, sentite

le  regioni  territorialmente  competenti, ogni necessaria iniziativa

per  la gestione dell’attivita’ di messa in sicurezza, nonche’ per lo

smantellamento  e  per  la  bonifica degli impianti di produzione del

combustibile nucleare e di ricerca del ciclo di combustibile nucleare

di   proprieta’  dell’Ente  per  le  Nuove  tecnologie,  l’Energia  e

l’Ambiente e delle sue societa’ partecipate. Al fine di consentire il

conseguimento  delle  finalita’  di  cui  alla  presente ordinanza le

licenze   ed  autorizzazioni  di  qualsiasi  genere  pertinenti  agli

impianti  assegnati  alla Societa’ di cui al comma l sono trasferite,

con  il  consenso  dei  soggetti  cedenti,  alla  Sogin sulla base di

apposito  provvedimento commissariale, ove ritenuto necessario per il

perseguimento  degli  obiettivi  di  cui  alla presente ordinanza. Il

personale dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente e

delle  Societa’  dallo  stesso  partecipate,  in  servizio presso gli

impianti  assegnati  in  gestione alla Societa’ di cui al comma 1, e’

posto  alle  dipendenze  funzionali  della  stessa  Societa’,  previo

consenso  del  personale  medesimo,  limitatamente alla realizzazione

degli interventi previsti dalla presente ordinanza. Le determinazioni

inerenti alle attivita’ di cui al presente comma verranno assunte dal

Commissario   delegato   d’intesa,   per  gli  ambiti  di  rispettiva

competenza,  con  il Commissario straordinario dell’Ente per le nuove

tecnologie,  l’Energia  e  l’ambiente,  con il presidente FN e con il

Presidente della Nucleco.

  5.  I  piani  degli  interventi  di  cui  al  comma  l sono inviati

all’Agenzia  per  la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici

che  dovra’ rilasciare il relativo parere tecnico entro trenta giorni

dalla trasmissione del medesimo piano.

  6.  Per  conferire un piu’ completo grado di sicurezza ai materiali

di  cui  al  comma  1,  nonche’  per  garantire un elevato livello di

salvaguardia  della  popolazione,  il  Commissario delegato provvede,

d’intesa  con  la  Conferenza  dei  presidenti  delle regioni e delle

province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  a  porre  in essere ogni

iniziativa  utile  per  la  predisposizione  di  uno  studio  volto a

definire  le  soluzioni idonee a consentire la gestione centralizzata

delle modalita’ di deposito dei rifiuti radioattivi.