Ambiente
Materiale radioattivo e smaltimento. Ordinanza n. 3267 del Presidente del Consiglio dei Ministri
Materiale radioattivo e smaltimento. Ordinanza n. 3267 del Presidente del Consiglio dei Ministri
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2003
Disposizioni urgenti in relazione all’attivita’ di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell’ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell’interesse essenziale della sicurezza dello Stato. (Ordinanza n. 3267). (GU n. 63 del 17-3-2003)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione
all’attivita’ di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nei
territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e
Piemonte;
Considerata l’ineludibile esigenza di assumere iniziative
straordinarie ed urgenti per la messa in sicurezza dei rifiuti
radioattivi nonche’ procedure atte ad individuare soluzioni
finalizzate a realizzare lo smaltimento dei medesimi rifiuti
dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio presenti
sul territorio delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna,
Basilicata e Piemonte;
Ritenuto che l’attuale situazione di rischio derivante dalla
presenza sul territorio di tali rifiuti radioattivi e’ caratterizzata
da profili di maggiore gravita’ in relazione alla situazione di
diffusa crisi internazionale;
Ritenuto, infatti, che il citato contesto internazionale ha
profondamente modificato la strategia da seguire per la messa in
sicurezza dei residui radioattivi, con particolare riferimento ai
tempi di attuazione della medesima, determinando l’assoluta urgenza
della sua immediata realizzazione;
Considerato che la valenza degli interessi pubblici coinvolti rende
indispensabile provvedere alla concentrazione in un unico centro
decisionale dei poteri finalizzati al conseguimento dell’obiettivo
della messa in sicurezza degli impianti a rischio, mediante la
conservazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi in condizioni
idonee a salvaguardare la salute della collettivita’;
Ritenuto indispensabile, per quanto sopra esposto, assumere
iniziative di carattere straordinario, che assicurino misure speciali
di sicurezza dei materiali radioattivi al fine di tutelare interesse
essenziale della sicurezza dello Stato;
Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie le
imprescindibili condizioni di necessita’ ed urgenza per imporre
l’adozione di immediate misure finalizzate alla messa in sicurezza
dei materiali radioattivi presenti nei siti collocati sul territorio
delle regioni sopra elencate, anche in vista dell’avvio a soluzione
della problematica dello smaltimento dei predetti materiali;
Acquisita l’intesa delle regioni interessate;
Dispone:
Art. 1.
1. Nelle more della conclusione delle collaborazioni a programmi
internazionali di smaltimento dei materiali nucleari, volte a
definire la possibilita’ di adottare azioni dirette al conseguimento
dell’obiettivo dell’esportazione dei rifiuti radioattivi, il
presidente della Societa’ di gestione degli impianti nucleari
(SOGIN), istituita in attuazione dell’art. 13, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e’ nominato Commissario
delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari, con
particolare riferimento al combustibile nucleare irraggiato ed ai
rifiuti radioattivi ad alta attivita’, nonche’ alla predisposizione
di piani per l’avvio delle procedure di smantellamento delle centrali
elettronucleari di Garigliano (Caserta), di Trino Vercellese
(Vercelli), di Caorso (Piacenza) e di Latina, nonche’ degli impianti
dell’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente e Nucleco,
limitatamente al settore del ciclo del combustibile e dei depositi di
materie radioattive Eurex e Fiat – Avio di Saluggia (Vercelli),
impianto Plutonio e impianto Celle Calde di Casaccia (Roma), ITREC di
Trisaia (Matera) nonche’ degli impianti nucleari FN di Bosco Marengo
(Alessandria).
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi di un soggetto
attuatore, esercita i poteri necessari per realizzare le finalita’ di
cui al precedente comma 1 anche utilizzando, per la relativa
programmazione ed attuazione, la societa’ di cui al comma 1. Il
Commissario delegato, a tal fine, e’ autorizzato a porre in essere
ogni utile iniziativa finalizzata al compimento di attivita’ di
cooperazione internazionale, nonche’ ad attivare accordi
internazionali finalizzati al raggiungimento degli scopi di cui alla
presente ordinanza.
3. E’ costituita, con determinazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri, una Commissione tecnico-scientifica, con compiti di
valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici
inerenti agli obiettivi di cui alla presente ordinanza, per le
successive iniziative di attuazione da parte del Commissario
delegato. La predetta Commissione e’ composta da sette membri aventi
elevata e comprovata autorevolezza scientifica, di cui tre nominati
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro della
salute, uno dal Ministro delle attivita’ produttive ed uno dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano. La predetta Commissione e’
integrata da un rappresentante, con funzioni consultive, delle
regioni, ogniqualvolta le deliberazioni ineriscano ai territori di
rispettiva competenza.
4. Al fine di garantire unitarieta’, celerita’ ed economicita’
delle operazioni di messa in sicurezza, il Commissario delegato,
anche avvalendosi della Societa’ di cui al comma 1, assume, sentite
le regioni territorialmente competenti, ogni necessaria iniziativa
per la gestione dell’attivita’ di messa in sicurezza, nonche’ per lo
smantellamento e per la bonifica degli impianti di produzione del
combustibile nucleare e di ricerca del ciclo di combustibile nucleare
di proprieta’ dell’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e
l’Ambiente e delle sue societa’ partecipate. Al fine di consentire il
conseguimento delle finalita’ di cui alla presente ordinanza le
licenze ed autorizzazioni di qualsiasi genere pertinenti agli
impianti assegnati alla Societa’ di cui al comma l sono trasferite,
con il consenso dei soggetti cedenti, alla Sogin sulla base di
apposito provvedimento commissariale, ove ritenuto necessario per il
perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza. Il
personale dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente e
delle Societa’ dallo stesso partecipate, in servizio presso gli
impianti assegnati in gestione alla Societa’ di cui al comma 1, e’
posto alle dipendenze funzionali della stessa Societa’, previo
consenso del personale medesimo, limitatamente alla realizzazione
degli interventi previsti dalla presente ordinanza. Le determinazioni
inerenti alle attivita’ di cui al presente comma verranno assunte dal
Commissario delegato d’intesa, per gli ambiti di rispettiva
competenza, con il Commissario straordinario dell’Ente per le nuove
tecnologie, l’Energia e l’ambiente, con il presidente FN e con il
Presidente della Nucleco.
5. I piani degli interventi di cui al comma l sono inviati
all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
che dovra’ rilasciare il relativo parere tecnico entro trenta giorni
dalla trasmissione del medesimo piano.
6. Per conferire un piu’ completo grado di sicurezza ai materiali
di cui al comma 1, nonche’ per garantire un elevato livello di
salvaguardia della popolazione, il Commissario delegato provvede,
d’intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano, a porre in essere ogni
iniziativa utile per la predisposizione di uno studio volto a
definire le soluzioni idonee a consentire la gestione centralizzata
delle modalita’ di deposito dei rifiuti radioattivi.