Penale
Mandato d’ arresto europeo. Approvati gli emendamenti al Ddl. Camera dei deputati. (Ddl 4246/C-A, approvato dalla commissione Giustizia – 20 novembre 2003)
Mandato darresto europeo. Approvati gli emendamenti al Ddl
Camera dei deputati
«Disposizioni necessarie per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato darresto europeo
e alle procedure di consegna tra Stati membri»
(Ddl 4246/C-A, approvato dalla commissione Giustizia 20 novembre 2003)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO
Articolo 1
(Disposizioni di principio e definizioni)
1. La presente legge attua, nellordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata decisione quadro relativa al mandato darresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri dellunione europea nei limiti in cui le dette disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dellordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali.
2. Il mandato di arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dellUnione Europea, chiamato Stato membro di emissione, in vista dellarresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, chiamato Stato membro di esecuzione, di una persona, al fine dellesercizio di azioni giudiziarie o dellesecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.
3. In condizioni di reciprocità, lItalia darà esecuzione al mandato di arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso, sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, che sia adeguatamente motivato, anche in relazione allarticolo 27, comma 2, della Costituzione, che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.
Articolo 1bis
(Garanzie costituzionali)
1. In conformità a quanto stabilito dallarticolo 6, paragrafi 1 e 2 del Trattato sullUnione europea e dal punto (12) dei consideranda del Preambolo della Decisione quadro, lItalia darà esecuzione al mandato di arresto europeo soltanto nei confronti degli Stati che rispettano:
a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n 848, in particolare dallarticolo 5 ( diritto alla libertà e alla sicurezza) e dallarticolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli aggiuntivi alla Convenzione stessa;
b) i principi e le disposizioni contenuti nella Costituzione della Repubblica, ivi compresi quelli relativi alla magistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alle fonti della legge penale, alla responsabilità penale, alla presunzione di non colpevolezza e alla qualità delle sanzioni penali.
2. Conseguentemente lItalia, ai sensi del punto (10) dei consideranda, rifiuterà la consegna dellimputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei principi di cui alla lettera a).
Articolo 1ter
(Estensione dei casi di consegna obbligatoria)
1. I progetti di modifica del paragrafo 2 dellarticolo 2 della decisione quadro sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere affinché queste possano adottare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.
2. Il Governo, riferendo alle Camere sui progetti di modifica di cui al comma 1, illustra la posizione che intende assumere. A tal fine il Governo predispone una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati nonché dellimpatto sullordinamento italiano del progetto di modifica.
3. In mancanza di pronuncia parlamentare in senso favorevole, il Governo non può procedere ad alcuna attività relativa allapprovazione dei progetti di modifica di cui al comma 1.
Articolo 1quater
(Ricorso allautorità centrale)
1. In relazione al disposto di cui allarticolo 7 della decisione quadro lItalia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.
2. Spetta al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati di arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.
3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato di arresto europeo da uno Stato membro emittente, lo trasmette allautorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato di arresto europeo dallautorità giudiziaria italiana lo trasmette allo Stato membro di esecuzione.
4. È istituito presso il Ministero della giustizia un apposito ufficio per la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati di arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa. I relativi oneri sono posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della Giustizia.
TITOLO II
NORME DI RECEPIMENTO INTERNO
Capo I
PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA
Articolo 2
(Garanzia giurisdizionale)
1. Le decisioni relative allesecuzione di un mandato di arresto europeo debbono essere sottoposte ad un controllo di una autorità giudiziaria che appaia sufficiente a garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai numeri (12), (13) e (14) dei consideranda della decisione quadro.
2. La consegna di un imputato o di un condannato allestero non può essere concessa senza la decisione favorevole della Corte dAppello.
3. La competenza a dare esecuzione a un mandato darresto europeo appartiene, nellordine, alla corte di appello nel cui distretto limputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dallautorità giudiziaria.
4. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 3 è competente la corte di appello di Roma.
5. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dallautorità giudiziaria di uno Stato membro dellUnione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 3, è competente la Corte di Appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la Corte di Appello di Roma.
6. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dellarticolo 4, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla Corte di Appello del distretto in cui è avvenuto larresto.
Articolo 2bis
(Contenuto del mandato di arresto)
1. A condizione di ricevibilità il mandato di arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:
a) identità e cittadinanza del ricercato;
b) il nome, lindirizzo, il numero di telefono e di fax, lindirizzo di posta elettronica dellautorità giudiziaria emittente;
c) indicazione dellesistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo dapplicazione degli articoli 2ter e 2quater della presente legge;
d) natura e qualificazione giuridica del reato;
e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
2. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.
3. Al mandato di arresto devono essere allegati:
a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con lindicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con lindicazione del tipo e della durata della pena;
c) ogni documento necessario al fine degli accertamenti che lautorità giudiziaria italiana dovrà compiere per verificare se siano stati rispettati i principi di cui agli articoli 1 e 1bis, nonché se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 9bis e 10;
d) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare lidentità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.
4. Se lo Stato membro emittente non provvede, il Presidente della Corte o il magistrato delegato, richiede al Ministro della giustizia lacquisizione del provvedimento dellautorità giudiziaria in base al quale il mandato di arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 3, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa lautorità giudiziaria dello Stato membro emittente che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per lesame della richiesta di esecuzione da parte della Corte dAppello. Immediatamente dopo averlo ricevuto, il Ministro trasmette al Presidente della Corte dAppello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.
5. Se lautorità giudiziaria dello Stato membro emittente non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui ai commi 2 e 3, la Corte dAppello dichiara la irricevibilità della richiesta.
6. Il mandato darresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.
Articolo 2ter
(Casi di doppia punibilità)
1. LItalia, salvo quanto previsto dallarticolo 2, comma 2, della decisione quadro, darà esecuzione al mandato di arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, avuto riguardo alla identità degli elementi costituitivi, sia soggettivi che obiettivi.
2. Non si applica il comma 1nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro emittente. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.
3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro emittente con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a 12 mesi. Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.
4. In caso di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a 4 mesi.
Articolo 2quater
(Consegna obbligatoria)
1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato darresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà personale, sia pari o superiore a tre anni:
1. Partecipazione ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti.
2. Compimento di atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire lordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali.
3. Costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi allinterno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o allaccattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali.
4. Induzione alla prostituzione ovvero favoreggiamento o sfruttamento sessuale di un bambino. Sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore.
5. Vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope.
6. Commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente.
7. Ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro od altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio.
8. Il compimento di qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa allutilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse. Il compimento di qualsiasi azione od omissione internazionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi. Il compimento delle medesime azioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico.
9. Sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare lidentificazione della loro provenienza illecita.
10. Contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori o alterarle in qualsiasi modo dando lapparenza di un valore superiore.
11. Commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti.
12. Mettere in pericolo lambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla deputazione delle acque, lemissione di sostanze pericolose nellatmosfera, sul suolo, o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, leliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica. Possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette.
13. Il compimento, al fine di trarre profitto, di atti diretti a procurare lingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente.
14. Cagionare volontariamente la morte di uno uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dallarticolo 583 c.p.
15. Procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto ovvero farne comunque commercio.
16. Privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica od una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione.
17. Incitazione pubblica alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della sua razza, della religione da lui professata, ovvero dellorigine nazionale o etnica. Lesaltazione, per razzismo o xenofobia, dei crimini contro lumanità.
18. Impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo luso delle armi o a seguito dell attività di un gruppo organizzato.
19. Traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere darte.
20. Indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
21. Richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, unalienazione o una quietanza.
22. La imitazione o la duplicazione abusiva di prodotti commerciali, al fine di trarne profitto.
23. La falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi.
24. La falsificazione di mezzi di pagamento.
25. Il traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita.
26. Il traffico illecito di materie nucleari e radioattive.
27. Al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare.
28. Con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringere taluno a compiere o subire atti sessuali.
29. Cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per lincolumità pubblica.
30. Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale.
31. Impossessarsi di una nave o di un aereo.
32. Provocare illegalmente ed intenzionalmente danni massicci a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.
2. Lautorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro emittente, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.
3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna se risulta che la persona ricercata non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro emittente in base alla quale è stato emesso il mandato di arresto europeo.
Articolo 3
(Ricezione del mandato darresto. Ordinanza custodiale.)
1. Salvo i casi previsti dallarticolo 4 della presente legge, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato di arresto europeo emesso dallautorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al Presidente della Corte dAppello, competente ai sensi dellarticolo 2. Il Presidente della Corte dAppello dà immediata comunicazione al Procuratore generale del mandato darresto europeo, procedendo direttamente o per delega ad altro magistrato della Corte, agli adempimenti di sua competenza. Il Presidente della Corte dAppello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato di arresto e la relativa documentazione di cui allarticolo 2bis della presente legge è stato trasmesso direttamente dallautorità giudiziaria dello Stato membro emittente.
1bis. Qualora vi sia incertezza sulla eseguibilità del provvedimento giurisdizionale allinterno dello Stato nel quale è stato emesso, il presidente della corte di appello assume le informazioni supplementari necessarie direttamente presso lautorità giudiziaria straniera. In tal caso sospende la esecuzione del provvedimento sino alla ricezione delle informazioni supplementari richieste.
2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dallautorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.
3. Il Presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra Corte di Appello ai sensi dellarticolo 2, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato darresto ricevuto.
4. Il Presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la Corte dAppello che, sentito il Procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, allapplicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dellesigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del Libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273 commi 1 e 1bis, e 280.
6. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata .
Articolo 3bis
(Inizio del procedimento)
1. Entro cinque giorni dallesecuzione della misure, di cui allarticolo 3, ed alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dellarticolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il Presidente della Corte dAppello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola del contenuto del mandato darresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna allautorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di essere condannata o altrimenti privata della libertà per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.
2. Della data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.
3. Della ordinanza di cui allarticolo 3 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.
4. La misura coercitiva perde efficacia se la decisione definitiva sulla richiesta di consegna non è pronunciata entro il termine di centoventi giorni dalla sua esecuzione.
5. Il Presidente della Corte dAppello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto ludienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dallesecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato darresto europeo e della documentazione di cui allarticolo 2bis. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna ed al suo difensore, almeno otto giorni prima delludienza. Si applicano le disposizioni dellarticolo 702 del codice di procedura penale.
Articolo 4
(Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria)
1. Nel caso in cui lautorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede allarresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del Presidente della Corte di Appello nel cui distretto il fermo è stato eseguito, mediante, trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.
2.Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente lavvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato darresto e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dellarticolo 2bis.
Articolo 5
(Adempimenti conseguenti allarresto diniziativa della polizia giudiziaria)
1. Lufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto allarresto ai sensi dellarticolo 4, informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna allautorità giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui larrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dellarticolo 97 del codice di procedura penale.
2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dellarresto al difensore.
3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2 , nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dellarrestato.
Articolo 5bis
(Convalida)
1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il Presidente della Corte di Appello o un magistrato della Corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui larresto è stato eseguito, il Presidente della Corte di Appello può delegare per gli adempimenti di cui allarticolo 3bis, il Presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.
2. Se risulta evidente che larresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il Presidente della Corte di Appello, o il magistrato della Corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dellarresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 3 e 3bis.
3. Il provvedimento emesso dal Presidente della Corte di Appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato darresto europeo o la segnalazione della persona nel Sistema di informazione Schengen (SIS) effettuata dallautorità competente. La segnalazione equivale al mandato di arresto purché contenga le indicazioni di cui allarticolo 2bis.
Articolo 6
(Consenso alla consegna)
1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 3bis, comma 1 e 5bis, comma 1, il Presidente della Corte di Appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie leventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dellinterprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.
2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al Presidente della Corte dAppello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso delludienza davanti alla Corte e fino alla conclusione della discussione.
3. Il consenso è irrevocabile, salvo che linteressato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.
4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la Corte dAppello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione della richiesta di esecuzione, dopo aver sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.
5. Lordinanza emessa dal Presidente della Corte dAppello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al difensore ed alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
Articolo 7
(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione)
1. Se il mandato darresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della Corte di Appello, su richiesto dellautorità giudiziaria emittente ed al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza linterrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato emittente.
2. Quando concede lautorizzazione allinterrogatorio della persona richiesta in consegna, il Presidente informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione allautorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dellatto. Linterrogatorio è effettuato da un magistrato della Corte di Appello designato dal Presidente, con lassistenza della persona eventualmente designata dallautorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro emittente e dellinterprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per linterrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4 del codice di procedura penale. Dellinterrogatorio è redatto verbale.
3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il Presidente della Corte dAppello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione allautorità giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni ed alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessità che la persona sia fatta rientrare in modo da poter partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato di arresto.
Articolo 8
(Informazioni ed accertamenti integrativi)
1. Qualora la Corte dAppello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro emittente, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto. Se lautorità giudiziaria dello Stato membro emittente non dà corso alla richiesta, si applica il comma 5 dellarticolo 2bis.
2. La Corte dAppello, dufficio, o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.
Articolo 9
(Decisione sulla richiesta di esecuzione)
1. Salvo quanto previsto dallarticolo 6, la Corte dAppello decide con sentenza in camera di consiglio sullesistenza delle condizioni per laccoglimento della richiesta di consegna, sentiti il Procuratore generale, il difensore, e se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.
2. La decisione deve essere emessa entro il termine di giorni sessanta dallesecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 3 e 5bis. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata limpossibilità di rispettare tali termini il Presidente della Corte informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite lEurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.
3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dallordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la Corte dAppello è stata informata del fatto che limmunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dellimmunità compete a un organo dello Stato italiano, la Corte provvede a inoltrare la richiesta.
4. In assenza di cause ostative la Corte dAppello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.
5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la Corte con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.
6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.
7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro emittente ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il servizio per la cooperazione internazionale di polizia.
Articolo 9bis
(Rifiuto della consegna)
La Corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
a) vi sono ragionevoli motivi per ritenere che il mandato di arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi:
b) se il diritto sia stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;
c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero sia stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;
d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione ovvero della funzione parlamentare;
e) se la legislazione dello Stato membro emittente non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;
f) se il mandato darresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dallarticolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, ratificata e resa esecutiva con la legge 14 febbraio 2003, n 34; dallarticolo1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, ratificata e resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n 719; dallarticolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n 1;
g) se vi è ragione di ritenere che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato darresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dellaccusato previsti dallarticolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali e dellarticolo 2 del Protocollo n 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;
h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;
i) se la persona oggetto del mandato darresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato di arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena non inferiore nel massimo a 9 anni o quando la restrizione della libertà personale risulti incompatibile con i processi educativi in atto, o quando lordinamento dello Stato membro emittente non preveda differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 ed il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, risulti comunque non imputabile o, infine, quando nellordinamento dello Stato membro emittente non è previsto laccertamento delle effettive capacità di intendere e di volere;
j) se il reato contestato nel mandato darresto è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;
k) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dellUnione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;
l) se i fatti per i quali il mandato di arresto europeo è stato emesso, potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;
m) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato darresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa lipotesi in cui il mandato darresto europeo concerne lesecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dellUnione europea;
n) se il mandato darresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge italiana non consente lazione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
o) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui allarticolo 434 Cpp per la revoca della sentenza;
p) se il mandato darresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata dimori nel territorio nazionale, sia cittadino italiano o risieda in Italia, sempre che lItalia simpegni a eseguire essa stessa tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;
q) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato di arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dellautorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;
r) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato di arresto è stato emesso risulta mancante di motivazione;
s) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità o di specifici privilegi processuali che limitano lesercizio o il proseguimento dellazione penale;
t) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dellordinamento giuridico italiano.
Articolo 10
(Garanzie richieste allo Stato membro emittente)
Lesecuzione del mandato darresto europeo da parte dellautorità giudiziaria italiana, nei casi sottoelencati, è subordinata alle seguenti condizioni:
1. Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dellesecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se linteressato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo delludienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla condizione che lautorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato di arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio;
2. se il reato in base al quale il mandato di arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, lesecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata su richiesta o entro 20 anni- oppure lapplicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite.
3. se la persona oggetto del mandato di arresto europeo ai fini di unazione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente.
Articolo 11
(Concorso di richiesta di consegna)
1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato darresto europeo nei confronti della stessa persona, la Corte di Appello decide quale dei mandati di arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati di arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per la esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà.
2. Ai fini della decisione di cui al comma precedente la Corte di Appello può disporre ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza allEurojust.
3. Quando, nei confronti della stessa persona sono stati emessi un mandato darresto europeo ed una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la Corte di Appello competente per il mandato di arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato darresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dellordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.
Articolo 12
(Termini per la decisione)
1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 6 e 9 la persona ricercata è posta immediatamente in libertà.
Articolo 13
(Ricorso per cassazione)
1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore ed il Procuratore generale presso la Corte dAppello possono proporre ricorso per Cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 6, comma 5 e 9, comma 6.
2. Il ricorso sospende lesecuzione della sentenza.
3. La Corte di Cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui allarticolo 127 del codice di procedura penale. Lavviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno otto giorni prima delludienza.
4. La decisione è depositata a conclusione delludienza con la contestuale motivazione. Qualora questa non risulti possibile, la Corte, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.
5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.
6. Quando la Corte di Cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.
Articolo 14
(Consegna della persona. Sospensione della consegna)
1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro emittente entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato darresto europeo ovvero dallordinanza di cui allarticolo 6, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.
2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel precedente comma, il presidente della Corte di Appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa lesecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa lautorità dello Stato emittente.
3. Quando sussistono motivi umanitari o altre gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della Corte di Appello, o il magistrato della Corte da lui delegato, può con decreto motivato sospendere lesecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.
4. Nei casi di cui ai due commi precedenti, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della Corte, o il magistrato da lui delegato, dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con lautorità dello Stato emittente una nuova data di consegna. In tal caso il termine di cui al primo comma decorre dalla nuova data concordata.
5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia ed il presidente della Corte di Appello, o il magistrato della Corte da lui delegato, dispone la liberazione dellarrestato.
6. Allatto della consegna, la Corte dAppello trasmette allautorità giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato di arresto dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.
Articolo 15
(Rinvio della consegna o consegna temporanea)
1. Con lordinanza che dispone lesecuzione del mandato darresto europeo la Corte di Appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato darresto.
2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dellautorità giudiziaria emittente, la Corte di Appello, sentita lautorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per lesecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.
Articolo 16
(Divieto di consegna o di estradizione successiva)
1. La consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato darresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza lassenso della Corte di Appello che ha disposto lesecuzione del mandato darresto né estradata verso uno Stato terzo senza lassenso allestradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dellarticolo 711 del codice di procedura penale.
2. Ove richiesta dallautorità giudiziaria competente dello Stato membro emittente, la Corte di Appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui lassenso è richiesto dà luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui allarticolo 2bis, la Corte di Appello decide, sentito il Procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.
3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è applicabile:
a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto ritorno;
b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti allautorità giudiziaria competente dello Stato membro emittente, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;
c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dellarticolo 17 comma 2 lettere a) e) f) e comma 3.
Articolo 17
(Principio di specialità)
1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:
a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;
b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;
c) il procedimento penale non consente lapplicazione di una misura restrittiva della libertà personale;
d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;
e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui allarticolo 6;
f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dallautorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato darresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate allarticolo 6.
3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato che ha emesso il mandato darresto richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dallarticolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Lassenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta lassenso quando ricorra uno dei casi di cui allarticolo 9bis.
Articolo 18
(Transito)
1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:
a) non ha ricevuto informazioni circa la identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato darresto europeo, la esistenza di un mandato darresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;
b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dellesecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.
3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.
Capo II
PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA
Articolo 19
(Competenza)
1. Autorità competente per lemissione del mandato darresto europeo è il procuratore generale presso la corte dappello del distretto in cui si procede, o cui appartiene il pubblico ministero presso il giudice indicato nellarticolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso lordine di esecuzione della pena detentiva ovvero presso il giudice che ha emesso lordinanza di custodia cautelare. A tal fine il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la misura cautelare della custodia in carcere e quello che ha emesso lordine di esecuzione ne fanno richiesta al procuratore generale del distretto, allegando la documentazione necessaria.
2. Il procuratore generale informa il ministero della giustizia di ogni procedura attiva di consegna.
3. Il ministero della giustizia assiste lautorità giudiziaria e provvede alla traduzione degli atti, se richiesto.
4. Il ministro della giustizia, quando nei confronti della stessa persona sono richiesti un mandato darresto europeo ed una di estradizione da parte di due autorità giudiziarie diverse, decide in ordine alla precedenza da dare alle richieste, sentiti i procuratori generali rispettivamente competenti.
Articolo 20
(Emissione del mandato darresto europeo)
1. Lautorità giudiziaria competente ai sensi dellarticolo 19 emette il mandato darresto europeo quando risulta che limputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dellUnione europea.
2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dellUnione europea, lautorità giudiziaria dispone linserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dellarticolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dellaccordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alleliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato darresto europeo corredato delle informazioni di cui allarticolo 21.
3. Nel caso in cui la persona ricercata benefìci di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, lautorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dellimmunità.
Articolo 21
(Contenuto del mandato darresto europeo)
1. Il mandato darresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui allallegato annesso alla decisione quadro:
a) lidentità e la cittadinanza del ricercato;
b) il nome, lindirizzo, il numero di telefono e di fax, lindirizzo di posta elettronica dellautorità giudiziaria emittente;
c) lindicazione dellesistenza di uno dei provvedimenti indicati dallarticolo 19;
d) la natura e la qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dellarticolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;
e) la descrizione del fatto contestato, compresi lepoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;
f) la pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, la pena minima e massima stabilita dalla legge;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
Articolo 21bis
(Perdita di efficacia del mandato darresto europeo)
1. Il mandato darresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso sia stato revocato o annullato ovvero sia divenuto inefficace. Il Procuratore generale ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.
Articolo 21ter
(Principio di specialità)
1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dallarticolo 17.
Articolo 22
(Computabilità della custodia cautelare allestero)
1. Il periodo di custodia cautelare sofferto allestero in esecuzione del mandato darresto europeo è computato ai sensi e per agli effetti degli articoli 303, 304 e 657 del codice di procedura penale.
Capo III
MISURE REALI
Articolo 22bis
(Sequestro di beni)
1. Con il mandato darresto europeo emesso ai sensi dellarticolo 19 il Procuratore generale richiede allautorità giudiziaria dello Stato membro la consegna di beni oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.
Articolo 23
(Sequestro e consegna di beni)
1. Su richiesta dellautorità giudiziaria che ha emesso il mandato darresto europeo, o dufficio, la Corte di Appello può disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.
2. La richiesta contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della Corte di Appello invita lautorità richiedente a trasmetterla.
3. La Corte di Appello provvede con decreto motivato, sentito il Procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260 commi 1 e 2 del codice di procedura penale.
Vedi comma 8.
4. La consegna delle cose sequestrate allautorità richiedente ha luogo secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.
5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la Corte di Appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.
6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la Corte di Appello dispone il sequestro ove non ricorrano le ipotesi di cui al comma 9 e allarticolo 23bis. In ogni caso, concedendo il sequestro, la Corte dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.
7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato darresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.
8. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.
9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.
Articolo 23bis
(Concorso di sequestri)
1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dallautorità giudiziaria dello Stato membro costituiscono già oggetto di sequestro disposto dallautorità giudiziaria italiana nellambito di un procedimento penale in corso e di essi è prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dellautorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui allarticolo 23, comma 5.
2. Alle stesse condizioni è subordinata la consegna quando si tratta di beni già oggetto di sequestro disposto nellambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.
Capo IV
SPESE
Articolo 24
(Spese)
1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per lesecuzione di un mandato di arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato di arresto o richiesto la misura reale.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 24bis
(Obblighi internazionali)
1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme in materia di specialità contenute nellaccordo in base al quale ha avuto luogo lestradizione. In tal caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente lassenso allo Stato dal quale la persona ricercata sia stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.
2. Nel caso previsto dal comma 1 seconda parte i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialità cessa di operare.
Articolo 24ter
(Norme applicabili)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.
2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742 relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Articolo 25
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati di arresto europei emessi e ricevuti dopo la sua entrata in vigore.
2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.
3. La disposizione di cui al comma 2quater si applica unicamente ai fatti commessi dopo lentrata in vigore della presente legge.