Penale

Tuesday 06 December 2005

Mancato ottemperamento all’ espulsione. Se c’ è una parvenza di giustificato motivo, che esclude il reato, incombe sulla pubblica accusa dimostrare il contrario

Mancato ottemperamento allespulsione. Se cè una parvenza di giustificato motivo, che esclude il reato, incombe sulla pubblica accusa dimostrare il contrario

Tribunale di Genova sezione prima penale sentenza depositata il 9 novembre 2005

Giudice Mazza

Motivi Contestuali

  I motivi esposti dallimputato che è persona incensurata – appaiono giustificati anche alla luce dei contenuti della sentenza  n.5 del 2004 della Corte Costituzionale . I motivi esposti dallimputato non attengono alle questioni solitamente asserite  dal migrante economico tese a tentare di fondare la giustificazione al mancato adempimento allordine del Questore bensì un fatto  , ineriscono un fatto , quello della propria incolumità personale e non appare non fondato . Limputato o è formidabile attore o davvero ha paura  di quello che gli può accadere una volta rientrato in Ecuador . Appare verosimile la seconda ipotesi . La persona che a tratti appare  come  disturbata è minuta e trasandata eppure con drammaticità  persiste nel mostrare una sorta di cicatrice che ha sul volto di lato allaltezza del naso e delle labbra come la cicatrice che è seguita alla ferita infertagli dalle persone che vuole sfuggire in Ecuador . Riferisce che ha visto cose che non doveva vedere , per questo fugge . Luomo è stato sufficientemente  interrogato dal Giudice (anche su delega delle parti) e non sono emersi elementi per affermare che non sia  credibile . E opportuno che il verbale di esame di questa udienza sia allegato alla sentenza e ne formi parte integrante.  Luomo si esprime in spagnolo tradotto dallinterprete che a fatica riesce a stargli dietro per la torrenzialità delle parole , per le continue interruzioni per indicare la cicatrice sul volto . Deve rilevarsi che in oggi dopo anni di celebrazioni di processi di questo tipo, è la prima volta che un motivo siffatto viene manifestato davanti a questo giudice e tanto si riferisce per asserire che qualora non esista  per nulla nella  realtà ed è   inventato, è sicuramente nuovo , non circola tra le persone espulse (che pur tuttavia permangono , , non adempiendo allordine del Questore ) nel catalogo delle possibili giustificazioni da fornire – in malafede, perché nel loro caso quel motivo non sussiste –  per tentare di eludere il rigore della legge . Luomo trae dalla borsa che ha con sé un fascio di carte , tra queste la fotocopia della pagina con fotografia del suo passaporto che però non si riesce a comprendere dove sia e la fotocopia di una lettera che luomo ha spiegato aver redatto su consiglio di un avvocato ( è infatti su carta intestata di un legale, non è il legale che oggi lassiste ) con la quale ha chiesto mesi fa alla autorità del suo Paese  in Italia un sussidio per tornare in patria . Luomo però scatta in piedi , dice che non vuole , che ha paura e riprende a gesticolare in modo ansioso , ha paura . E palese che ha paura , non vuole dire chi siano questi uomini che lo hanno sfregiato . Possono essere persone che hanno reagito ad un suo attacco ma questo appare poco verosimile dato la pochezza fisica della persona , possono essere criminali comuni , possono sussistere ragioni dordine parapolitico : le cronache invero hanno riportato di torbidi che sono avvenuti nel recente passato in Ecuador .

Dalla istruttoria dibattimentale risulta dunque che il fatto non sussiste perché manca la prova che il fatto del mancato adempimento non sia sorretto dalla sussistenza del giustificato motivo . La formula adottata attiene alla mancata sussistenza del fatto poiché il legislatore ha costruito la norma attribuendo all assenza del giustificato motivo il carattere di elemento essenziale del fatto reato .

Si trasmette questa sentenza alla Autorità di Polizia competente , invero non è il giudice penale che debba procedere oltre  .L Autorità di Polizia è la sola che possa approfondire in modo esauriente sulla base di  un opportuno interrogatorio dellimputato  – e  quindi riscontrare – la fondatezza delle ragioni che costui allega  .Ragioni che sulla base di quanto udito non appaiono inverosimili ma che potrebbero anche esserlo : invero luomo è assolto perché manca la prova che quello offerto  non sia un giustificato motivo effettivamente esistente e non perché sia del tutto provato  che il pericolo che dice di fuggire   esista effettivamente   che sia apprezzabile per la legge italiana –  e che questo  sia oggettivo  e dunque giustificato  . Si è infatti nella previsione del capoverso dellart.530 cpp e non del primo comma . Essa Autorità di Polizia  prenderà poi le determinazioni che conseguiranno agli accertamenti che vorrà svolgere : luomo sarà espulso ovvero sarà dotato di quegli strumenti  (tra i diversi possibili) che gli consentano di rimanere legittimamente in Italia anche in via temporanea .

E evidente , ma giova evidenziarlo , che effetto di questa sentenza non è quello di dare un salvacondotto allimputato bensì affermare che manca la prova che sia penalmente apprezzabile il mancato adempimento tra il 17/9/05, giorno della notifica alluomo dellordine del questore di allontanarsi ed oggi  9/11/05 . Nullaltro in più, nullaltro in meno . 

PQM

VISTO lart. 530 cpv cpp

assolve

Zurita Mora Cesar David  dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste