Ambiente
Mai pià TIR in estate sul Lago Maggiore. Pubblicata sulla G.U. n. 2/04 la legge regionale in base alla quale la Regione Piemonte rimborserà ai trasportatori il pedaggio autostradale.
Mai più TIR in estate sul Lago Maggiore. Pubblicata sulla G.U. n. 2/04 la legge regionale in base alla quale la Regione Piemonte rimborserà ai trasportatori il pedaggio autostradale
REGIONE PIEMONTE
LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2003, n.24
Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all’autostrada A/26. (GU n. 2 del 10-1-2004)
Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Piemonte n. 41 del 9 ottobre 2003)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a’
1. La Regione Piemonte, al fine di tutelare la sicurezza dei
cittadini della fascia litoranea del Lago Maggiore, di salvaguardare
l’ambiente e di incentivare lo sviluppo del turismo nelle localita’
della costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo
la strada statale 33, e di ridurre, contestualmente, i tempi di
percorrenza delle merci trasportate con la modalita’ gomma, assume
l’onere, entro i limiti di spesa di cui all’Art. 5, del pagamento del
pedaggio autostradale degli autoveicoli pesanti di cui all’Art. 2,
adibiti al trasporto merci sia in conto proprio sia in conto terzi,
obbligatoriamente deviati sulla autostrada A/26 lungo le tratte
Gravellona Toce – Castelletto Ticino e Gravellona Toce – Borgomanero,
nei due sensi di marcia, per il periodo compreso tra il 10 giugno ed
il 30 settembre 2004.
Art. 2.
Definizioni
1. Sono considerati autoveicoli pesanti, ai fini della presente
legge, gli autoveicoli, superiori a 7,5 tonnellate, indicati all’Art.
54, comma 1, lettere d), e), h), i) e n) nonche’ gli autoveicoli
immatricolati per trasporti specifici ed autoveicoli per usi
speciali, previsti dagli articoli 10 e 54, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
Art. 3.
Protocollo d’intesa
1. Le modalita’ di attuazione dell’intervento sono stabilite con
protocollo d’intesa tra il Ministero infrastrutture e trasporti, la
Regione Piemonte, la societa’ concessionaria dell’autostrada A/26 e
le associazioni degli autotrasportatori.
2. Nel protocollo d’intesa sono definite le quote di
partecipazione a carico di ciascun soggetto interessato di cui al
comma 1.
Art. 4.
Pagamento pedaggi
1. La giunta regionale con proprio provvedimento disciplina le
modalita’ di pagamento dei pedaggi ammessi a rimborso.
2. La liquidazione della spesa e’ disposta dal competente
dirigente dell’assessorato ai trasporti in favore della societa’
concessionaria della autostrada A/26
Art. 5.
Norma finanziaria
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge e autorizzata
la spesa di Euro 155.000,00 per l’anno 2004.
2. Alla copertura finanziaria per l’anno 2004 si provvede ai
sensi dell’Art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge
finanziaria per l’anno 2003).
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, 6 ottobre 2003
GHIGO