Ambiente

Thursday 15 January 2004

Mai pià TIR in estate sul Lago Maggiore. Pubblicata sulla G.U. n. 2/04 la legge regionale in base alla quale la Regione Piemonte rimborserà ai trasportatori il pedaggio autostradale.

Mai più TIR in estate sul Lago Maggiore. Pubblicata sulla G.U. n. 2/04 la legge regionale in base alla quale la Regione Piemonte rimborserà ai trasportatori il pedaggio autostradale

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2003, n.24

  Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all’autostrada A/26. (GU n. 2 del 10-1-2004) 

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della

             Regione Piemonte n. 41 del 9 ottobre 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:

                                Art. 1.

                          F i n a l i t a’

    1.  La  Regione  Piemonte,  al  fine di tutelare la sicurezza dei

cittadini  della fascia litoranea del Lago Maggiore, di salvaguardare

l’ambiente  e  di incentivare lo sviluppo del turismo nelle localita’

della  costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo

la  strada  statale  33,  e  di  ridurre, contestualmente, i tempi di

percorrenza  delle  merci  trasportate con la modalita’ gomma, assume

l’onere, entro i limiti di spesa di cui all’Art. 5, del pagamento del

pedaggio  autostradale  degli  autoveicoli pesanti di cui all’Art. 2,

adibiti  al  trasporto merci sia in conto proprio sia in conto terzi,

obbligatoriamente  deviati  sulla  autostrada  A/26  lungo  le tratte

Gravellona Toce – Castelletto Ticino e Gravellona Toce – Borgomanero,

nei  due sensi di marcia, per il periodo compreso tra il 10 giugno ed

il 30 settembre 2004.

Art. 2.

                             Definizioni

    1.  Sono  considerati autoveicoli pesanti, ai fini della presente

legge, gli autoveicoli, superiori a 7,5 tonnellate, indicati all’Art.

54,  comma  1,  lettere  d),  e), h), i) e n) nonche’ gli autoveicoli

immatricolati   per   trasporti  specifici  ed  autoveicoli  per  usi

speciali,  previsti  dagli  articoli  10  e  54, comma 2, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Art. 3.

                         Protocollo d’intesa

    1.  Le modalita’ di attuazione dell’intervento sono stabilite con

protocollo  d’intesa  tra il Ministero infrastrutture e trasporti, la

Regione  Piemonte,  la societa’ concessionaria dell’autostrada A/26 e

le associazioni degli autotrasportatori.

    2.   Nel   protocollo   d’intesa   sono   definite  le  quote  di

partecipazione  a  carico  di  ciascun soggetto interessato di cui al

comma 1.

                               Art. 4.

                          Pagamento pedaggi

    1.  La  giunta  regionale con proprio provvedimento disciplina le

modalita’ di pagamento dei pedaggi ammessi a rimborso.

    2.  La  liquidazione  della  spesa  e’  disposta  dal  competente

dirigente  dell’assessorato  ai  trasporti  in  favore della societa’

concessionaria della autostrada A/26

                               Art. 5.

                          Norma finanziaria

    1. Per gli interventi previsti dalla presente legge e autorizzata

la spesa di Euro 155.000,00 per l’anno 2004.

    2.  Alla  copertura  finanziaria  per  l’anno 2004 si provvede ai

sensi  dell’Art.  30  della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge

finanziaria per l’anno 2003).

    La  presente  legge  regionale  sara’  pubblicata  nel Bollettino

ufficiale della Regione.

     E’  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla

osservare come legge della Regione Piemonte.

      Torino, 6 ottobre 2003

                                GHIGO