Enti pubblici
Mai pià casi Cirio e Parmalat. La proposta di legge per la tutela del risparmio. Ma ci sono difficoltà per la nuova riforma del falso in bilancio. Proposta di testo unificato DEI PROGETTI DI LEGGE NN. 2436, 4543, 4551, 4586, 4622, 4639, 4705, 4746 E 4747
Mai più casi Cirio e Parmalat. La proposta di legge per la tutela del risparmio. Ma ci sono difficoltà per la nuova riforma del falso in bilancio
Proposta di testo unificato DEI PROGETTI DI LEGGE NN. 2436, 4543, 4551, 4586, 4622, 4639, 4705, 4746 E 4747. DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO
Titolo I
Modifiche alla disciplina delle società per azioni
Capo I
Organi d’amministrazione e di controllo
Articoli 1
(Compiti del presidente del consiglio d’amministrazione e nomina di amministratori indipendenti).
1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, sezione II, dopo l’articolo 124, sono inseriti i seguenti:
“Articoli 124-bis. – (Compiti del presidente) – 1. Il presidente non può far parte del comitato esecutivo né essere investito delle deleghe di cui all’articolo 2381, secondo comma, del codice civile.
Articoli 124-ter. – (Composizione del consiglio d’amministrazione) – 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio d’amministrazione o del consiglio di gestione, ovvero due se i membri sono più di sette, deve essere in possesso dei requisiti d’indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
2. Lo statuto stabilisce la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l’elezione dei componenti del consiglio d’amministrazione e del consiglio di sorveglianza, in misura comunque non superiore a un quarantesimo del capitale sociale”.
Articoli 2
(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico).
Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
“2. L’Autorità per i mercati finanziari stabilisce con regolamento modalità idonee ad assicurare che un membro effettivo del collegio sindacale sia eletto dai soci di minoranza. Se il collegio è formato da più di tre membri, il numero dei membri effettivi eletti dalla minoranza non può essere inferiore a due.
2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza”.
3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: “comune controllo”, sono aggiunte le seguenti: “ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)”, e, dopo le parole: “di natura patrimoniale”, sono aggiunte le seguenti: “o professionale”;
4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai seguenti:
“4. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite l’Autorità per i mercati finanziari e la Banca d’Italia, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3.
4-ter. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio d’amministrazione o dall’assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d’inerzia, vi provvede l’Autorità per i mercati finanziari, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell’esistenza della causa di decadenza”;
b) all’articolo 149 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
“c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi”;
2) al comma 4-ter, le parole: “limitatamente alla lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “limitatamente alle lettere c-bis) e d)”;
c) all’articolo 151, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero rivolgere le medesime richieste d’informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate”;
d) all’articolo 151-bis, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero rivolgere le medesime richieste d’informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate”;
e) all’articolo 151-ter, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero rivolgere le medesime richieste d’informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate”;
f) all’articolo 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società o di una o più società controllate, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l’ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori”;
all’articolo 193, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) ai componenti degli organi di controllo che commettono gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri previsti dall’articolo 149, comma 1, ovvero omettono le comunicazioni previste dall’articolo 149, comma 3”.
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2397 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Nelle società con azioni non quotate in mercati regolamentati ma diffuse tra il pubblico in misura rilevante o che emettono titoli obbligazionari in misura superiore alla metà del limite previsto dall’articolo 2412, primo comma, ovvero altri strumenti finanziari, lo statuto contiene le clausole necessarie ad assicurare che almeno un membro effettivo del collegio sia eletto dalla minoranza che rappresenti almeno un quarantesimo del capitale sociale, ove questa esista. Se il collegio è formato da più di tre membri, il numero dei membri effettivi eletti dalla minoranza non può essere inferiore a due”;
b) all’articolo 2399, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
“Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, non possono essere eletti alla carica di sindaco presso le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante e, se eletti, decadono dall’ufficio coloro che sono legati agli amministratori della società e ai soggetti di cui al primo comma, lettera b), da rapporti di natura professionale che ne compromettano l’indipendenza.
Con regolamento dell’Autorità per i mercati finanziari sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di componente di organi di controllo che uno stesso soggetto può svolgere presso le società le quali fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, avendo riguardo all’onerosità e alla complessità di ciascun tipo d’incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all’estensione e all’articolazione della sua struttura organizzativa. Non rilevano gli incarichi rivestiti presso le società sottoposte all’attività di direzione o di coordinamento quando il soggetto sia componente dell’organo di controllo della società che esercita l’attività medesima. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2400, quarto comma, i componenti degli organi di controllo informano l’Autorità per i mercati finanziari e il pubblico, nei termini e modi prescritti dall’Autorità medesima con lo stesso regolamento, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso altre società di cui al presente capo, nonché ai capi VI e VII. L’Autorità dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo”;
c) all’articolo 2400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Al momento della nomina dei sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società”;
d) all’articolo 2409-quaterdecies, primo comma, dopo le parole: “gli articoli 2388,” sono aggiunte le seguenti: “2397, terzo comma,”, e, dopo le parole: “2400, terzo”, sono aggiunte le seguenti: “e quarto”;
e) all’articolo 2409-septiesdecies, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.
Nelle società con azioni non quotate in mercati regolamentati ma diffuse tra il pubblico in misura rilevante o che emettono titoli obbligazionari in misura superiore alla metà del limite previsto dall’articolo 2412, primo comma, ovvero altri strumenti finanziari, lo statuto contiene le clausole necessarie ad assicurare che almeno un membro del consiglio di amministrazione sia eletto dalla minoranza che rappresenti almeno un quarantesimo del capitale sociale, ove questa esista”;
f) all’articolo 2409-octiesdecies, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle società con azioni non quotate in mercati regolamentati ma diffuse tra il pubblico in misura rilevante o che emettono titoli obbligazionari in misura superiore alla metà del limite previsto dall’articolo 2412, primo comma, ovvero altri strumenti finanziari, almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione dev’essere altresì nominato tra i membri del consiglio d’amministrazione di cui all’articolo 2409-septiesdecies, quarto comma, ove eletti”.
Articoli 3
(Azione di responsabilità).
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2393:
1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti”;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente:
“La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, ovvero col voto unanime dei componenti del collegio sindacale. In questi casi, l’assemblea stessa provvede alla loro sostituzione”;
b) all’articolo 2393-bis, secondo comma, le parole: “un ventesimo” sono sostituite dalle seguenti: “un quarantesimo”.
Capo II
Altre disposizioni a tutela delle minoranze
Articoli 4
(Delega di voto).
1. All’articolo 139, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sono soppresse le parole: “e deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci per la medesima quantità di azioni”;
b) al secondo periodo, le parole: “La CONSOB può stabilire” sono sostituite dalle seguenti: “L’Autorità per i mercati finanziari stabilisce”.
Capo III
Disciplina delle società estere
Articoli 5
(Trasparenza delle società estere).
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 62, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiunto dall’articolo 11 comma 1, lettera c), della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme dirette ad assicurare la trasparenza delle società residenti in Stati che non garantiscono tale trasparenza, determinati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito degli Stati individuati con i decreti di cui all’articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, controllate da società italiane che fanno ricorso in Italia al mercato del capitale di rischio, o ad esse collegate, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riferimento all’articolo 2359 del codice civile per le nozioni di controllo e di collegamento;
b) previsione dell’obbligo di allegare al bilancio della società italiana il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i princìpi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i princìpi contabili internazionalmente riconosciuti;
c) sottoscrizione del bilancio della società estera controllata di cui alla lettera b) anche da parte degli organi d’amministrazione e di controllo della società italiana;
d) revisione del bilancio della società estera controllata di cui alla lettera b) da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato ove ha sede la società estera controllata, dovrà avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell’operato di quest’ultima; ove la società italiana, non avendone l’obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, dovrà comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata di cui alla lettera b);
e) relazione dell’organo di amministrazione della società italiana controllata o collegata, sottoscritta dall’organo di controllo di essa e allegata al suo bilancio, sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti;
f) trasmissione del bilancio della società estera controllata di cui alla lettera b), sottoscritto ai sensi della lettera c), e del giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi della lettera d), all’Autorità per i mercati finanziari, e pubblicità dei rilievi eventualmente formulati dall’Autorità mediante apposito documento da allegare al bilancio della società italiana o con altra idonea forma di comunicazione al pubblico;
g) estensione delle responsabilità civili, penali e amministrative, previste in relazione al bilancio della società italiana, al bilancio della società estera di cui alla lettera a), anche con riguardo alla revisione di cui alla lettera c);
h) attribuzione di poteri informativi, ispettivi e regolamentari all’Autorità per i mercati finanziari nei riguardi delle società italiane, nonché di poteri informativi e ispettivi nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità estere, anche sulla base di accordi ai sensi dell’articolo 20 della presente legge.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme dirette ad assicurare la trasparenza sui rapporti intercorrenti fra le società italiane che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito e le società residenti in uno degli Stati individuati ai sensi del comma 1, che controllano le società italiane ovvero che sono controllate da società o enti esteri che controllano le società italiane, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riferimento all’articolo 2359 del codice civile per la nozione di controllo e di collegamento;
b) relazione dell’organo di amministrazione della società italiana, sottoscritta dall’organo di controllo di essa e allegata al suo bilancio, sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società o ente estero controllante nonché le società da esso controllate o ad esso collegate, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti;
c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie a carico della società italiana in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente comma secondo i princìpi e i criteri della presente legge;
d) attribuzione di poteri informativi, ispettivi e regolamentari all’Autorità per i mercati finanziari nei riguardi delle società italiane, nonché di poteri informativi e ispettivi nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità estere, anche sulla base di accordi ai sensi dell’articolo 20 della presente legge.
Titolo II
Disposizioni in materia di conflitti d’interessi e disciplina delle attività finanziarie
Capo I
Disposizioni in materia di conflitti d’interessi
Articoli 6
(Operazioni con parti correlate).
1. Dopo l’articolo 2373 del codice civile è inserito il seguente:
“Articoli 2373-bis. (Operazioni con parti correlate). – Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compravendita, di valore complessivo superiore a centomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, con chiunque eserciti su di esse un’influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell’articolo 2359, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo, salva espressa autorizzazione del consiglio d’amministrazione o del consiglio di gestione, deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato e previo parere favorevole dell’organo di controllo assunto all’unanimità”.
Articoli 7
(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari).
1. All’articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, dopo la parola: “rilevante,” sono inserite le seguenti: “o che svolgono funzioni di amministrazione e controllo”;
b) al comma 4, terzo periodo, dopo la parola: “rilevante”, sono inserite le seguenti: “, le società partecipate da questi e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo, “;
c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
“4-bis. Ferma restando l’applicazione del comma 4 e delle disposizioni di cui all’articolo 136, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale di una banca, ovvero ai soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall’articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti una banca, non può essere concesso credito da parte della stessa banca per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute. Per l’applicazione della presente disposizione si considerano anche le partecipazioni indirette al capitale delle banche, di cui all’articolo 22.
4-ter. Il limite di cui al comma 4-bis non si applica alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, di cui al titolo II, capo V”.
2. All’articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché alle altre società facenti parte del gruppo cui dette società appartengono”;
b) al comma 3, le parole: “dei commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 1, 2 e 2-bis”.
Articoli 8
(Conflitti d’interessi degli organismi d’investimento collettivo del risparmio).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d’interessi degli organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR) nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) limitazione dell’investimento in titoli o altri strumenti finanziari emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo della società di gestione del fondo o della società d’investimento a capitale variabile (SICAV), ovvero emessi o collocati da società appartenenti a gruppi le cui società abbiano erogato rilevanti concessioni di credito alla società di gestione o alla SICAV o a società appartenenti al medesimo gruppo, ovvero le abbiano ricevute da queste;
b) attribuzione all’Autorità per i mercati finanziari del potere di dettare disposizioni di attuazione;
c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei princìpi e criteri di cui alla presente legge.
Capo II
Disposizioni in materia di circolazione degli strumenti finanziari
Articoli 9
(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori istituzionali e obblighi informativi).
1. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati, in Italia o all’estero, presso i soli investitori professionali si applicano, nel caso di negoziazione degli stessi da parte di questi e per la durata di un anno dall’emissione, le disposizioni di cui all’articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile ove la successiva circolazione avvenga in Italia, presso investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, nell’esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Nel caso di negoziazione degli strumenti e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, gli intermediari debbono consegnare, a pena di nullità, un prospetto informativo contenente le informazioni determinate dall’Autorità per i mercati finanziari con le disposizioni di attuazione di cui al comma 3, anche qualora la vendita avvenga su specifica richiesta di investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali.
3. L’Autorità per i mercati finanziari emana con regolamento le disposizioni di attuazione e disciplina i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le previsioni di cui ai commi precedenti.
4. Sono abrogati il comma 9 dell’articolo 30, la lettera f) del comma 1 dell’articolo 100 e il comma 2 dell’articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Capo III
Altre disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, tutela degli investitori, disciplina dei promotori finanziari e dei mercati regolamentati e informazione societaria
Articoli 10
(Pubblicità del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari).
1. Al comma 1 dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, sono inoltre pubblicizzati i tassi effettivi globali di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108”.
Articoli 11
(Modificazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 21, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti dall’Autorità per i mercati finanziari, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d’investimento e i profili di propensione al rischio delle singole categorie di clientela, in rapporto alle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali, rispettando nel collocamento dei prodotti e nella gestione di portafogli d’investimento la compatibilità tra il grado di rischiosità di questi e la propensione del cliente al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dal cliente medesimo”;
b) all’articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
” 4. È istituito l’albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell’albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L’organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria l’organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all’iscrizione all’albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell’albo. L’organismo opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con regolamento dell’Autorità, e sotto la vigilanza della medesima”;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: “indette dalla CONSOB” sono soppresse;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. L’Autorità per i mercati finanziari determina, con regolamento, i princìpi e i criteri relativi:
a) alla formazione dell’albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;
b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;
c) all’iscrizione all’albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
d) alle cause d’incompatibilità;
e) alle sanzioni e ai provvedimenti cautelari disciplinati dagli articoli 55 e 196;
f) all’esame, da parte dell’Autorità medesima, dei reclami contro le delibere dell’organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari debbono osservare nei rapporti con la clientela;
h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta;
i) all’attività dell’organismo di cui al comma 4 e alle modalità d’esercizio della vigilanza da parte dell’Autorità”;
c) all’articolo 62 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano quotate in segmento distinto del mercato”;
2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3-bis. L’Autorità determina con proprio regolamento:
a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate su un mercato organizzato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all’articolo 93;
b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società”;
d) all’articolo 64 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e comunica immediatamente le proprie decisioni all’Autorità per i mercati finanziari; l’esecuzione delle decisioni di ammissione ed esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)”;
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. L’Autorità per i mercati finanziari:
a) può vietare l’esecuzione delle decisioni di ammissione ed esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all’articolo 74, comma 1;
b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
c) può chiedere alla società di gestione l’esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.
1-ter. L’ammissione, l’esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dall’Autorità per i mercati finanziari. In tali casi, l’Autorità determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d’interessi. L’ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all’adeguamento del regolamento del relativo mercato”;
e) all’articolo 74, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1-bis. L’Autorità per i mercati finanziari vigila sul rispetto del regolamento di cui all’articolo 64, comma 1-ter, da parte della società di gestione”;
f) all’articolo 94 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“5-bis. L’Autorità per i mercati finanziari prescrive che determinati strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell’articolo 116, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. L’emittente risponde per la violazione delle prescrizioni dell’Autorità”.
g) nella parte IV, titolo II, capo II, dopo l’articolo 101, è aggiunto il seguente:
“Articoli 101-bis. – (Fusioni tra società con azioni quotate e società con azioni non quotate). – 1. L’Autorità per i mercati finanziari può disporre che siano assoggettate alle disposizioni del presente capo le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l’entità degli attivi di quest’ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata”;
h) all’articolo 114 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. L’Autorità per i mercati finanziari può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo di questi ultimi e ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall’articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico. In caso d’inottemperanza, l’Autorità provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente”;
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis. Le operazioni relative a prodotti finanziari dell’emittente o a prodotti finanziari di soggetti ad esso collegati, compiute da esponenti aziendali o dai possessori di partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del capitale sociale, sono comunicate al pubblico. L’Autorità per i mercati finanziari detta le disposizioni di attuazione del presente comma, secondo princìpi di trasparenza e tempestività dell’informazione”;
i) all’articolo 115 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai direttori finanziari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a) nonché da chiunque appaia informato sui fatti”;
2) al comma 1, lettera c), le parole: “nella lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia”;
3) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“c-bis) richiedere all’autorità giudiziaria competente l’adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del codice di procedura penale nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a)”;
4) al comma 2, le parole: “dalle lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “dalle lettere a), b) e c)”.
l) dopo l’articolo 118, è aggiunto il seguente:
“Articoli 118-bis. – (Riesame delle informazioni fornite al pubblico). – 1. L’Autorità per i mercati finanziari stabilisce con regolamento le modalità e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati”;
m) dopo l’articolo 154, è inserita la seguente sezione:
“Sezione V-bis
Responsabilità per le informazioni contenute nei documenti contabili societari
Articoli 154-bis
(Direttore finanziario)
1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di un direttore finanziario responsabile della redazione dei documenti contabili societari.
2. Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del direttore finanziario, che ne certifica la corrispondenza al vero.
3. Il direttore finanziario predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio d’esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
4. Al direttore finanziario debbono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.
5. Gli organi amministrativi delegati e il direttore finanziario attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d’esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio. L’attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dell’Autorità per i mercati finanziari”.
Articoli 12
(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni ai dipendenti)
1. Nel libro V, titolo V, capo V, sezione V, del codice civile, dopo l’articolo 2362, è aggiunto il seguente:
“Articoli 2362-bis. – (Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni ai dipendenti). – Qualora una società con azioni quotate in mercati regolamentati ovvero diffuse fra il pubblico in misura rilevante approvi un piano di attribuzione di azioni a dipendenti, o a collaboratori non legati alla stessa da rapporti di lavoro subordinato, ovvero a dipendenti o collaboratori di altre società appartenenti al medesimo gruppo, prima dell’esecuzione dell’operazione sono pubblicate, per cura del consiglio di amministrazione, su almeno due quotidiani economici a diffusione nazionale, le informazioni concernenti:
a) le ragioni che motivano l’adozione del piano;
b) i soggetti destinatari del piano;
c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificandosi se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;
d) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l’acquisto delle azioni;
e) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.
L’Autorità per i mercati finanziari definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che debbono essere fornite in relazione alle varie modalità di attribuzione delle azioni, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di attribuzioni di azioni di particolare rilevanza”.
Capo IV
Disciplina in materia di abusi di mercato
Articoli 13
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/6/CE).
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle attività produttive, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso d’informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), di seguito denominata “direttiva”.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dallo stesso comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva.
3. Il recepimento della direttiva è informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) individuare l’ambito di applicazione della normativa di recepimento definendo altresì le nozioni d’informazione privilegiata, abuso della stessa e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari e i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni e i divieti della direttiva medesima, tenendo conto delle disposizioni di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva;
b) individuare nell’Autorità per i mercati finanziari l’autorità nazionale competente in materia e disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le altre Autorità nazionali ed estere, al fine della repressione delle violazioni delle disposizioni contenute nei suddetti decreti legislativi, della circolazione delle informazioni e dell’opposizione del segreto d’ufficio;
c) disciplinare, anche mediante l’attribuzione del relativo potere regolamentare all’Autorità per i mercati finanziari, i seguenti aspetti, tenendo conto delle disposizioni di applicazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva:
1) l’adeguamento delle definizioni di cui alla lettera a) anche in relazione alle prassi di mercato ammesse;
2) per gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l’ammissione alla negoziazione:
2.1) gli obblighi di comunicazione d’informazioni privilegiate al pubblico;
2.2) il ritardo della divulgazione al pubblico, fermo restando il potere dell’Autorità per i mercati finanziari di adottare le misure necessarie a garantire la corretta informazione del pubblico;
2.3) i casi in cui è possibile la comunicazione d’informazioni privilegiate a terzi senza obbligo di comunicazione al pubblico;
2.4) la tenuta dei registri delle persone che lavorano o svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a informazioni privilegiate;
2.5) gli obblighi di comunicazione all’Autorità per i mercati finanziari e al pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione, o per conto di esse, nonché da soggetti a queste strettamente collegati, o per conto di essi, individuandone a tale fine la nozione;
3) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e trasparenza a carico di chiunque produca o diffonda ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti strategie d’investimento;
4) l’adozione da parte dei gestori di mercato di disposizioni strutturali intese a prevenire pratiche di abuso di mercato;
5) l’introduzione, a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso d’informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato, dell’obbligo di segnalare la circostanza all’Autorità per i mercati finanziari;
6) le modalità, conformi a princìpi di trasparenza e correttezza, per la diffusione di statistiche suscettibili d’influire in modo sensibile sui mercati finanziari da parte di istituzioni pubbliche;
7) i casi d’inapplicabilità delle disposizioni adottate nel recepimento della direttiva in relazione sia alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi e alla gestione del debito pubblico, sia alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell’ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario;
d) attribuire all’Autorità per i mercati finanziari i poteri di vigilanza e d’indagine di cui all’articolo 12 della direttiva, anche nei confronti di soggetti non vigilati di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva stessa, salva l’ispezione e la perquisizione di locali non adibiti all’esercizio di attività professionali, consentite previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, stabilendo inoltre che l’Autorità possa:
1) per l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva, avvalersi della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 21, commi 2 e 3, della presente legge;
2) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni;
3) accedere alle informazioni relative al traffico telefonico, via internet o per via telematica, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, senza oneri aggiuntivi;
4) procedere al sequestro di beni in via amministrativa, ovvero richiedere all’autorità giudiziaria il sequestro penale dei beni che possono essere oggetto di confisca;
5) delegare a gestori di mercati regolamentati taluni poteri di vigilanza in materia;
e) disciplinare i rapporti tra l’Autorità per i mercati finanziari e l’autorità giudiziaria per l’attività svolta nei confronti dei soggetti non vigilati;
f) prevedere la pena dell’arresto fino ad un massimo di due anni per i soggetti che ostacolano l’esercizio dei poteri di vigilanza e d’indagine previsti dalla direttiva da parte dell’Autorità per i mercati finanziari, e la pena dell’ammenda, non inferiore nel minimo a mille euro e non superiore nel massimo a venticinquemila euro, per i soggetti che non ottemperino nei termini alle richieste dell’Autorità per i mercati finanziari ovvero ritardino l’esercizio delle sue funzioni, con aggravamento della pena per i soggetti indicati nell’articolo 2638 del codice civile;
g) prevedere sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento della direttiva, tenendo conto dei princìpi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689; prevedere, in particolare, per l’abuso d’informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a ventimila euro e non superiori nel massimo ad un milione di euro, da aumentare fino al triplo quando, in relazione all’entità del profitto conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo; prevedere per le altre violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a diecimila euro e non superiori nel massimo a duecentomila euro; escludere per tali sanzioni la facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981; prevedere le sanzioni accessorie indicate nell’articolo 69 della presente legge;
h) per gli abusi d’informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuare sulla base di criteri quantitativi, in relazione alle variazioni dei valori di mercato che ne sono derivate, e qualitativi, in relazione al soggetto che ha posto in essere il comportamento, prevedere le pene della reclusione non inferiore nel minimo a un anno e non superiore nel massimo a sei anni, e della multa nella misura indicata alla lettera g);
i) stabilire il principio dell’autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatorî amministrativo e penale e prevedere norme di coordinamento dell’attività di accertamento amministrativo con quella dell’autorità giudiziaria;
l) disciplinare l’imputazione della responsabilità delle suddette violazioni, anche in relazione all’attribuzione di vantaggi alle società cui appartengono gli autori delle stesse, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
m) prevedere norme transitorie che disciplinino gli effetti sostanziali e procedurali delle nuove disposizioni relativamente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate commesse prima della data di entrata in vigore di queste ultime.
Titolo III
Disposizioni in materia di revisione dei conti
Articoli 14
(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti).
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 116, comma 2, dopo la parola: “156,”, è aggiunta la seguente: “160”;
b) l’articolo 159 è sostituito dal seguente:
“Articoli 159. – (Conferimento e revoca dell’incarico). – 1. L’assemblea, in occasione dell’approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall’articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, conferisce l’incarico di revisione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 determinandone il compenso, previo parere vincolante assunto all’unanimità dall’organo di controllo. L’Autorità provvede d’ufficio al conferimento dell’incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo.
2. L’assemblea revoca l’incarico, previo parere dell’organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l’incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell’incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d’ufficio dell’Autorità.
3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottati dall’assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l’articolo 2459 del codice civile.
4. L’incarico ha durata non superiore a sei esercizi e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.
5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse, entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b), all’Autorità per i mercati finanziari. L’Autorità, entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di conferimento dell’incarico, può negarne l’approvazione qualora accerti l’esistenza di una causa d’incompatibilità, ovvero qualora rilevi che la società cui è affidato l’incarico non è tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi già assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, l’Autorità può negarne l’approvazione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell’incarico hanno effetto dalla scadenza dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora l’Autorità non abbia negato l’approvazione.
6. L’Autorità per i mercati finanziari dispone d’ufficio la revoca dell’incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa d’incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione, anche in relazione ai princìpi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell’articolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l’invito agli organi di controllo della società medesima a deliberare il conferimento dell’incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell’incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento dell’Autorità.
7. L’Autorità stabilisce con regolamento:
a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l’incarico di revisione contabile;
b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione;
c) le modalità e i termini per l’adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;
d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.
8. Non si applica l’articolo 2409-quater del codice civile”;
c) all’articolo 160, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
“1. Al fine di assicurare l’indipendenza della società e del responsabile della revisione, l’incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni d’incompatibilità stabilite con regolamento dall’Autorità per i mercati finanziari.
1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, l’Autorità individua altresì i criteri per stabilire l’appartenenza di un’entità alla rete di una società di revisione, le caratteristiche degli incarichi che possono compromettere l’indipendenza della società di revisione e le modalità di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito. L’Autorità per i mercati finanziari può determinare le ipotesi nelle quali alla società di revisione o alle entità appartenenti alla rete della medesima è consentito di prestare attività di consulenza o di servizio a favore della società che ha conferito l’incarico di revisione o delle società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo.
1-ter. A meno di espressa deroga concessa dall’Autorità per i mercati finanziari, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l’incarico di revisione e alle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:
a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
d) servizi attuariali;
e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
f) consulenza in materia di organizzazione aziendale e di gestione del personale;
g) intermediazione di titoli, consulenza per l’investimento o servizi bancari d’investimento;
h) prestazione di assistenza o di consulenza legale;
i) prestazione di altri servizi di consulenza non collegati alla revisione;
l) altri servizi e attività individuati dall’Autorità per i mercati finanziari con proprio regolamento.
1-quater. L’incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente tre esercizi sociali, né questa può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.
1-quinquies. I soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione alla quale è stato conferito l’incarico di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l’incarico di revisione e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell’incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all’articolo 93.
1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o direttori finanziari di cui all’articolo 154-bis non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro”.
d) all’articolo 161, comma 4, le parole: “a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di revisione contabile” sono sostituite dalle seguenti: “o avere stipulato una polizza d’assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di revisione contabile. L’ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dall’Autorità per i mercati finanziari per classi di volume d’affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento”;
e) all’articolo 162 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nello svolgimento di tale attività, l’Autorità provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l’indipendenza e l’idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Nell’esercizio della vigilanza, l’Autorità per i mercati finanziari:
a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri, i princìpi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;
b) richiede la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;
c) esegue ispezioni e assume notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione”;
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano all’Autorità per i mercati finanziari i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati”;
f) all’articolo 163, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L’Autorità per i mercati finanziari, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:
a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;
b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell’attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;
c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell’articolo 159, comma 6;
d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni”;
g) all’articolo 165, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell’articolo 157, si applicano anche alle società controllate da società con azioni quotate, a quelle che le controllano, alle società sottoposte a comune controllo e a quelle ad esse collegate. La responsabilità dei controlli previsti dall’articolo 155, comma 1, spetta interamente alla società incaricata della revisione della società capogruppo quotata”.
Titolo IV
Disposizioni concernenti le autorità di vigilanza
Capo I
Disposizioni generali
Sezione I
Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari
Articoli 15
(Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione).
1. È istituita una Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari, composta di dieci deputati e dieci senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti il presidente, due vice presidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l’ufficio di presidenza.
3. La Commissione adotta il proprio regolamento interno.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.
Articoli 16
(Competenza e poteri della Commissione).
1. La Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari:
a) esprime il parere parlamentare per la nomina del Governatore della Banca d’Italia e del presidente e dei membri dell’Autorità per i mercati finanziari;
b) esprime il parere parlamentare per la revoca del Governatore della Banca d’Italia e del presidente e dei membri dell’Autorità per i mercati finanziari nei casi previsti dalla presente legge;
c) esamina le relazioni annuali presentate dalla Banca d’Italia e dall’Autorità per i mercati finanziari, nonché la relazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, limitatamente alle materie di propria competenza;
d) esamina i pareri e le segnalazioni trasmesse dalle Autorità di cui alla lettera c) e può segnalare al Governo le iniziative, anche di carattere normativo, che ritenga opportune;
e) può ascoltare i presidenti e i membri delle Autorità di cui alla lettera c);
f) può ascoltare i membri del Governo, i rappresentanti delle associazioni dei soggetti operanti professionalmente nei settori sottoposti alla vigilanza delle Autorità indicate alla lettera a) e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, gli altri soggetti che ritenga utile di sentire sulle materie attribuite alla sua competenza.
Articoli 17
(Relazioni, pareri e segnalazioni delle Autorità).
1. Ogni anno, entro il termine previsto dalla legge, la Banca d’Italia, l’Autorità per i mercati finanziari e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmettono ai Presidenti delle Camere le proprie relazioni sui risultati dell’attività svolta nel corso dell’anno precedente, le quali sono deferite alla Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari per l’esame ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera c).
2. Le Autorità di cui al comma 1 possono trasmettere ai Presidenti delle Camere, affinché siano deferiti alla Commissione, pareri e segnalazioni sulle modifiche legislative e regolamentari necessarie nelle materie e nei settori di competenza della Commissione.
3. Le suddette relazioni, pareri e segnalazioni sono trasmessi anche al Governo, il quale può adottare le iniziative di propria competenza e presentare osservazioni alla Commissione.
Sezione II
Princìpi d’organizzazione e rapporti fra le Autorità
Articoli 18
(Coordinamento dell’attività delle Autorità).
1. La Banca d’Italia, l’Autorità per i mercati finanziari e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, operano in forma coordinata per l’esercizio delle competenze ad esse attribuite.
2. Il Governatore della Banca d’Italia e i presidenti dell’Autorità per i mercati finanziari e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato si riuniscono in un comitato di coordinamento, presieduto, a turno, da ognuno di essi per la durata di quattro mesi ciascuno. Il Ministro dell’economia e delle finanze può chiedere la convocazione del comitato per comunicazioni rilevanti per l’attività delle Autorità.
3. Il comitato, per il fine di cui al comma 1, determina le forme di collaborazione fra le Autorità, definisce modelli organizzativi appropriati per lo scambio e la condivisione di dati, informazioni e documenti, e può curare la predisposizione di strumenti e archivi, anche informatici, gestiti congiuntamente da più Autorità con le necessarie garanzie di riservatezza.
Articoli 19
(Collaborazione fra le Autorità).
1. La Banca d’Italia, l’Autorità per i mercati finanziari e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio d’informazioni, per agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l’inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d’ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l’Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.
Articoli 20
(Collaborazione con autorità e amministrazioni di Stati esteri e dell’Unione europea).
1. La Banca d’Italia, l’Autorità per i mercati finanziari e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano, anche mediante scambio d’informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti degli Stati dell’Unione europea al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni.
2. A condizione di reciprocità, anche nell’ambito di accordi di cooperazione, e comunque con la garanzia di equivalenti obblighi di riservatezza, le Autorità di cui al comma 1 collaborano, anche mediante scambio d’informazioni, con le autorità, gli enti e le amministrazioni competenti degli altri Stati esteri, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute da altra autorità, ente o amministrazione pubblica nazionale o da autorità, enti o amministrazioni di uno Stato dell’Unione europea o di altro Stato estero possono essere comunicate soltanto con l’assenso esplicito dell’autorità, ente o amministrazione che le ha fornite.
3. Le informazioni che le Autorità di cui al comma 1 abbiano ricevuto da autorità, enti o amministrazioni di uno Stato appartenente all’Unione europea o di altro Stato estero, anche qualora la legge ne consenta la comunicazione ad autorità nazionali di Governo, non possono essere comunque impiegate per accertamenti di carattere tributario, se non con l’assenso esplicito dell’autorità, ente o amministrazione estera che le ha fornite.
Articoli 21
(Obbligo di collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni e assistenza del Corpo della Guardia di finanza).
1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a fornire alla Banca d’Italia, all’Autorità per i mercati finanziari e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato le notizie e informazioni da esse richieste nell’ambito delle rispettive competenze e a prestar loro la collaborazione necessaria per l’adempimento delle proprie funzioni.
2. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui al comma 1 possono avvalersi dell’assistenza del Corpo della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
3. Il personale del Corpo della Guardia di finanza riferisce circa i risultati delle attività svolte ai sensi del comma 2 esclusivamente all’Autorità che ne ha richiesto il compimento, anche laddove siano state constatate irregolarità costituenti reato perseguibile d’ufficio.
Sezione III
Disposizioni generali sui procedimenti di competenza delle Autorità
Articoli 22
(Procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali).
1. Ai procedimenti della Banca d’Italia e dell’Autorità per i mercati finanziari volti all’adozione di atti regolamentari o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all’organizzazione interna, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L’adozione degli atti di cui al comma 1 dev’essere preceduta da un’analisi relativa all’impatto della regolamentazione, anche sotto l’aspetto del rapporto tra costi e benefìci, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.
3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all’evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.
4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l’applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso di derogarvi.
Articoli 23
(Procedimenti per l’adozione di provvedimenti individuali).
1. Ai procedimenti della Banca d’Italia e dell’Autorità per i mercati finanziari volti all’emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i princìpi sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatorî sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi della facoltà di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttorî, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione.
2. Salvo quanto disposto dall’articolo 26, gli atti delle Autorità di cui al comma 1 debbono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. La motivazione non è richiesta per gli atti regolamentari né per quelli di contenuto generale.
3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l’applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso di derogarvi.
4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, dell’Autorità per i mercati finanziari e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 26, avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale per il Lazio. I termini processuali sono ridotti della metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici d’ufficio i dipendenti dell’Autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio.
6. L’appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l’esecuzione delle stesse né l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Capo II
Disposizioni relative alla Banca d’Italia
Articoli 24
(Nomina e durata della carica del Governatore della Banca d’Italia).
1. Il Governatore della Banca d’Italia è designato dall’organo della medesima competente secondo le previsioni dello statuto approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni.
2. Il nome del soggetto designato ai sensi del comma 1 è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, dopo preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, trasmette la proposta di nomina ai Presidenti delle Camere affinché sia deferita alla Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari. La Commissione esprime il parere entro i successivi trenta giorni. Non può procedersi alla nomina in mancanza del parere favorevole della Commissione, espresso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
3. Il Governatore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
4. Alla revoca del Governatore della Banca d’Italia, nei casi e secondo le previsioni dello statuto, in conformità con l’articolo 14, paragrafo 2, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), si procede secondo la procedura stabilita dai commi 1, 2 e 3.
5. Il Governatore della Banca d’Italia dura in carica per otto anni e l’incarico non è rinnovabile.
6. Lo statuto della Banca d’Italia è adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La modifica è deliberata dall’assemblea straordinaria dei partecipanti ed è approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Articoli 25
(Relazione del Governatore della Banca d’Italia alla Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari).
1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Governatore della Banca d’Italia trasmette ai Presidenti delle Camere, affinché sia deferita alla Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari, una relazione sull’attività svolta e sulle questioni in corso.
Articoli 26
(Motivazione degli atti).
1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 22 e 23 , non è prescritta la motivazione per gli atti adottati dalla Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di politica monetaria, né è ammesso ricorso giurisdizionale avverso di essi.
Articoli 27
(Trasferimento di competenze dell’UIC, dell’ISVAP e della COVIP).
1. Sono trasferiti alla Banca d’Italia:
a) le competenze e i poteri attribuiti all’Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319;
b) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall’articolo 40, commi 6 e 9;
c) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall’articolo 40, commi 6 e 9.
Articoli 28
(Comitati consultivi per le assicurazioni private e per i fondi pensione).
1. Gli schemi degli atti regolamentari e dei provvedimenti di carattere generale in materia di assicurazioni private e di fondi pensione che debbono essere adottati dalla Banca d’Italia e dall’Autorità per i mercati finanziari nell’ambito delle competenze loro trasferite ai sensi degli articoli 27 e 40, commi 6 e 9, sono sottoposti al parere dei comitati di cui al presente articolo, secondo la rispettiva competenza.
2. Il Governatore della Banca d’Italia e il Presidente dell’Autorità per i mercati finanziari possono chiedere al competente Comitato di esprimere il proprio parere su atti diversi da quelli indicati al comma 1.
3. Il Comitato consultivo per le assicurazioni private è formato da cinque rappresentanti delle imprese assicuratrici, di cui un rappresentante delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita, tre rappresentanti delle imprese esercenti le assicurazioni contro i danni, scelti in ragione dei differenti rami esercitati, un rappresentante delle imprese che esercitano la sola riassicurazione e un rappresentante delle società di mutua assicurazione, nominati dal Ministro delle attività produttive sentite le associazioni rappresentative delle categorie interessate; un rappresentanti degli agenti e un rappresentante dei mediatori d’assicurazione o di riassicurazione, nominato dal Ministro delle attività produttive sentite le associazioni rappresentative della categoria; un rappresentante degli industriali, un rappresentante degli armatori, un rappresentante degli agricoltori, un rappresentante dei commercianti e un rappresentante delle medie e piccole imprese, nominati dal Ministro delle attività produttive sentite le associazioni rappresentative delle categorie interessate; tre rappresentanti nominati dal Ministro delle attività produttive su designazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281. I componenti del Comitato sono nominati per un biennio.
4. Il Comitato consultivo per i fondi pensione è formato da tre rappresentanti dei fondi pensione, quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate. I componenti del Comitato sono nominati per un biennio.
5. Il parere è reso dal competente Comitato consultivo entro venti giorni dalla richiesta.
6. La Banca d’Italia disciplina con proprio regolamento l’attuazione del presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui può essere ridotto il termine di cui al comma 5 o è ammesso procedere all’adozione degli atti di cui al comma 1 senza la previa richiesta del parere.
Articoli 29
(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatorî).
1. Sono trasferite alla Banca d’Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell’economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Sono trasferite alla Banca d’Italia, nell’ambito della sua competenza, le funzioni del Ministro e del Ministero dell’economia e delle finanze previste dagli articoli 128 e 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall’articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.
3. Sono trasferite alla Banca d’Italia, nell’ambito della sua competenza, le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste dall’articolo 18-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e le funzioni del Ministro delle attività produttive di cui agli articoli 4, ultimo comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.
4. La Banca d’Italia applica le sanzioni di propria competenza e segnala all’Autorità per i mercati finanziari le violazioni di competenza di questa eventualmente rilevate nell’esercizio delle proprie funzioni.
Capo III
Disposizioni relative all’Autorità per i mercati finanziari
Sezione I
Istituzione, competenze e poteri
Articoli 30
(Istituzione dell’Autorità per i mercati finanziari).
1. È istituita l’Autorità per i mercati finanziari (AMeF). Essa vigila sulla trasparenza del mercato in cui operano le banche e tutti gli altri operatori e intermediari finanziari nonché le società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.
Articoli 31
(Nomina del presidente e dei componenti dell’Autorità).
1. L’Autorità per i mercati finanziari è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri.
2. I componenti dell’Autorità sono scelti tra persone d’indiscussa moralità, indipendenza e imparzialità, le quali possiedano comprovata esperienza e competenza nei settori in cui opera l’Autorità, nonché i requisiti di professionalità e onorabilità previsti per gli amministratori delle banche.
3. I componenti dell’Autorità durano in carica per sette anni e il loro incarico non è rinnovabile.
Articoli 32
(Procedimento per la nomina).
1. Il presidente e i membri dell’Autorità per i mercati finanziari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e con il parere della Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari. Non può procedersi alla nomina in mancanza del parere favorevole della Commissione parlamentare, espresso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
2. Il decreto di nomina è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
3. Entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell’incarico dei soggetti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ai Presidenti delle Camere, affinché siano deferiti alla Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari, i nomi dei soggetti designati, con il rispettivo curriculum e con l’indicazione di tutti gli elementi utili per documentare il possesso dei requisiti prescritti dalla legge. La Commissione esprime il parere entro i successivi trenta giorni.
4. I poteri dei presidenti e dei membri dell’Autorità sono prorogati fino all’entrata in carica dei nuovi componenti, anche in deroga a quanto disposto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
5. I membri nominati in sostituzione di altri che per qualsiasi causa siano cessati dall’incarico rimangono in carica fino alla scadenza ordinaria del collegio. Al subentrante, il quale sia rimasto in carica per un periodo inferiore alla metà della durata ordinaria, non si applica il divieto di rinnovo dell’incarico, di cui all’articolo 31, comma 3.
Articoli 33
(Revoca).
1. Il presidente e i membri dell’Autorità per i mercati finanziari possono essere revocati dall’incarico, anche individualmente, qualora si siano resi colpevoli di gravi mancanze. In tali casi, la revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con il parere della Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari. Non può procedersi alla revoca in mancanza del parere favorevole della Commissione parlamentare, espresso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il decreto di revoca è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2. Ove, a seguito di revoca o per qualsiasi altra causa, la composizione del collegio venga a ridursi a meno di tre componenti, non si procede a reintegrazione ma l’organo è sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Con lo stesso decreto è nominato un commissario straordinario per l’esercizio dei poteri e delle funzioni del collegio, e ne è determinato il compenso.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto con cui è pronunziata la revoca di uno dei soggetti di cui al comma 1, ovvero lo scioglimento del collegio ai sensi del comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alla Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari le designazioni secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 3.
Articoli 34
(Cause d’incompatibilità).
1. Il presidente e i membri dell’Autorità per i mercati finanziari non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci, revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, anche elettivi, né essere imprenditori commerciali.
2. La causa d’incompatibilità dev’essere rimossa entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Ove la causa d’incompatibilità sia intervenuta successivamente alla nomina, il termine di cui al periodo precedente decorre dalla data in cui essa sia sopravvenuta. Sono validi gli atti e le deliberazioni alla cui adozione il soggetto abbia partecipato.
3. Per tutta la durata dell’incarico i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d’ufficio in aspettativa. I docenti universitari di ruolo sono collocati in aspettativa senza assegni, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento.
4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso e i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.
5. Il periodo trascorso nell’incarico è riconosciuto al fine dell’anzianità di servizio.
Articoli 35
(Procedimento per la dichiarazione della decadenza ).
1. Il presidente e i membri dell’Autorità per i mercati finanziari, i quali non abbiano rimosso una causa d’incompatibilità nel termine prescritto dall’articolo 34, comma 2, sono rimossi dall’incarico con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto è notificato all’interessato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2. Avverso il decreto di cui al comma 1 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale per il Lazio. I termini processuali, compreso quello previsto per la presentazione del ricorso, sono ridotti della metà.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto con cui è dichiarata la decadenza di uno dei soggetti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alla Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari il nome del soggetto designato e il suo curriculum.
Articoli 36
(Limiti successivi alla cessazione dall’incarico).
1. Fuori dei casi di cui all’articolo 34, comma 4, coloro che abbiano rivestito la carica di presidente o di membro dell’Autorità per i mercati finanziari non possono assumere incarichi d’amministrazione, controllo o direzione né svolgere lavoro subordinato o autonomo ovvero attività di consulenza o di collaborazione presso i soggetti sottoposti alla vigilanza della stessa Autorità nei tre anni successivi alla data di cessazione dalla carica.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’indennità di funzione ricevuta nell’ultimo anno di svolgimento dell’incarico. La sanzione è irrogata dal Ministro dell’economia e delle finanze.
Articoli 37
(Deliberazioni collegiali).
1. L’Autorità per i mercati finanziari, nell’esercizio delle funzioni collegiali, delibera a maggioranza semplice dei presenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del collegio. Il voto è palese. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Articoli 38
(Segreto d’ufficio).
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell’Autorità per i mercati finanziari in ragione delle sue funzioni sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell’Autorità, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al Presidente dell’Autorità tutte le irregolarità constatate, anche quando costituiscano reato perseguibile d’ufficio.
3. I dipendenti dell’Autorità nonché i consulenti e gli esperti dei quali essa si avvalga sono vincolati dal segreto d’ufficio.
Articoli 39
(Finalità).
1. L’Autorità per i mercati finanziari esercita i propri poteri al fine di assicurare la tutela del risparmio e degli investitori e la fiducia del mercato vigilando sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati e sull’osservanza delle disposizioni che regolano le materie attribuite alla sua competenza. L’Autorità può altresì promuovere la formazione degli operatori e l’informazione dei risparmiatori e cura la redazione dello statuto del risparmiatore e dell’investitore, sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
2. Le finalità di cui al comma 1 integrano tutte le disposizioni normative relative ai poteri attribuiti all’Autorità dalla presente legge.
3. Restano ferme le ulteriori specifiche finalità indicate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. È attribuita in via esclusiva alla Banca d’Italia la finalità della stabilità dei soggetti sottoposti alla vigilanza della stessa.
Articoli 40
(Competenza e poteri).
1. L’Autorità per i mercati finanziari esercita le competenze e i poteri ad essa attribuiti dalla presente legge nonché, secondo le disposizioni della medesima, le competenze e i poteri già esercitati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
2. Sono trasferiti all’Autorità le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d’Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché gli altri poteri e le competenze relativi alle stesse materie, attribuiti da altre leggi alla Banca d’Italia; i poteri e le competenze di cui al citato titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 nei confronti delle banche sono esercitati sentita la Banca d’Italia.
3. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Presidente dell’Autorità per i mercati finanziari partecipa alle sedute nei casi in cui debbano esaminarsi le deliberazioni rispetto alle quali l’Autorità ha potere di proposta a norma dell’articolo 127, comma 3”.
b) all’articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta dell’Autorità per i mercati finanziari, sentita la Banca d’Italia”.
4. Restano attribuiti alla Banca d’Italia le altre competenze e poteri previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le competenze e i poteri previsti dagli articoli 53, comma 4, come da ultimo modificato dall’articolo 7 della presente legge, e 58 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 sono esercitati dalla Banca d’Italia sentita l’Autorità.
5. Sono trasferite all’Autorità, nell’ambito della sua competenza, le funzioni del Ministro e del Ministero dell’economia e delle finanze previste dagli articoli 128 e 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall’articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.
6. Sono trasferite all’Autorità le competenze e i poteri attribuiti all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) dall’articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e le competenze e i poteri attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dagli articoli 9-ter, comma 3, e 17, comma 2, lettere e), f), h) e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.
7. Sono trasferite all’Autorità, nell’ambito della sua competenza, le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste dall’articolo 18-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e le funzioni del Ministro delle attività produttive di cui di cui agli articoli 4, ultimo comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi
8. L‘Autorità applica le sanzioni di propria competenza e segnala alla Banca d’Italia le violazioni di competenza di questa eventualmente rilevate nell’esercizio delle proprie funzioni.
9. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali sono definite le ulteriori funzioni trasferite all’Autorità nelle materie già spettanti alla competenza dell’ISVAP e della COVIP, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuzione all’Autorità delle competenze e dei poteri, anche sanzionatorî, riguardanti la trasparenza dei rapporti e delle condizioni contrattuali, degli strumenti e dei prodotti finanziari offerti, la correttezza dei comportamenti degli operatori e l’esame dei reclami presentati nei confronti degli enti e delle imprese sottoposte a vigilanza;
b) previsione del parere della Banca d’Italia per l’esercizio delle competenze trasferite, laddove il loro contenuto abbia riflesso sulla stabilità degli enti e delle imprese sottoposte a vigilanza.
Articoli 41
(Vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva).
1. L’Autorità per i mercati finanziari, in conformità alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana regolamenti recanti disposizioni di carattere generale nelle materie attribuite alla sua competenza, anche con la previsione di obblighi a carico dei soggetti nei confronti dei quali esercita i propri poteri, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 39. Tali regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 39, nelle materie di propria competenza, l’Autorità esercita nei confronti dei soggetti disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli stessi poteri di vigilanza informativa e ispettiva attribuiti alla Banca d’Italia, nonché i poteri attribuiti a quest’ultima dagli articoli 4, comma 1, 53, comma 3, lettere a), b) e c), del medesimo testo unico, e può proporre alla Banca d’Italia di promuovere l’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 70, 76, 78, 79 e 80 del medesimo testo unico. Le comunicazioni di cui all’articolo 52 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 sono effettuate all’Autorità per gli aspetti di sua competenza.
3. Restano fermi i poteri connessi alle competenze trasferite ai sensi del presente capo, che sono esercitati dall’Autorità.
4. In caso d’inosservanza delle disposizioni generali o particolari impartite dall’Autorità si applica la sanzione prevista dall’articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Articoli 42
(Codici di comportamento).
1. L’Autorità per i mercati finanziari, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l’adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione.
Sezione II
Statuto, organizzazione e funzionamento
Articoli 43
(Statuto).
1. L’Autorità per i mercati finanziari è retta da uno statuto, che regola gli aspetti non disciplinati dalla legge.
2. Lo statuto dell’Autorità è predisposto dalla Commissione della medesima e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
3. L’Autorità adotta regolamenti interni in conformità alle disposizioni della presente legge e del proprio statuto.
Articoli 44
(Organi dell’Autorità).
1. Gli organi istituzionali dell’Autorità per i mercati finanziari sono:
a) la Commissione;
b) il Presidente.
Articoli 45
(Commissione).
1. La Commissione è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro membri.
2. La Commissione esercita le funzioni deliberative riguardanti le materie attribuite alla competenza dell’Autorità, l’organizzazione e la gestione straordinaria dell’Autorità medesima, nonché le connesse funzioni d’indirizzo e di controllo sull’attività della struttura amministrativa.
3. La Commissione delibera lo statuto e i regolamenti di vigilanza, approva i regolamenti interni, il bilancio di previsione e il rendiconto; nomina il direttore generale e ne determina il compenso; nomina i dirigenti preposti a settori della struttura amministrativa, su proposta del direttore generale.
Articoli 46
(Doveri dei componenti).
1. Il Presidente e i membri della Commissione esercitano le proprie funzioni in condizione di assoluta indipendenza, secondo rigorosi criteri di diligenza professionale e in assenza di situazioni di conflitto d’interessi.
2. Qualora il Presidente o un membro della Commissione si trovi in conflitto d’interessi in relazione a una specifica deliberazione, deve dichiarare tale situazione al collegio e astenersi dal partecipare alla discussione e alla deliberazione.
3. L’inadempimento degli obblighi di cui al comma 2 costituisce grave mancanza ai sensi dell’articolo 33.
Articoli 47
(Indennità di funzione).
1. Le indennità di funzione del Presidente e dei membri della Commissione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
Articoli 48
(Presidente).
1. Il Presidente rappresenta l’Autorità; presiede la Commissione, la convoca e ne fissa l’ordine del giorno; esercita le altre funzioni a lui attribuite dalla legge, nonché le competenze e i poteri già attribuiti dalle leggi vigenti al Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
2. In caso d’urgenza, ove non sia possibile riunire tempestivamente la Commissione, e nel caso di temporanea impossibilità di funzionamento del collegio, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza della Commissione, che debbono essere sottoposti alla ratifica della stessa nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, nominato dalla Commissione tra i propri membri.
Articoli 49
(Direttore generale).
1. Il direttore generale dirige gli uffici amministrativi dell’Autorità e risponde alla Commissione dello svolgimento delle funzioni di gestione, istruttorie ed esecutive da essi esercitate.
2. Il direttore generale è nominato dalla Commissione, che fissa la durata dell’incarico e il compenso.
3. Il direttore generale partecipa alle riunioni della Commissione senza diritto di voto.
4. Al direttore generale si applicano i requisiti di professionalità e onorabilità previsti per gli amministratori delle banche. Lo statuto dell’Autorità può prevedere ulteriori requisiti di professionalità e disciplina le cause d’incompatibilità.
5. Il direttore generale può essere coadiuvato da uno o più vice direttori generali, che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento, secondo le disposizioni contenute nello statuto.
Articoli 50
(Risorse finanziarie).
1. L’Autorità provvede al proprio funzionamento con contribuzioni a carico dei soggetti vigilati e con le risorse destinate alla CONSOB a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Le contribuzioni a carico dei soggetti sottoposti alla vigilanza dell’Autorità sono stabilite da essa con regolamento, in base a princìpi di oggettività, proporzionalità ed equità, secondo criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti.
Articoli 51
(Gestione finanziaria).
1. La Commissione provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità di cui all’articolo 50.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui all’articolo 52, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni.
3. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti.
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale.
Articoli 52
(Regolamento di contabilità).
1. L’Autorità disciplina con proprio regolamento interno la redazione del bilancio e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
2. Il regolamento di contabilità assicura la separazione contabile necessaria per il corretto utilizzo delle contribuzioni di cui all’articolo 50, comma 2.
Articoli 53
(Disciplina delle procedure negoziali).
1. L’Autorità disciplina con proprio regolamento le procedure negoziali, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto di princìpi di trasparenza e imparzialità e della normativa europea applicabile.
Articoli 54
(Organizzazione degli uffici amministrativi).
1. L’Autorità definisce con proprio regolamento l’organizzazione degli uffici amministrativi e la relativa pianta organica, nei limiti delle disponibilità finanziarie e sulla base di criteri di razionalità, efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l’istituzione di distinte aree funzionali in ragione delle diverse categorie dei soggetti vigilati.
Articoli 55
(Personale).
1. Il personale dell’Autorità è assunto mediante concorso pubblico.
2. Nei limiti stabiliti dal regolamento del personale, l’Autorità può assumere con contratto a tempo determinato personale di livello dirigenziale, fornito di specifica ed elevata esperienza e professionalità.
3. Il reclutamento, il trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento delle carriere del personale dell’Autorità sono disciplinati da un regolamento interno, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d’Italia, tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell’Autorità.
4. L’Autorità stabilisce con proprio regolamento il codice di comportamento del personale, la cui violazione è sanzionata in via disciplinare, prevedendo gli obblighi necessari a garantirne l’indipendenza e a prevenire e regolare i conflitti d’interessi.
Articoli 56
(Relazioni alla Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari e al Governo).
1. Il Presidente dell’Autorità trasmette periodicamente alla Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari e al Ministro dell’economia e delle finanze informazioni sui fatti di maggiore importanza rilevati o acquisiti nell’esercizio delle funzioni istituzionali e segnala l’opportunità d’interventi normativi o amministrativi nei settori di competenza istituzionale dell’Autorità.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità trasmette ai Presidenti delle Camere, affinché sia deferita alla Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari, una relazione sull’attività svolta, sulle questioni in corso e sugl’indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. La relazione è parimenti trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri.
Articoli 57
(Sistema d’indennizzo automatico e fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’istituzione di un sistema d’indennizzo automatico in favore degli investitori e dei risparmiatori, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinnanzi all’Autorità per i mercati finanziari per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l’adempimento degli obblighi d’informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;
b) previsione di forme d’indennizzo automatico in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, qualora, dopo l’esperimento delle procedure di cui alla lettera a), risulti l’inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi;
c) salvaguardia dell’esercizio del diritto d’azione dinnanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all’indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b);
d) attribuzione all’Autorità per i mercati finanziari, sentita la Banca d’Italia, del potere di emanare disposizioni regolamentari per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’istituzione di un fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) destinazione del fondo all’indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, detratti l’ammontare dell’indennizzo automatico di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento;
b) finanziamento del fondo con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a) e per la violazione delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
c) attribuzione della gestione del fondo all’Autorità per i mercati finanziari;
d) individuazione dei soggetti che possono fruire dell’indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura massima;
e) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione all’Autorità per i mercati finanziari.
Capo IV
Disposizioni relative all’autorità garante della concorrenza e del mercato
Articoli 58
(Relazioni e segnalazioni alla Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari e al Governo).
1. L’articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:
“Articoli 23. – (Relazione annuale) – 1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, l’Autorità trasmette ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull’attività svolta, sulle questioni in corso e sugl’indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire”.
Articoli 59
(Competenze relative alle banche e alle imprese assicurative)
1. All’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Competenze relative alle banche e alle imprese assicurative”;
b) i commi da 1 a 8 sono sostituiti dai seguenti:
“1. L’applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche e delle imprese assicurative spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d’Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell’Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.
2. Se l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ritiene che si sia verificata un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un’ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede a norma dell’articolo 14 informandone la Banca d’Italia. Se a seguito dell’istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d’Italia per l’espressione del parere di cui al comma 1.
3. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell’articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d’Italia di cui al comma 1, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1.
4. Le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 16 riguardanti banche e imprese assicurative sono comunicate alla Banca d’Italia e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
5. Se l’Autorità ritiene che l’operazione di concentrazione di cui al comma 4 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell’articolo 6, procede a norma dell’articolo 16 informandone la Banca d’Italia.
6. Qualora la Banca d’Italia ritenga che la concentrazione comunicata ai sensi del comma 4 possa pregiudicare la sana e prudente gestione di alcuno dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza, essa avvia un’istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o dal momento in cui ne ha comunque avuto conoscenza, informandone l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e notificando l’apertura dell’istruttoria alle imprese e agli enti interessati. Si applica l’articolo 16, comma 7.
7. Se, in esito all’istruttoria di cui al comma 6, la Banca d’Italia ritiene che l’operazione di concentrazione notificata può pregiudicare la sana e prudente gestione di alcuno dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza, essa può vietare l’operazione. Il provvedimento è notificato ai soggetti interessati ed è comunicato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Qualora la Banca d’Italia ritenga che l’operazione non pregiudichi la sana e prudente gestione dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza, esprime il proprio parere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella forma di nulla osta. Qualora ritenga che l’operazione sia necessaria ad assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, esprime il proprio parere motivandolo in relazione a tale circostanza. Fino alla pronunzia della Banca d’Italia ai sensi del presente comma rimangono sospesi i termini per la conclusione dell’istruttoria da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
8. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato può autorizzare un’operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 4 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d’Italia, nel parere di cui al comma 7, dichiari che l’operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L’autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.
8-bis. La Banca d’Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l’istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttorî, il contraddittorio e la verbalizzazione. Fino all’adozione del suddetto regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217″;
c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: “Salvo quanto disposto dal presente articolo, “.
2. All’articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell’articolo 20 della medesima legge”.
Titolo V
Modifiche alla disciplina in materia di sanzioni penali e amministrative
Articoli 60
(False comunicazioni sociali).
1. Il primo comma dell’articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Gli amministratori, i direttori generali, i direttori finanziari, i componenti degli organi di controllo e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni”.
2. All’articolo 2621 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“La condanna importa per i soggetti di cui al primo comma l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dagli uffici di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e direttore finanziario, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa, da sei mesi a tre anni”.
3. L’articolo 2622 del codice civile è abrogato.
Articoli 61
(Omessa comunicazione del conflitto d’interessi).
1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima dell’articolo 2630 è inserito il seguente:
“Articoli 2629-bis. – (Omessa comunicazione del conflitto d’interessi). – L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che vìola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.
2. All’articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: “codice civile”, sono inserite le seguenti: “e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d’interessi previsto dall’articolo 2629-bis del codice civile”.
Articoli 62
(Reati di riciclaggio e impiego).
1. All’articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: “Fuori dei casi di concorso nel reato,” sono soppresse.
2. All’articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: “dei casi di concorso nel reato e” sono soppresse.
Articoli 63
(Ricorso abusivo al credito).
L’articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
“Articoli 218. – (Ricorso abusivo al credito). – 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni”.
Articoli 64
(Mendacio bancario).
1. All’articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 2 è premesso il seguente:
“1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a duecentomila euro”.
Articoli 65
(Falso in prospetto).
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l’articolo 173, è inserito il seguente:
“Articoli 173-bis. – (Falso in prospetto). – 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all’investimento o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.
2. L’articolo 2623 del codice civile è abrogato.
Articoli 66
(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione).
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla parte V, titolo I, capo III, dopo l’articolo 174, sono inseriti i seguenti:
“Articoli 174-bis. – (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). – 1. I responsabili della revisione i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell’ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in collusione con la società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.
Articoli 174-ter. – (Corruzione dei revisori). – 1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, fuori dei casi previsti dall’articolo 174-bis, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l’utilità”.
2. L’articolo 2624 del codice civile è abrogato.
Articoli 67
(False comunicazioni circa l’applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate ).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali nelle comunicazioni rivolte al pubblico divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all’applicazione, da parte delle stesse società, delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro e con la pubblicazione, a spese degli stessi ovvero della società, del provvedimento sanzionatorio adottato dall’Autorità per i mercati finanziari su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale.
Articoli 68
(Aumento delle sanzioni penali e amministrative).
1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate.
2. Le pene previste dagli articoli 2625, 2635 e 2637, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, e dall’articolo 2638 del codice civile sono raddoppiate se si tratta di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dall’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, indicate in misura fissa, anche se solo nel minimo e nel massimo, sono quintuplicate, limitatamente alla misura massima.
4. All’articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1), è aggiunto il seguente:
“1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative”.
5. Le sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono raddoppiate.
Articoli 69
(Sanzioni accessorie).
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione;
b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso società;
c) previsione della sanzione accessoria dell’interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie;
d) previsione della sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell’autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali l’autore della violazione ricopra cariche societarie o dei quali lo stesso sia dipendente;
e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente.
Titolo VI
Disposizioni transitorie e finali
Articoli 70
(Soppressione di enti e organi).
1. La Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all’articolo 110 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, è soppressa dalla data di costituzione della Commissione parlamentare per la tutela dl risparmio e i mercati finanziari. Dalla stessa data sono abrogati gli articoli 110, 111 e 112 del medesimo testo unico, e, all’articolo 47, primo comma, secondo periodo, dello stesso, sono soppresse le parole: “, con il parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,”.
2. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono soppressi dalla data dalla quale decorre il trasferimento del personale e delle dotazioni alla Banca d’Italia o alla CONSOB ovvero, ove già costituita, all’Autorità per i mercati finanziari ai sensi della presente legge.
3. La Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB) è soppressa dalla data dalla quale è istituita l’Autorità per i mercati finanziari ai sensi della presente legge. Dalla data dalla quale decorre il trasferimento del personale e delle dotazioni della Banca d’Italia e degli enti di cui al comma 2, se antecedente all’istituzione dell’Autorità, le competenze e i poteri previsti dalla presente legge sono esercitati dalla CONSOB.
4. L’Autorità per i mercati finanziari succede in tutte le situazioni giuridiche attive e passive, di diritto privato e pubblico, di cui era titolare la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
5. La CONSOB ovvero, ove già costituita, l’Autorità per i mercati finanziari succede nelle situazioni giuridiche attive e passive, di diritto privato e pubblico, di cui era titolare la Banca d’Italia in relazione alle competenze e ai poteri trasferiti ai sensi della presente legge, salva la responsabilità patrimoniale per fatto illecito.
6. La Banca d’Italia e la CONSOB, ovvero, ove già costituita, l’Autorità per i mercati finanziari succedono nelle situazioni giuridiche attive e passive, di diritto privato e pubblico, di cui erano titolari gli enti di cui al comma 2, in relazione alle competenze e ai poteri trasferiti ai sensi della presente legge.
Articoli 71
(Delega al Governo per l’istituzione dell’Agenzia per l’investigazione finanziaria e trasformazione dell’UIC).
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 27, comma 1, lettera a), il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante l’istituzione e la disciplina dell’Agenzia per l’investigazione finanziaria, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuzione all’Agenzia delle funzioni e dei poteri esercitati dall’Ufficio italiano dei cambi (UIC) a norma del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, e dell’articolo 150 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di prevenzione e contrasto della criminalità economica e del riciclaggio dei proventi di attività criminose;
b) sottoposizione dell’Agenzia al potere d’indirizzo e di vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, fatta salva l’autonomia necessaria per lo svolgimento delle attività richieste dall’autorità giudiziaria;
c) organizzazione dell’Agenzia secondo le disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili;
d) trasferimento delle dotazioni e del personale dell’Ufficio italiano dei cambi, salvo quanto previsto dall’articolo 72, comma 1, con il mantenimento del trattamento giuridico ed economico spettante al personale presso l’ente di provenienza;
e) soppressione dell’Ufficio italiano dei cambi e successione dell’Agenzia nelle situazioni giuridiche attive e passive, di diritto privato e pubblico, di cui esso era titolare in relazione alle competenze e ai poteri trasferiti;
f) esclusione di tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente articolo da ogni tributo e diritto e loro compimento in regime di neutralità fiscale.
Articoli 72
(Trasferimento di personale e di dotazioni).
1. Sono trasferiti alla Banca d’Italia il personale e le dotazioni dell’Ufficio italiano dei cambi (UIC), nelle misure necessarie per l’esercizio delle competenze trasferite alla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera a).
2. Il personale dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è trasferito alla Banca d’Italia o alla CONSOB, ovvero, ove già costituita, all’Autorità per i mercati finanziari nelle misure da esse ritenute necessarie per lo svolgimento delle competenze trasferite, in relazione alle qualifiche rivestite e alle funzioni esercitate presso gli enti di provenienza. Il restante personale può essere trasferito, su richiesta, anche ad altre amministrazioni dello Stato o delle regioni o ad altri enti pubblici, nella misura e in relazione alle qualifiche rivestite e alle funzioni esercitate presso gli enti di provenienza.
3. All’attuazione di quanto previsto dal comma 2 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB ovvero, ove già costituita, l’Autorità per i mercati finanziari, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere della Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari. Con i medesimi decreti si provvede alla determinazione della dotazione organica dell’Autorità per i mercati finanziari, al trasferimento del patrimonio e delle dotazioni degli enti soppressi nonché alla ripartizione tra la Banca d’Italia e la CONSOB ovvero, ove già costituita, l’Autorità per i mercati finanziari, sentite le due Autorità medesime, del contributo di vigilanza di cui agli articoli 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.
4. I dipendenti di ruolo sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l’ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge e sono collocati nel ruolo dell’ente o amministrazione di destinazione dopo i dipendenti di eguale anzianità nella qualifica. Si applicano ad essi le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell’amministrazione o ente di destinazione. Il maggiore trattamento economico da essi eventualmente goduto è conservato, fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile.
5. Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato transita alle dipendenze dell’amministrazione o ente di destinazione alle condizioni e per la durata prevista dal contratto stipulato con l’ente di provenienza.
6. I dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio, in posizione di comando o di distacco, presso gli enti di cui al comma 2 riprendono servizio presso le amministrazioni di provenienza dalla data dalla quale decorre il trasferimento del personale di cui al medesimo comma.
7. Per l’esercizio delle competenze e dei poteri trasferiti sono definite, con accordi conclusi tra le Autorità, le modalità e i tempi di trasferimento del personale della Banca d’Italia necessario all’esercizio di tali competenze e poteri alla CONSOB, ovvero, ove già costituita, all’Autorità per i mercati finanziari, o all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Gli accordi di cui al presente comma sono resi esecutivi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per la tutela del risparmio e i mercati finanziari.
8. Il personale della Banca d’Italia trasferito ai sensi del comma 7 conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale goduto presso l’ente di provenienza. I periodi di servizio eventualmente già svolti presso l’Autorità di destinazione sono computati per la determinazione della nuova posizione nel ruolo organico. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le disposizioni di attuazione.
9. Le dotazioni patrimoniali e gli immobili di proprietà della Banca d’Italia, strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite all’Autorità per i mercati finanziari, possono essere acquistati dall’Agenzia del demanio per essere destinati all’Autorità, ovvero concessi in locazione all’Autorità medesima secondo accordi conclusi tra le parti.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza della Banca d’Italia al sistema europeo di banche centrali
Articoli 73
(Disposizioni tributarie).
1. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui agli articoli 70 e 72 sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono pertanto compiuti in regime di neutralità fiscale.
Articoli 74
(Termini per gli adempimenti previsti dalla presente legge).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono completate le procedure per il trasferimento del personale e delle dotazioni dell’Ufficio italiano dei cambi (UIC), dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ai sensi dell’articolo 72, commi 1 e 2.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 sono definite le modalità e i tempi di trasferimento del personale della Banca d’Italia alla CONSOB, ovvero, ove già costituita, all’Autorità per i mercati finanziari, o all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell’articolo 72, comma 7.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 sono completate le procedure per il trasferimento delle dotazioni della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 72, comma 9.
4. Entro i due mesi successivi al termine di cui al comma 2 è costituita l’Autorità per i mercati finanziari, con la nomina del Presidente e della Commissione secondo le disposizioni del titolo IV.
5. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla nomina del Governatore della Banca d’Italia secondo le disposizioni dell’articolo 24.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte.
7. Fino alla costituzione degli organi delle Autorità secondo le disposizioni del titolo IV rimangono in carica gli organi e i collegi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano le competenze e i poteri previsti da questa e dalle altre leggi vigenti.
8. Fino alla costituzione dell’albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dall’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le disposizioni contenute nell’articolo 2373-bis del codice civile, introdotto dall’articolo 6, comma 1, della presente legge, si applicano a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. I soggetti indicati nel comma 4-bis dell’articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della presente legge, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano al limite ivi previsto l’ammontare dei crediti loro concessi precedentemente a tale data. Qualora non vi provvedano, decadono dalle funzioni di amministrazione, direzione o controllo da loro rivestite presso la banca che li ha concessi, o, se sottoscrittori dei patti previsti dall’articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente.
11. La disposizione di cui all’articolo 161, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera d), della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo articolo e comma, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articoli 75
(Adeguamento dello Statuto della Banca d’Italia).
1. Lo statuto della Banca d’Italia è adeguato alle previsioni contenute nella presente legge.
2. Salvo quanto disposto dall’articolo 24, le ulteriori modifiche dello statuto della Banca d’Italia eventualmente necessarie sono deliberate dall’assemblea straordinaria dei partecipanti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Articoli 76
(Delega al Governo per il coordinamento legislativo).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.
Articoli 77
(Procedura per l’esercizio delle deleghe legislative).
1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 13, sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l’espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.
Articoli 78
(Regolamento per il riordino delle competenze ministeriali).
1. Con regolamento, da adottare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono identificate, riordinate e coordinate le competenze ministeriali relative alle materie disciplinate dal titolo IV; le competenze sono assegnate al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alle Autorità di cui al medesimo titolo o ai Ministeri, sulla base della ripartizione di competenze risultante dalla presente legge.