Penale

Saturday 22 March 2003

L’omissione del versamento dei contributi è reato anche relativamente alle retribuzioni in nero.

L’omissione del versamento dei contributi è reato anche relativamente alle retribuzioni “in nero”.

Cassazione – Sezione terza penale – sentenza 13 febbraio 2002-20 marzo 2003, n. 12858

Presidente Zumbo – relatore Grillo

Pm Di Zenzo – ricorrente Pg in proc. Zambon

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con la sentenza indicata in premessa, il Tribunale di Trento, procedendo col rito abbreviato, assolveva Zambon Paolo dal reato di cui agli articoli 81 Cpv Cp e 2, commi 1, 1bis, 1ter, 1quater, legge 638/83 e successive modificazioni (per aver omesso – quale legale rappresentante della ditta “Il Nido di Zambon Paolo” – il versamento all’Inps delle ritenute operande sulle retribuzioni spettanti ai dipendenti, relative a varie mensilità dal giugno 1997 all’aprile 2000). Secondo il giudice monocratico, per i principi di tassatività delle fattispecie penali e del divieto di analogia in materia penale, il reato de quo non può ravvisarsi relativamente alle retribuzioni non registrate in busta paga, e cioè corrisposte “in nero” ai dipendenti, quindi col loro consenso.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione di legge, e segnatamente dell’articolo 2 sopra menzionato, in quanto il tribunale era giunto alla detta determinazione sulla base di precedenti giurisprudenziali riguardanti l’ipotesi di mancata corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti e non di versamento di esse “in nero”; in tal caso, infatti, essendo comunque corrisposta la retribuzione, devono essere effettuate (e versate all’Inps) le relative ritenute.

Con memoria ex articolo 611 Cpp, Zambon Paolo evidenzia di essere legale rappresentante dell’ente non commerciale “Il Nido”, per cui la giurisprudenza richiamata dal ricorrente non è pertinente alla fattispecie in esame, trattandosi di volontariato gratuito a favore di un’associazione; per la stessa ragione la Guardia di finanza non avrebbe potuto accedere – ex articolo 52, comma 2, Dpr 633/72 – alla abitazione dei soci della detta associazione né alla sede di essa.

All’odierna pubblica udienza il Pg conclude come riportato in epigrafe.

Il ricorso merita accoglimento.

Il ricorrente ha richiamato il contrasto giurisprudenziale in atto circa la sussistenza del reato de quo nell’ipotesi di mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, delle retribuzioni spettanti al lavoratore. Nel caso in esame, però, è pacifico che la retribuzione sia stata corrisposta all’avente diritto, quantunque in tutto o in parte non contabilizzata, e cioè “fuori busta”. Si pone, dunque, il problema diverso se le retribuzioni “in nero”, come tali quindi concordate col lavoratore, comportino egualmente il versamento all’Inps delle relative ritenute previdenziali e assistenziali da parte del datore di lavoro.

Ad avviso del collegio l’esistenza di un rapporto di lavoro di natura onerosa, tanto più che nel caso di specie risulta comunque effettivamente corrisposta la relativa retribuzione, rappresenta condizione sufficiente per originare l’obbligo – a carico del datore di lavoro – di effettuare e versare le dette ritenute, previste dalla legge 638/83 nell’interesse collettivo dei lavoratori, anche perché la misura complessiva della retribuzione viene determinata tenendo pure conto proprio del carico previdenziale.

Ne deriva che l’eventuale accordo contra legem con il lavoratore, per il pagamento “in nero” di tutta o parte della sua retribuzione (magari per un importo maggiore di quello normalmente spettantegli), non rileva ai fini della sussistenza del reato in questione, in quanto non fa venir meno il corrispondente obbligo del datore, posto – lo si ripete – nell’interesse collettivo dei lavoratori, anche se in concreto appare difficilmente ipotizzabile il versamento di ritenute per retribuzioni non figuranti in busta-paga ed anche se il reato de quo presuppone la commissione di altri reati, quale quello di cui all’articolo 37 legge 689/81.

Tale orientamento, peraltro, è in linea con quanto recentemente affermato da questa Corte (sezione terza, 2414/02, Pg Amato).

Relativamente alle circostanze esposte dall’imputato nella menzionata memoria, rileva il collegio che le stesse ineriscono al merito, per cui potranno semmai essere valutate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Trento.